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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 30/10/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1549/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1549/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TORELLO MARZIA CONCETTA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. TORELLO MARZIA CONCETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/08/2025, e Parte_1 sponevano di avere intrattenuto una relazione more uxorio, Controparte_1 dalla quale era nato il figlio minore , a Persona_1
IL 01.09.2014 a Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara, al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
pagina 2 di 4 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e continuerà ad avere Per_1 collocazione abitativa presso la madre in Spoltore (PE) alla Via Santa Lucia n° 57; il padre eserciterà il diritto di visita, in via alternata, due pomeriggi infrasettimanali
(dall'uscita di scuola fino ad ora di cena compresa h. 20,30) oppure un pomeriggio infrasettimanale (dall'uscita di scuola fino ad ora di cena compresa h. 20,30) ed il fine settimana dal venerdì h. 17,30 alla domenica h. 15,00; ricorrenze, festività e compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio anziché due pomeriggi infrasettimanali e/o un pomeriggio settimanale l'intera giornata previo accordo con la madre;
sempre durante il periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio una settimana continuativa che sarà comunicata alla madre entro la fine di giugno;
resta inteso che le parti previo accordo potranno stabilire anche altre modalità del diritto di visita;
2) Il Sig. si impegna ad adattare la sua abitazione alle necessità del figlio, CP_1 effettuando ove necessario le dovute opere, in considerazione delle patologie di asma ed allergia di cui lo stesso è affetto;
3) Il Sig. verserà per il mantenimento del minore la complessiva Controparte_1 somma di € 200,00= (duecento/00) mensili che sarà corrisposta entro il giorno 27 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Pescara, per il medesimo minore, saranno sostenute in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4) Entrambi i genitori potranno parlare al telefono con il bambino quando lo stesso è con il padre o con la madre, senza interferire nelle reciproche occupazioni di vita quotidiana e personale;
previo reciproco avviso con un messaggio telefonico ed in caso di disponibilità nei termini sopra specificati entrambi i ricorrenti potranno effettuare videochiamate al minore quando quest'ultimo è con l'altro genitore.
pagina 3 di 4 5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
6) Le parti dichiarano di prestare il consenso per il rinnovo del passaporto e della carta di identità di . Per_1
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1549/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 assistita e difesa dall'avv. TORELLO MARZIA CONCETTA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. TORELLO MARZIA CONCETTA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/08/2025, e Parte_1 sponevano di avere intrattenuto una relazione more uxorio, Controparte_1 dalla quale era nato il figlio minore , a Persona_1
IL 01.09.2014 a Pescara.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara, al fine di ottenere una regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido del minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 28/10/2025:
pagina 2 di 4 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori e continuerà ad avere Per_1 collocazione abitativa presso la madre in Spoltore (PE) alla Via Santa Lucia n° 57; il padre eserciterà il diritto di visita, in via alternata, due pomeriggi infrasettimanali
(dall'uscita di scuola fino ad ora di cena compresa h. 20,30) oppure un pomeriggio infrasettimanale (dall'uscita di scuola fino ad ora di cena compresa h. 20,30) ed il fine settimana dal venerdì h. 17,30 alla domenica h. 15,00; ricorrenze, festività e compleanno del bambino secondo il criterio dell'alternanza. Durante il periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio anziché due pomeriggi infrasettimanali e/o un pomeriggio settimanale l'intera giornata previo accordo con la madre;
sempre durante il periodo estivo il padre trascorrerà con il figlio una settimana continuativa che sarà comunicata alla madre entro la fine di giugno;
resta inteso che le parti previo accordo potranno stabilire anche altre modalità del diritto di visita;
2) Il Sig. si impegna ad adattare la sua abitazione alle necessità del figlio, CP_1 effettuando ove necessario le dovute opere, in considerazione delle patologie di asma ed allergia di cui lo stesso è affetto;
3) Il Sig. verserà per il mantenimento del minore la complessiva Controparte_1 somma di € 200,00= (duecento/00) mensili che sarà corrisposta entro il giorno 27 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
le spese straordinarie, di cui al Protocollo del Tribunale di Pescara, per il medesimo minore, saranno sostenute in misura del 50% a carico di ciascun genitore;
4) Entrambi i genitori potranno parlare al telefono con il bambino quando lo stesso è con il padre o con la madre, senza interferire nelle reciproche occupazioni di vita quotidiana e personale;
previo reciproco avviso con un messaggio telefonico ed in caso di disponibilità nei termini sopra specificati entrambi i ricorrenti potranno effettuare videochiamate al minore quando quest'ultimo è con l'altro genitore.
pagina 3 di 4 5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi.
6) Le parti dichiarano di prestare il consenso per il rinnovo del passaporto e della carta di identità di . Per_1
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 30/10/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4