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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1115/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello Bruno Presidente dott. Valeria Albino Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n.695/2024 R.G. pronunciata in data 11.11.2024 dal Tribunale di Imperia, promossa da:
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Caracciolo, giusta procura in calce all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Imperia, Via Manuel Berlgrano n.7
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Rodotà, giusta procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso la quale è elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Crotone n.118
APPELLANTE E APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI di
e , in qualità di eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “…In riforma della sentenza n° 695/2024 reg. sent. pronunciata dal
Tribunale di Imperia nella causa civile n° 1928/2022 r.g. e depositata il 11.11.2024, (A) In accoglimento del primo motivo di appello, liquidare per equivalente il danno non patrimoniale, di cui ha chiesto il risarcimento, secondo gli esiti della Controparte_1 consulenza tecnica di ufficio in atti e applicando il disposto dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005
1 nonché il decreto del 8.6.2022, esclusa ogni Controparte_4 maggiorazione dei valori tabellari a titolo di sofferenza soggettiva o a qualsivoglia altro titolo,
e sulla base di queste norme rideterminare, detratto l'importo già pagato prima dell'introduzione del giudizio, la differenza ancora dovuta all'appellata nel residuo importo di
€ 1.434,85 (importo già comprensivo delle spese mediche ammontanti ad € 1.094,00, nonché della rivalutazione e interessi maturati alla data del 21.7.2022), ovvero nel maggior o minor importo meglio visto ferma comunque l'applicazione delle norme summenzionate, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 21.7.2022 sino al
28.11.2024; (B) Inoltre, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, previa declaratoria di nullità delle ordinanze dell'11.1.2023 e del 18.4.2023 e in via derivata dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 183 c.p.c., previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni allegate alla memoria istruttoria di del Controparte_1
14.6.2023 e di difetto di legittimazione passiva di , respingere totalmente Parte_1 la domanda proposta da quest'ultima a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, perché infondata;
(C) Respingere l'appello incidentale proposto dall'appellata
; (D) Vinte le spese del secondo grado di giudizio;
(E) Voglia infine la Controparte_1
Corte di Appello di Genova pronunciarsi sulle spese del primo grado di giudizio, rideterminandole tenendo conto della soccombenza prevalente di o in Controparte_1 subordine reciproca, nel medesimo primo grado di giudizio…”
PER PARTE APPELLATA: ““…Sull'appello principale. In via principale: dichiarare inammissibile l'appello principale proposto da per: violazione dell'art. Parte_1
342 c.p.c. per eccessiva lunghezza, prolissità e mancanza di sinteticità; genericità e indeterminatezza dei motivi in violazione dei principi consolidati;
violazione dell'art. 345
c.p.c. per introduzione di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. In subordine, rigettare integralmente nel merito l'appello principale perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 695/2024 del Tribunale di Imperia, evidenziando specificamente che non si accetta il contraddittorio su questioni nuove in violazione dell'art. 115 cpc: non ha infatti mai eccepito in primo grado l'inammissibilità o Parte_1
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, limitandosi a contestare genericamente il quantum senza mai sollevare eccezioni processuali specifiche sulla legittimazione passiva o sull'applicabilità dell'indennizzo diretto ed adottando comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di contestare la legittimazione processuale, in violazione dell'art. 167 c.p.c. e dei principi di preclusione processuale. Sull'appello incidentale. Accogliere integralmente l'appello incidentale in
2 riforma parziale della sentenza n. 695/2024 e per l'effetto: sul danno da lucro cessante riconoscere alla dott.ssa n lucro cessante pari a euro 11.079,00 ottenuto Controparte_1 moltiplicando per 3 mesi il reddito mensile netto risultante dalle ultime tre annualità ratione temporis considerate, o in quella somma superiore che risulterà di giustizia e per l'effetto condannare a risarcire la somma ulteriore di euro 4.431,60 oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo, ovvero negli importi maggiori o minori che risulteranno di giustizia. Sul danno morale, riconoscere alla dott.ssa na maggiore personalizzazione del danno con Controparte_1 conseguente riconoscimento del danno morale nella misura del 50% , in luogo del 25%, come incremento per sofferenza soggettiva ed in applicazione dei principi di personalizzazione del danno non patrimoniale e per l'effetto condannare Parte_1
a risarcire la somma ulteriore di circa euro 1.555,00, oltre rivalutazione monetaria
[...]
ISTAT e interessi legali dalla sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo, ovvero negli importi maggiori o minori che risulteranno di giustizia. Condannare l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado di appello…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo che in data Controparte_1
27.10.2021, transitando in Imperia alla guida del proprio motociclo (tg. EF21485) con direzione levante, all'altezza di via Pirinoli n.2 e di via Scarincio, veniva urtata dall'autoveicolo Fiat 00 (tg. AT250WA) condotto da e di sua proprietà a Persona_1 causa del repentino cambio di marcia di tale mezzo e, di conseguenza, cadeva rovinosamente a terra riportando danni alla propria persona ed al proprio mezzo, conveniva in giudizio quale assicurazione del proprio motociclo, e Parte_1 [...]
al fine di vederli condannare al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti in Per_1 conseguenza del sinistro, interamente imputabile alla condotta di . Più Persona_1 specificamente, , riferendo di aver già ricevuto da – Controparte_1 Parte_1
a seguito di azione diretta ed a mero titolo di acconto – la somma di € 7.000,00, domandava all'assicurazione a titolo di risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale nella componente del danno emergente, la complessiva somma di € 19.641,20 ed a titolo di lucro cessante, per la sospensione di tre mesi della propria attività lavorativa, la somma di € 11.079,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, eccepita Parte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per aver la ricorrente omesso di notificare l'apertura del sinistro anche ad quale assicurazione del Controparte_5
3 responsabile civile, contestava la concorrente responsabilità di nella Controparte_1 causazione del sinistro, non avendo questa attuato alcuna manovra di emergenza tesa ad evitare il danno. Parte convenuta contestava, inoltre, l'erronea quantificazione del danno per come effettuata da parte dell'attrice.
All'udienza di prima comparizione del 11.1.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia di
[...]
e, considerata l'eccezione preliminare sollevata da rinviava Per_1 Parte_1
l'udienza al 18.4.2023 contestualmente mandando a notificare alla Controparte_1 compagnia assicurativa di ( la comunicazione di Persona_1 Controparte_5 cui all'art. 149, c. 2 d.lgs.209/05.
Concessi in detta sede e su concorde richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6
c.p.c., la causa veniva istruita attraverso escussione dei testi , Testimone_1 [...]
, , nonché mediante CTU medico legale sulla persona di Tes_2 Tes_3 CP_1
.
[...]
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Imperia, accertata l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro, tenuto conto Persona_1 dell'acconto di euro 7.000,00 già versato dalla Compagnia, condannava Parte_1 in solido con al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad € Persona_1
7.052,00 oltre interessi al tasso legale annuo da applicarsi sulla predetta somma, devalutata al 27.10.2021 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo (a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 27.10.2021) e della somma pari ad € 6.648,00, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo (a titolo di danno patrimoniale da lucro cessate); condannava le convenute, sempre in via solidale, al pagamento delle spese di lite sostenute da e liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.838,55 (di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 545,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge) e ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in via solidale.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello (appello notificato Parte_1 tempestivamente a e a e , quali eredi Controparte_1 CP_3 CP_2 testamentarie di , deceduta in pendenza del giudizio di primo grado) Persona_2 articolando i seguenti motivi:
1)Erronea applicazione, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice, delle Tabelle di Milano anzi che delle tabelle alle quali rimanda l'art. 139 d.l.gs.
4 209/2005 ed erroneo riconoscimento del danno morale in favore della danneggiata, stante il difetto di prove.
2)Inutilizzabilità degli elementi probatori dedotti dall'attrice con le memorie istruttorie.
Irritualmente il Tribunale avrebbe rinviato la prima udienza di comparizione e, per l'effetto, posticipato i termini di cui all'art. 183, c, 6 c.p.c. rendendo in tal modo tardivo il deposito dei documenti allegati alla memoria istruttoria e tra questi, della documentazione contabile sulla scorta della quale il primo giudice ha ritenuto provato il lucro cessante.
3)Difetto di legittimazione passiva relativamente al danno da lucro cessante e, in ogni caso, difetto di prova del nesso causale tra la patologia consequenziale al sinistro e l'astensione dal lavoro. Il Tribunale avrebbe, in particolare, erroneamente condannato l'assicurazione del danneggiato al risarcimento del danno da lucro cessante pur trattandosi di voce di danno non rientrante tra quelle espressamente liquidabili ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/05.
4)Erronea applicazione sul capitale liquidato a titolo di lucro cessante degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c..
Si è costituita ritualmente in giudizio che, preliminarmente eccepita Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per motivi redazionali, ha domandato il rigetto del gravame e interposto appello incidentale articolando due motivi:
1)Erronea decurtazione dal danno riconosciuto a titolo di lucro cessante di un ammontare del 40%;
2)Erronea quantificazione del danno morale. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la situazione di fatto liquidando il danno morale nella misura del 20% del danno biologico anzi che del 50%.
Disposta la trattazione della prima udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. il
Consigliere istruttore, formulata con ordinanza in data 10.4.2025 proposta conciliativa non andata a buon fine, il Consigliere istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di integrazioni istruttorie, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. contestualmente fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Invero, considerato come la ratio della disposizione sia quella di consentire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, nel caso in esame
5 ha indicato con specificità le parti della sentenza impugnata ed i motivi Parte_1 per cui ne chiede la modifica, con conseguente specificazione degli effetti che dalle chieste modifiche sarebbero derivate alla decisione del primo giudice.
Nel merito.
1.Il primo motivo di appello principale, la cui trattazione può svolgersi contestualmente a quella del secondo motivo di appello incidentale, è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Premessa l'esclusiva responsabilità di - quale conducente e proprietaria Persona_1 dell'autoveicolo Fiat 00 (tg. AT250WA) - nella causazione del sinistro stradale in oggetto e la non impugnazione sul punto della statuizione del primo giudice in punto an, e dato atto che è anche incontestato l'accertamento operato dal Tribunale in ordine al danno biologico subito da (postumi permanenti al 5%; inabilità temporanea al 75% per 30 Controparte_1 giorni, al 50% per giorni 30 e al 25% per ulteriori 30 giorni), rileva l'appellante come il
Tribunale abbia erroneamente fatto impiego, nella liquidazione del danno de quo, delle
Tabelle milanesi anzi che delle Tabelle ministeriali.
Tale censura è fondata.
Osserva, infatti, la Corte come sulla scorta dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 nessuno spazio residui al giudice nella quantificazione del danno biologico conseguente a sinistro stradale, avendo il legislatore provveduto alla tipizzazione della tecnica liquidatoria, così comprimendo l'area della valutazione equitativa tipicamente a questi rimessa. Tale conclusione, in particolare, non solo trova conferma nella dizione della norma – la quale esordisce “Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti…” per poi, al comma 4, fare espresso riferimento alle Tabelle ministeriali
-, ma anche nella sua ratio, chiaramente enucleata dalla Corte Costituzionale chiamata proprio a vagliare la legittimità di un sistema tabellare “rigido”.
Investita, infatti, della supposta incostituzionalità della norma per contrasto al principio di solidarietà (stante il rischio di risarcimenti non satisfattivi) e di eguaglianza (avendo l'applicazione delle Tabelle l'effetto di comportare disparità risarcitorie tra danneggiati), il
Giudice delle Leggi sottolinea come nessuno di questi valori possa ritenersi intaccato dal momento che l'eventuale compressione del risarcimento liquidato sulla scorta delle tabelle ministeriali trova compensazione da un lato, nella certezza del risarcimento stesso e dall'altro, nel possibile aumento della posta risarcitoria fino al 20%; quanto precede, rendendosi in ogni caso necessario al fine di bilanciare la posizione delle vittime con quella
6 delle Assicurazioni, la cui eccessiva esposizione all'alea risarcitoria potrebbe finire per comprometterne l'intero funzionamento.
Afferma, a questo riguardo, la Corte Costituzionale: “… la prospettazione di una disparità di trattamento - che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa - è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi. Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento. Mentre, a sua volta, l'assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato»… Anche in relazione all'ulteriore profilo del «limite» all'integrale risarcimento del danno alla persona - che i giudici a quibus addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale
- la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non è fondata. Questa
Corte…ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore (sentenza n.
132 del 1985)… in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi - la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza…” (vds. Corte
Cost. Sent. 16.10.2014, n.235).
7 È, pertanto, in conseguenza dell'accoglimento di tale doglianza che deve procedersi a nuova liquidazione del danno biologico patito da in conformità al sistema Controparte_1 tabellare cui richiama l'art. 139 d.lgs. 209/2005.
Prima, tuttavia, di procedervi, giova prendere in considerazione anche l'ulteriore componente di danno non patrimoniale oggetto del discorrendo motivo di appello, ossia il danno morale, nonché del primo motivo di appello incidentale.
Al riguardo, mentre contesta in radice la sussistenza di tale Parte_1 componente di danno, ritenendo carente la prova di qualsiasi pregiudizio di tale natura subito da , quest'ultima contesta la quantificazione operata dal Tribunale Controparte_1
(nella misura del 25% sul danno biologico), giudicandola insufficiente all'integrale ristoro del danno patito.
Orbene, prima di scendere nel merito, giova premettere come il danno morale consista in una componente del danno non patrimoniale da identificarsi nella “sofferenza soggettiva”, ossia in quel pregiudizio necessariamente autonomo, ancorché connesso al danno all'integrità psico-fisica, la cui liquidazione avviene in via squisitamente equitativa sulla scorta degli elementi probatori offerti dal danneggiato. Anche rispetto a tale voce di danno il legislatore ha operato il bilanciamento di interessi di cui già si è dato conto;
quanto precede, specificamente prevedendo all'art. 139, comma 3 d.lgs. 209/2005 un limite all'incremento massimo della componente biologica di un quinto (vds. “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento…”).
Ed è quindi sulla scorta del mero disposto normativo che, se da un lato l'appello incidentale svolto da deve ritenersi infondato nella misura in cui chiede una Controparte_1 maggiorazione del 50%, potendosi provvedere ad un aumento fino al 20%, dall'altro ad avviso della Corte sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno morale, oggetto di espressa domanda in atto di citazione da parte dell'originaria attrice.
Invero, in conseguenza del sinistro , oltre ad aver riportato traumi in Controparte_1 diverse parti del corpo, ha dapprima subito la sostanziale immobilizzazione del braccio sinistro (per effetto della gessatura), mantenendo difficoltà motorie anche nel periodo successivo in cui si è sottoposta a fisioterapia, con evidenti ricadute nel compimento degli
8 atti di vita quotidiana, essendo mancina;
fattori che hanno aggravato l'obiettiva lesività del fatto e della sofferenza psico-fisica che permane alla luce dei postumi permanenti anche in ragione dell'attività lavorativa dell'appellata, stante la natura del distretto anatomico colpito.
Tutto ciò premesso e passando alla effettiva quantificazione del danno non patrimoniale, il danno biologico permanente è stato valutato nella misura del 5%; il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% in giorni 30; il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% in giorni 30; il periodo di inabilità temporanea parziale al 25% in giorni 30 e l'aumento per danno morale nel 20% sull'I.T. e sull'I.P.
Nessuna doglianza è stata invece sollevata relativamente alle spese mediche, attestate in
€ 1.094,00.
Orbene, in applicazione delle Tabelle aggiornate con D.M. 18.7.2025 si riconosce pro-die un risarcimento di € 56,18 secondo il calcolo che segue:
Età del danneggiato alla data del 57 anni sinistro
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 963,4
Punto base I.T.T. € 56,18
Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 25%
Danno biologico per I.P. € 5527,50
Invalidità temporanea parziale al
€ 1.264,05
75%
Invalidità temporanea parziale al
€ 842,70
50%
Invalidità temporanea parziale al
€ 421,35
25%
Totale I.T. € 2.528,10
Incremento per danno morale al 20% € 1.611,12
TOTALE DANNO NON
€ 9.666,12
PATRIMONIALE
9 Spese mediche € 1.094,00
TOTALE GENERALE € 10.760,12
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale, già rivalutati al 2025 secondo la tabella in uso ed applicabili a decorrere dal mese di aprile 2025, devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione dal 1/4/2025 fino alla data del sinistro (27.10.2021) e rivalutazione di anno in anno fino alla sentenza, come stabilito, quanto agli accessori, dal Tribunale (salva la diversa decorrenza).
