Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1315 , e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.
Il contributo annuo dello Stato a favore della "Fondazione Acropoli Alpina", con sede in Trento, previsto dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1315 , e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.