Articolo 97 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 96Articolo 98
Versione
11 maggio 1966
Art. 97.
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo numero 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .
Entrata in vigore il 11 maggio 1966
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