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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/09/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4332/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4332/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. IORFIDA FRANCESCO, presso cui Parte_1 ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01/03/2025, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi. Controparte_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il Giudice, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
In data 19.06.2025 parte ricorrente depositava note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che è affetta da “disturbo neurocognitivo Controparte_1 maggiore con grave decadimento cognitivo, BPSD”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. relazione clinica del 13.02.2025 Azienda Sanitaria locale TO5).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il giudicante.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste ed in particolare a quelle concernenti le proprie generalità, non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo Controparte_1 ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di , nata a [...], il [...] e residente Controparte_1 in Trofarello (TO) in via Giuseppe Romita n. 2;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE Rel.
Dott. Valentina Giuditta Soria GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4332/2025
avente per oggetto: interdizione promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. IORFIDA FRANCESCO, presso cui Parte_1 ha eletto domicilio, in forza di procura speciale in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi l'interdizione di Controparte_1
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 01/03/2025, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia dell'interdizione e la nomina di un tutore o curatore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi. Controparte_1
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il Giudice, per il tramite del GOP all'uopo delegato, procedeva all'esame della persona interdicenda.
Non veniva svolta ulteriore attività istruttoria e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.
In data 19.06.2025 parte ricorrente depositava note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisando le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il P.M. nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata.
Dalla documentazione in atti risulta che è affetta da “disturbo neurocognitivo Controparte_1 maggiore con grave decadimento cognitivo, BPSD”, come attestato dalla documentazione medica prodotta (cfr. relazione clinica del 13.02.2025 Azienda Sanitaria locale TO5).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale della persona interdicenda, la quale non è stata in grado di instaurare alcun colloquio significativo con il giudicante.
La parte interdicenda, infatti, non ha risposto in modo del tutto chiaro e comprensibile alle domande che le venivano poste ed in particolare a quelle concernenti le proprie generalità, non ricordando né la data del giorno dell'udienza né il luogo, dimostrando un grave disorientamento spazio - temporale. Le condizioni psico-fisiche di sono apparse ictu oculi molto gravi, escludendo Controparte_1 ogni necessità di ulteriore attività istruttoria.
Risulta dunque provato che la parte resistente sia incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di grave e permanente infermità di mente e, pertanto, ella si trova nelle condizioni volute dall'art. 414 c.c. perché debba esserne pronunciata l'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione.
A riguardo, il Tribunale premette di condividere il principio di diritto, ripetutamente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “l'ambito di applicazione degli istituti dell'interdizione e dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato avendo riguardo non già al diverso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, in ipotesi più intenso per l'interdizione, ma alla maggiore idoneità dell'amministrazione di sostegno ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa” (cfr. ex multis Cass. 17962/2015).
Sulla base delle risultanze istruttorie non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dalla persona interdicenda senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che la medesima necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Orbene, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che, sulla base degli atti di causa e dell'esame della persona interdicenda l'istituto dell'amministrazione di sostegno non sarebbe idoneo a dare sufficiente e adeguata protezione alla parte convenuta, che non sarebbe peraltro in grado, per la sua grave infermità, di instaurare con l'amministratore di sostegno alcuna forma di efficace collaborazione, risultando pertanto necessaria una pronuncia di interdizione, onde poter attribuire al tutore ampi poteri di sostituzione della persona protetta, in materia di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Nulla sulle spese, in assenza di costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
DICHIARA l'interdizione di , nata a [...], il [...] e residente Controparte_1 in Trofarello (TO) in via Giuseppe Romita n. 2;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
NULLA in punto spese
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo