Articolo 1 della Legge 24 aprile 1967, n. 260
Articolo 2
Versione
31 maggio 1967
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1315 , e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
Entrata in vigore il 31 maggio 1967