CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/10/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa EL AR Presidente Relatore dott.ssa Daniela Lococo Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1816/2024 promossa da:
in persona Parte_1 dell'Amministratore Delegato ing. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
EO ME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
APPELLANTE
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore Rag. rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Pardini ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti.
APPELLATA
in persona della Controparte_4 sua procuratrice speciale Dott.ssa , rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. EO ME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
INTERVENIENTE
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 16 settembre 2025 e della successiva camera di consiglio ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma, per i motivi esposti nella parte in diritto del presente atto, dell'impugnata sentenza:
- annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, illegittimo l'avviso di scadenzai di cui è causa, dichiarando non dovuti i relativi importi pretesi dall'appellata, con ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico dell'appellata le spese ed i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e, conseguentemente, confermare la sentenza del Giudice di primo grado”; per parte interveniente: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, per
i motivi esposti nella parte in diritto dell'atto di citazione in appello,:
- annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, illegittimo l'avviso di scadenza di cui è causa, dichiarando non dovuti i relativi importi pretesi dall'appellata, con ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico dell'appellata le spese ed i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 859/2024, notificata in data 17 luglio 2024, il Tribunale
Ordinario di Lucca così provvedeva:
“accoglie parzialmente la domanda e dichiara non dovuta la somma di €. 77,44; rigetta la domanda in relazione al residuo importo di cui all'avviso di scadenza per cui è causa, che dichiara dovuta da parte attrice.
Compensa integralmente le spese di lite”.
Il Tribunale di Lucca premetteva quanto segue: con atto di citazione del 14.04.2023, si opponeva avverso l'avviso di CP_6 scadenza n. prot. E/5798/2023 del 15.02.2023, notificato da per il CP_7 pagamento dell'importo pari a euro 18.105,00 a titolo di Canone Unico 2023 riferito all'occupazione di suolo pubblico e al collocamento di esposizioni pubblicitarie nel territorio del Comune di Camaiore, rilevando l'assenza dei presupposti per l'applicazione di detto canone (introdotto dalla l. 160/2019). Infatti, parte attrice riteneva che il pagamento non fosse dovuto poiché la non aveva fornito CP_7 prova dell'effettiva sottrazione all'uso pubblico del soprasuolo comunale nonché richiamava l'applicazione dell'art. 5 del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.2021 per il quale, se l'occupazione deriva da concessione dello stato per la costruzione e la gestione dell'autostrada, è prevista l'esenzione dal pagamento di suddetta imposta.
Quanto al canone richiesto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la CP_6 rappresentava che i cartelli e le targhe, richiamati nell'avviso di pagamento, non avevano finalità pubblicitaria ma bensì volti a indirizzare gli utenti dell'autostrada ai servizi all'utenza e agli uffici e direzione della società, rientrando quindi nell'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 33 punto 9) del regolamento comunale sopra richiamato. Pertanto, parte attrice chiedeva di dichiararsi nullo l'avviso di scadenza relativo al UA 2023 e che nulla doveva a CP_7
Si costituiva in giudizio , contestando i motivi Controparte_8 dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto, dal momento che il canone risultava dovuto a prescindere dalla destinazione d'uso delle aree occupate;
che i cartelli dovevano essere qualificati quali preinsegne e come tali assoggettati al pagamento del suddetto canone.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di Lucca motivava la sua decisione come di seguito: il Giudice di primo grado preliminarmente osservava che l'art 1, comma 816, L.
160/2019 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Annuale), il cui presupposto impositivo è dato “dall'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli PAzi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. In tal senso il primo giudicante operava richiamo alla giurisprudenza di legittimità per la quale “il tributo è dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province”, quindi a prescindere dalla natura dell'occupazione (Cass. ord. n. 2463/2024) nonché l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993 non è applicabile all'occupazione effettuata dall'impresa che ha provveduto, in forza di concessione statale, alla progettazione a alla realizzazione di un'opera pubblica poiché “ […] a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito un regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni” (Cass. 385/2022).
Alla luce di ciò, il Tribunale di Lucca assumeva che nel caso di specie la componente del canone unico annuale relativa all'occupazione del soprasuolo comunale fosse dovuta da parte attrice. Quanto alla questione del pagamento della componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari contenuti nei cartelli posti in corrispondenza di alcune strade comunali e nelle targhe affisse all'ingresso della sede e degli uffici della il primo giudicante – richiamando CP_6
l'art 47 del d.p.r. n. 495/ 1992 sul regolamento di attuazione ed esecuzione del
C.d.s. nel quale viene data definizione di preinsegna e l'art 68 del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 25/2021 per il quale “le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come insegne pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento” - assumeva che i cartelli pubblicitari ai quali faceva riferimento l'avviso di scadenza erano stati correttamente definite preinsegne e come tali soggette al predetto canone, mentre nulla era dovuto per le targhe affisse fuori dagli uffici della in via Don Tazzoli 7 e 9 in quanto dotate di superficie CP_6 complessiva palesemente inferiore a 5 mq.
Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di primo grado decideva come da dispositivo, con compensazione delle spese di lite, giustificata dalla novità della questione trattata e della soccombenza parziale.
II. Avverso la sentenza n. 859/2024 del Tribunale di Lucca ha proposto appello la p.a. per i motivi seguenti: Parte_1
i. con la prima censura parte appellante lamenta la mancata valutazione da parte del primo giudicante della circostanza che le strade sovrastate dai viadotti autostradali si trovano al di fuori del centro abitato di con conseguente CP_2 inapplicabilità del UA ex art. 1, comma 818, L. n. 160/2019 secondo cui “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada”; circostanza questa eccepita da parte appellante nelle more del giudizio di primo grado. Sul punto la rileva che CP_6
l'applicabilità alla fattispecie in esame del disposto del citato art. 1, comma 818,
Legge 160/2019 è stata riconosciuta fin dal primo atto difensivo di (cfr. CP_7 pag. 5 comparsa di costituzione avv.), limitatasi in seguito a sostenere che le strade oggetto dell'avviso di scadenza opposto sarebbero inserite nella cartografia allegata alla Delibera di Giunta n.778/1993 del Comune di che ne delimiterebbe CP_2 il centro abitato (cfr. pag.3 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. avv.) e avrebbero i requisiti previsti dal Codice della Strada per ritenersi “urbane”; che la rappresentazione delle strade in questione nella suddetta cartografia è tuttavia da ritenersi irrilevante poiché trattasi di documento proveniente dallo stesso Comune di che non consente di verificare la presunta esistenza dei requisiti di CP_2 classificazione dei centri abitati previsti dall'art 2 del c.d.s.. Di contro, parte appellante rappresenta di aver prodotto sia una serie di immagini fotografiche da cui risulta che le strade in questione attraversano zone prive di insediamenti abitative (cfr. doc. 3 fasc. primo grado), sia la relazione tecnica del 26.04.2023 comprovante che le medesime non costituiscono strade urbane ai sensi del c.d.s
(cfr. doc. 4 fasc. primo grado).
Al riguardo, la rileva di come controparte non ha potuto fornire adeguata prova CP_6 che trattasi di strade all'interno di un centro abitato a dimostrazione del fatto che le stesse non rientrano tra le aree comunali soggette al UA.
ii. col secondo motivo di gravame, l'odierna appellante lamenta la mancanza dei presupposti per il pagamento della componente del UA relativa all'occupazione del suolo pubblico. Infatti, la stessa rappresenta di come il pagamento del Canone di occupazione presuppone, innanzitutto, l'effettiva sottrazione all'uso collettivo del soprassuolo comunale sovrastato dai viadotti autostradali e che l'esistenza di tale presupposto si rinviene in numerose norme del Regolamento Comunale (cfr. doc. 2 fasc. primo grado) che definiscono come “permanenti” le occupazioni da cui derivi la “sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico alla collettività”(art. 12), prevedono quale parametro del Canone “il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico”(art.27), stabilendo che eventuali maggiorazioni della relativa tariffa richiedano la valutazione, ancora una volta, “del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico”(art. 30). Sul punto parte appellante richiama giurisprudenza di legittimità in materia di OS secondo cui “l'obbligo contributivo sorge, nel suo presupposto oggettivo, quando vi sia limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo del suolo, nell'interesse proprio del singolo” (cfr. Cass. SS.UU.
n.8628 del 7 maggio 2020).
