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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n.7299 /2023 R.G. da
IN DR - rappresentato dall'amministratore di sostegno ET MA IA, con l'avv. Botton Martina come da procura in atti
Ricorrente contro
TI GI, con l'avv. Chirico Ernesto come da procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“-Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto a Padova il
10.07.1999 tra DR NI, nato a [...], il giorno 01.09.1974, C.F.
, e GI VO, nata a [...], il [...], C.F. C.F._1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
Padova, Parte 1, n. 162, anno 1999;
-revocare il contributo per il mantenimento ordinario e quanto previsto a titolo di rimborso per spese straordinarie in favore della figlia maggiorenne FI NI e a 2
carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda (21.12.2023) e dunque dalla mensilità di Gennaio 2024;
-revocare l'obbligo del Sig. DR NI di corrispondere alla Sig.ra GI
VO la somma di euro 250,00 mensili, prevista a titolo di canone di affitto e qualificata dal Tribunale di Padova e dalla Corte d'Appello di Venezia quale componente dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data della domanda giudiziale (21.12.2023) e dunque dalla mensilità di Gennaio 2024;
-i coniugi danno atto di aver regolamentato, con separato accordo, tutti i loro rapporti di natura economica-patrimoniale senza null'altro avere a pretendere l'una nei confronti dell'altro, a favore di loro stessi e/o a favore della figlia FI NI, rispetto a quanto già concordato tra loro;
-i coniugi chiedono che venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza ed eseguiti gli adempimenti tutti di legge conseguenti;
-spese e compensi di lite integralmente compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depistato in data 21.12.2023, NI DR, rappresentato dall'amministratore di sostegno ET MA IA, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Padova il 10.7.1999 con VO GI, che dal matrimonio è nata una figlia, FI, in data 17.11.1999 e che, con decreto del
31.1.2003, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
VO GI si costituiva, associandosi alla domanda di divorzio e concludendo, quanto al resto, come da comparsa di risposta.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c., il Giudice delegato, sentite le parti, formulava proposta conciliativa e, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata al fine di valutare la proposta.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.9.2024,
ME DR confermava la volontà di aderire alla proposta conciliativa del Giudice, mentre la difesa di VO GI comunicava il proprio rifiuto.
2 3
Con ordinanza del 11.9.2024, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “a) revoca il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne FI a carico di NI DR, con decorrenza dalla data della domanda (21.12.2023); b) revoca l'obbligo di NI
DR di contribuire al canone di locazione di VO GI per € 250,00 mensili, con decorrenza dal 26.9.2016”; rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30.1.2025, assegnando alle parti termini massimi di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Con le note scritte di precisazione delle conclusioni le parti, facendo presente che i provvedimenti temporanei erano stati parzialmente riformati in sede di reclamo, in punto decorrenza del contributo a favore della moglie per il canone di locazione, formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe e dichiaravano di rinunciare al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 473-bis.28 c.p.c.
All'udienza del 6.2.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle note di precisazione delle conclusioni conformi già depositate e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio va accolta.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n.2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni, risultando, anche da quanto riportato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambe le parti all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., che la separazione si sia protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del Tribunale.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 4
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Padova da NI DR e
VO GI in data 10.7.1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n.162 parte I anno 1999;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, come riportati in epigrafe;
4) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n.7299 /2023 R.G. da
IN DR - rappresentato dall'amministratore di sostegno ET MA IA, con l'avv. Botton Martina come da procura in atti
Ricorrente contro
TI GI, con l'avv. Chirico Ernesto come da procura in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“-Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto a Padova il
10.07.1999 tra DR NI, nato a [...], il giorno 01.09.1974, C.F.
, e GI VO, nata a [...], il [...], C.F. C.F._1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di C.F._2
Padova, Parte 1, n. 162, anno 1999;
-revocare il contributo per il mantenimento ordinario e quanto previsto a titolo di rimborso per spese straordinarie in favore della figlia maggiorenne FI NI e a 2
carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda (21.12.2023) e dunque dalla mensilità di Gennaio 2024;
-revocare l'obbligo del Sig. DR NI di corrispondere alla Sig.ra GI
VO la somma di euro 250,00 mensili, prevista a titolo di canone di affitto e qualificata dal Tribunale di Padova e dalla Corte d'Appello di Venezia quale componente dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, con decorrenza dalla mensilità successiva alla data della domanda giudiziale (21.12.2023) e dunque dalla mensilità di Gennaio 2024;
-i coniugi danno atto di aver regolamentato, con separato accordo, tutti i loro rapporti di natura economica-patrimoniale senza null'altro avere a pretendere l'una nei confronti dell'altro, a favore di loro stessi e/o a favore della figlia FI NI, rispetto a quanto già concordato tra loro;
-i coniugi chiedono che venga ordinata la trascrizione dell'emananda sentenza ed eseguiti gli adempimenti tutti di legge conseguenti;
-spese e compensi di lite integralmente compensati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depistato in data 21.12.2023, NI DR, rappresentato dall'amministratore di sostegno ET MA IA, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile in Padova il 10.7.1999 con VO GI, che dal matrimonio è nata una figlia, FI, in data 17.11.1999 e che, con decreto del
31.1.2003, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
VO GI si costituiva, associandosi alla domanda di divorzio e concludendo, quanto al resto, come da comparsa di risposta.
All'udienza ex art.473 bis. 21 c.p.c., il Giudice delegato, sentite le parti, formulava proposta conciliativa e, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata al fine di valutare la proposta.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per l'udienza del 11.9.2024,
ME DR confermava la volontà di aderire alla proposta conciliativa del Giudice, mentre la difesa di VO GI comunicava il proprio rifiuto.
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Con ordinanza del 11.9.2024, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “a) revoca il contributo per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia maggiorenne FI a carico di NI DR, con decorrenza dalla data della domanda (21.12.2023); b) revoca l'obbligo di NI
DR di contribuire al canone di locazione di VO GI per € 250,00 mensili, con decorrenza dal 26.9.2016”; rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 30.1.2025, assegnando alle parti termini massimi di cui all'art. 473bis.28 c.p.c. per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
Con le note scritte di precisazione delle conclusioni le parti, facendo presente che i provvedimenti temporanei erano stati parzialmente riformati in sede di reclamo, in punto decorrenza del contributo a favore della moglie per il canone di locazione, formulavano le conclusioni conformi riportate in epigrafe e dichiaravano di rinunciare al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 473-bis.28 c.p.c.
All'udienza del 6.2.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle note di precisazione delle conclusioni conformi già depositate e il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
La domanda di divorzio va accolta.
Sussistono, infatti, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, n.2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni, risultando, anche da quanto riportato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambe le parti all'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c., che la separazione si sia protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale dei coniugi davanti al presidente del Tribunale.
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, va preso atto delle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, definitivamente pronunciando, così provvede:
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1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Padova da NI DR e
VO GI in data 10.7.1999, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Padova al n.162 parte I anno 1999;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio, come riportati in epigrafe;
4) spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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