MOTIVI 2 e 3. Il secondo ed il terzo motivo d'appello, la cui trattazione può avvenire contestualmente, sono, ad avviso della Corte, infondati per quanto di seguito indicato.
Muovendo dalla natura del giudizio radicato da , lo stesso deve essere Controparte_1 ricondotto al paradigma dell'azione diretta di cui all'art. 149 d.lgs. 209/05 in quanto esperito nei confronti dell'assicurazione della danneggiata. Trattasi di una forma di tutela differente sia dall'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante di cui all'art. 144
d.lgs. 209/05, sia di quella ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile, la quale risponde ad un'esigenza di certezza e di celerità consentendo al danneggiato di interfacciarsi direttamente con la propria compagnia assicurativa, ossia con un soggetto a lei noto.
Orbene, chiarito come rientri nella diponibilità del danneggiato la scelta di quale meccanismo di tutela azionare (avendo la Corte Cost. con sentenza n.180/2009 precisato che “…Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato…”), con il terzo Parte_1 motivo d'appello - che per ragioni di ordine logico risulta opportuno trattare preliminarmente al secondo -,sostiene che la scelta di agire direttamente verso la propria assicurazione avrebbe conseguenze rilevanti per il danneggiato, garantendogli una tutela risarcitoria
“limitata” dal punto di vista delle poste risarcibili.
Più nel dettaglio, secondo l'interpretazione dell'appellante il tenore letterale dell'art. 149
d.lgs. 209/05 - che al secondo comma recita: “La procedura di risarcimento diretto riguarda
i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.” – lascerebbe chiaramente intendere tale limitazione, dovendo intendersi come tassativo l'elenco ivi contenuto e non inclusivo del danno la lucro cessante.
10 Tanto premesso, una simile interpretazione della norma – tra l'altro propugnata dalla
Compagnia solo in questa fase di gravame, senza essere mai stata sollevata nel giudizio di primo grado in cui si è difesa nel merito in ordine alla richiesta risarcitoria del danno da mancato reddito - oltre a non essere sorretta da un inequivoco dato letterale, finirebbe altresì per scontrarsi con la ratio sottesa alla procedura di risarcimento diretto.
Infatti, sotto il primo profilo, il concetto di “danno alla persona” ben può essere inteso nel senso maggiormente tutelante per la vittima (in coerenza col principio di effettività della tutela) e quindi inclusivo di tutte le conseguenze dannose legate all'incapacità della persona, ancorché di natura patrimoniale, come peraltro intende anche l'art. 137 del medesimo testo normativo (in tal senso, si rileva che l'art. 148 c.d.a. relativi ai requisiti della richiesta di risarcimento include indistintamente per i sinistri che abbiano cagionato lesioni personali anche dei dati reddituali ai fini risarcitori).
Sotto il secondo profilo, escludere dalle poste risarcibili il lucro cessante realizzerebbe un effetto antitetico a quello auspicato dal legislatore, ossia la proliferazione del contenzioso stante la necessità per il danneggiato di esperire anche un'azione giudiziale verso il danneggiante al fine di conseguire un' effettiva riparazione del danno patito. Va inoltre osservato che, onerare il danneggiato di agire direttamente ex art. 144 d.lgs. 209/05 in presenza di un lucro cessante comporterebbe la sostanziale disapplicazione dell'art. 149
d.lgs. 209/05 indipendentemente dalla lieve entità delle lesioni, quale interpretazione evidentemente non sostenibile in assenza di una esplicita indicazione in tal senso da parte del legislatore.
E', pertanto, sulla scorta di tali considerazioni ed altresì valorizzando quanto affermato dalla
Suprema Corte in ordine alla ratio della procedura di risarcimento diretto (vds. Cass. Sez.
VI, Ord. 20.9.2017, n.21896: “…la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purchè nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa "conoscenza" con la struttura
11 dell'assicuratore…”) che, ad avviso della Corte, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in questa sede da potendo farsi Parte_1 rientrare il lucro cessante tra le poste risarcibili direttamente dall'assicurazione del danneggiato in presenza di lesioni ricomprese nel limite del 9% di I.P., trattandosi di componente patrimoniale di un danno che passa, comunque, attraverso il danno alla persona.
Neppure il secondo motivo di appello è privo di pregio. Invero, sostenere che gravi sulle parti l'onere di chiedere i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. alla prima udienza di comparizione e che alcun rinvio di tale primario incombente processuale risulti possibile finirebbe per snaturare il processo medesimo, riducendolo a mero “contenitore formale” in cui il rispetto dei tempi scanditi dalle norme che lo regolano prevale sulle ragioni sostanziali che in esso si fanno valere. Al riguardo, se è vero che le disposizioni che prevedono termini rigidi per il compimento di atti processuali risponde ad una logica di efficienza del processo, deve in ogni caso osservarsi come tale concetto di efficienza debba essere declinato alla luce dell'oggetto del processo medesimo e tenendo conto delle specifiche ragioni per le quali detti tempi non siano stati pedissequamente rispettati.
Il rinvio della prima udienza sia stato concesso dal Giudice di primo grado su espressa richiesta dell'attrice e senza opposizione dell'odierna appellante (vds. verbale dell'udienza del 11.1.2023: “…L'avv. FERRANTE, impregiudicati i diritti di comparizione, chiede termine per inviare la raccomanda di richiesta danni anche alla compagnia Controparte_5 garante per RCA di alla luce dell'eccezione sollevata da controparte. Persona_1
L'avv. PULINA si rimetta…”), ed è stato concesso dal giudice “per i medesimi incombenti odierni”, conseguendone che, alla luce dell'inequivoco rinvio alla medesima prima udienza con tutte le sue attività ancora da espletare, nessun potere che la legge riconosce alle parti in detta sede potrebbe ritenersi consumato. Sostenere un simile effetto, del resto, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di buon andamento del processo, finirebbe altresì per scontrarsi con il principio di buona fede che si impone anche nella fase giudiziale e che chiama le parti ad agire correttamente, senza pregiudicare le ragioni (anche di natura sostanziale) della controparte;
principio che, invece, sarebbe con tutta evidenza violato ove fosse consentito all'appellante di far valere oggi un vizio processuale che era stato coscientemente ignorato e mai rilevato nel giudizio di primo grado.
Al rigetto del secondo motivo di appello segue la piena utilizzabilità dei documenti depositati dall'appellata con le memorie istruttorie, in quanto tempestivamente confluiti nel processo.
12 Accertate, pertanto, la risarcibilità del danno da lucro cessante e la piena utilizzabilità delle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, si tratta a questo punto di esaminare il primo motivo di appello incidentale con il quale ha contestato la decurtazione del 40% Controparte_1 sul quantum accertato e non oggetto di appello.
Tale motivo, ad avviso della Corte, è fondato.
Ed invero, l'art. 137, comma 1 d.lgs. 209/05, nel prendere in considerazione il danno patrimoniale conseguente al sinistro, indica espressamente le modalità di individuazione del reddito da impiegare come base del calcolo senza null'altro aggiungere e, quindi, lasciando intesa la necessità per il danneggiato di provarlo nell'an e nel quantum effettivo, secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio (vds. Cass. Sez. III, Ord. 14.9.2025, n.25156: “…Per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato, e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso…”).
Allo stesso tempo, il disposto normativo non esclude la risarcibilità del danno subito dalla vittima di un illecito durante la invalidità temporanea.
La Corte non condivide la decurtazione operata dal Tribunale e così argomentata
(“…Emergendo, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi versate in atti, la retribuzione annua media dell'anno in cui il reddito è stato maggiore è quella relativa all'anno 2019 (€
44.316,00), tenuto conto che la inabilità in tale arco temporale è stata di gravità decrescente, dal 75% al 25% e della chiusura degli studi dentistici nel periodo natalizio, circostanze incidenti nella misura del 40%...”), in quanto non comprovata da precisi elementi che, invece, trovano conferma nell'accertamento peritale e nell'escussione dei testi.
