Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Federico Ria Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 762/2023 R.G. e rimessa in decisione all'udienza del 23.04.2025 e vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Carmine Biasiello e dall'Avv. Daniele Razzante ed elettivamente dom.to nello studio del primo difensore in Venafro (Is) alla Via Alfieri n.67 in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
Dott. ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dagli Avv.ti Micaela Grandi e Chiara Aluisio ed elettivamente dom.to presso lo studio dei predetti difensori in Bologna Viale E. Panzacchi n. 19 giusta procura allegata al fascicolo telematico
APPELLATO
(C.F. e P.I. ), in persona del Direttore Generale e legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in primo grado dall'Avv. Giulia Di Donato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescara, alla Via Firenze n. 117, in virtù di procura speciale allegata al fascicolo telematico
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti introduttivi
OGGETTO: Appello avverso sentenza n.174/23 resa dal Tribunale di Vasto, in qualità di Giudice
Unico, nel giudizio avente R.G.441/21, in data 3.06.2023 in materia di responsabilità medica
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione citava in giudizio innanzi al Tribunale di Vasto il Dott. Parte_1
e l' di Bologna per ivi sentirli condannare al CP_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'erroneo trattamento post-chirurgico attuato dal predetto medico a seguito di intervento di protesi d'anca totale sinistra per coxartrosi bilaterale con prevalenza sinistra.
Deduceva l'attore di essere stato sottoposto, in data 8.01.2009, presso la 6^divisione degli
Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, ad intervento di artroprotesi d'anca sinistra non cementata, il cui decorso post-operatorio non presentava elementi di rilievo, con successive dimissioni con prescrizione di deambulazione mediante bastoni antibrachiali e carico sfiorante a sinistra, mobilizzazione passiva dell'arto, controllo dei parametri coagulativi e prosieguo della terapia medica.
Lamentava il deducente che, tuttavia, in occasione dei successivi tre controlli ambulatoriali, il
Dott. aveva rilevato in modo erroneo i livelli di dismetria in plus sempre differenti (il CP_1
24.01.2009 di 1 cm, il 18.03.2009 di 2 cm e il 5.09.2009 di 2,5 cm) con conseguenti prescrizioni non idonee di rialzi per l'arto sbagliato, determinando un irreversibile squilibrio statico- deambulatorio del paziente con comparsa di quadri clinico-patologici nuovi e aggravamento delle patologie osteoarticolari.
L'impugnante chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, al pagamento della complessiva somma di € 257.321,45 a titolo di risarcimento dei danni subiti.
2. Si costituiva in giudizio il Dott. eccependo, preliminarmente l'incompetenza CP_1
territoriale del Tribunale di Vasto in luogo di quello di Bologna e, nel merito, insistendo per il rigetto della domanda, non avendo l'attore assolto l'onere probatorio su di esso gravante in punto di dimostrazione del nesso eziologico intercorrente tra la prestazione sanitaria e i danni lamentati.
3. Anche l' si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto della Controparte_2
domanda alla luce della condotta perita e diligente tenuta dal Dott. CP_1
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4. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante prova testimoniale e consulenza medico- legale, rigettava la domanda, condannando l'attore alla refusione delle spese di lite in favore dei convenuti e ponendo a carico dello stesso, in via definitiva le spese di CTU.
5. Ha proposto appello chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio ed eccependo, nel primo motivo, la nullità della sentenza per aver il primo giudice aderito alle conclusioni del Ctu senza né valutare le molteplici specifiche osservazioni mosse dal proprio consulente tecnico di parte Dott. né le risultanze della prova Per_1 testimoniale svolta in ordine alle condizioni dell'attore nelle fasi pre e post-intervento. Si duole l'impugnante, in particolare, che il Tribunale ha ritenuto corretto il comportamento dello specialista senza tenere in alcun conto le modalità di misurazione erronee della dismetria “ e le diverse accezioni di “minus “ e “plus” che avrebbero determinato, invece, delle indicazioni terapeutiche e diagnostiche differenti” nonché ha non adeguatamente considerato l'errore di inversione del rialzo, liquidato come ininfluente in quanto “ non sarebbe stato in grado di generare o di aggravare quanto lamentato, in un soggetto di anni 56 già portatore di alterazioni degenerative del rachide”.