Pertanto, trattandosi – nel caso di specie – di viadotti che sovrastano strade comunali e visto che la destinazione al transito è incompatibile con qualunque
“diversa utilizzazione”, è pacifico per la che la loro presenza non comporti la CP_6 sottrazione di alcunché alla collettività del il quale, dunque, Parte_2 non ha titolo per pretendere il pagamento del Canone di occupazione;
anche sotto il profilo soggettivo, non ricorrono tali presupposti giacché l'asserita occupazione dello PAzio comunale deriverebbe dalla concessione statale in forza della quale è stata costruita ed è gestita l'autostrada A12, legittimando la suddetta occupazione e costituendo “il titolo giuridico sulla base del quale i concessionari esercitano la propria attività…senza che risulti necessario qualsiasi ulteriore titolo autorizzativo da parte di soggetti terzi, inclusi Enti territoriali…” (cfr. note MIT 21 giugno e 7 luglio
2023, docc. 6 e 7 fascicolo primo grado . Infine, non può trovare qui CP_6 applicazione l'art. 2 del Regolamento Comunale: pacifico che trattasi di concessione rilasciata da soggetto concedente (Stato) diverso da quello previsto dalla citata disposizione (Comune) nonché diversa la fonte del provvedimento, trattandosi di legge statale e non di un mero atto amministrativo.
iii. col terzo motivo di appello, la rileva che l'esistenza della concessione CP_6 statale, oltra a legittimare l'asserita occupazione del soprassuolo comunale, fa sì che la stessa sia semmai addebitabile allo Stato e non alla concessionaria, risultando in tal caso esente dal Canone ex art. 33, primo comma, n.1 del Reg.
Comunale. Sul punto, parte appellante - per corroborare la propria linea difensiva
– richiama l'art 822, comma secondo, c.c., ai sensi del quale “fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate…”, derivando da ciò “l'impossibilità di configurare i presupposti applicativi del canone, posto che questo non può certo gravare un bene del demanio statale, per di più realizzato per evidenti finalità di interesse nazionale” (ex multis, Cons. Stato,
IV, 13 marzo 2008, n.1094)” (cfr. Cons. Stato, V, 27 novembre 2023, n.10130, nello stesso senso, Cons. Stato, V, 22 novembre 2023, n. 10014). iv. con l'ultima censura, la lamenta, innanzitutto, di come il primo giudicante CP_6 ha omesso di valutare l'eccepita inesistenza delle asserite “preinsegne” nella Piazza
CI CA e via RM AZ indicate nell'avviso di scadenza opposto;
che tale circostanza era stata rilevata dall'odierna appellante nelle more del giudizio di primo grado (cfr. pag 5 citazione) mentre non ha mai sollevato CP_7 contestazione, limitandosi a sostenere che parte attrice “ha sempre provveduto a corrispondere il canone per tutte le insegne cui si riferisce l'avviso di scadenza…”
(cfr. pag. 6 memoria 183, comma sesto, n.2 c.p.c. avv.), la quale, invece, avrebbe dovuto dimostrare in concreto che nelle ubicazioni oggetto dell'avviso impugnato erano collocate anche le preinsegne di cui era stata negata l'esistenza.
Ancora, parte appellante duole la mancanza dei presupposti per il pagamento della componente del UA relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari: è pacifico che incombesse su controparte l'onere di fornire adeguata prova della presunta finalità pubblicitaria dei cartelli in questione, non risultando traccia – tra l'altro come richiesto dall'art 5 del Reg. Comunale – del verbale redatto da competente pubblico ufficiale nel quale doveva essere attestata la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Di contro, dalle immagini fotografiche versate in atti (doc.3 fasc primo grado) si evince che finalità dei predetti cartelli consista nell'indirizzare gli utenti dell'autostrada verso il luogo ove si trovano, i servizi all'utenza ovvero gli uffici e direzione della mentre le targhe affisse ai relativi ingressi si limitano ad CP_6 identificare gli immobili ove sono espletate tali attività e non, invece, ad incentivare il traffico autostradale ed il conseguente incremento del volume dei pedaggi, né tanto meno a “migliorare l'immagine”.
Infine, la rileva che dalle citate riproduzioni fotografiche tutti i cartelli hanno CP_6 superficie palesemente inferiore a 5 mq, ubicati presso la sede di via Don E. Tazzoli
9 a Lido di Camaiore nonché all'adiacente rotatoria tra via F.lli Rosselli e via Aurelia
e pertanto, trovandosi nell'immediate vicinanze della sede, possono essere pacificamente considerate ad essa pertinenziali.
Pertanto, la ridotta superficie e l'ubicazione di tali strumenti ed il tenore letterale delle relative diciture confermano che la loro unica funzione è quella di consentire
“l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività”, con conseguente esclusione dal pagamento del UA, ai sensi degli artt. 33 e 67 del Reg.
Comunale. III. Si costituisce contestando tutto quanto ex Controparte_8 adverso proposto, per le seguenti ragioni: quanto al primo motivo di censura, parte appellata preliminarmente rappresenta che, anche laddove si sostenesse che il caso di specie non può essere ricondotto entro l'ambito di applicazione dell'art 1, comma 818, L. 160/2019, il Canone unico per l'occupazione dei soprassuoli delle vie cui si riferisce l'avviso de quo continuerebbe comunque ad essere dovuto, essendo tali vie comunali e site nel centro abitato del come previsto dalla delibera di Giunta Parte_2
n.778/1993; tale circostanza, contrariamente a quanto rilevato da controparte, è stata affermata da fin dall'atto di costituzione nelle more di primo CP_7 grado. Inoltre, la non ha mai contestato l'appartenenza al Comune di dette CP_6
Vie cui si riferisce l'avviso di scadenza oggetto del presente giudizio, né tanto meno ha censurato la menzionata disposizione regolamentare, ha domandato la sua disapplicazione ai sensi dell'art 4, All. E, l. 2248/1865 ovvero ha mai contestato i plurimi avvisi di accertamento tramite i quali parte appellata ha accertato tale debenza.
Parte appellata rileva, inoltre, che la documentazione prodotta da controparte nel giudizio di primo grado mostra inequivocabilmente come tutte le strade che qui interessano posseggono perlomeno gli elementi richiesti per poter essere qualificati come strada locale ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. f) D. Lgs. n. 285/1992.
Quanto al secondo motivo di appello per il quale il canone non è dovuto sia sul piano oggettivo che soggettivo, le censure mosse da parte appellante sono manifestatamente infondate anche alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Ai sensi dell'artt. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 507 del 1993 (d.lgs. oggi abrogato e sostituito dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160 - in particolare, per quanto concerne la t.o.s.a.p. v. art. 1, commi 837 ss.), sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Il successivo art. 39 precisa che la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Il tributo è, dunque, dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province: sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo, sia, come precisano le disposizioni in esame, di occupazione di fatto, che avvenga in assenza di una autorizzazione o concessione, a prescindere dal carattere abusivo oppure legittimo, come desumibile dall'avverbio "anche", prima dell'aggettivo "abusivo" nell'art. 39. Il riferimento all'occupazione di qualsiasi natura (anche abusiva e, quindi, prima ancora a quella legittima) consente, pertanto, di includere nella fattispecie impositiva quelle occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro fondamento nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell'opera pubblica e l'individuazione del tracciato della rete autostradale” (Cassazione civile sez. trib., 25/01/2024, n.2463, conforme Cassazione civile sez. trib.,
10/01/2022, n.385, resa in controversia in cui era parte la stessa . CP_6
Sul terzo motivo di gravame, parte appellata rappresenta che, affinché operi l'ipotesi esentiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, n. 1 Reg. Comunale, non è sufficiente che l'occupazione sia ascrivibile allo Stato, essendo richiesto ulteriore requisito: la funzionalizzazione della medesima occupazione al perseguimento di determinati scopi di interesse generale tassativamente elencati dalla suddetta disposizione normativa ossia per finalità di assistenza, sanità, previdenza, educazione, cultura e ricerca scientifica. Nel caso di specie, rileva CP_7 che lo scopo dell'occupazione non è ascrivibile ad una di queste finalità e pertanto l'esenzione non può essere accordata. In ogni caso, la concessionaria che – nel gestire o realizzare un'opera pubblica – ha occupato di fatto PAzi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone sia perché diretta a svolgere una propria attività di impresa (Cass. n. 16395/2021) anche a prescindere che si tratti di un'opera di proprietà statale, sia perché è sufficiente l'utilizzo del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, anche a prescindere dal perseguimento di una finalità di pubblico interesse (Cass. n.
2463/2024).
