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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1897 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n. 9657/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 9657/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. e residente Parte_1 C.F._1
in Giugliano in Campania, Via Traversa San Felice, SS 7 bis, 120, piano 2°, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. Ciro Renino, c.f. , presso il C.F._2
cui studio in Portici al Corso Garibaldi, 179 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._3
Giugliano in Campania (NA) alla Via Casacelle - GB casa, 8, rappresentato e difeso virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata, dall'Avv. Raffaele Pacilio, c.f. presso il cui C.F._4
studio in Giugliano in Campania alla Via San Giovanni a Campo, 121 elettivamente domicilia
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.05.2025, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione della causa in decisione recependo gli accordi raggiunti e depositati il 11.04.2025.
Il PM apponeva il visto in data 08.01.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 26.11.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Napoli il 09.07.1990 con , dalla cui unione nascevano due figli: Controparte_1
(a Napoli, il 10.08.1991) e (a Napoli il 18.02.1995), ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi,
l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento a suo favore di euro 500,00
mensili e la restituzione dei beni mobili.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.05.2025 i procuratori delle parti facevano presente che i coniugi avevano raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Il Giudice, disponeva lo scioglimento della comunione legale ed assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del pagina 2 di 4 predetto articolo.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I coniugi vivranno separatamente, con facoltà di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto tra di essi.
2) I coniugi si impegnano reciprocamente ad avere una condotta dignitosa e decorosa e, sin d'ora,
rilasciano reciproco consenso al rilascio / rinnovo del passaporto.
3) Nulla viene determinato a titolo di assegno di mantenimento né in favore dell'uno, né dell'altro
coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4) La casa coniugale (di proprietà comune dei coniugi nella quota del 50% ciascuno) resta
assegnata al Signor il quale continuerà ad abitarla, utilizzando gli arredi ivi Controparte_1
esistenti; le parti, inoltre, si impegnano a redigere un inventario dei beni mobili presenti nella casa
coniugale, dei quali il Signor continuerà ad usufruire in virtù del diritto di abitazione presso CP_1
la casa coniugale;
il Signor si impegna a restituire entro la data di udienza i beni Controparte_1
mobili personali della coniuge ancora presenti nella casa coniugale e costituiti da batterie di
pentole e vestiario.
5) Il Signor riconosce alla Signora una indennità di occupazione mensile di euro CP_1 Parte_1
200, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che sarà versata a decorrere dal mese successivo alla
omologazione della separazione.
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca e passata pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad
eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Le spese del presente giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli Nord, V Sezione Civile,
R.G. 9657/2024, sono integralmente compensate fra le parti ed in tal senso i difensori rinunciano al
vincolo di solidarietà previsto dalla legge.
8) Le parti ritengono operanti e reciprocamente si impegnano a rispettare i patti e le condizioni di
cui sopra a decorrere dalla data della sottoscrizione.
9) I coniugi dichiarano reciprocamente che non sussistono debiti della comunione o debiti personali
nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della
pagina 3 di 4 comunione.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e prendendo atto della natura obbligatoria degli accordi di natura patrimoniale concordati dalle parti, li recepisce integralmente nella presente sentenza .
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
05.12.1969, e , nato a [...] il [...] ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e Controparte_1
recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 124, Parte II- Serie A dell'anno 1990);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 9657/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...], il [...], c.f. e residente Parte_1 C.F._1
in Giugliano in Campania, Via Traversa San Felice, SS 7 bis, 120, piano 2°, rappresentata e difesa in virtù di procura a margine del ricorso, dall' avv. Ciro Renino, c.f. , presso il C.F._2
cui studio in Portici al Corso Garibaldi, 179 elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Controparte_1 C.F._3
Giugliano in Campania (NA) alla Via Casacelle - GB casa, 8, rappresentato e difeso virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata, dall'Avv. Raffaele Pacilio, c.f. presso il cui C.F._4
studio in Giugliano in Campania alla Via San Giovanni a Campo, 121 elettivamente domicilia
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 13.05.2025, i procuratori delle parti chiedevano l'assegnazione della causa in decisione recependo gli accordi raggiunti e depositati il 11.04.2025.
Il PM apponeva il visto in data 08.01.2025
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 26.11.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Napoli il 09.07.1990 con , dalla cui unione nascevano due figli: Controparte_1
(a Napoli, il 10.08.1991) e (a Napoli il 18.02.1995), ormai maggiorenni ed Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti, dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi,
l'assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento a suo favore di euro 500,00
mensili e la restituzione dei beni mobili.
All'udienza di comparizione delle parti del 13.05.2025 i procuratori delle parti facevano presente che i coniugi avevano raggiunto un accordo e chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Il Giudice, disponeva lo scioglimento della comunione legale ed assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del pagina 2 di 4 predetto articolo.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
1) I coniugi vivranno separatamente, con facoltà di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, con l'obbligo reciproco del mutuo rispetto tra di essi.
2) I coniugi si impegnano reciprocamente ad avere una condotta dignitosa e decorosa e, sin d'ora,
rilasciano reciproco consenso al rilascio / rinnovo del passaporto.
3) Nulla viene determinato a titolo di assegno di mantenimento né in favore dell'uno, né dell'altro
coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4) La casa coniugale (di proprietà comune dei coniugi nella quota del 50% ciascuno) resta
assegnata al Signor il quale continuerà ad abitarla, utilizzando gli arredi ivi Controparte_1
esistenti; le parti, inoltre, si impegnano a redigere un inventario dei beni mobili presenti nella casa
coniugale, dei quali il Signor continuerà ad usufruire in virtù del diritto di abitazione presso CP_1
la casa coniugale;
il Signor si impegna a restituire entro la data di udienza i beni Controparte_1
mobili personali della coniuge ancora presenti nella casa coniugale e costituiti da batterie di
pentole e vestiario.
5) Il Signor riconosce alla Signora una indennità di occupazione mensile di euro CP_1 Parte_1
200, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che sarà versata a decorrere dal mese successivo alla
omologazione della separazione.
6) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca e passata pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad
eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
7) Le spese del presente giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli Nord, V Sezione Civile,
R.G. 9657/2024, sono integralmente compensate fra le parti ed in tal senso i difensori rinunciano al
vincolo di solidarietà previsto dalla legge.
8) Le parti ritengono operanti e reciprocamente si impegnano a rispettare i patti e le condizioni di
cui sopra a decorrere dalla data della sottoscrizione.
9) I coniugi dichiarano reciprocamente che non sussistono debiti della comunione o debiti personali
nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della
pagina 3 di 4 comunione.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e prendendo atto della natura obbligatoria degli accordi di natura patrimoniale concordati dalle parti, li recepisce integralmente nella presente sentenza .
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
05.12.1969, e , nato a [...] il [...] ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. e Controparte_1
recepisce le condizioni di cui all'accordo raggiunto dai coniugi come riportate in parte motiva, ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 124, Parte II- Serie A dell'anno 1990);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 19.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4