Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 22 dicembre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 25, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 22 dicembre 1993.
In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 25, e' ripubblicato il testo del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529 , corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .