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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1054/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1054 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Collesano (PA), viale Vincenzo Florio n. 54, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Mariano Ferrarello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in TA (PA) via Isidoro La Lumia n. 22, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonino Pietro Di Stefano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.05.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con a TA (PA) il Controparte_1
01.12.2018, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2018;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che con sentenza n. 764/2022 del 03.10.2022, il Tribunale di Termini Imerese pronunciava la separazione tra i coniugi;
- che i coniugi, dal momento della separazione, avevano definitivamente cessato la loro convivenza e non si erano più riconciliati.
In ragione di ciò, chiedeva a questo Tribunale di:
- “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra
e il Sig. e trascritto nei registri di stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di TA (atto n. 14, Parte 2, Serie A, Anno 2018) alle medesime condizioni già sancite in sede di separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza” (cfr. ricorso introduttivo).
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.09.2024, si costituiva in giudizio CP_1
, il quale aderiva alla domanda divorzile e rappresentava:
[...]
- che nell'accordo di separazione, raggiunto su adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal giudice, si era impegnata a farsi carico del 50% delle spese matrimoniali;
- che l'ammontare complessivo di dette spese era pari ad euro 5.000,00 così come indicato nel decreto ingiuntivo n° R.G. 33/19 – n° 7/19, emesso dal Giudice di Pace di Polizzi
Generosa su ricorso della Parte_2
- che la somma di € 2.500,00, pari al 50% dell'ammontare complessivo delle spese matrimoniali, non gli era stata rimborsata da . Parte_1
Tutto quanto esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente Parte_1 C.F._1
a TA (Pa) in via Concezione n°47 e il sig. , nato a [...]_1
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag. 2 (Pa) il 30.03.1976 (C.F. ) e residente a [...]
°18, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA al num. 14, parte 2, serie A, anno 2018, alle medesime condizioni già sancite in sede di separazione personale, cosi come contenuto nella sentenza n°764/2022 e pubblicata il 03.10.2022, emessa a seguito dell'udienza del
29.09.2022, per l'effetto, preso atto della proposta conciliativa del Giudice Istruttore nel verbale di udienza del giudizio di separazione del 29.09.2022, R.G. n°2699/2020;
- Dichiarare la sig.ra tenuta al pagamento della somma di euro 2.500,00, Controparte_2 pari al 50% delle spese matrimoniali sostenute dal sig. in occasione del loro Controparte_1 matrimonio.
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA di procedere all'annotazione della sentenza. (cfr. memoria di costituzione).
Con ordinanza del 20.03.2025, si prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione personale di (cfr. verbale Controparte_1
d'udienza del 20.03.2025), e la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Con ordinanza del 30.10.2025, il giudice assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda “de qua” è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 764/2022 (proc. n. 2699/2020 R.G.), depositata in atti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra le parti nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda divorzile, attesa la dichiarata interruzione della convivenza matrimoniale sin dal 2020, nonché l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della L. 06.03.1987 n. 74 e dalla L. 11.5.2015 n. 55.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag. 3 Sulla domanda relativa al pagamento del 50% delle spese matrimoniali avanzata da CP_1
[...]
Quanto alla domanda avanzata da parte resistente “Dichiarare la sig.ra Controparte_2
tenuta al pagamento della somma di euro 2.500,00, pari al 50% delle spese matrimoniali
[...] sostenute dal sig. in occasione del loro matrimonio”, essa deve essere dichiarata Controparte_1 inammissibile per carenza di connessione con l'oggetto del giudizio di divorzio.
Ritiene il Collegio che, così come formulata, trattasi di domanda avente natura meramente patrimoniale, soggetta al rito ordinario, diversamente da quella concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. n. 11828/2009; Cass. n. 18870/2014).
In particolare, è principio consolidato in giurisprudenza, applicabile anche in sede di separazione e a cui il Collegio ritiene di aderire, che “l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio (cfr. Cassazione, Sez. 1 sentenza n. 1084 del 19.01.2005 e sentenza n. 6660 del 15.05.2001).
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, esulando la domanda sopra indicata dall'oggetto del giudizio di divorzio, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità della stessa.
Sulle spese del procedimento
Attesa la natura della causa, e l'esito del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag.
4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a TA (PA) il 01.12.2018, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2018;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dal resistente relativa al pagamento del
50% delle spese matrimoniali da parte di;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1054 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Collesano (PA), viale Vincenzo Florio n. 54, C.F._1 presso lo studio dell'avv. Mariano Ferrarello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in TA (PA) via Isidoro La Lumia n. 22, C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonino Pietro Di Stefano, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.05.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con a TA (PA) il Controparte_1
01.12.2018, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2018;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che con sentenza n. 764/2022 del 03.10.2022, il Tribunale di Termini Imerese pronunciava la separazione tra i coniugi;
- che i coniugi, dal momento della separazione, avevano definitivamente cessato la loro convivenza e non si erano più riconciliati.