Ed invero risulta che: CE all'epoca del sinistro svolgeva attività di dentista in CP_1 regime autonomo presso lo Studio dentistico del dott. e presso lo studio Persona_3 medico dentistico del dott. in Imperia;
-questi provvedevano mensilmente a Tes_3 fatturarle quanto di spettanza in base all'attività svolta;
CE non ha svolto CP_1 alcuna attività nel periodo dal 27.10.2021 al 27.1.2022 e non ha svolto altra attività lavorativa
(vds. quanto riferito dai testi e , titolari dei due studi dentistico Testimone_1 Tes_3
13 presso i quali prestava la propria attività e dal teste , Controparte_1 Testimone_2 assistente alla poltrona presso lo Studio Bonelli, tutti pienamente attendibili, dai quali emerge che nel periodo dal 27.10.2021 al 27.01.2022 la dott.ssa non ha Controparte_1 svolto alcuna attività lavorativa presso lo studio dentistico del dott. e del dott. Persona_3
). A ciò si aggiunga che anche l'accertamento medico legale evidenzia una Tes_3 inabilità temporanea di 90 giorni coincidente con l'assenza lavorativa, non potendo valere in senso contrario il fatto che invalidità sia stata stimata in misura decrescente, posto che interessando la lesione il distretto anatomico necessario all'attività ben può presumersi la sua completa guarigione al termine del complessivo periodo di invalidità temporanea accertato ai fini della resa della prestazione professionale e apparendo ininfluente il periodo natalizio, in ragione del dato reddituale medio ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi.
Tenuto conto di come la lesione al polso sinistro abbia esplicato un'incidenza diretta sull'attività di dentista che ha carattere manuale ed altamente tecnico, deve infatti concludersi nel senso che alcuno sforzo di maggiore diligenza sarebbe stato ragionevole chiedere a , risultando il “fermo lavorativo” trimestrale del tutto coerente Controparte_1 con la natura delle lesioni riportate.
All'accoglimento del primo motivo di appello incidentale consegue la riconoscibilità alla danneggiata di un risarcimento del danno da lucro cessante di ammontare pari ad €
11.079,00, secondo il calcolo già svolto dal Tribunale.
4.Il quarto motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
Con tale doglianza l'appellante contesta l'applicazione da parte del Giudice di prime cure, peraltro in via officiosa, degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. su quanto liquidato a titolo di danno da lucro cessante.
Ciò premesso, osserva la Corte che, sebbene a partire dal 2023 la Suprema Corte abbia predicato l'applicabilità generalizzata dei suddetti interessi, superando in questo modo il precedente orientamento che ne limitava l'area di operatività ai crediti aventi fondamento negoziale (vds. Cass., Sez. III, Ord. 3.1.2023, n. 61: “…La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti
14 idonei a produrle…”), tale categoria di interessi non sfugge al generale principio della domanda, gravando sulla parte che ha interesse a vederli riconosciuti l'onere di esplicitamente chiederne l'applicazione all'Autorità giudiziaria.
Tale principio, infatti, oltre ad essere stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(vds. Cass. sez. III, ord. 11.2.2025, n.3499: “…Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza
7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi "maggiorati" va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati…”), trova immediato riscontro anche nel ragionamento svolto dalle Sezioni Unite della
Cassazione nel 2024. Queste, nell'escludere l'applicabilità ufficiosa degli interessi de quo da parte del Giudice dell'Esecuzione in assenza di espressa indicazione in tal senso nel titolo giudiziale, hanno infatti affermato che il riferimento agli “interessi legali” senza alcuna specificazione deve intendersi riferito agli interessi di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. E se la regola dell'espressa menzione vale per il titolo giudiziale, allo stesso modo e aprioristicamente la stessa regola non può che riguardare anche la domanda di parte, sicchè la generica domanda “oltre ad interessi nella misura di legge” non può intendersi riferita anche agli accessori di cui al comma 4, bensì esclusivamente agli interessi ordinari (vds.
Cass. S.U., Sent. 7.5.2024, n.12449: “…ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali…”).
Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di danno da lucro cessante va maggiorata di interessi nella misura legale con la decorrenza indicata dal Tribunale.
Da ultimo, merita precisare che su tutti gli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno patito da in conseguenza del sinistro per cui è causa deve procedersi alla Controparte_1 sottrazione dell'acconto versato da e pari ad € 7.000,00 secondo Parte_1 quanto affermato dalla Suprema Corte, occorrendo: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi
15 compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva (vds. Cass. Sez. I, Sent. 1.12.2016,
n.24539: “…Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva…”).
Venendo alle spese di lite, la Corte osserva che in forza del noto principio per cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado il giudice deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (vds. Cass. Sez. II, Ord. 1.6.2025, n.14728: “…In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”), si ravvisano le ragioni (accoglimento di due motivi di appello principale e rigetto dei restanti, accoglimento di un motivo di appello incidentale e rigetto dell'altro) per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 20%, con condanna della restante quota dell'80% a carico della appellante, Parte_2 maggiormente soccombente, stante la sostanziale vittoria della appellata.
Le spese sono liquidate per entrambi i gradi in base al D.M. n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale. Le spese del procedimento in Tribunale sono liquidate nella corrispondente frazione di quanto liquidato in tale sede.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova, definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 695/2024 del Tribunale di Imperia, così provvede:
16 -In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
-ridetermina l'importo risarcitorio spettante a a titolo di danno non Controparte_1 patrimoniale biologico nell'importo di euro 8.055,60 ed a titolo di danno non patrimoniale morale nell'importo di euro 1.611,12, ferme le spese mediche già riconosciute;
importi sui quali devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione dal 1.4.2025 fino alla data del sinistro (27.10.2021) e rivalutazione di anno in anno fino alla sentenza, come detto in motivazione;
-ridetermina l'importo risarcitorio spettante a a titolo di lucro cessante Controparte_1 nell'importo di euro 11.079,00, oltre interessi nella misura legale con la stessa decorrenza indicata dal Tribunale;
-sul completo ammontare del credito risarcitorio di € 21.839,72 (comprensivo anche delle spese mediche di ammontare pari ad euro 1.094,00) va sottratto l'acconto già versato attraverso le operazioni già indicate in parte motiva;
- compensa le spese di lite fra l'appellante e la appellata per entrambi i gradi del giudizio fino alla misura del 20%, e condanna l'appellante al pagamento in Parte_1 favore di della restante quota dell'80% che liquida, quanto alle spese del Controparte_1 primo grado, già nella ridotta frazione, in complessivi euro 4.061,60,84, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado, già nella ridotta frazione, in euro 5.000,00 per compensi ed in € 382,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Genova, 23/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal MOT TE ND
17 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello Bruno Presidente dott. Valeria Albino Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n.695/2024 R.G. pronunciata in data 11.11.2024 dal Tribunale di Imperia, promossa da:
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Caracciolo, giusta procura in calce all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Imperia, Via Manuel Berlgrano n.7
APPELLANTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Rodotà, giusta procura in Controparte_1 calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso la quale è elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via Crotone n.118
APPELLANTE E APPELLANTE INCIDENTALE
E NEI CONFRONTI di
e , in qualità di eredi di CP_2 CP_3 Persona_1
APPELLATE CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE: “…In riforma della sentenza n° 695/2024 reg. sent. pronunciata dal
Tribunale di Imperia nella causa civile n° 1928/2022 r.g. e depositata il 11.11.2024, (A) In accoglimento del primo motivo di appello, liquidare per equivalente il danno non patrimoniale, di cui ha chiesto il risarcimento, secondo gli esiti della Controparte_1 consulenza tecnica di ufficio in atti e applicando il disposto dell'art. 139 del d.lgs. n. 209/2005
1 nonché il decreto del 8.6.2022, esclusa ogni Controparte_4 maggiorazione dei valori tabellari a titolo di sofferenza soggettiva o a qualsivoglia altro titolo,
