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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 05/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Nella persona della dott.ssa Francesca Bellafiore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 2204 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Francesco Paolo Cardullo unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni
Antonio Rizzo (con i seguenti indirizzi di pec: Email_1
e Email_2
ATTORE
E
C.F./p.i. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Raffaele
Esposito (con il seguente indirizzo di pec:
Email_3
CONVENUTA
E
, residente in [...]
(Tre Fontane) n. 18
CONVENUTO-CONTUMACE
, residente in [...]
Paolo I n. 1
CONVENUTO-CONTUMACE
Avente ad oggetto: lesione personale
1 Conclusioni per la parte attrice: precisa le conclusioni riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione e agli ulteriori atti e verbali di causa
Conclusioni per la Compagnia convenuta: precisa le conclusioni come in atti di causa insistendo per il rigetto della domanda
~~~~~~~~~~~~~~
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_1 CP_2
e onde ottenere il risarcimento dei danni asseritamente patiti in
[...] CP_3
conseguenza del sinistro occorso in Marsala in data 24.9.2021. Ha esposto che in tale data, alle ore 10,30 circa, mentre attraversava, in qualità di pedone, la via Ugo
Bassi in Campobello di Mazara all'altezza della via Regina Margherita, veniva travolto dall'autovettura Fiat LÒ tg. DR115JT, di proprietà di CP_2
condotta da e assicurata per la r.c.a. con che, provenendo CP_3 CP_1
dalla via Regina Margherita, lo urtava scaraventandolo al suolo causandogli gravi lesioni per le quali veniva condotto nell'immediatezza dallo stesso investitore presso il P.S. del P.O. V. Emanuele di AS, dove i medici di turno prestavano le cure del caso. Attribuendo la verificazione dell'occorso a fatto e colpa esclusivi del conducente l'autovettura Fiat LÒ per inosservanza del dettato previsto dall'art. 140 C.d.S., ha affermato di avere conseguentemente richiesto alla
Compagnia convenuta il risarcimento dei danni subiti, in concreto negato per la ritenuta, dall'Assicuratore, carenza del nesso di causalità tra i danni e il sinistro denunciato. Ha aggiunto di avere invero appurato, a seguito di accesso agli atti, che il medico fiduciario della Compagnia aveva al contrario riconosciuto il nesso eziologico valutando i postumi residuati nella misura del 20%, e di avere conseguentemente proposto reclamo all'organo di controllo sporgendo successivamente denuncia all'Autorità penale. Ha dedotto, in ogni caso, di avere patito in dipendenza del sinistro un danno biologico, per avere egli riportato esiti di frattura di D11 con avallamento della limitante somatica superiore, esiti di frattura di D12 con deformazione a cuneo anteriore del soma, esiti di contusione polmonare e di versamento pleurico sinistro, con un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 140, inabilità temporanea relativa al 75% di giorni 60 e inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 50, nonché postumi invalidanti nella misura del 22%, oltre al danno morale e disturbo post traumatico da stress, allegando un danno da perdita di chance per avere egli svolto in passato la qualifica di operaio terzo livello –
2 carpentiere falegname e ricevuto, pochi giorni dopo l'incidente, una formale lettera di assunzione per un periodo di lavoro di circa due anni, nonché il danno emergente per spese sostenute. Ha domandato in conclusione: ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura Fiat LÒ tg. DR115JT, per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni occorsi all'attore in conseguenza del sinistro de quo, nella misura in cui risulteranno accertati in seguito all'espletanda istruttoria, il tutto maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge.
2. Si è costituita la osservando che il medico Controparte_1 fiduciario dopo aver realizzato che l'urto avveniva tra lo specchietto Per_1
del veicolo ed il pedone, aveva in realtà modificato la propria opinione ritenendo insussistente il nesso eziologico tra l'evento di danno e le lesioni;
si è quindi soffermata sulle dichiarazioni dei testi sentiti prima del giudizio dal proprio investigatore privato – per cui uno aveva riferito di non aver materialmente assistito all'incidente, l'altro di aver visto il in piedi e il terzo, invece, per terra su di Pt_1
un fianco e dolorante – e ha riportato il contenuto della relazione resa dal predetto medico fiduciario su espresso sollecito della Direzione sinistri. Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda per difetto di prova.