Infine, sul quarto motivo di appello, l'odierna appellata rappresenta che, al contrario di quanto asserito da controparte, l'esistenza dei cartelli cui si riferisce l'avviso di scadenza de quo e la loro assoggettabilità a Canone è stata definitivamente accertata dalla stessa per il tramite di apposito CP_7 avviso di accertamento n. 1C/2016 del 27.11.2020 (cfr. doc. 8); tale avviso non è mai stato contestato da la quale ha invece provveduto tempestivamente a CP_6 corrispondere quanto richiesto dall'affidatario del servizio tributi minori, di talché la fondatezza della pretesa di cui all'avviso di scadenza prot. E/5798/2023 è pacificamente provata con riferimento a tutte le insegne ivi indicate;
tali circostanze sono state allegate e provate da parte appellata nelle more del giudizio di primo grado.
Ad ogni modo, rileva che, persino limitando l'attività di istruttoria CP_7 alla sola documentazione fotografica prodotta da parte attrice, emerge inequivocabilmente di come le insegne abbiano tutti i caratteri per poter essere qualificate come preinsegne poiché composte da mere frecce direzionali atte a convogliare la possibile utenza verso i differenti uffici di ai sensi dell'art 68 CP_6
Reg. Comunale. Inoltre, parte appellata rileva che la finalità economica della suddetta cartellonistica risulta sancita dallo stesso colore delle medesime insegne: ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 495/1992, l'utilizzo del colore nero (cui si accompagna l'obbligo di scritte in giallo) è infatti prescritto “per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane”, di talché è da escludersi che le insegne di possano avere CP_6 uno scopo altro rispetto a quello economico-commerciale; trattasi di preinsegne disposte su Vie e Piazze comunali ben distanti dalla sede ove la società attrice svolge la propria attività commerciale;
il limite di superficie della cartellonistica – per poter accedere all'esenzione – pari a 5 mq opera complessivamente e non in riferimento ad ogni singola insegna.
Per tutti questi motivi, conclude per il rigetto dell'appello. CP_7
IV. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituisce in giudizio, facendo proprie tutte le difese svolte da CP_6 Controparte_4
dichiarando di essere subentrata – come da verbale del 05.06.2024
[...]
- a in tutti i rapporti attivi e passivi dalla Convenzione Unica tra AN PA e la CP_6 stessa relativa alle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 CP_6
Viareggio – Lucca e A 15 diramazione per La Spezia, e succeduta altresì nei contenziosi in essere con incluso quello oggetto del presente giudizio (cfr, copia CP_6 verbale cit, doc. 1). MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da ritenersi infondato e pertanto rigettato nei seguenti termini:
i. Il primo motivo di censura è da ritenersi in rito inammissibile poiché
[...]
(di seguito solo , ha eccepito, nelle Controparte_9 CP_6 more del giudizio di primo grado, la circostanza per la quale le strade sovrastate dai viadotti autostradali non sarebbero situate all'interno dei centri abitati come previsto dall'art. 1, comma 818, legge n. 160/2019 ed integralmente trasposto nell'art. 1 del Regolamento Comunale n.25/2021, solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
1. c.p.c. Infatti, trattandosi di allegazione concernente un fatto costitutivo della domanda attorea, il medesimo deve essere compiutamente descritto nell'atto di citazione ai sensi dell'art 163 c.p.c. Sul punto la Corte
Suprema si è espressa in tal senso: “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 32146 del 12 dicembre 2018). Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, tale allegazione non può essere riproposta in questa sede, dovendola dichiarare di conseguenza inammissibile.
Volendo scendere nel merito, comunque, la censura appare infondata.
Preliminarmente appare opportuno richiamare la normativa interessante la fattispecie, ossia l'art. 1, comma 818, della L. 160/2019 secondo la quale “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti,” in raccordo con quanto previsto dall'art 2, comma 7, del C.d.S “le strade urbane di cui al comma 2, lett. D,E,F, sono sempre comunali quando sono situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti”, definizione richiamata espressamente anche da recente giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 17668/2024; appare opportuno, altresì, richiamare la definizione, di cui all'art. 3 del nuovo codice della strada, di centro abitato ossia “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”; la delimitazione del centro abitato deve essere stabilita dal a mezzo di delibera della giunta municipale scortata da idonea Pt_2 cartografia (art. 4 C.d.S). Nel rispetto di quanto normativamente previsto il
[...] ha operato la delimitazione del centro abitato per il tramite della Parte_2 deliberazione di Giunta n. 778/1993 con allegata cartografia rinvenibile anche sul sito istituzionale dell'ente locale
(https://comune.camaiore.lu.it/documento_pubblico/delimitazioni-dei-centri- abitati-al-1993/) e comunque riprodotta in atti;
in ordine a tale delibera parte appellante non ha mai proposto alcuna sorta di contestazione in ordine alla classificazione delle strade, quali via Arginvecchio, via Merlino, via Italica, via
Bocchette e via del Paduletto, come comunali, tant'è che ha provveduto a versare al quanto richiestogli, negli anni 2013 – 2019, a titolo di Parte_2
Cosap, come si evince dai cedolini degli avvenuti pagamenti (docc. da 1 a 7 fasc. primo grado – parte resistente). La medesima classificazione è stata riproposta nel
Reg. Comunale n. 25/2021 (fasc. primo grado prodotto da parte appellante), contenente i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come disciplinato dall'art 1, commi da 816 a 836, della L. n. 160/2019, dove nell'Allegato A le predette vie sono inserite nell'elenco delle strade comunali.
Tra l'altro, laddove, avesse inteso contestare il Regolamento Comunale n. CP_6
25/2021, la competenza sarebbe del Giudice amministrativo laddove la censura involgesse la regolarità dell'atto amministrativo, permanendo la competenza del
Giudice ordinario laddove invece la censura riguardi esclusivamente la debenza o meno dell'imposta. A tal proposito, è opportuno fare richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità, per la quale - in materia di controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi – rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario “solo quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, rispetto alle quali non assume alcun rilievo l'esercizio di un potere d'intervento della Pubblica
Amministrazione a tutela di interessi generali, laddove, quando la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa dell'Amministrazione, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali (sia in ordine all'an che in ordine al quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., 30/07/2020, n.
16459; 31/12/2018, n. 33688; 9/06/2017, n. 14428)” (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 23428/2025).
In ogni caso e da ultimo non vi è prova che le predette strade non rispecchino i presupposti richiesti dall'art 1, comma 818, della L n. 160/2019 e dall'art 2, comma 7, del Codice stradale;
mentre vi è la prova che il Comune ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti in quanto sul punto non vi è espressa contestazione di parte appellante. Le foto prodotte da relative alle strade de CP_6 quo, consentono di poterle ricondurre alla lett. F dell'art. 2 del codice stradale, il quale stabilisce che per strade locali urbane possono essere intese quelle strade, poste sempre nel centro abitato (che ricordiamo non necessariamente deve essere continuativo, potendosi prevede delle interruzioni per la presenza di eventuali intersezioni) che non presentano i requisiti necessari a poterle classificare come strade urbane di quartiere (cat. E) o strade urbane di scorrimento (cat. D); possibilità che non è stata esclusa dalla Salt nella relazione tecnica prodotta (doc.
4) giacché, come anche rilevato da controparte, essa si limitava ad affermare che i segmenti delle strade interessati dai sovrastanti viadotti dell'autostrada A12 non erano riconducibili alle catt. D ed E all'art 2 del C.d.S., mancando di proporne una diversa classificazione.
ii. quanto al secondo motivo di gravame, per mezzo del quale la lamenta la CP_6 mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il pagamento della componente
UA relativa all'occupazione del suolo pubblico, lo stesso merita di essere trattato congiuntamente alla terza censura, con la quale viene richiesta applicazione dell'esenzione del suddetto Canone ai sensi dell'art. 33 del Regolamento comunale n. 25/2021.
L'art 1 della L. n 160/2019 al comma 819, lett. a), espressamente dispone che il presupposto del canone è “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli PAzi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”; il comma 821 secondo cui il canone “è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 […]”; infine, il comma 823 statuisce che il “canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva […]”. Su tali disposizioni si fonda il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico o di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale” (approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.2021 ed esecutiva il 26.05.2021), dove l'art. 3, nell'individuare i presupposti del canone, statuisce alla lett. a) quanto segue: “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli PAzi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per
l'occupazione di PAzi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio”, e che per tali PAzi debba intendersi “come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, PAzi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali” (art 2. del Reg. 25/2021).
L'art. 5 del Regolamento individua i soggetti passivi sulla base della condotta di occupazione, così statuendo “ai sensi dell'art. 1, comma 823, della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione [omissis] risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il canone per l'occupazione di PAzi ed aree pubbliche “costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per
l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico» (Cass. n. 24541 del
2/10/2019, Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003).