e sulla base di queste norme rideterminare, detratto l'importo già pagato prima dell'introduzione del giudizio, la differenza ancora dovuta all'appellata nel residuo importo di
€ 1.434,85 (importo già comprensivo delle spese mediche ammontanti ad € 1.094,00, nonché della rivalutazione e interessi maturati alla data del 21.7.2022), ovvero nel maggior o minor importo meglio visto ferma comunque l'applicazione delle norme summenzionate, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 21.7.2022 sino al
28.11.2024; (B) Inoltre, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, previa declaratoria di nullità delle ordinanze dell'11.1.2023 e del 18.4.2023 e in via derivata dell'impugnata sentenza per violazione dell'art. 183 c.p.c., previa declaratoria di inammissibilità delle produzioni allegate alla memoria istruttoria di del Controparte_1
14.6.2023 e di difetto di legittimazione passiva di , respingere totalmente Parte_1 la domanda proposta da quest'ultima a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, perché infondata;
(C) Respingere l'appello incidentale proposto dall'appellata
; (D) Vinte le spese del secondo grado di giudizio;
(E) Voglia infine la Controparte_1
Corte di Appello di Genova pronunciarsi sulle spese del primo grado di giudizio, rideterminandole tenendo conto della soccombenza prevalente di o in Controparte_1 subordine reciproca, nel medesimo primo grado di giudizio…”
PER PARTE APPELLATA: ““…Sull'appello principale. In via principale: dichiarare inammissibile l'appello principale proposto da per: violazione dell'art. Parte_1
342 c.p.c. per eccessiva lunghezza, prolissità e mancanza di sinteticità; genericità e indeterminatezza dei motivi in violazione dei principi consolidati;
violazione dell'art. 345
c.p.c. per introduzione di nuove eccezioni non rilevabili d'ufficio. In subordine, rigettare integralmente nel merito l'appello principale perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 695/2024 del Tribunale di Imperia, evidenziando specificamente che non si accetta il contraddittorio su questioni nuove in violazione dell'art. 115 cpc: non ha infatti mai eccepito in primo grado l'inammissibilità o Parte_1
l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, limitandosi a contestare genericamente il quantum senza mai sollevare eccezioni processuali specifiche sulla legittimazione passiva o sull'applicabilità dell'indennizzo diretto ed adottando comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di contestare la legittimazione processuale, in violazione dell'art. 167 c.p.c. e dei principi di preclusione processuale. Sull'appello incidentale. Accogliere integralmente l'appello incidentale in
2 riforma parziale della sentenza n. 695/2024 e per l'effetto: sul danno da lucro cessante riconoscere alla dott.ssa n lucro cessante pari a euro 11.079,00 ottenuto Controparte_1 moltiplicando per 3 mesi il reddito mensile netto risultante dalle ultime tre annualità ratione temporis considerate, o in quella somma superiore che risulterà di giustizia e per l'effetto condannare a risarcire la somma ulteriore di euro 4.431,60 oltre Parte_1 interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo, ovvero negli importi maggiori o minori che risulteranno di giustizia. Sul danno morale, riconoscere alla dott.ssa na maggiore personalizzazione del danno con Controparte_1 conseguente riconoscimento del danno morale nella misura del 50% , in luogo del 25%, come incremento per sofferenza soggettiva ed in applicazione dei principi di personalizzazione del danno non patrimoniale e per l'effetto condannare Parte_1
a risarcire la somma ulteriore di circa euro 1.555,00, oltre rivalutazione monetaria
[...]
ISTAT e interessi legali dalla sentenza di primo grado all'effettivo soddisfo, ovvero negli importi maggiori o minori che risulteranno di giustizia. Condannare l'appellante principale al pagamento delle spese di lite del grado di appello…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , premettendo che in data Controparte_1
27.10.2021, transitando in Imperia alla guida del proprio motociclo (tg. EF21485) con direzione levante, all'altezza di via Pirinoli n.2 e di via Scarincio, veniva urtata dall'autoveicolo Fiat 00 (tg. AT250WA) condotto da e di sua proprietà a Persona_1 causa del repentino cambio di marcia di tale mezzo e, di conseguenza, cadeva rovinosamente a terra riportando danni alla propria persona ed al proprio mezzo, conveniva in giudizio quale assicurazione del proprio motociclo, e Parte_1 [...]
al fine di vederli condannare al pagamento in suo favore di tutti i danni subiti in Per_1 conseguenza del sinistro, interamente imputabile alla condotta di . Più Persona_1 specificamente, , riferendo di aver già ricevuto da – Controparte_1 Parte_1
a seguito di azione diretta ed a mero titolo di acconto – la somma di € 7.000,00, domandava all'assicurazione a titolo di risarcimento del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale nella componente del danno emergente, la complessiva somma di € 19.641,20 ed a titolo di lucro cessante, per la sospensione di tre mesi della propria attività lavorativa, la somma di € 11.079,00.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, eccepita Parte_1
l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per aver la ricorrente omesso di notificare l'apertura del sinistro anche ad quale assicurazione del Controparte_5
3 responsabile civile, contestava la concorrente responsabilità di nella Controparte_1 causazione del sinistro, non avendo questa attuato alcuna manovra di emergenza tesa ad evitare il danno. Parte convenuta contestava, inoltre, l'erronea quantificazione del danno per come effettuata da parte dell'attrice.
All'udienza di prima comparizione del 11.1.2023 il Giudice, dichiarata la contumacia di
[...]
e, considerata l'eccezione preliminare sollevata da rinviava Per_1 Parte_1
l'udienza al 18.4.2023 contestualmente mandando a notificare alla Controparte_1 compagnia assicurativa di ( la comunicazione di Persona_1 Controparte_5 cui all'art. 149, c. 2 d.lgs.209/05.
Concessi in detta sede e su concorde richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6
c.p.c., la causa veniva istruita attraverso escussione dei testi , Testimone_1 [...]
, , nonché mediante CTU medico legale sulla persona di Tes_2 Tes_3 CP_1
.
[...]
All'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Imperia, accertata l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro, tenuto conto Persona_1 dell'acconto di euro 7.000,00 già versato dalla Compagnia, condannava Parte_1 in solido con al pagamento, in favore dell'attrice, della somma pari ad € Persona_1
7.052,00 oltre interessi al tasso legale annuo da applicarsi sulla predetta somma, devalutata al 27.10.2021 e di anno in anno rivalutata sino alla data della presente decisione, oltre interessi legali dalla decisione all'effettivo soddisfo (a titolo di danno non patrimoniale patito all'esito dell'incidente del 27.10.2021) e della somma pari ad € 6.648,00, oltre interessi legali ex art. 1284, c. 4, Cc a far data dalla notifica dell'atto di citazione all'effettivo soddisfo (a titolo di danno patrimoniale da lucro cessate); condannava le convenute, sempre in via solidale, al pagamento delle spese di lite sostenute da e liquidate in Controparte_1 complessivi € 5.838,55 (di cui € 5.077,00 per compenso tabellare ed euro 761,55 per spese generali al 15%, oltre € 545,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, cassa avvocati e IVA su imponibile, come per legge) e ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di tutte le parti in via solidale.
Avverso la citata sentenza ha interposto appello (appello notificato Parte_1 tempestivamente a e a e , quali eredi Controparte_1 CP_3 CP_2 testamentarie di , deceduta in pendenza del giudizio di primo grado) Persona_2 articolando i seguenti motivi:
1)Erronea applicazione, ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale patito dall'attrice, delle Tabelle di Milano anzi che delle tabelle alle quali rimanda l'art. 139 d.l.gs.
4 209/2005 ed erroneo riconoscimento del danno morale in favore della danneggiata, stante il difetto di prove.
2)Inutilizzabilità degli elementi probatori dedotti dall'attrice con le memorie istruttorie.
Irritualmente il Tribunale avrebbe rinviato la prima udienza di comparizione e, per l'effetto, posticipato i termini di cui all'art. 183, c, 6 c.p.c. rendendo in tal modo tardivo il deposito dei documenti allegati alla memoria istruttoria e tra questi, della documentazione contabile sulla scorta della quale il primo giudice ha ritenuto provato il lucro cessante.
3)Difetto di legittimazione passiva relativamente al danno da lucro cessante e, in ogni caso, difetto di prova del nesso causale tra la patologia consequenziale al sinistro e l'astensione dal lavoro. Il Tribunale avrebbe, in particolare, erroneamente condannato l'assicurazione del danneggiato al risarcimento del danno da lucro cessante pur trattandosi di voce di danno non rientrante tra quelle espressamente liquidabili ai sensi dell'art. 149 d.lgs. 209/05.
4)Erronea applicazione sul capitale liquidato a titolo di lucro cessante degli interessi di cui all'art. 1284 c. 4 c.c..
Si è costituita ritualmente in giudizio che, preliminarmente eccepita Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello per motivi redazionali, ha domandato il rigetto del gravame e interposto appello incidentale articolando due motivi:
1)Erronea decurtazione dal danno riconosciuto a titolo di lucro cessante di un ammontare del 40%;
2)Erronea quantificazione del danno morale. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato la situazione di fatto liquidando il danno morale nella misura del 20% del danno biologico anzi che del 50%.
Disposta la trattazione della prima udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. il
Consigliere istruttore, formulata con ordinanza in data 10.4.2025 proposta conciliativa non andata a buon fine, il Consigliere istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione senza necessità di integrazioni istruttorie, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. contestualmente fissando l'udienza di rimessione della causa in decisione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. all'esito della quale la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione dell'appellata relativa all'inammissibilità dell'appello proposto, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Invero, considerato come la ratio della disposizione sia quella di consentire una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, nel caso in esame
5 ha indicato con specificità le parti della sentenza impugnata ed i motivi Parte_1 per cui ne chiede la modifica, con conseguente specificazione degli effetti che dalle chieste modifiche sarebbero derivate alla decisione del primo giudice.
Nel merito.
1.Il primo motivo di appello principale, la cui trattazione può svolgersi contestualmente a quella del secondo motivo di appello incidentale, è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Premessa l'esclusiva responsabilità di - quale conducente e proprietaria Persona_1 dell'autoveicolo Fiat 00 (tg. AT250WA) - nella causazione del sinistro stradale in oggetto e la non impugnazione sul punto della statuizione del primo giudice in punto an, e dato atto che è anche incontestato l'accertamento operato dal Tribunale in ordine al danno biologico subito da (postumi permanenti al 5%; inabilità temporanea al 75% per 30 Controparte_1 giorni, al 50% per giorni 30 e al 25% per ulteriori 30 giorni), rileva l'appellante come il
Tribunale abbia erroneamente fatto impiego, nella liquidazione del danno de quo, delle
Tabelle milanesi anzi che delle Tabelle ministeriali.
Tale censura è fondata.
Osserva, infatti, la Corte come sulla scorta dell'art. 139 d.lgs. 209/2005 nessuno spazio residui al giudice nella quantificazione del danno biologico conseguente a sinistro stradale, avendo il legislatore provveduto alla tipizzazione della tecnica liquidatoria, così comprimendo l'area della valutazione equitativa tipicamente a questi rimessa. Tale conclusione, in particolare, non solo trova conferma nella dizione della norma – la quale esordisce “Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti…” per poi, al comma 4, fare espresso riferimento alle Tabelle ministeriali
-, ma anche nella sua ratio, chiaramente enucleata dalla Corte Costituzionale chiamata proprio a vagliare la legittimità di un sistema tabellare “rigido”.
Investita, infatti, della supposta incostituzionalità della norma per contrasto al principio di solidarietà (stante il rischio di risarcimenti non satisfattivi) e di eguaglianza (avendo l'applicazione delle Tabelle l'effetto di comportare disparità risarcitorie tra danneggiati), il
Giudice delle Leggi sottolinea come nessuno di questi valori possa ritenersi intaccato dal momento che l'eventuale compressione del risarcimento liquidato sulla scorta delle tabelle ministeriali trova compensazione da un lato, nella certezza del risarcimento stesso e dall'altro, nel possibile aumento della posta risarcitoria fino al 20%; quanto precede, rendendosi in ogni caso necessario al fine di bilanciare la posizione delle vittime con quella
6 delle Assicurazioni, la cui eccessiva esposizione all'alea risarcitoria potrebbe finire per comprometterne l'intero funzionamento.
Afferma, a questo riguardo, la Corte Costituzionale: “… la prospettazione di una disparità di trattamento - che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che quelle lesioni abbiano riportato per altra causa - è smentita dalla constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei danneggiati da sinistro stradale è, viceversa, più incisiva e sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi. Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante - o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore - che si risolve in garanzia dell'an stesso del risarcimento. Mentre, a sua volta, l'assunto per cui gli introdotti limiti tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del denunciato art. 139, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l'importo liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con «equo e motivato apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del danneggiato»… Anche in relazione all'ulteriore profilo del «limite» all'integrale risarcimento del danno alla persona - che i giudici a quibus addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale
- la questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non è fondata. Questa
Corte…ha già chiarito come non si configuri ipotesi di illegittimità costituzionale per lesione del diritto inviolabile alla integrità della persona ove la disciplina in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore dell'iniziativa economica privata connesso all'attività del vettore (sentenza n.
132 del 1985)… in un sistema, come quello vigente, di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata - in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, e nel quale l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi - la disciplina in esame, che si propone il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza…” (vds. Corte
Cost. Sent. 16.10.2014, n.235).
7 È, pertanto, in conseguenza dell'accoglimento di tale doglianza che deve procedersi a nuova liquidazione del danno biologico patito da in conformità al sistema Controparte_1 tabellare cui richiama l'art. 139 d.lgs. 209/2005.
Prima, tuttavia, di procedervi, giova prendere in considerazione anche l'ulteriore componente di danno non patrimoniale oggetto del discorrendo motivo di appello, ossia il danno morale, nonché del primo motivo di appello incidentale.
Al riguardo, mentre contesta in radice la sussistenza di tale Parte_1 componente di danno, ritenendo carente la prova di qualsiasi pregiudizio di tale natura subito da , quest'ultima contesta la quantificazione operata dal Tribunale Controparte_1
(nella misura del 25% sul danno biologico), giudicandola insufficiente all'integrale ristoro del danno patito.
Orbene, prima di scendere nel merito, giova premettere come il danno morale consista in una componente del danno non patrimoniale da identificarsi nella “sofferenza soggettiva”, ossia in quel pregiudizio necessariamente autonomo, ancorché connesso al danno all'integrità psico-fisica, la cui liquidazione avviene in via squisitamente equitativa sulla scorta degli elementi probatori offerti dal danneggiato. Anche rispetto a tale voce di danno il legislatore ha operato il bilanciamento di interessi di cui già si è dato conto;
quanto precede, specificamente prevedendo all'art. 139, comma 3 d.lgs. 209/2005 un limite all'incremento massimo della componente biologica di un quinto (vds. “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento…”).
Ed è quindi sulla scorta del mero disposto normativo che, se da un lato l'appello incidentale svolto da deve ritenersi infondato nella misura in cui chiede una Controparte_1 maggiorazione del 50%, potendosi provvedere ad un aumento fino al 20%, dall'altro ad avviso della Corte sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno morale, oggetto di espressa domanda in atto di citazione da parte dell'originaria attrice.
Invero, in conseguenza del sinistro , oltre ad aver riportato traumi in Controparte_1 diverse parti del corpo, ha dapprima subito la sostanziale immobilizzazione del braccio sinistro (per effetto della gessatura), mantenendo difficoltà motorie anche nel periodo successivo in cui si è sottoposta a fisioterapia, con evidenti ricadute nel compimento degli
8 atti di vita quotidiana, essendo mancina;
fattori che hanno aggravato l'obiettiva lesività del fatto e della sofferenza psico-fisica che permane alla luce dei postumi permanenti anche in ragione dell'attività lavorativa dell'appellata, stante la natura del distretto anatomico colpito.
Tutto ciò premesso e passando alla effettiva quantificazione del danno non patrimoniale, il danno biologico permanente è stato valutato nella misura del 5%; il periodo di inabilità temporanea parziale al 75% in giorni 30; il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% in giorni 30; il periodo di inabilità temporanea parziale al 25% in giorni 30 e l'aumento per danno morale nel 20% sull'I.T. e sull'I.P.
Nessuna doglianza è stata invece sollevata relativamente alle spese mediche, attestate in
€ 1.094,00.