3. Sono rimasti contumaci, nonostante la regolare evocazione, CP_2
e .
[...] CP_3
La causa è stata istruita in via documentale nonché con l'espletamento di prove orali e di una c.t.u. medico-legale.
* * *
4. La domanda attorea, proponibile in rito – essendo pacifico, oltre che desumibile in via documentale, che il , prima dell'introduzione del Pt_1
processo, ha inoltrato alla Compagnia oggi convenuta la richiesta di risarcimento (v. all. 1 nel fascicolo di parte attrice, ma v. anche la perizia del medico fiduciario di nel fascicolo dell'attore) ed Controparte_1
atteso il termine di moratoria previsto – va accolta nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
4.1. L'istruttoria svolta ha confermato, innanzi tutto, la verificazione dell'incidente secondo le modalità descritte da parte attrice.
3 In particolare, il teste escusso nell'odierno processo , che ha Testimone_1 assistito all'occorso, per come dal medesimo riferito, ha confermato: la data e l'ora del sinistro in Campobello di Mazara, in via Ugo Bassi incrocio via Regina
Margherita, con il coinvolgimento dell'autovettura Fiat LÒ tg. DR115JT e il pedone (v. la risposta fornita dal teste sul capitolo e dell'atto di Parte_1
citazione); che il pedone, proveniente dalla via Ugo Bassi, veniva investito mentre attraversava la via Regina Margherita da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo che transitava su via Regina Margherita (v. la risposta fornita dal teste sul capitolo f dell'atto di citazione); di avere conseguentemente all'incidente “visto il pedone a terra” (v. la risposta fornita dal teste sul capitolo g dell'atto di citazione). Il testimone, sempre sul capitolo g dell'atto di citazione, e con riferimento alla circostanza ivi indicata secondo cui “lo stesso investitore lo caricava sul mezzo per accompagnarlo in ospedale”, ha dichiarato: “non so se lo ha caricato sul mezzo, sono rimasto fermo pochi istanti”, affermando comunque che
“L'autovettura ha urtato il pedone con la parte anteriore sinistra. Nella Via regina
Margherita non ci sono strisce pedonali conosco bene il paese perché ci abito da una vita”.
In senso sostanzialmente convergente, il testimone escusso nel corso del giudizio , pur “non” avendo “visto l'urto”, ha comunque Testimone_2
riferito: “sono sceso dalla macchina, mi sono avvicinato al gruppo di gente;
ho visto un ragazzo con uno scooter ed un LÒ posteggiato più a destra;
a terra ho visto che c'era il mio amico dolorante al quale ho chiesto come stava e Pt_1
vedendo che stavano provvedendo per soccorrerlo, non mi sono trattenuto perché avevo delle cose da fare”.
Tali deposizioni non sono contraddette e, anzi, si rivelano nel complesso coerenti con l'ulteriore materiale probatorio offerto al contraddittorio e, in particolare, con il contenuto delle dichiarazioni raccolte su iniziativa dello stesso
Assicuratore prima dell'introduzione del processo (v. specificamente all. da 2 a 5 nel fascicolo della Compagnia).
Vengono in rilievo a tale proposito, innanzi tutto, le inequivoche dichiarazioni spontaneamente rilasciate al Reparto Operativo Sezione Infortunistica da che, conducente del veicolo Fiat LÒ intestato a , per CP_3 CP_2
come dal medesimo indicato, ha dichiarato: “in marcia in Via R. Margherita unico senso, giunto all'incrocio con Via Ugo Bassi, non mi avvedevo causa distrazione
4 del transito di un pedone che proveniva dalla mia sinistra verso la mia destra, in quanto alla mia sinistra al momento vi era un autocarro in sosta di colore blu o celeste, poco prima dell'intersezione indicata, e pertanto con lo specchietto esterno lato guida, lo colpivo … rovinando al suolo… scendevo immediatamente in soccorso della controparte il quale accusava dolore alla schiena e, senza intervento di autorità o ambulanza, decidevo con lo stesso mezzo di accompagnarlo direttamente al P.S. di AS … dopo un paio di giorni mi sono recato presso l'abitazione del pedone per sincerarmi delle sue condizioni… dietro il sottoscritto si trovava una moto in marcia con due ragazzi mi sembra …a bordo” (v. all. 3 nel fascicolo della convenuta).
