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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/12/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI Comparto lavoro e previdenza
Nella causa iscritta al n RG 1413 2022
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”; Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022; Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
con motivi contestuali della decisione, nel procedimento avente n. di RGL: 1413/2022
Il Sig. nato a [...] il [...], CF: Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ruva, giusta procura in atti;
C.F._1
Ricorrente
Contro , in persona del legale rappresentante p.t. con Controparte_2
l'avv. Antonio Mediati;
-resistente-
, in persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Maria Grazia Maida e CP_3
l'avv. Manuela Nucera,
-resistente-
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con ricorso depositato in data 20/04/2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420219004490032000,
notificata il 30.03.2022 limitatamente ed esclusivamente alle seguenti cartelle di pagamento:
1) 09420110031334367000, presuntivamente notificata in data 20.12.2013,
per un importo complessivo di euro 1.105,21, per omesso pagamento rate premi (anni 2009-2010), di pertinenza dell' CP_3 CP_3
2) Cartella numero 0942012002720363500, presuntivamente notificata in data
14.01.2013, per un importo complessivo di euro 1.111,06, per omesso pagamento rate premi (anno 2011), di pertinenza dell' CP_3 CP_3
3) Cartella numero 09420140000957983000, presuntivamente notificata in data 27.03.2014, per un importo complessivo di euro 1.103,91, per omesso pagamento rate premi (anni 2011-2012), di pertinenza dell CP_3 CP_3 4) Cartella numero 09420140017880246000, presuntivamente notificata in data 03.11.2014, per un importo complessivo di euro 1.096,63, per omesso pagamento rate premi (anni 2012-2013), di pertinenza dell CP_3 CP_3
5) Cartella numero 09420150021735378000, presuntivamente notificata in data 27.02.2016, per un importo complessivo di euro 872,03, per omesso pagamento rate premi (anno 2015), di pertinenza dell' CP_3 CP_3
6) Parte ricorrente eccepiva, tra le altre cose, la prescrizione del diritto a procedere alla riscossione delle somme in ragione dell'intervenuta prescrizione maturata in conseguenza della mancata notifica di atti interruttivi.
Il concessionario, nel costituirsi in giudizio deduceva e documentava la intervenuta corretta notifica degli avvisi di pagamento e la conseguente inammissibilità del ricorso per tardività. Eccepiva, inoltre, che successivamente alla notifica degli avvisi non era comunque maturata alcuna prescrizione in quanto i termini sarebbero stati interrotti in data 21.11.2014 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201400001320000; in data
23.3.2016 è stata notificata l'intimazione pagamento n.
09420169004514785000; in data 23.7.2019 è stata notificata comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201900000858000; in data 30.3.2022 è stata notificata l'intimazione pagamento n. 09420219004490032000.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché infondata in CP_3
fatto e diritto. Preliminarmente va acclarata la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente considerato che gli avvisi di addebito, oggetto del ricorso portante per i quali si era introdotta la causa solo in base agli estratti di ruolo, costituiscono anche oggetto dell'atto di intimazione di pagamento impugnato. Sicché è di tutta evidenza l'interesse ad agire avverso l'imminente intimazione di pagamento.
Successivamente va verificata la effettiva regolare notifica di successivi atti interruttivi.
Sul punto si osserva che la resistente ha dato prova che in riferimento CP_2
alla insorgenza del credito, in data 21.11.2014 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201400001320000; in data
23.3.2016 è stata notificata l'intimazione pagamento n.
09420169004514785000; in data 23.7.2019 è stata notificata comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201900000858000, sono ricompresi gli avvisi per cui è causa.
Pertanto, posto che nella fattispecie che ci occupa emerge dagli atti la prova di eventi interruttivi successivi alla data della notifica degli avvisi e/ comunque all'insorgenza del credito. Ed invero considerato che la odierna impugnazione
è intervenuta prima dello spirare del termine dell'ultimo atto di intimazione notificato, non può dirsi maturata la prescrizione.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge,
con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, è evidente che l'eccezione spiegata deve essere rigettata atteso che risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione -prova fornita dall'agente della riscossione in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione- sicché devono ritenersi non verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi nella stessa indicati.
Per quanto detto il ricorso va rigettato.
Alla luce della materia trattata compensa le spese e competenze di lite .
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro
Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 01/12/2025
IL GIUDICE dott. Enrico Rizzo