Pertanto, la semplice occupazione del soprasuolo o del sottosuolo comunale, come anche correttamente rilevato dal primo giudicante, è presupposto di per sé sufficiente alla nascita dell'obbligazione di pagamento del canone, dal momento che impedisce all'ente comunale una diversa forma di utilizzo dello PAzio. Infatti, anche in tema di OS ( antecedente del UA ) il giudice di nomofilachia ha ravvisato la sussistenza del presupposto dell'occupazione nella detenzione di viadotti autostradali “in quanto (questi) impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D. Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture – quali gli impianti segnaletici e di illuminazione – che ne aumentano l'utilità” (Cass. civ., 5 novembre 2019, n.
28341). Tale osservazione è certamente valida anche in relazione al Canone Unico
Patrimoniale per avere i medesimi presupposti applicativi. Tale orientamento è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (come già rilevato dal primo giudicante), rimarcando: “Il tributo è, dunque, dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province: sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo, sia, come precisano le disposizioni in esame, di occupazione di fatto, che avvenga in assenza di una autorizzazione o concessione, a prescindere dal carattere abusivo oppure legittimo, come desumibile dall'avverbio "anche", prima dell'aggettivo "abusivo" nell'art. 39. Il riferimento all'occupazione di qualsiasi natura
(anche abusiva e, quindi, prima ancora a quella legittima) consente, pertanto, di includere nella fattispecie impositiva quelle occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro fondamento nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell'opera pubblica e l'individuazione del tracciato della rete autostradale” (Cassazione civile sez. trib., 25/01/2024, n.2463); a ciò è da aggiungere che, seppur la realizzazione di un'infrastruttura – quale la rete autostradale – è stata prevista e approvata per mezzo di provvedimenti legislativi, non implica la titolarità di tali strade in capo allo Stato e con conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale, ben potendo continuare ad appartenere la strada, su cui insiste il cavalcavia autostradale, ad un ente comunale (Corte di Cassazione, sentenza n. 25614/2024).
Non può d'altronde ritenersi sussistente, la causa di esenzione, invocata da parte appellante, ai sensi dell'art. 1, comma 833 lett. a), L. 160/2019 per il quale “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni
e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto P.d.R n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”, pedissequamente richiamata dall'art. 33, numero 1, del Regolamento Comunale n. 25/2021. Quanto rilevato, sul punto, da parte appellante non può trovare accoglimento poiché la circostanza secondo la quale la società concessionaria svolge attività funzionale al perseguimento di un interesse pubblico non è, di per sé, sufficiente per ricondurla nell'alveo applicativo della norma esentativa giacchè “l'esenzione tributaria non può essere estesa a soggetti che, pur operando in settori di interesse pubblico, svolgono attività economiche connotate da finalità lucrative. L'esenzione è applicabile esclusivamente quando l'occupazione è direttamente imputabile all'ente pubblico esentato, e non ad un soggetto terzo, seppur concessionario di un servizio pubblico”
(Corte d'Appello di Firenze, sent. n 868/2025, R.g. n. 814/2021).
L'interpretazione da ultimo richiamata trova conferma nella copiosa giurisprudenza di legittimità per la quale “Nel caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, è obbligato al pagamento del canone il concessionario autostradale, non operando l'esenzione prevista in favore dello Stato” in quanto
“l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di PAzi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018;
Cass. n. 28341 del 05/11/2019)”. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/11/2024, n.
29585).
Nel caso di specie la nell'esercizio/erogazione di un servizio di pubblica utilità, CP_6 svolge attività - con finalità lucrativa - in piena autonomia e non nella veste di longa manus dell'amministrazione statale.
iii. nell'ultimo motivo d'appello la solleva censura in ordine alla mancanza dei CP_6 presupposti per il pagamento della componente del UA relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Quanto all'asserita assenza delle pre-insegne site in via RM AZ e in Piazza
CI AS parte appellante lamenta che “avrebbe dovuto CP_7 dimostrare in concreto che nelle ubicazioni oggetto dell'avviso impugnato erano collocate anche le “preinsegne” di cui era stata negata l'esistenza” (pag. 10 atto di appello). Tale doglianza appare priva di pregio, se non addirittura pretestuosa, poiché l'esistenza delle suddette, nel luogo indicato, trova riscontro nell'avviso di accertamento n.1C/2016 del 27.11.2020 (prodotto da nel fasc. di primo CP_10 grado – doc. 8) e rispetto al quale la ha provveduto al pagamento come da CP_6 ricevuta prodotta da parte appellata. Quanto sopra detto, è sufficiente per respingere la doglianza e ritenere che nulla sia mutato rispetto all'avviso di accertamento del 2020 circa il numero e l'ubicazione delle pre-insegne stante la mancata allegazione da parti di di CP_6 mutate circostanze in tal senso.
Premesso ciò, appare opportuno richiamare la normativa in materia di diffusione di messaggi pubblicitari: ai sensi dell'art. 1 comma 819 lett. b) l. n. 160/2019 il presupposto impositivo del canone è “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”; la definizione di preinsegna è, invece, contenuta nell'art l'art. 47 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Cds (d.p.r. 495/1992) ossia “la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km”. Sulla scorta di tale normativa il Regolamento Comunale n. 25/2021 ha previsto all'art. 68 “le preinsegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come insegne pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento” e pertanto, soggette al pagamento del
Canone pubblicitario ai sensi della L. 160/2019.
Dalle foto della cartellonistica prodotta da parte appellante appare chiaro l'esistenza di quegli elementi idonei a classificare la suddetta cartellonistica come preinsegne e pertanto, come correttamente statuito dal primo giudicante, sulle stesse insiste l'obbligo per la di provvedere al pagamento del canone. CP_6
Sul punto, preme ricordare l'ordinanza n. 16792/2021 con la quale la Suprema
Corte ha stabilito che l'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta anche in mancanza di una effettiva diffusione di un messaggio pubblicitario;
nello specifico, nel richiamare consolidato orientamento, la Cass. ha così motivato: “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 1 e s.s., nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso. Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi del D. Lgs.
n. 507 del 1993, art. 5 e s.s., l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari” né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi”.
Del pari, non può trovare applicazione l'ipotesi di esenzione prevista dagli artt.33, punto 9), e 67, comma 1, del Reg. Comunale n. 25/2021, secondo cui “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati” poiché, a prescindere dalla decisione di aderire
(o meno) alla interpretazione avanzata dalla ossia intesa nella necessità CP_7 che la superficie totale della cartellonistica di cui si è avvalsa debba essere pari CP_6
o inferiore a 5 mq, parte appellante non ha prodotto allegazioni dalle quali poter desumere, con certezza e precisione, le misure di ogni singola preinsegna. Per tali motivi, anche il primo giudicante ha previsto l'esenzione dal Canone per le sole insegne che contraddistinguono la sede in cui la svolge la propria attività, per CP_6 essere le stesse ubicate in prossimità di tale luogo.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello viene integralmente respinto conseguentemente anche in punto di condanna alle spese. iv. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria. La condanna deve essere pronunciata nei confronti della parte appellante e della parte intervenuta in solido tra loro anche alla luce della recente pronuncia, in punto di spese processuali, della Suprema
Corte secondo la quale “In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (Cass. sent n. 369/2025).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattese, così provvede:
1)respinge l'appello promosso da Parte_1 nei confronti di e per l'effetto
[...] Controparte_8 conferma la sentenza n. 861/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e notificata in data 17.07.2024;
2)condanna e CP_6 Pt_1 Controparte_4 in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1 quater DPR
n. 115/2002 in materia di doppio CU, ove dovuto;
Firenze, 16 settembre 2025
La Presidente Rel.,
Dott.ssa EL AR
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa EL AR Presidente Relatore dott.ssa Daniela Lococo Consigliere dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1816/2024 promossa da:
in persona Parte_1 dell'Amministratore Delegato ing. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
EO ME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
APPELLANTE
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore Rag. rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Pardini ed Controparte_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti.
APPELLATA
in persona della Controparte_4 sua procuratrice speciale Dott.ssa , rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv. EO ME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura in atti
INTERVENIENTE
All'esito della discussione orale di cui alla udienza del 16 settembre 2025 e della successiva camera di consiglio ha pronunciato
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. sulle seguenti conclusioni: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma, per i motivi esposti nella parte in diritto del presente atto, dell'impugnata sentenza:
- annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, illegittimo l'avviso di scadenzai di cui è causa, dichiarando non dovuti i relativi importi pretesi dall'appellata, con ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico dell'appellata le spese ed i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”; per parte appellata: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello in quanto inammissibile e comunque infondato e, conseguentemente, confermare la sentenza del Giudice di primo grado”; per parte interveniente: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in integrale riforma dell'impugnata sentenza, per
i motivi esposti nella parte in diritto dell'atto di citazione in appello,:
- annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e, comunque, illegittimo l'avviso di scadenza di cui è causa, dichiarando non dovuti i relativi importi pretesi dall'appellata, con ogni consequenziale provvedimento;
- porre a carico dell'appellata le spese ed i compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 859/2024, notificata in data 17 luglio 2024, il Tribunale
Ordinario di Lucca così provvedeva:
“accoglie parzialmente la domanda e dichiara non dovuta la somma di €. 77,44; rigetta la domanda in relazione al residuo importo di cui all'avviso di scadenza per cui è causa, che dichiara dovuta da parte attrice.