Nell'osservare che anche nel verbale di P.S. prodotto dalla parte attrice
(v. all. 13 nel relativo fascicolo) è indicata, in sede di anamnesi, una dinamica sostanzialmente congruente con quanto oggi indicato dallo stesso attore
Part aggiungendosi altresì accompagnato dal signor che era CP_3 alla guida del mezzo e si è premurato di accompagnare il paz in ospedale”, va pure rilevato che convergenti con la ricostruzione offerta dal predetto si rivelano le dichiarazioni sottoscritte da – altresì CP_3 Testimone_1
escusso, come detto, nel presente giudizio – e raccolte dallo Studio Tecnico
Di Miceli Giovanni prima dell'introduzione del processo (v. all. 4 nel fascicolo della Compagnia), là dove il predetto dichiara: “ero alla Tes_1 guida del mio motociclo … Ero preceduto da un furgone Fiat LÒ ad uso commerciale … dalla sinistra del furgone sbucava un pedone tale
[...]
, che stava attraversando la strada e che veniva colpito dal furgone Pt_1
che mi precedeva … Ritengo che il conducente del furgone abbia investito il pedone o per mancata visuale – vista la presenza di un mezzo pesante parcheggiato poco prima dell'incrocio – o per distrazione. Mi fermavo per accertarmi delle condizioni di salute del pedone e lo vedevo comunque dolorante e sofferente;
… l'investitore si fermava poco oltre e tornava indietro per soccorrerlo”.
Di analogo tenore si rivelano le dichiarazioni rilasciate allo Studio
Tecnico Di Miceli Giovanni prima dell'introduzione del giudizio da
(v. all. 5 nel fascicolo della Compagnia), il quale pur Testimone_2
ribadendo, come dal medesimo indicato in sede di relativa escussione nel presente giudizio, di non avere visto l'incidente (nelle citate dichiarazioni si
5 legge: “sentivo un urto”), ha comunque riferito di avere, poco prima dell'occorso, visto “il sfrecciare” e, subito dopo il sinistro, il “appoggiato a terra … CP_4 Pt_1 dolorante in alcune parti del corpo” aggiungendo “ricordo che il conducente del
prestava soccorso. Probabilmente il conducente del furgone non si CP_4 accorgeva del pedone a causa della presenza del mezzo pesante”.
Alla luce di siffatte emergenze, non scalfite, differentemente da quanto parrebbe intendere la Compagnia e/o il relativo medico fiduciario (cfr. all. 7 nel fascicolo della convenuta), dalle dichiarazioni rilasciate, prima del giudizio, dall'ulteriore terzo, (v. all. 6 nel fascicolo della convenuta) – atteso Parte_3
che, peraltro, anche il predetto ha confermato il sinistro secondo le modalità Pt_3 descritte (il ha in tale sede dichiarato: “… mi trovavo c/o il mio magazzino di Pt_3
Via U. Bassi n. 20 … riprendevo la marcia lungo la stessa strada … Ero preceduto da un pedone, sig. … il quale procedeva in direzione di via Regina Parte_1
Margherita. Giunto all'incrocio con via Regina Margherita, mentre attraversava veniva investito da un furgone LÒ colore bianco”), laddove la circostanza che il pedone si fosse rialzato dopo l'urto ovvero che avesse riferito allo stesso Pt_3
l'assenza di problemi significativi, su cui pure fa leva la Compagnia, non può comunque ritenersi idonea in sé ad escludere la consistenza e rilevanza delle lesioni refertate, poco dopo l'incidente, dai sanitari del P.S. (v. all.13 nel fascicolo di parte attrice) – devono ritenersi acclarati non solo il fatto storico dell'occorso secondo le modalità su descritte, ma anche i danni conseguentemente patiti dal , tenuto Pt_1
conto della copiosa documentazione sanitaria allegata da parte attrice (cfr. all. 13 nel relativo fascicolo) e, inoltre, del giudizio di compatibilità traumatologica reiterato dal c.t.u. nominato nel presente giudizio anche a seguito delle osservazioni critiche sollevate dalla parte convenuta.
