Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5207/2019.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5207/2019 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 22.10.2019
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Guida (C.F. P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._1
sito in Napoli, Viale Gramsci n. 13
APPELLANTE
(P. IVA ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
dott. nato a [...] il [...] (C.F. ) giusta Controparte_2 C.F._2
visura camerale (doc. 1), domiciliato per la carica presso la sede della società in Roma alla via Piemonte n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Guida (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._1
sito in Napoli, Viale Gramsci n. 13
pagina 1 di 12
NONCHE' rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Aurelio Marino (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio di quest'ultimo sito in Napoli (NA), Riviera di Chiaia n. 263
APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La con ricorso ex art. 702 bis cpc, agiva in giudizio al fine di Parte_1
ottenere la dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto per effetto della clausola risolutiva espressa del contratto di leasing n. 6041473 stipulato in Napoli il 22.06.2010 con la per inadempimento di quest'ultima, Controparte_3
chiedendo la condanna della stessa a rilasciare libero e sgombero l'immobile medesimo. In particolare, chiedeva all'autorità adita accogliersi le seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di leasing n. 6041473 stipulato Napoli il 22.06.2010 tra la e la Parte_1 Controparte_3
per inadempimento di quest'ultima; - per l'effetto condannare la
[...] [...]
in persona del legale rapp.te pro tempore domiciliato per la carica presso la CP_3
sede in Napoli alla via Seggio del Popolo, 22 a rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile sito nel comune di Pastorano (Ce) contrada Torre Lupara piano terra censito al catasto dei fabbricati del predetto comune come foglio 11 particella 596 sub 6 categoria Di rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della
[...]
- con vittoria di spese e competenze del presente procedimento..” Parte_1
pagina 2 di 12 Si costituiva la convenuta, la quale, nell'opporsi alle avverse pretese, eccepiva che il Parte contratto di compravendita del 22.06.2010 con cui vrebbe acquistato l'immobile era da ritenersi totalmente nullo per difetto di forma scritta e che la nullità della compravendita travolgeva anche la locazione finanziaria traslativa in quanto a questa collegata. Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda di risoluzione e di condanna poiché infondate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21.10.2019, così provvedeva: “accerta e dichiara la nullità della compravendita asseritamente conclusa in data del 22 giugno
2010, tra la e la con la quale la Parte_1 Controparte_4 Parte_1
ha acquistato l'immobile in Pastorano (Ce), alla Contrada Torre Lupara, piano
[...]
terra, censito al catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 11, particella
596, sub 6, cat. D1, mq. 948 e per l'effetto accerta e dichiara la nullità del contratto di locazione finanziaria n.ro 6041473 del 22 giugno 2010 con cui la Parte_1
ha concesso in leasing alla Controparte_3
l predetto immobile;
rigetta la domanda risoluzione del contratto di leasing n.
[...]
6041473 stipulato Napoli il 22.06.2010 tra la e la Parte_1 [...]
; condanna la Controparte_3 Controparte_3
all'immediato rilascio in favore della dell'immobile sito nel comune Parte_1
di Pastorano (Ce) contrada Torre Lupara piano terra censito al catasto dei fabbricati del predetto comune come foglio 11 particella 596 sub 6 categoria
DI; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”.
La con atto notificato in data 21.11.2019 proponeva appello Parte_1
avverso la predetta ordinanza, deducendone la parziale erroneità e chiedendo così provvedere: “in riforma parziale dell'impugnata ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 21.10.2019 dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di leasing n. 6041473 stipulato Napo il 22.06.2010 tra la e la Parte_1 [...]
per inadempimento di quest'ultima; Con vittoria di Controparte_3
spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 12 Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma della pronuncia gravata, chiedendo alla Corte accogliersi le seguenti conclusioni: “rigettare l'impugnazione promossa da
[...]
