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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/11/2025, n. 3755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3755 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/3320
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da nato/a il 02/07/1946 a FIRENZE (FI), VIA DELLA Parte_1 C.F._1
VERNA, 2 50100 FIRENZE ITALIA rapp.to avv.to ROSSETTI CRISTIANO PIAZZA DELLA VITTORIA, 33 EMPOLI C.F._2
ATTORE/I
rapp.to avv.to CRESCI GIACOMO Controparte_1 P.IVA_1 C.F._3
rapp.to avv.to Minelli Controparte_2
CONVENUTI
avv.to RANIERI GIUSEPPE CP_3 C.F._4
avv.to Cristiano Calussi Controparte_4
TE AT
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: condanna dei convenuti originari e dei convenuti in estensione al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore e indicativamente indicati in euro 116 mila, o somma veriore, con vittoria delle spese.
Nell'interesse del convenuto Controparte_1 Contr rigetto della domanda in subordine dichiarare la responsabilità di
Nell'interesse di : Controparte_2
CP_ rigetto delle domande dell'attore, in subordine dichiarare responsabile la in ulteriore subordine applicare un concorso di colpa del danneggiato e disporsi la manleva di . Controparte_4
Nell'interesse di : Controparte_4 Contr rigetto della domanda;
in subordine difetto di legittimazione di in ulteriore subordine applicare un concorso di colpa dell'attore.
Pagina 1 Nell'interesse del terzo chiamato CP_3
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree ACCERTARE E DICHIARARE il difetto di legittimazione passiva della , con esclusione CP_3 di qualsiasi responsabilità della detta convenuta;
NEL MERITO ED IN VIA ESTREMAMENTE SUBORDINATA Nella non creduta ipotesi in cui venisse accertata e dichiarata una responsabilità, anche residuale e/o concorsuale della la condanna della terza chiamata al solo Controparte_5 risarcimento dei danni nella misura ed in relazione al grado di responsabilità accertato e comunque alla somma che Codesto Ill.mo Giudice riterrà di giustizia e comunque nei soli limiti della sua quota di pertinenza. Con vittoria di spese e funzioni di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
L'attore nato in data [...], mentre percorreva a piedi la via Versilia di Firenze in data 2.5.19 verso le h. 22,00 in condizioni di scarsa visibilità, giunto all'intersezione con via Torre degli Agli cadeva rovinosamente a terra inciampando in un pezzo di ferro che sbordava dal sedime del marciapiede come un residuo di cartello stradale non ben segato;
nell'occorso si procurava una frattura pluriframmentaria alla spalla che richieste l'impianto di una protesi. Ha dunque chiamato in causa sia il sia per ottenerne la condanna in solido al risarcimento Controparte_1 Controparte_2 di tutti i danni, depositando le foto dell'insidia stradale scattate da alcuni passanti il giorno dopo il fatto e una perizia del dott. che prevede un 22/24% di IP e lungo periodo dii malattia. Per_1
Ha chiesto indicativamente la somma di euro 116 mila a titolo di danno biologico e morale adducendo la responsabilità del proprietario della strada e del concessionario dei servizi stradali e poi estendendo la domanda a coloro che risultassero responsabili a seguito delle chiamate di terzo.
2 – Si è costituito in giudizio il contestando l'avversa domanda dell'attore, il Controparte_1 quale a suo dire anche con il teste escusso in causa, non aveva dato prova del nesso di causalità tra lo stato della cosa soggetta alla custodia e la caduta;
il teste aveva dichiarato di trovarsi a venti metri e di aver notato l'attore cadere senza aver assistito da vicino alla dinamica della caduta;
solo dopo essersi avvicinato aveva notato una sporgenza sul marciapiede nel punto della caduta ma ciò in base alla legge e alla giurisprudenza non sarebbe sufficiente a ritenere assolto l'onere probatorio dell'attore. Inoltre il teste ha dichiarato di aver scattate delle foto del luogo del sinistro il giorno dopo ma non le ha riconosciute come quelle prodotte dall'attore.
Comunque anche dalle foto prodotte emerge che il pezzo metallico sporgente si trovava all'estremità finale dell'ampio marciapiede in un punto ben visibile e illuminato e dunque la colpa della caduta era dello stesso che non aveva percorso la parte centrale del marciapiede in sicurezza percorrendone Pt_1 la parte esterna senza fare attenzione. La sua età peraltro non era troppo avanzata da non potersi pretendere tale attenzione. Ha citato un caso trattato dal tribunale di Savona di un ottantasettenne.
