TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati
IArosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
IA nata in [...] il [...], con l'avvocato Livio Neri Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In data 5.2.2025 la ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 22.8.2024 e notificato il
12.12.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 30.1.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998;
− ha chiesto la rimessione nel termine per la proposizione del ricorso, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha evidenziato l'assenza di traduzione in lingua comprensibile e l'errata indicazione del termine per impugnare;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“− la signora è giunta in Italia Parte_1 il 9.10.2020, dove è stata ospitata fin da subito da sua cugina e da suo marito;
− a dicembre
2020, è stata assunta dal cognato come collaboratrice domestica (cfr. doc.5), con regolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
− lo svolgimento di attività lavorativa in Italia le ha permesso – e le permette tuttora – di contribuire al sostentamento e alle cure della sorella gravemente malata (cfr. doc.7); − la sua permanenza in Italia le ha permesso di
1 di 4 stringere numerose relazioni amicali, tra cui quella con la signora che, dopo Testimone_1
aver potuto apprezzare le qualità personale della ricorrente, aveva espresso la propria disponibilità ad assumerla;
disponibilità venuta meno solo dopo l'inserimento in R.S.A. della madre della signora (cfr. doc.8); − dopo la formalizzazione dell'istanza di protezione Tes_1
speciale, la ricorrente ha ottenuto un titolo che le consentisse di lavorare regolarmente e in data
9.7.2024 ha infine stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratrice domestica, tuttora in corso (cfr. docc.9, 10, 11, 12, 13)”) e sottolineato la situazione del Paese di provenienza.
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 27.5.2025 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota conclusiva la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda e ha prodotto buste paga recenti.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'erronea indicazione del termine per impugnare e la mancata traduzione del provvedimento hanno comportato l'impossibilità per la ricorrente di avere conoscenza e consapevolezza del contenuto dell'atto e della disciplina dell'impugnazione, in violazione di quanto previsto dagli articoli 13 comma 7 decreto legislativo 286/1998 e 3 comma 4 L. 241/1990.
L'istanza di rimessione nel termine per la proposizione del ricorso merita accoglimento.
3. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; ET v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002,
2 di 4 para. 61 e 67; EK v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass.
Sez. I 28162/2023).
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra.
Dall'anno 2024 la ricorrente, in Italia dal 2020, percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato.
La durata del soggiorno in Italia, la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato e il definitivo abbandono del Paese di origine.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato
(cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
3 di 4 Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita della ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di nata in [...] il [...], al rilascio del Parte_2 permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 27.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
IArosa Pipponzi
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Tribunal e O rdinari o di B rescia
Settima Sezi one Ci vile nelle persone dei seguenti magistrati
IArosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
IA nata in [...] il [...], con l'avvocato Livio Neri Parte_1
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
resistente ha pronunciato la seguente sen ten za
1. In data 5.2.2025 la ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Brescia in data 22.8.2024 e notificato il
12.12.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 30.1.2023 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998;
− ha chiesto la rimessione nel termine per la proposizione del ricorso, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha evidenziato l'assenza di traduzione in lingua comprensibile e l'errata indicazione del termine per impugnare;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“− la signora è giunta in Italia Parte_1 il 9.10.2020, dove è stata ospitata fin da subito da sua cugina e da suo marito;
− a dicembre
2020, è stata assunta dal cognato come collaboratrice domestica (cfr. doc.5), con regolare versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;
− lo svolgimento di attività lavorativa in Italia le ha permesso – e le permette tuttora – di contribuire al sostentamento e alle cure della sorella gravemente malata (cfr. doc.7); − la sua permanenza in Italia le ha permesso di
1 di 4 stringere numerose relazioni amicali, tra cui quella con la signora che, dopo Testimone_1
aver potuto apprezzare le qualità personale della ricorrente, aveva espresso la propria disponibilità ad assumerla;
disponibilità venuta meno solo dopo l'inserimento in R.S.A. della madre della signora (cfr. doc.8); − dopo la formalizzazione dell'istanza di protezione Tes_1
speciale, la ricorrente ha ottenuto un titolo che le consentisse di lavorare regolarmente e in data
9.7.2024 ha infine stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato come collaboratrice domestica, tuttora in corso (cfr. docc.9, 10, 11, 12, 13)”) e sottolineato la situazione del Paese di provenienza.
È stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e fissata per la discussione del ricorso l'udienza del 27.5.2025 sostituita ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportandosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota conclusiva la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda e ha prodotto buste paga recenti.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'erronea indicazione del termine per impugnare e la mancata traduzione del provvedimento hanno comportato l'impossibilità per la ricorrente di avere conoscenza e consapevolezza del contenuto dell'atto e della disciplina dell'impugnazione, in violazione di quanto previsto dagli articoli 13 comma 7 decreto legislativo 286/1998 e 3 comma 4 L. 241/1990.
L'istanza di rimessione nel termine per la proposizione del ricorso merita accoglimento.
3. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; ET v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002,
2 di 4 para. 61 e 67; EK v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_1 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann and Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Le conclusioni raggiunte non sono state modificate dal D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023 in quanto “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma
6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel catalogo aperto dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass.
Sez. I 28162/2023).
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra.
Dall'anno 2024 la ricorrente, in Italia dal 2020, percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato.
La durata del soggiorno in Italia, la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento esistenziale nel territorio dello Stato e il definitivo abbandono del Paese di origine.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato
(cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
3 di 4 Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita della ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domanda va accolta.
3. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali in quanto la ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Per qu esti motivi
1. Dichiara il diritto di nata in [...] il [...], al rilascio del Parte_2 permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Nulla sulle spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 27.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
IArosa Pipponzi
4 di 4