Compensa integralmente le spese di lite”.
Il Tribunale di Lucca premetteva quanto segue: con atto di citazione del 14.04.2023, si opponeva avverso l'avviso di CP_6 scadenza n. prot. E/5798/2023 del 15.02.2023, notificato da per il CP_7 pagamento dell'importo pari a euro 18.105,00 a titolo di Canone Unico 2023 riferito all'occupazione di suolo pubblico e al collocamento di esposizioni pubblicitarie nel territorio del Comune di Camaiore, rilevando l'assenza dei presupposti per l'applicazione di detto canone (introdotto dalla l. 160/2019). Infatti, parte attrice riteneva che il pagamento non fosse dovuto poiché la non aveva fornito CP_7 prova dell'effettiva sottrazione all'uso pubblico del soprasuolo comunale nonché richiamava l'applicazione dell'art. 5 del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.2021 per il quale, se l'occupazione deriva da concessione dello stato per la costruzione e la gestione dell'autostrada, è prevista l'esenzione dal pagamento di suddetta imposta.
Quanto al canone richiesto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la CP_6 rappresentava che i cartelli e le targhe, richiamati nell'avviso di pagamento, non avevano finalità pubblicitaria ma bensì volti a indirizzare gli utenti dell'autostrada ai servizi all'utenza e agli uffici e direzione della società, rientrando quindi nell'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 33 punto 9) del regolamento comunale sopra richiamato. Pertanto, parte attrice chiedeva di dichiararsi nullo l'avviso di scadenza relativo al UA 2023 e che nulla doveva a CP_7
Si costituiva in giudizio , contestando i motivi Controparte_8 dell'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto, dal momento che il canone risultava dovuto a prescindere dalla destinazione d'uso delle aree occupate;
che i cartelli dovevano essere qualificati quali preinsegne e come tali assoggettati al pagamento del suddetto canone.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di Lucca motivava la sua decisione come di seguito: il Giudice di primo grado preliminarmente osservava che l'art 1, comma 816, L.
160/2019 ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Annuale), il cui presupposto impositivo è dato “dall'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli PAzi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. In tal senso il primo giudicante operava richiamo alla giurisprudenza di legittimità per la quale “il tributo è dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province”, quindi a prescindere dalla natura dell'occupazione (Cass. ord. n. 2463/2024) nonché l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993 non è applicabile all'occupazione effettuata dall'impresa che ha provveduto, in forza di concessione statale, alla progettazione a alla realizzazione di un'opera pubblica poiché “ […] a nulla rileva il fatto che il viadotto sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito un regime di concessione da un ente che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni” (Cass. 385/2022).
Alla luce di ciò, il Tribunale di Lucca assumeva che nel caso di specie la componente del canone unico annuale relativa all'occupazione del soprasuolo comunale fosse dovuta da parte attrice. Quanto alla questione del pagamento della componente del canone relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari contenuti nei cartelli posti in corrispondenza di alcune strade comunali e nelle targhe affisse all'ingresso della sede e degli uffici della il primo giudicante – richiamando CP_6
l'art 47 del d.p.r. n. 495/ 1992 sul regolamento di attuazione ed esecuzione del
C.d.s. nel quale viene data definizione di preinsegna e l'art 68 del regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 25/2021 per il quale “le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come insegne pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento” - assumeva che i cartelli pubblicitari ai quali faceva riferimento l'avviso di scadenza erano stati correttamente definite preinsegne e come tali soggette al predetto canone, mentre nulla era dovuto per le targhe affisse fuori dagli uffici della in via Don Tazzoli 7 e 9 in quanto dotate di superficie CP_6 complessiva palesemente inferiore a 5 mq.
Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di primo grado decideva come da dispositivo, con compensazione delle spese di lite, giustificata dalla novità della questione trattata e della soccombenza parziale.
II. Avverso la sentenza n. 859/2024 del Tribunale di Lucca ha proposto appello la p.a. per i motivi seguenti: Parte_1
i. con la prima censura parte appellante lamenta la mancata valutazione da parte del primo giudicante della circostanza che le strade sovrastate dai viadotti autostradali si trovano al di fuori del centro abitato di con conseguente CP_2 inapplicabilità del UA ex art. 1, comma 818, L. n. 160/2019 secondo cui “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada”; circostanza questa eccepita da parte appellante nelle more del giudizio di primo grado. Sul punto la rileva che CP_6
l'applicabilità alla fattispecie in esame del disposto del citato art. 1, comma 818,
Legge 160/2019 è stata riconosciuta fin dal primo atto difensivo di (cfr. CP_7 pag. 5 comparsa di costituzione avv.), limitatasi in seguito a sostenere che le strade oggetto dell'avviso di scadenza opposto sarebbero inserite nella cartografia allegata alla Delibera di Giunta n.778/1993 del Comune di che ne delimiterebbe CP_2 il centro abitato (cfr. pag.3 memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. avv.) e avrebbero i requisiti previsti dal Codice della Strada per ritenersi “urbane”; che la rappresentazione delle strade in questione nella suddetta cartografia è tuttavia da ritenersi irrilevante poiché trattasi di documento proveniente dallo stesso Comune di che non consente di verificare la presunta esistenza dei requisiti di CP_2 classificazione dei centri abitati previsti dall'art 2 del c.d.s.. Di contro, parte appellante rappresenta di aver prodotto sia una serie di immagini fotografiche da cui risulta che le strade in questione attraversano zone prive di insediamenti abitative (cfr. doc. 3 fasc. primo grado), sia la relazione tecnica del 26.04.2023 comprovante che le medesime non costituiscono strade urbane ai sensi del c.d.s
(cfr. doc. 4 fasc. primo grado).
Al riguardo, la rileva di come controparte non ha potuto fornire adeguata prova CP_6 che trattasi di strade all'interno di un centro abitato a dimostrazione del fatto che le stesse non rientrano tra le aree comunali soggette al UA.
ii. col secondo motivo di gravame, l'odierna appellante lamenta la mancanza dei presupposti per il pagamento della componente del UA relativa all'occupazione del suolo pubblico. Infatti, la stessa rappresenta di come il pagamento del Canone di occupazione presuppone, innanzitutto, l'effettiva sottrazione all'uso collettivo del soprassuolo comunale sovrastato dai viadotti autostradali e che l'esistenza di tale presupposto si rinviene in numerose norme del Regolamento Comunale (cfr. doc. 2 fasc. primo grado) che definiscono come “permanenti” le occupazioni da cui derivi la “sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico alla collettività”(art. 12), prevedono quale parametro del Canone “il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico”(art.27), stabilendo che eventuali maggiorazioni della relativa tariffa richiedano la valutazione, ancora una volta, “del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico”(art. 30). Sul punto parte appellante richiama giurisprudenza di legittimità in materia di OS secondo cui “l'obbligo contributivo sorge, nel suo presupposto oggettivo, quando vi sia limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo del suolo, nell'interesse proprio del singolo” (cfr. Cass. SS.UU.
n.8628 del 7 maggio 2020).
Pertanto, trattandosi – nel caso di specie – di viadotti che sovrastano strade comunali e visto che la destinazione al transito è incompatibile con qualunque
“diversa utilizzazione”, è pacifico per la che la loro presenza non comporti la CP_6 sottrazione di alcunché alla collettività del il quale, dunque, Parte_2 non ha titolo per pretendere il pagamento del Canone di occupazione;
anche sotto il profilo soggettivo, non ricorrono tali presupposti giacché l'asserita occupazione dello PAzio comunale deriverebbe dalla concessione statale in forza della quale è stata costruita ed è gestita l'autostrada A12, legittimando la suddetta occupazione e costituendo “il titolo giuridico sulla base del quale i concessionari esercitano la propria attività…senza che risulti necessario qualsiasi ulteriore titolo autorizzativo da parte di soggetti terzi, inclusi Enti territoriali…” (cfr. note MIT 21 giugno e 7 luglio
2023, docc. 6 e 7 fascicolo primo grado . Infine, non può trovare qui CP_6 applicazione l'art. 2 del Regolamento Comunale: pacifico che trattasi di concessione rilasciata da soggetto concedente (Stato) diverso da quello previsto dalla citata disposizione (Comune) nonché diversa la fonte del provvedimento, trattandosi di legge statale e non di un mero atto amministrativo.
iii. col terzo motivo di appello, la rileva che l'esistenza della concessione CP_6 statale, oltra a legittimare l'asserita occupazione del soprassuolo comunale, fa sì che la stessa sia semmai addebitabile allo Stato e non alla concessionaria, risultando in tal caso esente dal Canone ex art. 33, primo comma, n.1 del Reg.