Orbene, in applicazione delle Tabelle aggiornate con D.M. 18.7.2025 si riconosce pro-die un risarcimento di € 56,18 secondo il calcolo che segue:
Età del danneggiato alla data del 57 anni sinistro
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 963,4
Punto base I.T.T. € 56,18
Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 75%
Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 50%
Giorni di invalidità temporanea parziale 30 al 25%
Danno biologico per I.P. € 5527,50
Invalidità temporanea parziale al
€ 1.264,05
75%
Invalidità temporanea parziale al
€ 842,70
50%
Invalidità temporanea parziale al
€ 421,35
25%
Totale I.T. € 2.528,10
Incremento per danno morale al 20% € 1.611,12
TOTALE DANNO NON
€ 9.666,12
PATRIMONIALE
9 Spese mediche € 1.094,00
TOTALE GENERALE € 10.760,12
Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale, già rivalutati al 2025 secondo la tabella in uso ed applicabili a decorrere dal mese di aprile 2025, devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione dal 1/4/2025 fino alla data del sinistro (27.10.2021) e rivalutazione di anno in anno fino alla sentenza, come stabilito, quanto agli accessori, dal Tribunale (salva la diversa decorrenza).
MOTIVI 2 e 3. Il secondo ed il terzo motivo d'appello, la cui trattazione può avvenire contestualmente, sono, ad avviso della Corte, infondati per quanto di seguito indicato.
Muovendo dalla natura del giudizio radicato da , lo stesso deve essere Controparte_1 ricondotto al paradigma dell'azione diretta di cui all'art. 149 d.lgs. 209/05 in quanto esperito nei confronti dell'assicurazione della danneggiata. Trattasi di una forma di tutela differente sia dall'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del danneggiante di cui all'art. 144
d.lgs. 209/05, sia di quella ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile, la quale risponde ad un'esigenza di certezza e di celerità consentendo al danneggiato di interfacciarsi direttamente con la propria compagnia assicurativa, ossia con un soggetto a lei noto.
Orbene, chiarito come rientri nella diponibilità del danneggiato la scelta di quale meccanismo di tutela azionare (avendo la Corte Cost. con sentenza n.180/2009 precisato che “…Il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato…”), con il terzo Parte_1 motivo d'appello - che per ragioni di ordine logico risulta opportuno trattare preliminarmente al secondo -,sostiene che la scelta di agire direttamente verso la propria assicurazione avrebbe conseguenze rilevanti per il danneggiato, garantendogli una tutela risarcitoria
“limitata” dal punto di vista delle poste risarcibili.
Più nel dettaglio, secondo l'interpretazione dell'appellante il tenore letterale dell'art. 149
d.lgs. 209/05 - che al secondo comma recita: “La procedura di risarcimento diretto riguarda
i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.” – lascerebbe chiaramente intendere tale limitazione, dovendo intendersi come tassativo l'elenco ivi contenuto e non inclusivo del danno la lucro cessante.
10 Tanto premesso, una simile interpretazione della norma – tra l'altro propugnata dalla
Compagnia solo in questa fase di gravame, senza essere mai stata sollevata nel giudizio di primo grado in cui si è difesa nel merito in ordine alla richiesta risarcitoria del danno da mancato reddito - oltre a non essere sorretta da un inequivoco dato letterale, finirebbe altresì per scontrarsi con la ratio sottesa alla procedura di risarcimento diretto.
Infatti, sotto il primo profilo, il concetto di “danno alla persona” ben può essere inteso nel senso maggiormente tutelante per la vittima (in coerenza col principio di effettività della tutela) e quindi inclusivo di tutte le conseguenze dannose legate all'incapacità della persona, ancorché di natura patrimoniale, come peraltro intende anche l'art. 137 del medesimo testo normativo (in tal senso, si rileva che l'art. 148 c.d.a. relativi ai requisiti della richiesta di risarcimento include indistintamente per i sinistri che abbiano cagionato lesioni personali anche dei dati reddituali ai fini risarcitori).
Sotto il secondo profilo, escludere dalle poste risarcibili il lucro cessante realizzerebbe un effetto antitetico a quello auspicato dal legislatore, ossia la proliferazione del contenzioso stante la necessità per il danneggiato di esperire anche un'azione giudiziale verso il danneggiante al fine di conseguire un' effettiva riparazione del danno patito. Va inoltre osservato che, onerare il danneggiato di agire direttamente ex art. 144 d.lgs. 209/05 in presenza di un lucro cessante comporterebbe la sostanziale disapplicazione dell'art. 149
d.lgs. 209/05 indipendentemente dalla lieve entità delle lesioni, quale interpretazione evidentemente non sostenibile in assenza di una esplicita indicazione in tal senso da parte del legislatore.
E', pertanto, sulla scorta di tali considerazioni ed altresì valorizzando quanto affermato dalla
Suprema Corte in ordine alla ratio della procedura di risarcimento diretto (vds. Cass. Sez.
VI, Ord. 20.9.2017, n.21896: “…la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purchè nei limiti di cui all'art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità). In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa "conoscenza" con la struttura
11 dell'assicuratore…”) che, ad avviso della Corte, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in questa sede da potendo farsi Parte_1 rientrare il lucro cessante tra le poste risarcibili direttamente dall'assicurazione del danneggiato in presenza di lesioni ricomprese nel limite del 9% di I.P., trattandosi di componente patrimoniale di un danno che passa, comunque, attraverso il danno alla persona.
Neppure il secondo motivo di appello è privo di pregio. Invero, sostenere che gravi sulle parti l'onere di chiedere i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. alla prima udienza di comparizione e che alcun rinvio di tale primario incombente processuale risulti possibile finirebbe per snaturare il processo medesimo, riducendolo a mero “contenitore formale” in cui il rispetto dei tempi scanditi dalle norme che lo regolano prevale sulle ragioni sostanziali che in esso si fanno valere. Al riguardo, se è vero che le disposizioni che prevedono termini rigidi per il compimento di atti processuali risponde ad una logica di efficienza del processo, deve in ogni caso osservarsi come tale concetto di efficienza debba essere declinato alla luce dell'oggetto del processo medesimo e tenendo conto delle specifiche ragioni per le quali detti tempi non siano stati pedissequamente rispettati.
Il rinvio della prima udienza sia stato concesso dal Giudice di primo grado su espressa richiesta dell'attrice e senza opposizione dell'odierna appellante (vds. verbale dell'udienza del 11.1.2023: “…L'avv. FERRANTE, impregiudicati i diritti di comparizione, chiede termine per inviare la raccomanda di richiesta danni anche alla compagnia Controparte_5 garante per RCA di alla luce dell'eccezione sollevata da controparte. Persona_1
L'avv. PULINA si rimetta…”), ed è stato concesso dal giudice “per i medesimi incombenti odierni”, conseguendone che, alla luce dell'inequivoco rinvio alla medesima prima udienza con tutte le sue attività ancora da espletare, nessun potere che la legge riconosce alle parti in detta sede potrebbe ritenersi consumato. Sostenere un simile effetto, del resto, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di buon andamento del processo, finirebbe altresì per scontrarsi con il principio di buona fede che si impone anche nella fase giudiziale e che chiama le parti ad agire correttamente, senza pregiudicare le ragioni (anche di natura sostanziale) della controparte;
principio che, invece, sarebbe con tutta evidenza violato ove fosse consentito all'appellante di far valere oggi un vizio processuale che era stato coscientemente ignorato e mai rilevato nel giudizio di primo grado.
Al rigetto del secondo motivo di appello segue la piena utilizzabilità dei documenti depositati dall'appellata con le memorie istruttorie, in quanto tempestivamente confluiti nel processo.
12 Accertate, pertanto, la risarcibilità del danno da lucro cessante e la piena utilizzabilità delle dichiarazioni dei redditi depositate in atti, si tratta a questo punto di esaminare il primo motivo di appello incidentale con il quale ha contestato la decurtazione del 40% Controparte_1 sul quantum accertato e non oggetto di appello.
Tale motivo, ad avviso della Corte, è fondato.
Ed invero, l'art. 137, comma 1 d.lgs. 209/05, nel prendere in considerazione il danno patrimoniale conseguente al sinistro, indica espressamente le modalità di individuazione del reddito da impiegare come base del calcolo senza null'altro aggiungere e, quindi, lasciando intesa la necessità per il danneggiato di provarlo nell'an e nel quantum effettivo, secondo l'ordinario riparto dell'onere probatorio (vds. Cass. Sez. III, Ord. 14.9.2025, n.25156: “…Per il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, non essendo danno in re ipsa, va allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure, appunto, anche a mezzo di presunzioni semplici) dall'attore-danneggiato, e posto in luce che il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica va generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale, l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo a causa del fatto dannoso…”).