La diagnosi formulata dai sanitari del P.S. cui l'odierno attore si è rivolto subito dopo il sinistro è del seguente tenore: “Politrauma contusivo con contusione polmonare e lieve versamento pleurico e con fratttura D11 e D12” con
“PROGNOSI – gg. (v. all. 13 nel fascicolo dell'attore). CP_5
Il ha prodotto ulteriore documentazione medica che dà conto delle Pt_1
visite, indagini e terapie successivamente eseguite, allegando altresì una
Certificazione-Relazione rilasciata dall'UOC-Servizio di Psicologia UOS di
Psicologia Ospedaliere Sede di AS – Asp Trapani del 29.4.2022 che fa riferimento a “vissuti d'ansia e crisi depressive di notevole intensità” con
6 “sintomatologia” che “si è protratta per oltre sei mesi” tale da configurare un
“Disturbo Post Traumatico da Stress” riconducibile all'incidente con
“diagnosi effettuata e confermata sia dalla durata della sintomatologia accusata (oltre sei mesi) sia dalle risultanze de test di personalità del
somministrato” oltre al “Danno da perdita di chance” (quando Per_2
“alla persona di fatto le si impedisce di orientarsi verso una particolare condizione lavorativa, un sogno da realizzare …” in quanto “il sig. Pt_1
aveva partecipato, come falegname ad un progetto che è stato riproposto di recente ma al quale il paziente ha dovuto rinunciare viste le sue condizioni di salute”) e il “Danno esistenziale … per l'enorme sofferenza vissuta … a seguito dell'incidente, per la scarsa qualità della vita emotiva ed affettiva …”
(così nella citata relazione rilasciata dall'UOC-Servizio di Psicologia;
v. anche sulla “sindrome depressiva reattiva con ansia” l'esito della visita specialistica neurologica del 3.5.2022 a firma del dott. sempre all. Per_3
13 nel fascicolo di parte attrice).
Le indagini espletate dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, dott.
[...]
confermano che in conseguenza del sinistro per cui è causa Per_4 [...]
ha riportato “Esiti di frattura di D11 con avvallamento in sede Pt_1
laterale sinistra e con interruzione del muro anteriore ed esiti di frattura di
D12 con riduzione d'altezza del muro anteriore e interruzione del muro posteriore che sporge parzialmente dallo speco vertebrale”. Secondo il consulente è del resto “Ammissibile il nesso causale tra evento lesivo e la frattura di D11 e D12 con i postumi residuati” atteso che “Le lesioni sono state diagnosticate nell'immediatezza del trauma, sono espressione di un trauma valido, vi è una corrispondenza topografica tra le sedi delle lesione iniziali e quelle in cui si sono instaurati i postumi. Soddisfatto è inoltre il criterio della continuità fenomenologica tra le lesioni iniziali, le complicanze successive ed i postumi oggi presenti” e altresì “Ammissibile” è “il nesso causale con un disturbo post-traumatico da stress acuto a causa del quale in atto non si riscontrano postumi invalidanti”.
Non convincono le notazioni critiche svolte dalla parte convenuta alla relazione del consulente, là dove, pur reputandosi “congrua la valutazione del danno biologico effettuata dal dott. , sono reiterati essenzialmente i Per_4
“dubbi …sul nesso di causa” già espressi dal perito di parte convenuta nel
7 parere del 16.2.2023 (v. le osservazioni critiche del dott. allegate alla Per_1
c.t.u. e v. anche all. 7 nel fascicolo della Compagnia).
Ed invero, nell'osservare che lo stesso perito di parte nella (prima) relazione del 21.7.2022 sulla base del solo “urto” con il mezzo Fiat LÒ – senza altre specificazioni e, dunque, indipendentemente dalla concreta dinamica dell'impatto – aveva ritenuto, anche dopo avere dato conto degli esiti dei vari referti e visite eseguite dal periziando (v. nella parte attinente alle “note aggiuntive” a pag. 7 della
Relazione di visita medico legale rca effettuata dallo stesso Dott. per Per_1
conto di all. 6 nel fascicolo di parte attrice) unitamente agli esiti CP_1 dell'esame obiettivo del , “plausibile” il nesso tra l'evento e le lesioni, appare Pt_1
comunque significativa, oltre che esaustiva anche alla luce della documentazione sanitaria già richiamata, la risposta alle suddette osservazioni critiche fornita dal c.t.u., secondo il quale “le lesioni obiettivate ovvero la frattura di D11 e D12 con le menomazioni conseguenti sono verosimilmente compatibili con la caduta all'indietro battendo la colonna dorsale di un soggetto impattato dallo specchietto di una autovettura”. In altri termini, e ribadita la rilevanza degli accertamenti eseguiti e refertati immediatamente dopo il sinistro dai sanitari del P.S., le citate lesioni riscontrate vanno ricondotte non (sol)tanto all'impatto in sé con lo specchietto retrovisore ma anche, e necessariamente, alla caduta all'indietro conseguente al detto urto e al successivo impatto della colonna al suolo, il cui meccanismo di azione ha ragionevolmente determinato la frattura con la contusione polmonare, nell'immediatezza diagnosticata, e il successivo sviluppo della patologia.
La caduta del e i danni conseguenti devono, in definitiva, riconnettersi Pt_1 all'urto con il veicolo Fiat LÒ condotta nell'occorso da che, CP_3
provenendo dalla Via Regina Margherita, andava a impattare contro il pedone.
4.2. Deve ora osservarsi che la fattispecie in esame richiama all'attenzione la regola delineata del primo comma dell'art. 2054 c.c. che, in base ad un consolidato indirizzo interpretativo (v. tra le più recenti Cass. 9278/2017), pone a carico del conducente una responsabilità presunta, la quale può essere esclusa quando l'investitore fornisca la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, nonché quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro (v.
8 anche Cass. 8487/2022). La responsabilità risarcitoria è quindi posta a carico dell'automobilista in modo rigoroso in virtù del principio generale sancito dall'art. 140 C.d.S., secondo cui la circolazione del veicolo non deve mai costituire intralcio o pericolo per l'incolumità delle persone;
tale presunzione viene meno laddove l'investitore ovvero la Compagnia assicuratrice provi il concorso di colpa o la responsabilità esclusiva dell'investito nella causazione del sinistro, ex artt. 2056 e 1227 c.c.
Peraltro, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente ha adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cass. 8663/2017). In altri termini, una volta accertato l'investimento del pedone da parte dell'automobilista, la prova liberatoria gravante sul conducente e/o il relativo assicuratore può essere sì fornita con l'allegazione dell'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (v. anche in precedenza Cass. 20949/2009 secondo cui il concorso colposo del pedone può essere ravvisabile solo se il pedone abbia tenuto una condotta assolutamente imprevedibile e del tutto straordinaria). Ed infatti, come rilevato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. 5627/2020), il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento: il rapporto tra l'articolo 2054 c.c. e l'art. 1227 cc. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l'appunto, imprevedibili ed inevitabili (v. sempre Cass.
5627/2020 cit.).