Il Comune aveva a monte eccepito via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_ ritenendo al contrario legittimati la Società e la e chiedendo per questo di essere Parte_2 autorizzato a chiamare in causa la . Nel merito il ha chiesto il rigetto di tutte le CP_3 CP_1 domande proposte nei suoi confronti, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
– Si è altresì costituita in Giudizio la la quale ha osservato che la legittimazione era della Parte_2 CP_ dato che per convenzione i gestori dei sottoservizi chiusini tombini di luce gas e acqua sono tenuti alla manutenzione della sede stradale posta nelle immediate adiacenza fino ad un metro dallo scavo di sedime del pozzetto. E dunque avendo l'attore indicato il punto di caduta nei pressi del CP_ chiusino tale società è il vero legittimato passivo. Contr All'esito dell'istruttoria ha concluso che la documentazione fotografica depositata dall'attore non era stata confermata dal teste e che non era stata fornita la prova del fatto storico.
– Autorizzate le richieste chiamate e notificati i relativi atti di citazione, si sono costituiti in giudizio la e la . Controparte_4 CP_3
Pagina 2 La ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e comunque la sua CP_3 CP_ assenza di responsabilità. I particolare ha rilevato che il aveva chiamato in causa la per CP_1 la mera prossimità di un tombino dell'illuminazione elettrica nel punto di caduta, laddove invece l'attore aveva chiaramente indicato quale causa della caduta non detto tombino ma la sporgenza di CP_ un residuo di cartello stradale non ben segato di cui la non poteva occuparsi, non occupandosi CP_ né di cartellonistica stradale né di manutenzioni stradali. La mera vicinanza dle tombino che però non aveva avuto alcuna causalità della caduta non poteva giustificare la sua legittimazione passiva.
Pertanto ha chiesto il rigetto delle domande dell'attore e solo in via meramente subordinata, nella ipotesi in cui in corso di causa fosse stata data prova di una responsabilità anche concorsuale della
, ha chiesto che la condanna venga limitata alla somma risultante in corso di causa e CP_3 comunque per le sole quote di responsabilità accertate;
In causa è stata svolta ctu medico legale e assunta una prova per testi e dunque la causa è stata spedita in decisione il 13.2.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
Il teste Sig. presente a 20 metri dal punto di caduta dell'attore seppure non ha riconosciuto Tes_1 le foto prodotte dall'attore ha senza dubbio riferito di aver visto un movimento strano dell'attore nel punto di intersezione tra via Torre degli Agli e via Versilia e di averlo visto poi andar giù, di essersi quindi avvicinato col suo amico verificando che nel punto di caduta era presente un pezzo Per_2 di ferro come un residuo di cartello stradale non ben segato, che spiegava la caduta dell'attore.
Dunque seppure il teste non ha assistito alla dinamica dell'inciampo a distanza ravvicinata, dal fatto noto della caduta in quel punto in cui era presente l'insidia del pezzo di ferro sbordante di 2/3 cm dal piano del marciapiede e dalle caratteristiche di pericolosità di quel punto del marciapiede riferito dal teste si può trarre in via presuntiva la riconducibilità della caduta a quel pezzo di ferro sporgente, effettivamente avente caratteri di insidia anche per chi abiti a 100 metri e abbia 72 anni.
A tal riguardo si cita per un caso di ciclomotore caduto a causa di una caditoia stradale la cass. sez. 3, Sentenza n. 11802 del 09/06/2016 da cui emerge come il abbia assolto al suo onere Pt_1 probatorio sul nesso di causa tratto anche per presunzioni non dovendo provare “né l'imprevedibilità ed evitabilità del pericolo né la condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia”.
Né si può accogliere quella eccezione del secondo cui l'attore avrebbe anche la colpa di un CP_1 uso irregolare del marciapiede al bordo e non al centro perché comunque in area di incrocio dal marciapiede di scende e dunque non è abnorme ma è prevedibile che si possa utilizzare anche la fascia estrema del marciapiede vicina alla carreggiata.