Allo stesso tempo, il disposto normativo non esclude la risarcibilità del danno subito dalla vittima di un illecito durante la invalidità temporanea.
La Corte non condivide la decurtazione operata dal Tribunale e così argomentata
(“…Emergendo, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi versate in atti, la retribuzione annua media dell'anno in cui il reddito è stato maggiore è quella relativa all'anno 2019 (€
44.316,00), tenuto conto che la inabilità in tale arco temporale è stata di gravità decrescente, dal 75% al 25% e della chiusura degli studi dentistici nel periodo natalizio, circostanze incidenti nella misura del 40%...”), in quanto non comprovata da precisi elementi che, invece, trovano conferma nell'accertamento peritale e nell'escussione dei testi.
Ed invero risulta che: CE all'epoca del sinistro svolgeva attività di dentista in CP_1 regime autonomo presso lo Studio dentistico del dott. e presso lo studio Persona_3 medico dentistico del dott. in Imperia;
-questi provvedevano mensilmente a Tes_3 fatturarle quanto di spettanza in base all'attività svolta;
CE non ha svolto CP_1 alcuna attività nel periodo dal 27.10.2021 al 27.1.2022 e non ha svolto altra attività lavorativa
(vds. quanto riferito dai testi e , titolari dei due studi dentistico Testimone_1 Tes_3
13 presso i quali prestava la propria attività e dal teste , Controparte_1 Testimone_2 assistente alla poltrona presso lo Studio Bonelli, tutti pienamente attendibili, dai quali emerge che nel periodo dal 27.10.2021 al 27.01.2022 la dott.ssa non ha Controparte_1 svolto alcuna attività lavorativa presso lo studio dentistico del dott. e del dott. Persona_3
). A ciò si aggiunga che anche l'accertamento medico legale evidenzia una Tes_3 inabilità temporanea di 90 giorni coincidente con l'assenza lavorativa, non potendo valere in senso contrario il fatto che invalidità sia stata stimata in misura decrescente, posto che interessando la lesione il distretto anatomico necessario all'attività ben può presumersi la sua completa guarigione al termine del complessivo periodo di invalidità temporanea accertato ai fini della resa della prestazione professionale e apparendo ininfluente il periodo natalizio, in ragione del dato reddituale medio ricavabile dalle dichiarazioni dei redditi.
Tenuto conto di come la lesione al polso sinistro abbia esplicato un'incidenza diretta sull'attività di dentista che ha carattere manuale ed altamente tecnico, deve infatti concludersi nel senso che alcuno sforzo di maggiore diligenza sarebbe stato ragionevole chiedere a , risultando il “fermo lavorativo” trimestrale del tutto coerente Controparte_1 con la natura delle lesioni riportate.
All'accoglimento del primo motivo di appello incidentale consegue la riconoscibilità alla danneggiata di un risarcimento del danno da lucro cessante di ammontare pari ad €
11.079,00, secondo il calcolo già svolto dal Tribunale.
4.Il quarto motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
Con tale doglianza l'appellante contesta l'applicazione da parte del Giudice di prime cure, peraltro in via officiosa, degli interessi di cui all'art. 1284, comma 4 c.c. su quanto liquidato a titolo di danno da lucro cessante.
Ciò premesso, osserva la Corte che, sebbene a partire dal 2023 la Suprema Corte abbia predicato l'applicabilità generalizzata dei suddetti interessi, superando in questo modo il precedente orientamento che ne limitava l'area di operatività ai crediti aventi fondamento negoziale (vds. Cass., Sez. III, Ord. 3.1.2023, n. 61: “…La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. La disposizione di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti
14 idonei a produrle…”), tale categoria di interessi non sfugge al generale principio della domanda, gravando sulla parte che ha interesse a vederli riconosciuti l'onere di esplicitamente chiederne l'applicazione all'Autorità giudiziaria.
Tale principio, infatti, oltre ad essere stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità
(vds. Cass. sez. III, ord. 11.2.2025, n.3499: “…Le SS.UU. di questa Corte, con la sentenza
7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi "maggiorati" va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l'obbligo di provvedere;
ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati…”), trova immediato riscontro anche nel ragionamento svolto dalle Sezioni Unite della
Cassazione nel 2024. Queste, nell'escludere l'applicabilità ufficiosa degli interessi de quo da parte del Giudice dell'Esecuzione in assenza di espressa indicazione in tal senso nel titolo giudiziale, hanno infatti affermato che il riferimento agli “interessi legali” senza alcuna specificazione deve intendersi riferito agli interessi di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. E se la regola dell'espressa menzione vale per il titolo giudiziale, allo stesso modo e aprioristicamente la stessa regola non può che riguardare anche la domanda di parte, sicchè la generica domanda “oltre ad interessi nella misura di legge” non può intendersi riferita anche agli accessori di cui al comma 4, bensì esclusivamente agli interessi ordinari (vds.
Cass. S.U., Sent. 7.5.2024, n.12449: “…ove il giudice disponga il pagamento degli "interessi legali" senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali…”).
Ne consegue che la somma riconosciuta a titolo di danno da lucro cessante va maggiorata di interessi nella misura legale con la decorrenza indicata dal Tribunale.
Da ultimo, merita precisare che su tutti gli importi liquidati a titolo di risarcimento del danno patito da in conseguenza del sinistro per cui è causa deve procedersi alla Controparte_1 sottrazione dell'acconto versato da e pari ad € 7.000,00 secondo Parte_1 quanto affermato dalla Suprema Corte, occorrendo: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi
15 compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva (vds. Cass. Sez. I, Sent. 1.12.2016,
n.24539: “…Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli a quella della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva…”).
Venendo alle spese di lite, la Corte osserva che in forza del noto principio per cui in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado il giudice deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (vds. Cass. Sez. II, Ord. 1.6.2025, n.14728: “…In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”), si ravvisano le ragioni (accoglimento di due motivi di appello principale e rigetto dei restanti, accoglimento di un motivo di appello incidentale e rigetto dell'altro) per compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura del 20%, con condanna della restante quota dell'80% a carico della appellante, Parte_2 maggiormente soccombente, stante la sostanziale vittoria della appellata.
Le spese sono liquidate per entrambi i gradi in base al D.M. n. 55/2014, secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale. Le spese del procedimento in Tribunale sono liquidate nella corrispondente frazione di quanto liquidato in tale sede.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Genova, definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 695/2024 del Tribunale di Imperia, così provvede:
16 -In parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale accoglimento dell'appello incidentale, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
-ridetermina l'importo risarcitorio spettante a a titolo di danno non Controparte_1 patrimoniale biologico nell'importo di euro 8.055,60 ed a titolo di danno non patrimoniale morale nell'importo di euro 1.611,12, ferme le spese mediche già riconosciute;
importi sui quali devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione dal 1.4.2025 fino alla data del sinistro (27.10.2021) e rivalutazione di anno in anno fino alla sentenza, come detto in motivazione;
-ridetermina l'importo risarcitorio spettante a a titolo di lucro cessante Controparte_1 nell'importo di euro 11.079,00, oltre interessi nella misura legale con la stessa decorrenza indicata dal Tribunale;
-sul completo ammontare del credito risarcitorio di € 21.839,72 (comprensivo anche delle spese mediche di ammontare pari ad euro 1.094,00) va sottratto l'acconto già versato attraverso le operazioni già indicate in parte motiva;
- compensa le spese di lite fra l'appellante e la appellata per entrambi i gradi del giudizio fino alla misura del 20%, e condanna l'appellante al pagamento in Parte_1 favore di della restante quota dell'80% che liquida, quanto alle spese del Controparte_1 primo grado, già nella ridotta frazione, in complessivi euro 4.061,60,84, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge e, quanto al secondo grado, già nella ridotta frazione, in euro 5.000,00 per compensi ed in € 382,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Genova, 23/10/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta dal MOT TE ND
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