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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/338 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento con n. r.g. 338/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
RICORRENTE
La Giudice dott.ssa Angela Casalini,
Visto il ricorso ex art. 747, c.p.c., proposto da quale legale rappresentante delle Parte_1
minori e nel quale dà atto che: a seguito di accettazione con beneficio di inventario Pt_2 Parte_3 dell'eredità paterna, le minori sono divenute comproprietarie di una quota sociale di RV Impianti
S.r.l.; tale quota, pari al 50% del capitale sociale, è oggetto di comproprietà tra lei e le minori;
in vita il de cuius aveva programmato una riorganizzazione societaria che prevedeva l'ingresso nella compagine sociale di sorella del de cuius, mediante cessione di una quota pari al 5%, Per_1
nonché la delibera di una scissione proporzionale parziale con conseguente costituzione di una nuova società, alla quale trasferire il patrimonio immobiliare facente capo a RV Impianti S.r.l.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale volesse autorizzarla alla stipula, in nome e per conto delle minori, dell'atto di divisione della comunione esistente sulla partecipazione sociale, nonché acconsentirle di esprimere in assemblea un voto favorevole alla scissione proporzionale parziale;
rilevato che l'art. 747, c.c., si applica, oltre che nei casi di vendita dei beni ereditari, anche in tutte le ipotesi in cui si debbano compiere atti di straordinaria amministrazione relativi a beni ereditari. Tale estensione si ricava anche dal confronto con l'art. 493 c.c. che, benché intitolato "alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione", elenca, nel testo, una serie di altri atti di alienazione (ipoteche, pegni, transazioni), il che consente di dedurre che entrambe le norme comprendono ogni atto che eccede l'ordinaria amministrazione (v. Cass. sent. n. 2994/97);
rilevato altresì che scopo della norma è quello di assicurare che l'attività di amministrazione dei beni ereditari da parte di chi non è ancora erede, o le è con beneficio di inventario (per cui solo i beni del de cuius costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori ereditari) non sia compiuta con modalità tali che possano pregiudicare la posizione di altri soggetti, quali i creditori ereditari, gli
Pagina 1 altri chiamati e i legatari. Pertanto, il Tribunale potrà autorizzare l'atto di straordinaria amministrazione solo laddove non pregiudichi l'integrità del patrimonio ereditario;
ritenuto che la divisione della comunione esistente sulla partecipazione sociale rientra tra gli atti di amministrazione straordinaria;
ritenuto che nulla osta ad autorizzare la ricorrente a stipulare, quale legale rappresentante delle minori, l'atto di divisione della quota sociale, tenuto conto che questo è atto neutro per i creditori dell'eredità beneficiata;
ritenuto che non può invece essere autorizzata, in quanto potenzialmente pregiudizievole per i creditori dell'eredità beneficiata, la scissione parziale proporzionale della società. Ed infatti, come allegato dalla stessa ricorrente la finalità dell'operazione è quella di cedere il ramo d'azienda immobiliare ad una società di nuova costruzione, in modo che da separare l'attività imprenditoriale caratteristica, che è fonte di possibili rischi, da quella di gestione del patrimonio immobiliare, che invece è, di norma, esente dai rischi dell'attività di impresa. Tuttavia, occorre considerare che dalla disamina dell'inventario emerge che tra i debiti dell'eredità beneficiata rientrano anche fideiussioni che il de cuius aveva rilasciato a garanzia di debiti di RV Impianti S.r.l. per un totale di euro
186.050,00. Laddove si autorizzasse tale scissione il valore del patrimonio sociale di RV Impianti
S.r.l. ne uscirebbe inevitabilmente diminuito, perché la società sarebbe privata del proprio patrimonio immobiliare. Ciò determinerebbe una diminuzione del valore della quota sociale caduta in successione e un conseguente pregiudizio per i creditori della società e del de cuius, che vedrebbero diminuire la propria garanzia patrimoniale;
P.Q.M.
Autorizza a stipulare, quale legale rappresentante delle minori, l'atto di divisione Parte_1
della quota di partecipazione della società RV Impianti S.r.l.; rigetta il ricorso per la restante parte.
Si comunichi.
Parma, 7 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento con n. r.g. 338/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ), in qualità di legale rappresentante di Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
RICORRENTE
La Giudice dott.ssa Angela Casalini,
Visto il ricorso ex art. 747, c.p.c., proposto da quale legale rappresentante delle Parte_1
minori e nel quale dà atto che: a seguito di accettazione con beneficio di inventario Pt_2 Parte_3 dell'eredità paterna, le minori sono divenute comproprietarie di una quota sociale di RV Impianti
S.r.l.; tale quota, pari al 50% del capitale sociale, è oggetto di comproprietà tra lei e le minori;
in vita il de cuius aveva programmato una riorganizzazione societaria che prevedeva l'ingresso nella compagine sociale di sorella del de cuius, mediante cessione di una quota pari al 5%, Per_1
nonché la delibera di una scissione proporzionale parziale con conseguente costituzione di una nuova società, alla quale trasferire il patrimonio immobiliare facente capo a RV Impianti S.r.l.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale volesse autorizzarla alla stipula, in nome e per conto delle minori, dell'atto di divisione della comunione esistente sulla partecipazione sociale, nonché acconsentirle di esprimere in assemblea un voto favorevole alla scissione proporzionale parziale;
rilevato che l'art. 747, c.c., si applica, oltre che nei casi di vendita dei beni ereditari, anche in tutte le ipotesi in cui si debbano compiere atti di straordinaria amministrazione relativi a beni ereditari. Tale estensione si ricava anche dal confronto con l'art. 493 c.c. che, benché intitolato "alienazione dei beni ereditari senza autorizzazione", elenca, nel testo, una serie di altri atti di alienazione (ipoteche, pegni, transazioni), il che consente di dedurre che entrambe le norme comprendono ogni atto che eccede l'ordinaria amministrazione (v. Cass. sent. n. 2994/97);
rilevato altresì che scopo della norma è quello di assicurare che l'attività di amministrazione dei beni ereditari da parte di chi non è ancora erede, o le è con beneficio di inventario (per cui solo i beni del de cuius costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori ereditari) non sia compiuta con modalità tali che possano pregiudicare la posizione di altri soggetti, quali i creditori ereditari, gli
Pagina 1 altri chiamati e i legatari. Pertanto, il Tribunale potrà autorizzare l'atto di straordinaria amministrazione solo laddove non pregiudichi l'integrità del patrimonio ereditario;
ritenuto che la divisione della comunione esistente sulla partecipazione sociale rientra tra gli atti di amministrazione straordinaria;
ritenuto che nulla osta ad autorizzare la ricorrente a stipulare, quale legale rappresentante delle minori, l'atto di divisione della quota sociale, tenuto conto che questo è atto neutro per i creditori dell'eredità beneficiata;
ritenuto che non può invece essere autorizzata, in quanto potenzialmente pregiudizievole per i creditori dell'eredità beneficiata, la scissione parziale proporzionale della società. Ed infatti, come allegato dalla stessa ricorrente la finalità dell'operazione è quella di cedere il ramo d'azienda immobiliare ad una società di nuova costruzione, in modo che da separare l'attività imprenditoriale caratteristica, che è fonte di possibili rischi, da quella di gestione del patrimonio immobiliare, che invece è, di norma, esente dai rischi dell'attività di impresa. Tuttavia, occorre considerare che dalla disamina dell'inventario emerge che tra i debiti dell'eredità beneficiata rientrano anche fideiussioni che il de cuius aveva rilasciato a garanzia di debiti di RV Impianti S.r.l. per un totale di euro
186.050,00. Laddove si autorizzasse tale scissione il valore del patrimonio sociale di RV Impianti
S.r.l. ne uscirebbe inevitabilmente diminuito, perché la società sarebbe privata del proprio patrimonio immobiliare. Ciò determinerebbe una diminuzione del valore della quota sociale caduta in successione e un conseguente pregiudizio per i creditori della società e del de cuius, che vedrebbero diminuire la propria garanzia patrimoniale;
P.Q.M.
Autorizza a stipulare, quale legale rappresentante delle minori, l'atto di divisione Parte_1
della quota di partecipazione della società RV Impianti S.r.l.; rigetta il ricorso per la restante parte.
Si comunichi.
Parma, 7 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Angela Casalini
Pagina 2