siccome improcedibile, inammissibile, nonché infondata, in fatto e in Parte_1
diritto; condannare alla refusione delle spese e dei compensi legali Parte_1
del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali e accessori tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”
Nel corso del procedimento interveniva in giudizio la Controparte_1
prospettando: che il 19/12/2019, aveva ceduto a la Parte_1 Controparte_5
proprietà del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n.ro 6041473 nel contesto di un trasferimento di più ampia portata, avente ad oggetto un complesso di beni e rapporti giuridici relativi a «contratti di leasing già oggetto, alla data del 19 dicembre 2019, di scioglimento o di risoluzione ai sensi delle leggi applicabili», nonché a «contratti di leasing ancora in essere alla data del 19.12.2019, conclusi dalla CE (o dalle sue danti causa SBS Leasing S.p.A., BPU e Controparte_6
Medioleasing S.p.A.) nel periodo dal 24.12.1997 al 26.09.2014, i cui utilizzatori alla
Data di Valutazione sono stati classificati dalla CE come "in sofferenza" o
"inadempienza probabile"'; che, a propria volta, essa aveva ceduto Controparte_5
alla un complesso di rapporti giuridici individuabili in blocco Parte_2
consistenti in tutti i beni, le passività ed i rapporti giuridici relativi ai contratti di leasing già oggetto alla Data di Trasferimento di scioglimento o di risoluzione, i contratti di leasing ancora in essere alla Data di Trasferimento ed i contratti preliminari di vendita di beni immobili sottostanti ad un contatto di leasing sottoscritti dalla
CE (o dalla sua dante causa) prima della Data di Trasferimento»; che la
[...]
aveva ceduto ad essa interventrice i medesimi rapporti e i medesimi beni in Parte_2
data 14/12/2020. La riportava e faceva proprie le medesime Controparte_1
conclusioni rassegnate dalla come da comparsa di intervento Parte_1
pagina 4 di 12 volontario, deducendo l'inammissibilità o infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto, chiedendo altresì la condanna dell'appellata al pagamento dell'indennità di occupazione dal 31/05/2016 sino all'effettivo rilascio. Con vittoria delle spese di lite.
La Corte, all'udienza del 27.02.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 30 + 20 di cui agli artt. 190, comma 2, e 352, comma 1,
c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'intervento spiegato in grado di appello dalla
[...]
nella qualità di creditore cessionario, rileva la Corte che la stessa è priva di CP_1
legittimazione sostanziale, come si evince, per altro, dal giudicato esterno formatosi tra le stesse parti nel giudizio definito dal Tribunale di SMCV con la sentenza n 3239/2023 del 04.09.2023 (passata in giudicato, come da attestazione allegata agli atti), emessa tra le stesse parti ed allegata alla produzione dell'appellata (cfr.: sentenza in atti che ha accolto l'opposizione proposta dalla al Controparte_3
precetto di rilascio notificato in data 01.12.2021 ad istanza di Controparte_1
relativo all'immobile sito in Pastorano alla Contrada Torre Lupara identificato in CF al fg.11 p.lla 596 sub 6, sull'assunto che segue: “…nel caso che oggi ci occupa, il contratto di locazione finanziaria dichiarato nullo in conseguenza della declaratoria di nullità della collegata compravendita immobiliare non può rientrare nell'oggetto della cessione. Il contratto nullo infatti sul piano della logica giuridica è affetto da inqualificazione. L'atto nullo, come è stato autorevolmente precisato non integra dunque lo schema giuridico formale del fatto ma è un quid facti a livello materiale che non è in grado di svolgere quella funzione mediatrice tra norma ed effetto giuridico che
è invece propria della fattispecie. Pertanto considerato che il 14 dicembre 2020
cedeva a ex lege 130/99 a titolo Parte_2 Controparte_1
oneroso e pro soluto tutti i beni, le passività ed i rapporti giuridici relativi ai contratti di leasing già oggetto di risoluzione o ancora in essere, e considerato che nessuna
pagina 5 di 12 risoluzione è stata pronunciata trattandosi per contro di nullità con effetto come noto ex tunc, ne deriva di conseguenza un difetto di legittimazione attiva della opposta…”). La società che ha spiegato intervento, dunque, è priva di legittimazione sostanziale e la domanda nuova dalla stessa proposta con l'intervento, con cui chiede la condanna della
CP_
al pagamento dell'indennità di occupazione dal 31/5/2016 sino all'effettivo rilascio,
è inammissibile.
L'appello nel merito è infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante assume “la validità del contratto di compravendita e del contratto di leasing”, e che, nel dichiarare la nullità per difetto di forma scritta del contratto di compravendita del 22.6.2010, il Tribunale sarebbe caduto in errore perché: a) ha analizzato il documento nella sua individualità e non in rapporto all'ulteriore materiale istruttorio acquisito in atti;
b) non ha disposto il mutamento del rito onde consentire alla ricorrente lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento dell'inesistenza della paventata nullità del contratto del 22.6.2010; c) tra la compravendita e la locazione finanziaria non vi sarebbe collegamento negoziale.