6. Nel secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver il giudice di prime cure condiviso le conclusioni dei consulenti d'ufficio senza addurre spiegazioni scientifiche ed escludendo la ricorrenza dei danni così come classificati dallo stesso attore limitandosi ad una mera riproposizione delle tesi dei CCTTUU.
7. Nel terzo motivo l'impugnante si duole che il Tribunale, nonostante il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Dott. ha condannato lo stesso alla refusione CP_1
delle spese legali in favore dei convenuti senza, invece, disporre la compensazione delle stesse.
8. Ha resistito al gravame il Dott. concludendo per il rigetto dell'appello alla luce CP_1 dell'esaustività della motivazione della sentenza impugnata avendo il Tribunale aderito alle conclusioni dei CCTTUU che avevano già provveduto ad analizzare tutte le osservazioni specifiche mosse dal c.t.p. di parte attrice ( che in realtà erano del tutto generiche) nonché fatto propri e rielaborato i contenuti della consulenza, esprimendo il proprio convincimento circa l'assenza di responsabilità del Dott. L'appellato ha, altresì, insistito per il rigetto CP_1
della richiesta di rinnovazione della c.t.u ed, infine, ha sottolineato la correttezza della sentenza anche in punto di condanna alle spese non sussistendo nel caso di specie alcuna ipotesi di soccombenza reciproca.
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9. Si è anche costituito in giudizio l' insistendo per il rigetto Controparte_2 dell'appello attesa la palese infondatezza, avendo il Tribunale correttamente e compiutamente valutato tutte le risultanze dell'istruttoria (c.t.u. e prova testimoniale) e sottolineando la condotta diligente e scrupolosa del Dott. nello svolgimento della propria attività CP_1
professionale.
10. L'appello è infondato.
10.1-Con il primo motivo di gravame, lamenta l'appellante una presa a)Violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 161 c.p.c. Nullità della sentenza per aver il primo giudice aderito alle conclusioni del CTU senza valutare le osservazioni specifiche mosse dal Ctp.
Sul punto, dopo avere trascritto sostanzialmente tutta la sentenza, che a sua volta aveva recepito le conclusioni raggiunte dal collegio peritale, la difesa della parte appellante si limita poi a trascrivere le osservazioni redatte dal proprio CTP alla proposta di relazione, sostenendo la mancata risposta a tutti i rilievi tecnici di parte ivi per proprio conto formulati.
Con un secondo motivo di gravame, in parte sovrapponibile al primo, lamenta altresì
l'appellante b)Violazione dell'art. 2697 c.c. e/o dell'art. 115 e/o 116 c.p.c. per non aver la sentenza impugnata tenuto in considerazione nel merito le critiche mosse alla Ctp e/o in ordine alla valutazione delle prove raccolte nel primo giudizio, in relazione alle:
Considerazioni medico-legali attinenti la fattispecie che ci occupa
Prove testimoniali assunte in primo grado in ordine alla situazione fisica del Lombari pre e post intervento chirurgico
I motivi possono essere scrutinati congiuntamente, sovrapponendosi sostanzialmente tra loro.
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 16/11/2022, n. 33742; cfr. anche Cass. civ., Sez. II,
Ord., 27/12/2023, n. 36078; Sez. I, Ord., 13/12/2023, n. 34928; Sez. II, Ord., 04/12/2023, n.
33748; Sez. II, 06/10/2023, n. 28181 e da ultimo Corte appello Napoli sez. IV, 16/01/2024, (ud.
29/12/2023, dep. 16/01/2024), n.144).
Ciò è avvenuto nel caso di specie, essendosi il primo giudice riportato - trattandosi di questioni di natura prevalentemente tecnica- agli approfonditi accertamenti e alle condivisibili pagina 4 di 12 5
valutazioni del collegio peritale, che, nel corposo elaborato, aveva risposto adeguatamente anche alle osservazioni dei consulenti delle parti.
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Ancora più recentemente la Corte di legittimità (Cassazione civile sez. I, 06/06/2024, (ud.
30/05/2024, dep. 06/06/2024), n.15804) ha, in relazione a fattispecie di denuncia di adozione di motivazione cd apparente, ulteriormente confermato che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, in violazione dell'art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture
(Sez. 6 - 1, n. 6758 del 1.3.2022); il vizio sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Sez. L, n.
3819 del 14.2.2020).
In tale prospettiva – si è affermato in quella sede – non ricorre il predetto vizio laddove il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurendo così l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non essendo quindi tenuto necessariamente a soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Sez. 1, n. 33742 del6.11.2022; Sez. 6 - 3, n.
1815 del 2.2.2015; Sez. 1, n. 282 del 9.1.2009).
Ciò, salva tuttavia l'ipotesi – precisa la Corte del 2024 – che la decisione di adesione alle conclusioni raggiunte dal CTU non dia conto delle criticità insuperate incidenti sulla tenuta complessiva dell'elaborato all'esito della formulazione delle risposte ai rilievi tecnici di parte ( nello specifico: a fronte di censure puntuali e specifiche ad una valutazione peritale espressa con il postumo ripensamento che ne denunciavano (fra l'altro, ineccepibilmente) la mancanza totale di spiegazioni e che comunque la criticavano nel merito, la Corte di appello aveva omesso totalmente di indicare le ragioni della sua adesione al dictum immotivato del Consulente, ancorandosi alle ragioni, del tutto inesistenti, da lui addotte); fattispecie assolutamente non ricorrente in quella al vaglio di questa Corte di merito.
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10.2- In relazione alla tenuta complessiva delle conclusioni raggiunte dal collegio peritale, ancora all'esito delle osservazioni rivoltegli dal consulente di parte attrice, osserva allora la Corte quanto segue.
Il collegio peritale è stato composto dal dr. Dott. Persona_2 [...]
e dal dr. Controparte_3 Persona_3
Già Dirigente-Medico di 1° livello c/o
[...] Controparte_4 [...]
. Controparte_5
Alla visita del periziato erano presenti:
- il ricorrente Sig. Parte_1
- il Dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni;
Persona_2
- il Dott. , Specialista in Ortopedia e Traumatologia;
Persona_3
da remoto (collegamento telefonico Whatsapp):
- il Dott. , Specialista in CTP Testimone_1 Controparte_3 Controparte_2
- Il Dott. , Specialista in Ortopedia e CTP Testimone_2 CP_4 Controparte_2
Alla visita medica, come risulta dalla lettura dell'elaborato, è seguita una discussione con i suddetti CTP all'esito della quale il Collegio riscontrava una sostanziale uniformità di vedute tra tutti i sanitari presenti.
Nessuno partecipava per la parte attrice, oltre ovviamente il periziato.
Le osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio risultano formulate per conto della parte attrice dal dr. specialista in Neurologia e Medicina legale e delle Assicurazioni e Persona_4
dunque non in Ortopedia e Traumatologia.
La sentenza, diversamente allora da quanto si assume nell'atto di appello, dà piena contezza dei rilievi tecnici di parte, richiamando, nel confutarle, le puntuali ed esaustive risposte rese dal
Collegio peritale in replica a quelle osservazioni.
Deve allora preliminarmente prendere atto questo Collegio, che proprio all'esito di quelle controdeduzioni esposte dal collegio peritale, il CTP di parte appellante – e quindi la difesa che ha redatto l'atto trascrivendo le considerazioni tecniche del proprio consulente – è costretto ad ammettere che “rispetto alla descrizione obiettiva presente nell'elaborato dello scrivente omissis è evidentemente un refuso di dattiloscritta”
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Si lamenta poi ancora in questa sede che “i CCTTUU - pur rilevando le discrepanze descrittive delle certificazioni (arbitrariamente "liquidate" come errore materiale) abbiano ritenuto corretto il comportamento dello specialista ortopedico senza tenere in alcun conto le erronee misurazioni e le diverse accezioni "minus" e "plus" che evidentemente prevedevano indicazioni diagnostiche e terapeutiche diverse a seconda della tipologia;
le varie misurazioni cliniche - variate nell'arco di 8 mesi in maniera sostanziale - sarebbero frutto di misurazioni che per quanto approssimative evidenziano una superficialità di esame obiettivo.”
Si denuncia altresì la conclusione raggiunta dal Collegio, asseritamente senza “offrire alcun altra spiegazione logica secondo un principio di controfattualità, secondo cui lo squilibrio della colonna
(documentato anche dall'alterazione dell'asse bisiliaco) non sarebbe da ascrivere alla dismetria”.
Anche in puntuale risposta ai quesiti rivolti dal CTP di parte attrice alla proposta di elaborato peritale, il collegio nominato dal Tribunale, e quindi il Tribunale stesso nella qui gravata decisione, in ha invece confermato che l'assunto difensivo secondo cui la condotta imperita dell'ortopedico specialista addetto ai controlli ambulatoriali, consistita nell'erronea descrizione della dismetria alla visita del 5.9.2009, avrebbe determinato un irreversibile squilibrio statico- deambulatorio che di fatto avrebbe ulteriormente peggiorato anche la coxartrosi destra (per sovraccarico da sbilanciamento pelvico), è palesemente fallace per un triplice ordine di ragioni:
-contrasta palesemente con la documentazione in atti dove non v'è traccia di “inversione” di rialzo correttivo, dal piede destro al sinistro, che sarebbe dovuto conseguire alla meramente erronea descrizione della dismetria (DSM in minus a sinistra di 2,5 cm.) alla visita ortopedica del
05.09.2009, in quanto la presunta inversione correttiva avrebbe dovuto essere constatata al controllo del 13.07.2010 con evidenza di squilibrio statico-deambulatorio in atto, mentre all'esito di tale controllo invece veniva certificata una: “deambulazione con zoppìa da caduta che si corregge molto bene con rialzo”.;
-pur se la si volesse ritenere tale, cioè come colposa inversione sostanziale ed effettiva (e non solo come erronea indicazione nella prescrizione del rialzo), il tempo trascorso sino alla visita successiva del 31.7.2010 non sarebbe stato in grado di incidere sulle patologie lamentate in un soggetto di anni 56 già portatore di alterazioni degenerative del rachide;
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-non v'è riscontro in letteratura scientifica di evidenze come quelle elencate dal ctp (alterazione della funzione statico-deambulatoria, limitazione dei movimenti del tronco di circa 1/3, radiculopatia cronica L4- L5, L5-S1 per scoliosi sinistro convessa, disturbo post traumatico da stress di grado medio) insorgenti per alterato posizionamento di rialzo correttivo di dismetria di lieve entità in periodi di tempo medio-brevi.
Già poi prima di rendere i suddetti chiarimenti, il collegio peritale aveva ben evidenziato come, in disparte il mero refuso all'atto della predisposizione della certificazione 5.9.2009, che comunque, come detto non ha inciso sulla effettiva prescrizione, il leggero “scarto” nella misurazione della dismetria in occasione delle diverse visite fosse “ontologico”, in quanto condizionato da diversi fattori, tra cui l'obesità, da cui il periziato era affetto.
Ma l'ammessa esistenza di un tale lieve “scarto” nella misurazione, non risulta avere inciso né nella gestione della dismetria stessa né tantomeno nell'insorgenza o nell'aggravamento delle patologie da cui è affetto il periziato.
Sin da subito infatti il collegio peritale aveva chiaramente affermato che le alterazioni degenerativoartrosiche del rachide D-L e dell'anca destra (evidenti agli esami radiografici in atti)
e da cui risulta affetto il paziente, sono da considerarsi preesistenti all'intervento di protesizzazione e che, tenuto conto della loro fisiologica evoluzione, tendono ovviamente ad aggravarsi nel lungo tempo anche in presenza di dismetrie perfettamente corrette.
Non v'è proprio evidenza in atti d'uno stato anteriore integro pre-intervento della colonna lombo-sacrale, né di aggravamento clinico-strumentale progressivo post intervento imputabile alla non corretta gestione della dismetria;
cioè: le patologie da cui era affetto il periziato al momento della visita peritale (radiculopatia cronica sensitivo-motoria di L4-L5; limitazione dei movimenti del tronco di circa 1/3; radiculopatia cronica L4-L5, L5-S1 per alterazione della fisiologica curvatura lombare (scoliosi sinistro convessa) erano presenti prima dell'intervento (ed in parte avevano proprio indotto alla sua adozione) e si erano certamente aggravate successivamente allo stesso, ma non quale effetto della pur insorta, quale effetto collaterale non evitabile, dismetria o quale effetto della mal gestita dismetria, bensì per fisiologica e notoria evoluzione delle patologie stesse.
D'altra parte, il collegio peritale aveva ben spiegato che nel corso dell'intervento di protesizzazione d'anca entrano in gioco variabili di difficile, se non impossibile, controllo per cui la garanzia di posizionamento della protesi in eumetria non può pretendersi, a maggior ragione allo stato delle conoscenze e tecniche proprie del periodo in cui l'intervento era stato eseguito.
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Gran parte dei difetti di risultato deriva dalla necessità del chirurgo di trovarsi spesso a dover risolvere problemi tecnici di speciale difficoltà resi d'altra parte più complessi dalla impossibilità di valutare esattamente i parametri di posizione spaziale in corso d'intervento, o dovuti ad anomalie non avvertibili, quindi non eludibili.
La dismetria pertanto costituiva un effetto non evitabile dell'intervento e, sotto tale profilo ed a conferma di tale assunto, occorre prendere atto che la difesa dell'appellante non muove alcuna contestazione all'operato dei sanitari del che avevano eseguito il trattamento, ma si limita CP_2
a denunciare condotte colpose del curante nei controlli post-intervento, cui imputare l'insorgenza o l'aggravamento della propria condizione sottostante.
10.3-Quanto poi al qui denunciato mancato controllo radiologico della dismetria, non si può che ulteriormente e conclusivamente ribadire in questa sede come, al di là di quegli lievi ininfluenti e fisiologici “scarti” di misurazione e di quel mero refuso nella certificazione 5.9.2009: la dismetria, come visto, fosse un effetto non evitabile dell'intervento, a fronte del quale tuttavia il paziente riceve un sostanziale miglioramento delle condizioni di vita;
la dismetria sia stata ben gestita dal sanitario qui convenuto, tanto che al controllo del 13.07.2010 eseguito presso un altro sanitario veniva certificata una: “deambulazione con zoppìa da caduta che si corregge molto bene con rialzo”; non risultano evidenze scientifiche, la cui esistenza evidentemente avrebbe dovuto costituire oggetto di allegazione e prova a cura della difesa della parte appellante, essendosi correttamente limitato il collegio peritale ad affermarne in negativo la non esistenza, di correlazione tra la dismetria e l'insorgenza o l'aggravamento delle patologie, evidentemente degenerative, da cui è affetto l'appellante.
Assorbiti tutti gli ulteriori motivi di appello, presupponenti il riconoscimento della responsabilità del sanitario qui convenuto, non resta che passare a scrutinare l'ultimo motivo di gravame.
11-Richiesta di compensazione parziale delle spese liquidate dal primo giudice in favore dei convenuti ed nonostante il rigetto di loro CP_1 Controparte_6
eccezioni e/o domande.
Lamenta l'appellante che la sentenza impugnata dal rigo 4 al rigo 29 di pag. 7 ha rigettato la eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Vasto formulata dal Dottor e CP_1
tuttavia non ha tenuto conto di tale rigetto nella regolamentazione delle spese di lite, poste interamente in capo ad essa parte attrice, in asserita violazione dell'art. 91 e/o dell'art. 92 c.p.c..
Il motivo è infondato.
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La soccombenza reciproca infatti postula una pluralità di domande proposte nel medesimo processo dalle stesse parti e non può dunque essere individuata nell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda (Cass. Sez. U., Sentenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063) ovvero nel rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022, Rv.
664898). Dunque, non può configurarsi un caso di soccombenza reciproca in presenza di rigetto di una eccezione (in tal senso Cassazione civile sez. II, 28/07/2023, (ud. 07/07/2023, dep.
28/07/2023), n.23035 proprio in relazione a fattispecie relativa al rigetto di una eccezione di incompetenza sollevata dalla parte poi risultata interamente vittoriosa).
Correttamente pertanto il giudice di prime cure, in applicazione del principio della soccombenza, ha condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore di entrambi i convenuti.
12-Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base al valore dichiarato, pure per la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria ( Cass. n. 30219/23 e n. 18723/24 ), mentre secondo valori medi per le altre fasi.
12.1-L'infondatezza del gravame ed il conseguente rigetto dello stesso comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto, così decide:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati che per compensi professionali liquida in euro 8.000,00, oltre spese generali al 15%, iva e cassa forense come per legge, in favore di ciascuno degli appellati;
3) si dà atto della sussistenza dei presupposti ex articolo 13 Decreto del Presidente della
Repubblica 30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1,
comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025. pagina 11 di 12 12
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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