Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1950, n. 850
Articolo 2
Versione
15 novembre 1950
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1950