Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1945 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01945/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02033/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2024, proposto da
Officine CST S.p.A., non in proprio ma quale procuratore speciale di Polluce SPE S.r.l., e per quest’ultima la mandataria e procuratrice speciale Collextion Services S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dalla Collextion Legal Società tra Avvocati s.r.l. e per essa dall'avvocato Concetta Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccabernarda, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 423/2023 – R.G.N. 1043/2023 emesso dal Tribunale di Crotone in data 2/09/2023 e depositato in Cancelleria in data 4/09/2023, notificato al Comune di Roccabernarda in data 5/09/2023, dichiarato definitivamente esecutivo in data 14/02/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione di nuovo difensore per parte ricorrente;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 il dott. IV LE e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale ex artt. 112 e ss. c.p.a., la società in epigrafe, nella sua qualità, lamentava la mancata, piena, ottemperanza da parte del Comune di Roccabernarda al decreto ingiuntivo, pure in epigrafe indicato.
In particolare, il Tribunale di Crotone aveva ingiunto a tale Comune di pagare in favore della parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la somma di euro 413.720,00 oltre ad interessi al tasso di cui al D.Lgs. 231/2002 ed oltre alle spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 4.394,00 per compensi, in euro 607,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA, CPA come per legge. Il decreto era stato dichiarato esecutivo in assenza di opposizione da parte del Comune e rinotificato come tale alla sede dell’ente debitore. Trascorso il termine di legge per attendere l’avvio di procedure esecutive e poiché, nelle more, il Comune aveva pagato solo una somma parziale, che riduceva il credito residuo a euro 380.998,94 a titolo di sorte capitale,
oltre interessi di mora, la società ricorrente in questa sede insisteva per rilevare la parziale inottemperanza e ordinare al pagamento all’ente locale, chiedendo anche di nominare un Commissario ad acta nel caso di perdurante inottemperanza.
Il Comune di Roccabernarda non si costituiva in giudizio e, alla camera di consiglio del 12 novembre 2025, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato in forma esecutiva;
- il Comune debitore, pur ritualmente intimato, non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione integrale al provvedimento giurisdizionale suddetto;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo del Comune di Roccabernarda di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione in epigrafe, detratto quanto già pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare al Comune il termine di giorni 90 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Petilia Policastro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 90 giorni suddetto, a seguito di istanza diretta della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, pure debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto e in accoglimento dello stesso:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Roccabernarda di provvedere, entro 90 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essi indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) nomina Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Petilia Policastro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 90 giorni suddetto, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove il Comune non abbia provveduto;
c) condanna il Comune di Roccabernarda al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 3.773,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV LE |
IL SEGRETARIO