Comunale. Sul punto, parte appellante - per corroborare la propria linea difensiva
– richiama l'art 822, comma secondo, c.c., ai sensi del quale “fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate…”, derivando da ciò “l'impossibilità di configurare i presupposti applicativi del canone, posto che questo non può certo gravare un bene del demanio statale, per di più realizzato per evidenti finalità di interesse nazionale” (ex multis, Cons. Stato,
IV, 13 marzo 2008, n.1094)” (cfr. Cons. Stato, V, 27 novembre 2023, n.10130, nello stesso senso, Cons. Stato, V, 22 novembre 2023, n. 10014). iv. con l'ultima censura, la lamenta, innanzitutto, di come il primo giudicante CP_6 ha omesso di valutare l'eccepita inesistenza delle asserite “preinsegne” nella Piazza
CI CA e via RM AZ indicate nell'avviso di scadenza opposto;
che tale circostanza era stata rilevata dall'odierna appellante nelle more del giudizio di primo grado (cfr. pag 5 citazione) mentre non ha mai sollevato CP_7 contestazione, limitandosi a sostenere che parte attrice “ha sempre provveduto a corrispondere il canone per tutte le insegne cui si riferisce l'avviso di scadenza…”
(cfr. pag. 6 memoria 183, comma sesto, n.2 c.p.c. avv.), la quale, invece, avrebbe dovuto dimostrare in concreto che nelle ubicazioni oggetto dell'avviso impugnato erano collocate anche le preinsegne di cui era stata negata l'esistenza.
Ancora, parte appellante duole la mancanza dei presupposti per il pagamento della componente del UA relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari: è pacifico che incombesse su controparte l'onere di fornire adeguata prova della presunta finalità pubblicitaria dei cartelli in questione, non risultando traccia – tra l'altro come richiesto dall'art 5 del Reg. Comunale – del verbale redatto da competente pubblico ufficiale nel quale doveva essere attestata la diffusione dei messaggi pubblicitari.
Di contro, dalle immagini fotografiche versate in atti (doc.3 fasc primo grado) si evince che finalità dei predetti cartelli consista nell'indirizzare gli utenti dell'autostrada verso il luogo ove si trovano, i servizi all'utenza ovvero gli uffici e direzione della mentre le targhe affisse ai relativi ingressi si limitano ad CP_6 identificare gli immobili ove sono espletate tali attività e non, invece, ad incentivare il traffico autostradale ed il conseguente incremento del volume dei pedaggi, né tanto meno a “migliorare l'immagine”.
Infine, la rileva che dalle citate riproduzioni fotografiche tutti i cartelli hanno CP_6 superficie palesemente inferiore a 5 mq, ubicati presso la sede di via Don E. Tazzoli
9 a Lido di Camaiore nonché all'adiacente rotatoria tra via F.lli Rosselli e via Aurelia
e pertanto, trovandosi nell'immediate vicinanze della sede, possono essere pacificamente considerate ad essa pertinenziali.
Pertanto, la ridotta superficie e l'ubicazione di tali strumenti ed il tenore letterale delle relative diciture confermano che la loro unica funzione è quella di consentire
“l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività”, con conseguente esclusione dal pagamento del UA, ai sensi degli artt. 33 e 67 del Reg.
Comunale. III. Si costituisce contestando tutto quanto ex Controparte_8 adverso proposto, per le seguenti ragioni: quanto al primo motivo di censura, parte appellata preliminarmente rappresenta che, anche laddove si sostenesse che il caso di specie non può essere ricondotto entro l'ambito di applicazione dell'art 1, comma 818, L. 160/2019, il Canone unico per l'occupazione dei soprassuoli delle vie cui si riferisce l'avviso de quo continuerebbe comunque ad essere dovuto, essendo tali vie comunali e site nel centro abitato del come previsto dalla delibera di Giunta Parte_2
n.778/1993; tale circostanza, contrariamente a quanto rilevato da controparte, è stata affermata da fin dall'atto di costituzione nelle more di primo CP_7 grado. Inoltre, la non ha mai contestato l'appartenenza al Comune di dette CP_6
Vie cui si riferisce l'avviso di scadenza oggetto del presente giudizio, né tanto meno ha censurato la menzionata disposizione regolamentare, ha domandato la sua disapplicazione ai sensi dell'art 4, All. E, l. 2248/1865 ovvero ha mai contestato i plurimi avvisi di accertamento tramite i quali parte appellata ha accertato tale debenza.
Parte appellata rileva, inoltre, che la documentazione prodotta da controparte nel giudizio di primo grado mostra inequivocabilmente come tutte le strade che qui interessano posseggono perlomeno gli elementi richiesti per poter essere qualificati come strada locale ai sensi dell'art. 2, comma 2 lett. f) D. Lgs. n. 285/1992.
Quanto al secondo motivo di appello per il quale il canone non è dovuto sia sul piano oggettivo che soggettivo, le censure mosse da parte appellante sono manifestatamente infondate anche alla luce del granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Ai sensi dell'artt. 38, comma 1, del d.lgs.
n. 507 del 1993 (d.lgs. oggi abrogato e sostituito dalla l. 27 dicembre 2019, n. 160 - in particolare, per quanto concerne la t.o.s.a.p. v. art. 1, commi 837 ss.), sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. Il successivo art. 39 precisa che la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Il tributo è, dunque, dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province: sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo, sia, come precisano le disposizioni in esame, di occupazione di fatto, che avvenga in assenza di una autorizzazione o concessione, a prescindere dal carattere abusivo oppure legittimo, come desumibile dall'avverbio "anche", prima dell'aggettivo "abusivo" nell'art. 39. Il riferimento all'occupazione di qualsiasi natura (anche abusiva e, quindi, prima ancora a quella legittima) consente, pertanto, di includere nella fattispecie impositiva quelle occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro fondamento nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell'opera pubblica e l'individuazione del tracciato della rete autostradale” (Cassazione civile sez. trib., 25/01/2024, n.2463, conforme Cassazione civile sez. trib.,
10/01/2022, n.385, resa in controversia in cui era parte la stessa . CP_6
Sul terzo motivo di gravame, parte appellata rappresenta che, affinché operi l'ipotesi esentiva ai sensi dell'art. 33, comma 1, n. 1 Reg. Comunale, non è sufficiente che l'occupazione sia ascrivibile allo Stato, essendo richiesto ulteriore requisito: la funzionalizzazione della medesima occupazione al perseguimento di determinati scopi di interesse generale tassativamente elencati dalla suddetta disposizione normativa ossia per finalità di assistenza, sanità, previdenza, educazione, cultura e ricerca scientifica. Nel caso di specie, rileva CP_7 che lo scopo dell'occupazione non è ascrivibile ad una di queste finalità e pertanto l'esenzione non può essere accordata. In ogni caso, la concessionaria che – nel gestire o realizzare un'opera pubblica – ha occupato di fatto PAzi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone sia perché diretta a svolgere una propria attività di impresa (Cass. n. 16395/2021) anche a prescindere che si tratti di un'opera di proprietà statale, sia perché è sufficiente l'utilizzo del bene da parte di un soggetto diverso dall'ente pubblico titolare, anche a prescindere dal perseguimento di una finalità di pubblico interesse (Cass. n.
2463/2024).
Infine, sul quarto motivo di appello, l'odierna appellata rappresenta che, al contrario di quanto asserito da controparte, l'esistenza dei cartelli cui si riferisce l'avviso di scadenza de quo e la loro assoggettabilità a Canone è stata definitivamente accertata dalla stessa per il tramite di apposito CP_7 avviso di accertamento n. 1C/2016 del 27.11.2020 (cfr. doc. 8); tale avviso non è mai stato contestato da la quale ha invece provveduto tempestivamente a CP_6 corrispondere quanto richiesto dall'affidatario del servizio tributi minori, di talché la fondatezza della pretesa di cui all'avviso di scadenza prot. E/5798/2023 è pacificamente provata con riferimento a tutte le insegne ivi indicate;
tali circostanze sono state allegate e provate da parte appellata nelle more del giudizio di primo grado.
Ad ogni modo, rileva che, persino limitando l'attività di istruttoria CP_7 alla sola documentazione fotografica prodotta da parte attrice, emerge inequivocabilmente di come le insegne abbiano tutti i caratteri per poter essere qualificate come preinsegne poiché composte da mere frecce direzionali atte a convogliare la possibile utenza verso i differenti uffici di ai sensi dell'art 68 CP_6
Reg. Comunale. Inoltre, parte appellata rileva che la finalità economica della suddetta cartellonistica risulta sancita dallo stesso colore delle medesime insegne: ai sensi dell'art. 79 D.P.R. n. 495/1992, l'utilizzo del colore nero (cui si accompagna l'obbligo di scritte in giallo) è infatti prescritto “per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane”, di talché è da escludersi che le insegne di possano avere CP_6 uno scopo altro rispetto a quello economico-commerciale; trattasi di preinsegne disposte su Vie e Piazze comunali ben distanti dalla sede ove la società attrice svolge la propria attività commerciale;
il limite di superficie della cartellonistica – per poter accedere all'esenzione – pari a 5 mq opera complessivamente e non in riferimento ad ogni singola insegna.
Per tutti questi motivi, conclude per il rigetto dell'appello. CP_7
IV. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituisce in giudizio, facendo proprie tutte le difese svolte da CP_6 Controparte_4
dichiarando di essere subentrata – come da verbale del 05.06.2024
[...]
- a in tutti i rapporti attivi e passivi dalla Convenzione Unica tra AN PA e la CP_6 stessa relativa alle tratte autostradali A12 Sestri Levante-Livorno, A11/A12 CP_6
Viareggio – Lucca e A 15 diramazione per La Spezia, e succeduta altresì nei contenziosi in essere con incluso quello oggetto del presente giudizio (cfr, copia CP_6 verbale cit, doc. 1). MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è da ritenersi infondato e pertanto rigettato nei seguenti termini:
i. Il primo motivo di censura è da ritenersi in rito inammissibile poiché
[...]
(di seguito solo , ha eccepito, nelle Controparte_9 CP_6 more del giudizio di primo grado, la circostanza per la quale le strade sovrastate dai viadotti autostradali non sarebbero situate all'interno dei centri abitati come previsto dall'art. 1, comma 818, legge n. 160/2019 ed integralmente trasposto nell'art. 1 del Regolamento Comunale n.25/2021, solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n.
1. c.p.c. Infatti, trattandosi di allegazione concernente un fatto costitutivo della domanda attorea, il medesimo deve essere compiutamente descritto nell'atto di citazione ai sensi dell'art 163 c.p.c. Sul punto la Corte
Suprema si è espressa in tal senso: “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 32146 del 12 dicembre 2018). Pertanto, alla luce di quanto sopra detto, tale allegazione non può essere riproposta in questa sede, dovendola dichiarare di conseguenza inammissibile.
Volendo scendere nel merito, comunque, la censura appare infondata.
Preliminarmente appare opportuno richiamare la normativa interessante la fattispecie, ossia l'art. 1, comma 818, della L. 160/2019 secondo la quale “nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti,” in raccordo con quanto previsto dall'art 2, comma 7, del C.d.S “le strade urbane di cui al comma 2, lett. D,E,F, sono sempre comunali quando sono situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a 10.000 abitanti”, definizione richiamata espressamente anche da recente giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 17668/2024; appare opportuno, altresì, richiamare la definizione, di cui all'art. 3 del nuovo codice della strada, di centro abitato ossia “insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”; la delimitazione del centro abitato deve essere stabilita dal a mezzo di delibera della giunta municipale scortata da idonea Pt_2 cartografia (art. 4 C.d.S). Nel rispetto di quanto normativamente previsto il
[...] ha operato la delimitazione del centro abitato per il tramite della Parte_2 deliberazione di Giunta n. 778/1993 con allegata cartografia rinvenibile anche sul sito istituzionale dell'ente locale
(https://comune.camaiore.lu.it/documento_pubblico/delimitazioni-dei-centri- abitati-al-1993/) e comunque riprodotta in atti;
in ordine a tale delibera parte appellante non ha mai proposto alcuna sorta di contestazione in ordine alla classificazione delle strade, quali via Arginvecchio, via Merlino, via Italica, via
Bocchette e via del Paduletto, come comunali, tant'è che ha provveduto a versare al quanto richiestogli, negli anni 2013 – 2019, a titolo di Parte_2
Cosap, come si evince dai cedolini degli avvenuti pagamenti (docc. da 1 a 7 fasc. primo grado – parte resistente). La medesima classificazione è stata riproposta nel
Reg. Comunale n. 25/2021 (fasc. primo grado prodotto da parte appellante), contenente i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come disciplinato dall'art 1, commi da 816 a 836, della L. n. 160/2019, dove nell'Allegato A le predette vie sono inserite nell'elenco delle strade comunali.
Tra l'altro, laddove, avesse inteso contestare il Regolamento Comunale n. CP_6
25/2021, la competenza sarebbe del Giudice amministrativo laddove la censura involgesse la regolarità dell'atto amministrativo, permanendo la competenza del
Giudice ordinario laddove invece la censura riguardi esclusivamente la debenza o meno dell'imposta. A tal proposito, è opportuno fare richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità, per la quale - in materia di controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi – rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario “solo quelle aventi un contenuto meramente patrimoniale, rispetto alle quali non assume alcun rilievo l'esercizio di un potere d'intervento della Pubblica
Amministrazione a tutela di interessi generali, laddove, quando la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa dell'Amministrazione, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali (sia in ordine all'an che in ordine al quantum), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., 30/07/2020, n.
16459; 31/12/2018, n. 33688; 9/06/2017, n. 14428)” (Cass. Sez. Unite, sentenza n. 23428/2025).
In ogni caso e da ultimo non vi è prova che le predette strade non rispecchino i presupposti richiesti dall'art 1, comma 818, della L n. 160/2019 e dall'art 2, comma 7, del Codice stradale;
mentre vi è la prova che il Comune ha una popolazione superiore ai 10.000 abitanti in quanto sul punto non vi è espressa contestazione di parte appellante. Le foto prodotte da relative alle strade de CP_6 quo, consentono di poterle ricondurre alla lett. F dell'art. 2 del codice stradale, il quale stabilisce che per strade locali urbane possono essere intese quelle strade, poste sempre nel centro abitato (che ricordiamo non necessariamente deve essere continuativo, potendosi prevede delle interruzioni per la presenza di eventuali intersezioni) che non presentano i requisiti necessari a poterle classificare come strade urbane di quartiere (cat. E) o strade urbane di scorrimento (cat. D); possibilità che non è stata esclusa dalla Salt nella relazione tecnica prodotta (doc.
4) giacché, come anche rilevato da controparte, essa si limitava ad affermare che i segmenti delle strade interessati dai sovrastanti viadotti dell'autostrada A12 non erano riconducibili alle catt. D ed E all'art 2 del C.d.S., mancando di proporne una diversa classificazione.
ii. quanto al secondo motivo di gravame, per mezzo del quale la lamenta la CP_6 mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per il pagamento della componente
UA relativa all'occupazione del suolo pubblico, lo stesso merita di essere trattato congiuntamente alla terza censura, con la quale viene richiesta applicazione dell'esenzione del suddetto Canone ai sensi dell'art. 33 del Regolamento comunale n. 25/2021.
L'art 1 della L. n 160/2019 al comma 819, lett. a), espressamente dispone che il presupposto del canone è “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli PAzi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”; il comma 821 secondo cui il canone “è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 […]”; infine, il comma 823 statuisce che il “canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva […]”. Su tali disposizioni si fonda il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico o di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale” (approvato con delibera C.C. n. 25 del 29.04.2021 ed esecutiva il 26.05.2021), dove l'art. 3, nell'individuare i presupposti del canone, statuisce alla lett. a) quanto segue: “l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli PAzi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per
l'occupazione di PAzi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio”, e che per tali PAzi debba intendersi “come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, PAzi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali” (art 2. del Reg. 25/2021).
L'art. 5 del Regolamento individua i soggetti passivi sulla base della condotta di occupazione, così statuendo “ai sensi dell'art. 1, comma 823, della L. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione [omissis] risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il canone per l'occupazione di PAzi ed aree pubbliche “costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per
l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico» (Cass. n. 24541 del
2/10/2019, Cass. Sez. U. n. 12167 del 19/8/2003).
Pertanto, la semplice occupazione del soprasuolo o del sottosuolo comunale, come anche correttamente rilevato dal primo giudicante, è presupposto di per sé sufficiente alla nascita dell'obbligazione di pagamento del canone, dal momento che impedisce all'ente comunale una diversa forma di utilizzo dello PAzio. Infatti, anche in tema di OS ( antecedente del UA ) il giudice di nomofilachia ha ravvisato la sussistenza del presupposto dell'occupazione nella detenzione di viadotti autostradali “in quanto (questi) impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonché l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D. Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture – quali gli impianti segnaletici e di illuminazione – che ne aumentano l'utilità” (Cass. civ., 5 novembre 2019, n.
28341). Tale osservazione è certamente valida anche in relazione al Canone Unico
Patrimoniale per avere i medesimi presupposti applicativi. Tale orientamento è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (come già rilevato dal primo giudicante), rimarcando: “Il tributo è, dunque, dovuto in caso di qualsiasi occupazione di una strada riconducibile al demanio o patrimonio indisponibile di comuni e province: sia in caso di occupazione fondata su un provvedimento amministrativo, sia, come precisano le disposizioni in esame, di occupazione di fatto, che avvenga in assenza di una autorizzazione o concessione, a prescindere dal carattere abusivo oppure legittimo, come desumibile dall'avverbio "anche", prima dell'aggettivo "abusivo" nell'art. 39. Il riferimento all'occupazione di qualsiasi natura
(anche abusiva e, quindi, prima ancora a quella legittima) consente, pertanto, di includere nella fattispecie impositiva quelle occupazioni che, come nel caso di specie, trovino il loro fondamento nella legge, a cui è effettivamente riconducibile la realizzazione dell'opera pubblica e l'individuazione del tracciato della rete autostradale” (Cassazione civile sez. trib., 25/01/2024, n.2463); a ciò è da aggiungere che, seppur la realizzazione di un'infrastruttura – quale la rete autostradale – è stata prevista e approvata per mezzo di provvedimenti legislativi, non implica la titolarità di tali strade in capo allo Stato e con conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale, ben potendo continuare ad appartenere la strada, su cui insiste il cavalcavia autostradale, ad un ente comunale (Corte di Cassazione, sentenza n. 25614/2024).
Non può d'altronde ritenersi sussistente, la causa di esenzione, invocata da parte appellante, ai sensi dell'art. 1, comma 833 lett. a), L. 160/2019 per il quale “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni
e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto P.d.R n. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”, pedissequamente richiamata dall'art. 33, numero 1, del Regolamento Comunale n. 25/2021. Quanto rilevato, sul punto, da parte appellante non può trovare accoglimento poiché la circostanza secondo la quale la società concessionaria svolge attività funzionale al perseguimento di un interesse pubblico non è, di per sé, sufficiente per ricondurla nell'alveo applicativo della norma esentativa giacchè “l'esenzione tributaria non può essere estesa a soggetti che, pur operando in settori di interesse pubblico, svolgono attività economiche connotate da finalità lucrative. L'esenzione è applicabile esclusivamente quando l'occupazione è direttamente imputabile all'ente pubblico esentato, e non ad un soggetto terzo, seppur concessionario di un servizio pubblico”
(Corte d'Appello di Firenze, sent. n 868/2025, R.g. n. 814/2021).
L'interpretazione da ultimo richiamata trova conferma nella copiosa giurisprudenza di legittimità per la quale “Nel caso di occupazione mediante infrastrutture autostradali, è obbligato al pagamento del canone il concessionario autostradale, non operando l'esenzione prevista in favore dello Stato” in quanto
“l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di PAzi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018;
Cass. n. 28341 del 05/11/2019)”. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 18/11/2024, n.
29585).
Nel caso di specie la nell'esercizio/erogazione di un servizio di pubblica utilità, CP_6 svolge attività - con finalità lucrativa - in piena autonomia e non nella veste di longa manus dell'amministrazione statale.
iii. nell'ultimo motivo d'appello la solleva censura in ordine alla mancanza dei CP_6 presupposti per il pagamento della componente del UA relativa alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Quanto all'asserita assenza delle pre-insegne site in via RM AZ e in Piazza
CI AS parte appellante lamenta che “avrebbe dovuto CP_7 dimostrare in concreto che nelle ubicazioni oggetto dell'avviso impugnato erano collocate anche le “preinsegne” di cui era stata negata l'esistenza” (pag. 10 atto di appello). Tale doglianza appare priva di pregio, se non addirittura pretestuosa, poiché l'esistenza delle suddette, nel luogo indicato, trova riscontro nell'avviso di accertamento n.1C/2016 del 27.11.2020 (prodotto da nel fasc. di primo CP_10 grado – doc. 8) e rispetto al quale la ha provveduto al pagamento come da CP_6 ricevuta prodotta da parte appellata. Quanto sopra detto, è sufficiente per respingere la doglianza e ritenere che nulla sia mutato rispetto all'avviso di accertamento del 2020 circa il numero e l'ubicazione delle pre-insegne stante la mancata allegazione da parti di di CP_6 mutate circostanze in tal senso.
Premesso ciò, appare opportuno richiamare la normativa in materia di diffusione di messaggi pubblicitari: ai sensi dell'art. 1 comma 819 lett. b) l. n. 160/2019 il presupposto impositivo del canone è “la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”; la definizione di preinsegna è, invece, contenuta nell'art l'art. 47 del regolamento di attuazione ed esecuzione del Cds (d.p.r. 495/1992) ossia “la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km”. Sulla scorta di tale normativa il Regolamento Comunale n. 25/2021 ha previsto all'art. 68 “le preinsegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come insegne pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare
l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento” e pertanto, soggette al pagamento del
Canone pubblicitario ai sensi della L. 160/2019.
Dalle foto della cartellonistica prodotta da parte appellante appare chiaro l'esistenza di quegli elementi idonei a classificare la suddetta cartellonistica come preinsegne e pertanto, come correttamente statuito dal primo giudicante, sulle stesse insiste l'obbligo per la di provvedere al pagamento del canone. CP_6
Sul punto, preme ricordare l'ordinanza n. 16792/2021 con la quale la Suprema
Corte ha stabilito che l'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta anche in mancanza di una effettiva diffusione di un messaggio pubblicitario;
nello specifico, nel richiamare consolidato orientamento, la Cass. ha così motivato: “In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'oggetto del tributo va individuato, in base al complesso della disciplina dettata dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 1 e s.s., nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario (impianto di affissione, come nella fattispecie, o altro) e non già nell'attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso la effettiva utilizzazione del mezzo stesso. Il presupposto impositivo dell'imposta comunale sulla pubblicità non è la concreta utilizzazione del mezzo pubblicitario mediante il quale il messaggio viene diffuso, bensì la mera disponibilità di un mezzo destinato al potenziale uso pubblicitario, in quanto, ai sensi del D. Lgs.
n. 507 del 1993, art. 5 e s.s., l'oggetto del tributo va individuato nel "mezzo disponibile" e non nel "mezzo disponibile effettivamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari” né, tantomeno, nell'attività di diffusione di tali messaggi”.
Del pari, non può trovare applicazione l'ipotesi di esenzione prevista dagli artt.33, punto 9), e 67, comma 1, del Reg. Comunale n. 25/2021, secondo cui “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati” poiché, a prescindere dalla decisione di aderire
(o meno) alla interpretazione avanzata dalla ossia intesa nella necessità CP_7 che la superficie totale della cartellonistica di cui si è avvalsa debba essere pari CP_6
o inferiore a 5 mq, parte appellante non ha prodotto allegazioni dalle quali poter desumere, con certezza e precisione, le misure di ogni singola preinsegna. Per tali motivi, anche il primo giudicante ha previsto l'esenzione dal Canone per le sole insegne che contraddistinguono la sede in cui la svolge la propria attività, per CP_6 essere le stesse ubicate in prossimità di tale luogo.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello viene integralmente respinto conseguentemente anche in punto di condanna alle spese. iv. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo lo scaglione corrispondente al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria. La condanna deve essere pronunciata nei confronti della parte appellante e della parte intervenuta in solido tra loro anche alla luce della recente pronuncia, in punto di spese processuali, della Suprema
Corte secondo la quale “In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto” (Cass. sent n. 369/2025).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattese, così provvede:
1)respinge l'appello promosso da Parte_1 nei confronti di e per l'effetto
[...] Controparte_8 conferma la sentenza n. 861/2024 emessa dal Tribunale di Lucca e notificata in data 17.07.2024;
2)condanna e CP_6 Pt_1 Controparte_4 in solido tra loro alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, Iva e
Cap come per legge;
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1 quater DPR
n. 115/2002 in materia di doppio CU, ove dovuto;
Firenze, 16 settembre 2025
La Presidente Rel.,
Dott.ssa EL AR
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.