La società appellante, in particolare, evidenzia che dall'esame dell'atto di compravendita comunque allegato in copia in primo grado, emergerebbe la prova dell'esistenza di un valido vincolo contrattuale tra le parti in causa.
L'assunto non può essere condiviso. Ed invero, da un'attenta disamina del documento depositato dalla ricorrente a supporto della propria domanda, non si rinviene affatto la prova dell'esistenza di un valido contratto di compravendita. Come correttamente ritenuto dal primo giudice, il predetto documento è nullo per difetto di forma scritta in Parte quanto mancante della sottoscrizione sia di sia della venditrice Controparte_4
[...
sia della ed in ultimo della sottoscrizione del pubblico ufficiale in essa CP_3
indicato (il Notaio). Né poteva avere rilievo la presenza sul documento del numero di repertorio e del numero di raccolta al fine di dimostrare che l'atto era valido ed efficace. A fronte dell'eccezione di nullità sollevata specificamente dalla convenuta parte resistente in primo grado, nessuna argomentazione difensiva veniva svolta dalla pagina 6 di 12 ricorrente, che ometteva anche di specificare che tipo di documento avesse depositato ed indicato (bozza di contratto, copia informale, ecc…), e tenuto conto del fatto che l'esistenza di un contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta quoad substantiam non può essere provata per presunzioni, non essendo stata prospettata, neppure sul piano meramente argomentativo, nessuna delle condizioni eccettuative indicate dall'art. 2724 c.c.
D'altra parte, poi, il Tribunale, a fronte della carente produzione documentale offerta a sostegno della domanda introdotta con ricorso ex art 702 bis cpc, e della carenza di impulso ed argomentazioni difensive della parte ricorrente nonostante le specifiche contestazioni formulate dalla parte resistente, non aveva alcun obbligo di disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario. Diversamente si finirebbe per ammettere
«ipotesi di conversione del rito determinate non dalla natura non sommaria dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle prove;
ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art. 702 ter c.p.c.» (Cass. 24538-
2018).
Ciò posto, la nullità del contratto di compravendita esattamente ritenuta in primo grado determina certamente la nullità del contratto di leasing, secondo il principio del collegamento funzionale.
Com'è noto, infatti “il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non si realizza per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi, ma aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica (cfr. Cass. n. 18884 del 10.07.2008; Cass. n. 20726 del 01.10.2014; Cass. n.
13888. 6.07.2015; Cass., , Sent. n. 17148 del 26/06/2019).
pagina 7 di 12 In ordine ai requisiti per affermarne la sussistenza, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi, ecc.) rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.” (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 22216 del 12/09/2018).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve ravvisarsi – come anticipato – l'esistenza del collegamento negoziale tra i contratti di leasing e compravendita per cui è causa.
Dal punto di vista oggettivo, depongono nel senso della ricorrenza del predetto istituto la contestualità dei contratti, stipulati in pari data, presso lo stesso Notaio. Peraltro, la conclusione del contratto di compravendita è immediatamente antecedente a quella del leasing, il che rende ancora più evidente che il bene veniva acquistato per essere ceduto in godimento all'utilizzatore e dovrà essere consegnato direttamente a quest'ultimo. Ad ulteriore conferma di ciò, nel contratto di compravendita prende parte integrante la stessa utilizzatrice e, viene fatto espresso riferimento che CP_3
“l'acquisto avviene al preciso ed unico scopo di cedere lo stesso “in leasing” alla
pagina 8 di 12 parte utilizzatrice in esecuzione del contratto suindicato” (Cfr pag. 4 della bozza del contratto di compravendita allegato in atti).
In ordine al requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi porre la realizzazione di un fine ulteriore, concorrono ad evidenziare il fine comune ulteriore cui le parti miravano attraverso il coordinamento tra i contratti in esame, idoneo a trascendere gli effetti e le cause tipiche dei contratti concretamente collegati. Difatti, il compratore si risolveva alla stipula del contratto di compravendita al fine di concedere l'immobile in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice. È evidente, dunque, l'esistenza di una volontà, in capo ai paciscenti, di realizzare una complessa operazione economica, capace di trascendere le singole pattuizioni negoziali.