In ragione di ciò, chiedeva a questo Tribunale di:
- “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla Sig.ra
e il Sig. e trascritto nei registri di stato civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di TA (atto n. 14, Parte 2, Serie A, Anno 2018) alle medesime condizioni già sancite in sede di separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza” (cfr. ricorso introduttivo).
Con comparsa di costituzione e risposta del 02.09.2024, si costituiva in giudizio CP_1
, il quale aderiva alla domanda divorzile e rappresentava:
[...]
- che nell'accordo di separazione, raggiunto su adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata dal giudice, si era impegnata a farsi carico del 50% delle spese matrimoniali;
- che l'ammontare complessivo di dette spese era pari ad euro 5.000,00 così come indicato nel decreto ingiuntivo n° R.G. 33/19 – n° 7/19, emesso dal Giudice di Pace di Polizzi
Generosa su ricorso della Parte_2
- che la somma di € 2.500,00, pari al 50% dell'ammontare complessivo delle spese matrimoniali, non gli era stata rimborsata da . Parte_1
Tutto quanto esposto, chiedeva al Tribunale adito di:
- “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla sig.ra
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. ) e residente Parte_1 C.F._1
a TA (Pa) in via Concezione n°47 e il sig. , nato a [...]_1
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag. 2 (Pa) il 30.03.1976 (C.F. ) e residente a [...]
°18, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA al num. 14, parte 2, serie A, anno 2018, alle medesime condizioni già sancite in sede di separazione personale, cosi come contenuto nella sentenza n°764/2022 e pubblicata il 03.10.2022, emessa a seguito dell'udienza del
29.09.2022, per l'effetto, preso atto della proposta conciliativa del Giudice Istruttore nel verbale di udienza del giudizio di separazione del 29.09.2022, R.G. n°2699/2020;
- Dichiarare la sig.ra tenuta al pagamento della somma di euro 2.500,00, Controparte_2 pari al 50% delle spese matrimoniali sostenute dal sig. in occasione del loro Controparte_1 matrimonio.
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA di procedere all'annotazione della sentenza. (cfr. memoria di costituzione).
Con ordinanza del 20.03.2025, si prendeva atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione a causa della mancata comparizione personale di (cfr. verbale Controparte_1
d'udienza del 20.03.2025), e la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Con ordinanza del 30.10.2025, il giudice assegnava la causa in decisione con riserva di riferirne al Collegio.
*****
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda “de qua” è fondata e va, pertanto, accolta.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi dichiarata dal Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 764/2022 (proc. n. 2699/2020 R.G.), depositata in atti.
Parimenti, deve ritenersi dimostrata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra le parti nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda divorzile, attesa la dichiarata interruzione della convivenza matrimoniale sin dal 2020, nonché l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre, pertanto, nella vicenda in esame, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 5 della L. 06.03.1987 n. 74 e dalla L. 11.5.2015 n. 55.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag. 3 Sulla domanda relativa al pagamento del 50% delle spese matrimoniali avanzata da CP_1
[...]
Quanto alla domanda avanzata da parte resistente “Dichiarare la sig.ra Controparte_2
tenuta al pagamento della somma di euro 2.500,00, pari al 50% delle spese matrimoniali
[...] sostenute dal sig. in occasione del loro matrimonio”, essa deve essere dichiarata Controparte_1 inammissibile per carenza di connessione con l'oggetto del giudizio di divorzio.
Ritiene il Collegio che, così come formulata, trattasi di domanda avente natura meramente patrimoniale, soggetta al rito ordinario, diversamente da quella concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale (cfr. tra le altre Cass. n. 11828/2009; Cass. n. 18870/2014).
In particolare, è principio consolidato in giurisprudenza, applicabile anche in sede di separazione e a cui il Collegio ritiene di aderire, che “l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione
(art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di consiglio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio (cfr. Cassazione, Sez. 1 sentenza n. 1084 del 19.01.2005 e sentenza n. 6660 del 15.05.2001).
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, esulando la domanda sopra indicata dall'oggetto del giudizio di divorzio, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità della stessa.
Sulle spese del procedimento
Attesa la natura della causa, e l'esito del giudizio, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta:
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag.
4 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e a TA (PA) il 01.12.2018, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 14, parte II, serie A, anno 2018;
- dichiara inammissibile l'ulteriore domanda avanzata dal resistente relativa al pagamento del
50% delle spese matrimoniali da parte di;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 04.11.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
n. 1054/2024 r.g.a.c. Pag. 5