L'età dell'attore non troppo avanzata nonché la distanza del marciapiede di 100 metri dalla casa dell'attore inducono il giudicante a decurtare il risarcimento di un 25% per colpa del danneggiato, liquidandogli il residuo 75% che si pone a carico del proprietario della strada e Controparte_1 Contr della società che per convenzione doveva gestire la cartellonistica stradale e che invece aveva lasciato quel pezzo di ferro infisso su un'area normalmente percorsa dai pedoni, creando le basi per Contr la caduta;
i ripristini effettuati dopo il sinistro dimostrano che aveva poi provveduto a rimuovere CP_ l'insidia. Nessuna responsabilità viene invece ascritta alla in quanto il teste non ha evocato la CP_ presenza del chiusino né di altri chiusini e pozzetti e non ha riconosciuto quella foto che ritrae il CP_ CP_ Contr chiusino per cui l'evocazione in giudizio della va a carico della con manleva CP_4
Pagina 3 Sul quantum la ctu della dott.ssa ha accertato che dalla caduta l'attore derivò una complessa Per_3 frattura pluriframmentaria per la quale non sussisteva la possibilità di ricostruire un'articolazione funzionale tanto da ritenere necessario il ricorso all'impianto di una protesi. Il decorso clinico non comportò problematiche in merito alla normale evoluzione verso la guarigione delle fratture costali che infatti sono andate incontro a consolidazione senza reliquati. Anche il decorso clinico post intervento fu regolare ed esente da complicanze post operatorie. Si mostrò invece particolarmente complesso il recupero funzionale che comportò una lunga fase di riabilitazione protratto fino alla fine del mese di novembre quando, sulla base di una situazione clinica giudicata oramai stabilizzata, si provvedeva a dichiarare il leso guarito con postumi. In base all'iter clinico post traumatico riteniamo quindi equo riconoscere il periodo di malattia certificato dai vari controlli ambulatoriali ospedalieri e valutarli, in termini di inabilità temporanea, in 30 gg. di assoluta, 40 gg. di parziale al 75%, 80 gg. al 50% e 60 gg. al 25%. I precedenti morbosi che emergono nella anamnesi del leso non hanno influenzato né la produzione delle lesioni riportate , né la loro evoluzione , né hanno inciso sulla persistenza dei postumi residuati. La loro valutazione, tenuto conto anche dei baremes suggeriti dalle Linee Guida della Società Italiana di Medicina legale ( Giuffrè ed. 2016) , viene ritenuta equa in termini di danno biologico, comprensivo quindi delle ripercussioni sulle attività quotidiane sugli aspetti dinamico relazionali, in misura del 18%. Non emergono nel caso in oggetto attività ludico sportive e relazionali svolte dal leso prima dell'evento in oggetto. Non risultano in atti documentazioni inerenti spese mediche sostenute.
Applicando dunque le tabelle di liquidazione del danno Milano 2024 si ottiene:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 72 anni Percentuale di invalidità permanente 18% Punto danno biologico € 3.570,28 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90 Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 41.451,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 55.544,00 Con personalizzazione massima (max 41% del danno biologico) € 72.539,00
Totale generale: € 55.544,00 Totale con personalizzazione massima € 72.539,00
Si accerta dunque un danno non patrimoniale di euro 65000,00 per la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico e di un impianto di protesi in una spalla prima integra, con tutto ciò che normalmente ne consegue a livello di patemi d'animo e di presenza di protesi, con sofferenze aggiuntive anche in termini di danno morale ed esistenziale, e applicata la decurtazione del 25% a titolo di concorso di colpa, si ottiene la somma di euro 48.750,00. La somma va devalutata alla data
Pagina 4 del fatto 2.5.19 e successivamente rivalutata con indici istat applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo. Contr Le spese seguono la soccombenza e vanno rimborsate all'attore da parte di ed in solido CP_1 ma con manleva CP_4
Contr CP_ dovrà anche rimborsare le spese in quanto chiamata in giudizio infondatamente.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1. Accertato un concorso di colpa del 30% dello stesso danneggiato condanna il CP_1
in solido con e con manleva di a
[...] Controparte_2 Controparte_4 corrispondere all'attore per la caduta su strada del 2.5.2019 la somma di euro 48.750,00 da devalutare alla data del fatto 2.5.19 e successivamente rivalutare con indici istat applicando gli interessi al tasso di legge sulla somma via via rivalutata fino al soddisfo.
2. Condanna il in solido con , e con manleva di Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare all'attore e alla le spese del giudizio che liquida per Controparte_4 CP_3 ciascuno in euro 7.616,00 per onorari, oltre spese vive per contributo unificato e marche e oltre accessori di legge sugli onorari.
Così deciso il 23.11.2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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