Il contratto di vendita stipulato tra fornitore e concedente è preordinato a fare acquistare al secondo la suddetta disponibilità, e sarebbe quindi contrastante con i presupposti e lo scopo dell'operazione di leasing negare al concedente i tradizionali rimedi accordati dall'ordinamento a chi abbia acquistato la proprietà di un bene per effetto di una invalida formazione della volontà negoziale (cfr. Cass. Civ. n. 4065 del -
20/02/2014,), tenuto conto altresì dell'esercizio del diritto potestativo di riscatto della proprietà del bene concesso in leasing, disciplinato dalle condizioni di contratto, che rende concreto l'interesse dell'utilizzatore alla certezza della proprietà del bene in capo al suo dante causa.
In conseguenza quindi della nullità del contratto di compravendita, viene travolto da nullità anche il contratto di leasing. Sul punto, la Suprema Corte insegna:
"Nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, le parti possono dar vita, con un solo atto,
a diversi e distinti contratti, i quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri, condizionandone la validità e l'efficacia. Ne
pagina 9 di 12 consegue che, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singole clausole importa la nullità, rilevabile d'ufficio, dell'intero contratto, senza che le parti, che non abbiano mostrato interesse - dandovi esecuzione - a mantenere in vita l'altro contratto, siano tenute ad allegare la situazione di interdipendenza funzionale tra i singoli rapporti") (Sez. 1, Sentenza n. 13888 del
06/07/2015). Dovendosi concludere, quindi, per la sussistenza di un collegamento negoziale, ben ha fatto il primo giudice a declarare, in forza del principio simul stabunt simul cadent, la nullità del contratto di leasing, con conseguente impossibilità delle
Banca di chiedere la risoluzione del contratto di leasing in forza di un contratto nullo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante chiede di valutare l'ammissibilità del nuovo documento ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., ovvero della copia conforme del contratto di compravendita del 22.06.2010 (repertorio n. 50627, raccolta n. 12153), ritenendo lo stesso indispensabile ai fini della decisione.
Il motivo è infondato.
Occorre a questo punto premettere che la riforma dell'articolo 345 c.p.c., introdotta dall'articolo 54 comma 1° del D.L. 22 giugno 2012 n°12, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 settembre 2012 n°134 (in Gazzetta Ufficiale n°187 dell'11 agosto 2012), ha soppresso, nel testo della detta norma, le parole: “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”. Per effetto di tale modificazione normativa, non regolata da alcuna disposizione transitoria
(diversamente dalle altre riforme processuali dettate per il giudizio di appello dallo stesso articolo 54), anche nei giudizi già in corso alla data della sua entrata in vigore, non sono più ammesse nuove prove (e neppure nuovi documenti: Cass. S.U. 8203/05) in grado di appello.
Come precisato dalla Suprema Corte, “la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, comma 3, c.p.c., operata dal d.l. n.
83 del 2012, trova applicazione, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio "tempus regit actum", solo se la sentenza conclusiva del
pagina 10 di 12 giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012.” Cass. civ. Sez. II, 14/03/2017, n. 6590 (rv. 643372-
01).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado risulta essere stata pubblicata in data
21.10.2019 e, di conseguenza, risulta applicabile, al caso di specie, la nuova formulazione dell'art. 345 c. 3 c.p.p., secondo cui “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Riportando tali tesi ermeneutiche al caso concreto ritiene la Corte che la copia del contratto che parte appellante ha allegato alla propria produzione solo in secondo grado, non può essere acquisita agli atti del processo siccome documentazione tardivamente prodotta.
L'appello, pertanto, va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata l'impugnata ordinanza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza delle appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (indeterminato, scaglione maggiore in considerazione della complessità della causa da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ex art. 5 comma 6 del DM), con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. Aurelio Marino che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co.
17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 11 di 12 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e contro Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
avverso l'ordinanza del Tribunale Di Napoli del 22.10.2019, così
[...]
provvede:
a) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata ordinanza;
b) Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dalla Controparte_1
c) Condanna la e la in soldio, al pagamento Parte_1 Controparte_1
in favore della delle spese del presente grado Controparte_3
di giudizio che liquida in complessivi € 7.995,50 per compensi di avvocato, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Aurelio Marino;
h) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del Parte_ D.P.R. n.115/2002, con obbligo per le appellanti e Parte_1 [...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12