9 Nel caso in esame, nessuna condotta incauta, imprudente o scorretta da parte del pedone la parte convenuta ha opposto, né una tale condotta, ovvero l'imprevedibilità della stessa tale da determinare l'oggettiva impossibilità del conducente di evitare l'evento (v. anche nella tradizionale giurisprudenza CP_3
di legittimità Cass. 21249/2006), appare ricavabile dai complessivi elementi raccolti, come sopra delineati, considerato, peraltro, che il sinistro si è verificato nei pressi di un incrocio, sì che il conducente del veicolo avrebbe altresì dovuto ridurre al minimo la velocità prestando la massima attenzione (v. invece quanto dichiarato all'Agenzia Investigativa da , il quale ha riferito di avere visto Testimone_2
“il sfrecciare per Via Regina Margherita”). CP_4
La responsabilità del sinistro è da ascrivere, quindi, in via esclusiva al conducente del veicolo Fiato LÒ tg. DR115JT, di proprietà di , CP_2 condotta nell'occorso da , pacificamente assicurata per la r.c.a. con CP_3
Controparte_1
4.3. Per ciò che attiene ai danni causalmente riconducibili all'incidente, viene in rilievo, innanzi tutto, il danno non patrimoniale, quale lesione alla salute medicalmente accertabile, che integra danno biologico.
Sul punto, devono essere condivise le conclusioni cui è giunto il consulente nominato nell'odierno processo, tenuto conto dell'obiettività del metodo di indagine seguito, basato, peraltro, sulla puntuale analisi della documentazione sanitaria in atti e sull'esame clinico del periziando, e rivelandosi la valutazione operata nell'elaborato peritale adeguatamente motivata.
Il c.t.u., in particolare, dato conto delle su riportate conclusioni diagnostiche
(vale a dire: “Esiti di frattura di D11 con avvallamento in sede laterale sinistra e con interruzione del muro anteriore ed esiti di frattura di D12 con riduzione
d'altezza del muro anteriore e interruzione del muro posteriore che sporge parzialmente dallo speco vertebrale”) e ammettendo anche la configurabilità, in connessione con l'incidente, di un “disturbo post-traumatico da stress acuto a causa del quale in atto non si riscontrano postumi invalidanti”, ha valutato come pari al 21% il danno biologico residuato, oltre ai periodi di ITT di giorni 40 e ITP di giorni 30 al 75%, ulteriori 30 al 50% e giorni 40 al 25% (v. pag. 4 della Relazione di ctu).
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed
10 appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Giudice si uniforma agli orientamenti espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12408/2011 e più recentemente Cass.
8508/2020 e Cass. 5474/2023) che ha individuato nelle tabelle milanesi, in uso nella gran parte dei Tribunale d'Italia, un valido criterio per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, riconoscendone una vocazione nazionale.
Indi, prendendosi atto dello sviluppo giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno e dell'indicazione delle tabelle milanesi, quale valido criterio di liquidazione del danno, esse vanno oggi applicate nell'ultima versione per l'anno 2024.
