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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/06/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 20445/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20445/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZANCHIN IRENE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 07/05/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 178 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/09/2016.
Con ricorso depositato il 30/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso la madre, sig.ra attualmente in Chieri (TO), Via Conterossi di Montelera n. 30. Parte_2
DISPONE che il padre, il sig. , possa vedere e tenere la figlia minore con sé secondo Parte_1 accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, per almeno quindici giorni con ciascun genitore;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali, alternativamente tra ciascun genitore;
- almeno un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il mantenimento della figlia, l'assegno Pt_1 Pt_2 periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie necessitano del consenso preventivo di entrambi i genitori, al fine di poterle sostenere finanziariamente e saranno ripartite il 50% a carico di ciascun genitore. Il genitore che le ha sostenute dovrà inviare i giustificativi all'altro che si impegnerà a pagare la sua quota entro 15 giorni dalla comunicazione. I coniugi, al fine di scongiurare ogni futura ed eventuale lite che dovesse sorgere in relazione alla ripartizione delle spese di mantenimento per i figli dichiarano di aderire al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016. DA' ATTO che le parti dichiarano che gli aiuti a sostegno alla genitorialità saranno percepiti in via esclusiva dalla IG.ra (es. assegno unico). Pt_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 20445/2024 vg promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ZANCHIN IRENE che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 07/05/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 178 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nata una figlia: nata il [...]. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 26/09/2016.
Con ricorso depositato il 30/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora abituale presso la madre, sig.ra attualmente in Chieri (TO), Via Conterossi di Montelera n. 30. Parte_2
DISPONE che il padre, il sig. , possa vedere e tenere la figlia minore con sé secondo Parte_1 accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
-a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alla domenica sera;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze di Pasqua, ad anni alterni;
- durante le vacanze estive, per almeno quindici giorni con ciascun genitore;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali, alternativamente tra ciascun genitore;
- almeno un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento.
DISPONE che il sig. corrisponda alla sig.ra , per il mantenimento della figlia, l'assegno Pt_1 Pt_2 periodico di € 200,00, da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat. Le spese straordinarie necessitano del consenso preventivo di entrambi i genitori, al fine di poterle sostenere finanziariamente e saranno ripartite il 50% a carico di ciascun genitore. Il genitore che le ha sostenute dovrà inviare i giustificativi all'altro che si impegnerà a pagare la sua quota entro 15 giorni dalla comunicazione. I coniugi, al fine di scongiurare ogni futura ed eventuale lite che dovesse sorgere in relazione alla ripartizione delle spese di mantenimento per i figli dichiarano di aderire al Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016. DA' ATTO che le parti dichiarano che gli aiuti a sostegno alla genitorialità saranno percepiti in via esclusiva dalla IG.ra (es. assegno unico). Pt_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.