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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3033 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 28195 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 13.3.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Viale Trastevere n. 209 Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Luca Maraglino che la rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2024 e ritualmente notificato la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare ed accertare che il credito dell' , così come descritto nella missiva del 20 giugno CP_1
2024 non sussiste o che lo ste da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici.” Esponeva la ricorrente di essere titolare dell'assegno sociale cat. AS n. certificato 04057710 erogato dall' e che in data 20.6.2024 aveva ricevuto dall'Istituto CP_1 una lettera con cui si rappresentava la sussistenza di un indebito formatosi nel periodo dal 1.1.2019 al 31.8.2020 essendole stati pagati € 2.415,74 in più del dovuto.
1 Deduceva di essere titolare di pensione di reversibilità categoria SO n. 21140379 erogata sempre dall' a seguito del decesso dell'ex coniuge e lamentava CP_1
l'irripetibilità delle somme antecedenti alla comunicazione dell' nonchè CP_1
l'applicabilità dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/91. Si costituiva in giudizio l' che concludeva chiedendo un rinvio, stante la CP_1 necessità - rappresentata dalla sede competente - di dover procedere ad un ricalcolo dell'indebito, oggetto della materia del contendere e dell'impossibilità allo stato di provvedervi. Il giudice provvedeva in conformità concedendo il richiesto rinvio. Quindi la causa era decisa il 13.3.2025 a mezzo di trattazione scritta, a seguito del rituale deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate il 10.3.2025, l' ha rappresentato e CP_1 documentato che il Direttore della sede competente con disposizione n° 700200- 25- 0098 del 06/03/2025 (allegata in atti) ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento notificato in data 22.10.2020 relativo all'indebito oggetto del contendere n. 15698500 su pensione CAT. AS n.04057710, periodo di riferimento 1.1.2019 – 31.8.2020, in quanto risultante non dovuto sulla base della corretta imputazione dei redditi da pensione. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del comportamento processuale collaborativo dell'Istituto, della breve durata del processo, dell'assenza di un'istruttoria orale e dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.310,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 13.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 28195 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 13.3.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma Viale Trastevere n. 209 Parte_1 presso e nello studio dell'avv. Luca Maraglino che la rappresenta e difende giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tortato per delega in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.7.2024 e ritualmente notificato la ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare ed accertare che il credito dell' , così come descritto nella missiva del 20 giugno CP_1
2024 non sussiste o che lo ste da dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici.” Esponeva la ricorrente di essere titolare dell'assegno sociale cat. AS n. certificato 04057710 erogato dall' e che in data 20.6.2024 aveva ricevuto dall'Istituto CP_1 una lettera con cui si rappresentava la sussistenza di un indebito formatosi nel periodo dal 1.1.2019 al 31.8.2020 essendole stati pagati € 2.415,74 in più del dovuto.
1 Deduceva di essere titolare di pensione di reversibilità categoria SO n. 21140379 erogata sempre dall' a seguito del decesso dell'ex coniuge e lamentava CP_1
l'irripetibilità delle somme antecedenti alla comunicazione dell' nonchè CP_1
l'applicabilità dell'art. 52 L. 88/1989 e dell'art. 13 L. 412/91. Si costituiva in giudizio l' che concludeva chiedendo un rinvio, stante la CP_1 necessità - rappresentata dalla sede competente - di dover procedere ad un ricalcolo dell'indebito, oggetto della materia del contendere e dell'impossibilità allo stato di provvedervi. Il giudice provvedeva in conformità concedendo il richiesto rinvio. Quindi la causa era decisa il 13.3.2025 a mezzo di trattazione scritta, a seguito del rituale deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c.. Nelle note di trattazione scritta depositate il 10.3.2025, l' ha rappresentato e CP_1 documentato che il Direttore della sede competente con disposizione n° 700200- 25- 0098 del 06/03/2025 (allegata in atti) ha provveduto all'annullamento in autotutela del provvedimento notificato in data 22.10.2020 relativo all'indebito oggetto del contendere n. 15698500 su pensione CAT. AS n.04057710, periodo di riferimento 1.1.2019 – 31.8.2020, in quanto risultante non dovuto sulla base della corretta imputazione dei redditi da pensione. È pertanto cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del comportamento processuale collaborativo dell'Istituto, della breve durata del processo, dell'assenza di un'istruttoria orale e dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.310,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 13.3.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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