Pertanto, tenendo conto dei parametri ivi previsti, all'attore, il quale all'epoca dell'evento aveva 38 anni, spetterebbe un risarcimento pari ad euro
92.147,00 in valori attuali a titolo di danno biologico, comprensivo della voce di pregiudizio attinente ai profili di patimento e di sofferenza morale conseguenti in via di presunzione in riferimento al tipo di lesione occorsa
(euro 67.261,00 per danno biologico/dinamico relazionale ed euro 24.886,00 per sofferenza soggettiva interiore). Va inoltre riconosciuta una personalizzazione del risarcimento, nella misura (entro il limite massimo del
38% indicato dalle citate tabelle milanesi) che si stima congruo fissare nel
20% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale
(cfr. Cass. 15733/2022 e ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali), tenuto conto, ed in assenza di postumi residuati con riferimento al disturbo post traumatico da stress in base a quanto indicato dal c.t.u., della particolare incidenza delle menomazioni, per come desumibile dalla documentazione in atti (v. in particolare la sopra citata Certificazione-Relazione rilasciata dall'UOC-Servizio di Psicologia UOS di Psicologia Ospedaliere Sede di
AS – Asp Trapani del 29.4.2022, ma v. anche il riconosciuto, dal c.t.u., nesso causale tra l'evento lesivo e il disturbo post traumatico da stress acuto pur senza riscontro di postumi invalidanti), sullo svolgimento delle normali attività realizzatrici della persona e, precipuamente, sulla esplicazione della professionalità di falegname-carpentiere posseduta dall'attore (per cui v. inoltre all. 15 nel fascicolo di parte attrice). È appena il caso di rilevare che anche nella “RELAZIONE DI VISITA MEDICO LEGALE
11 RCA EFFETTUATA DAL DR. (FI:3069624) PER Parte_4
CONTO DI 1 (DIV. UNIPOL)” relativamente al sinistro per cui è CP_1
causa, con visita effettuata il 21.7.2022, il predetto perito ha riscontrato all'esame obiettivo “DEFLESSIONE DEL TONO DELL'UMORE CON RIVISITAZIONE
FOBICA DEL SINISTRO IN OGGETTO E PERDITA' DI FIDUCIA PER IL
FUTURO LAVORATIVO VISTO CHE IN ATTO E' NON OCCUPATO” (v. all. 6 nel fascicolo di parte attrice).
La liquidazione onnicomprensiva del danno alla salute sarebbe dunque pari ad euro 105.599,2 in valori attuali.
Quanto al danno derivante da inabilità temporanea, appare equo liquidare la somma di euro 4.600,00 in valori attuali, per ogni giorno di inabilità assoluta, euro
2.587,50, euro 1.725,00 ed euro 1.150,00 per invalidità temporanea rispettivamente al 75%, al 50% e al 25%, in applicazione dei parametri previsti dalle menzionate tabelle del Tribunale di Milano.
Sono inoltre suscettibili di risarcimento, quale danno di natura patrimoniale, le spese sanitarie sostenute dopo il sinistro e ad esso eziologicamente riconducibili.
Indi, e tenuto conto del giudizio di congruità espresso dal ctu nominato circa le spese documentate dalla parte attrice, andrebbe riconosciuta all'attore la ulteriore somma di euro 2.115,90 per spese sostenute per le cure necessarie (v. anche all. 14 nel fascicolo di parte attrice).
Il risarcimento complessivo ammonterebbe, pertanto, ad euro 117.777,6 in valori attuali.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi da
“ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Al riguardo va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
12 Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n°
1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno.
Conseguentemente, sulle suddette somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, devalutate (euro 102.504,44), vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro oltre che la rivalutazione monetaria complessivamente pari ad euro 25.248,72 (di cui euro 15.273,16 quale importo totale della rivalutazione ed euro 9.975,56 quale importo totale degli interessi), pervenendosi, dunque, ad un ammontare complessivo del risarcimento pari ad euro 127.753,16.
Deriva, in conclusine, da quanto sin qui esposto che CP_2
e devono essere condannati, in solido CP_3 Controparte_1
tra loro, a corrispondere a titolo risarcitorio, in favore di , il Parte_1
citato importo, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo.
5. Per ciò che attiene al regime delle spese, esse seguono il canone della soccombenza e, pertanto, i convenuti tutti, in solido tra loro, vanno condannati a rifondere in favore dell'attore le spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della lite (da rapportarsi al decisum) e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Le spese della c.t.u. vanno integralmente poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e/o assorbita definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2204 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, tra le parti in epigrafe indicate, così provvede: condanna i convenuti tutti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte attrice a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di in euro
127.753,16 oltre interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo;
condanna i convenuti tutti, in solido tra loro, a rifondere alla parte attrice le spese processuali che liquida in complessivi €. 9.000,00 oltre iva e cpa come per legge e oltre il rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso
13 totale per la prestazione, da distrarre in favore dei difensori di parte attrice
(solidalmente tra loro) dichiaratisi antistatari;
pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico dei convenuti tutti in solido tra loro.
Così deciso in data 02/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca Bellafiore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. n. 196 del 2003.
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