Art. 97.
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo numero 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .
Nei limiti dello stanziamento inscritto al capitolo numero 5131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, il Ministro per l'industria e per il commercio e' autorizzato ad erogare sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative intese all'ammodernamento delle produzioni artigiane ed alla maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti, con le modalita' fissate dall' articolo 2 della legge 30 giugno 1954, n. 358 .