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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle VE Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 7.8.2024 al n. 1685 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in Parte_1
Prato, ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Luca Brachi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTI contro
Curatela della liquidazione giudiziale
[...]
Parte_1 Parte_1
CO
, elettivamente domiciliato in CP_1 Per_1
Prato, presso e nello studio dell'avv. Gianluca
Sansonetti, che lo rappresentata e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
CREDITRICE PROCEDENTE RECLAMATA con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
1 Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 23 gennaio
2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia alla Chiar.ma Corte adita, per le causali di cui in premessa e narrativa, reiectis adversis, dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale del Tribunale di Prato n. 44/2024 emessa il 10/5/2024 all'esito della procedura di istanza di liquidazione giudiziale n°38/2024 e, comunque, revocare detta sentenza e/o dichiarazione di liquidazione della Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari - CPA ed IVA come per legge – del giudizio”.
Per : CP_1 Per_1
“Piaccia alla Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare il reclamo proposto e per l'effetto confermare la liquidazione giudiziale aperta con sentenza
n.44/2024 dal Tribunale civile e penale di Prato ex art.
45 CCII.
Si chiede ulteriormente che, ove rinvenuti i presupposti di cui all'art. 51, 5 comma, CCII vi sia la condanna in solido con la società del sig. CP_2 nato a [...] il [...] quale legale rappresentante di al pagamento delle spese dell'intero Parte_1 processo.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 1685/2024 di questa
Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 44 del 10.5.2024; parti: contro Parte_1
2 Curatela della liquidazione giudiziale
[...]
non costituita, e Parte_1 CP_1
creditore procedente), richieste al Curatore Per_1 della pronunciata liquidazione giudiziale la relazione ex art. 130 CCII nella parte non secretata e lo stato passivo, veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 23 gennaio 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Prato ha dichiarato aperta, su richiesta del creditore procedente la liquidazione giudiziale di Parte_2 [...]
sulla scorta della Parte_1 accertata sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'accertato stato di insolvenza desumibile dal credito portato da sentenza n. 180/2024 emessa dal Tribunale di
Prato in data 1.3.2024 – che ha a sua volta rigettato l'opposizione proposta dalla s.r.l. odierna reclamante e, per l'effetto, dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 651/2023, pronunciato il
13.5.2023 chiesto ed ottenuto dal rag. per CP_1
l'importo di Euro 15.341,34 oltre interessi e spese -, dal debito erariale emerso con l'istruttoria d'ufficio ammontante ad Euro 122.466,04 e dal mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio 2018. ha, avverso Parte_1 la suddetta sentenza, interposto reclamo ex art. 51 CCII
e ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita - nonostante rituale notifica del reclamo e pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - la
Curatela della liquidazione giudiziale, che deve essere quindi dichiarata contumace.
3 Si è costituito il creditore procedente rag.
[...] che ha concluso per il rigetto dell'avversario Pt_2 reclamo e la conferma della reclamata sentenza, con il favore delle spese e la condanna ex art. 51, ult. comma,
CCII nei confronti di legale rappresentante CP_2 della società reclamante.
Gli atti sono stati altresì inviati al Procuratore
Generale presso questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo – con ciò rigettando l'eccezione preliminare sollevata dal creditore procedente costituito
- deve considerarsi tempestivo, essendo stato proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza reclamata, non notificata alla società reclamante.
Con il primo motivo di reclamo viene dedotta, in sintesi, la nullità della sentenza reclamata per l'invocato vizio afferente la costituzione del contraddittorio nella fase preliquidatoria, essendo stati notificati ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato ex officio dal Conservatore del
Registro delle Imprese di Prato ai sensi dell'art. 16, comma 6-ter, del D.L.29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come introdotto dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020,
n. 120, senza in proposito formale comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, in particolare essendo detta comunicazione avvenuta con provvedimento massivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Il motivo è infondato.
4 Non sono da un lato contestati i presupposti dell'assegnazione officiosa dell'indirizzo di posta elettronica da parte del Conservatore del Registro delle
Imprese di Prato, avendo a suo tempo la reclamante reso inattivo l'indirizzo dalla stessa ritualmente prescelto.
L'avvio della relativa procedura di assegnazione è inoltre avvenuto secondo quanto consentito dall'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolar modo in quanto era previsto che detta procedura, come chiarito nella stessa Determinazione del Conservatore n.
182 del 9.9.2022, dovesse avvenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con il secondo motivo di reclamo viene, in sintesi, dedotta l'insussistenza dello stato di insolvenza, in ragione della infondatezza della pretesa della parte ricorrente in prima fase e dell'assenza di ulteriori posizioni debitorie.
Anche detto motivo è infondato.
Il ricorso trae fondamento da sentenza n. 180 dell'1.3.2024 del Tribunale di Prato, che costituisce titolo esecutivo e che non risulta né impugnata né adempiuta, oltre che dalla residua situazione debitoria come emersa a seguito dell'accertamento dello stato passivo, per complessivi Euro 148.964,68 (tra cui parte del debito verso il professionista creditore procedente e il debito erariale), trasmesso dal Curatore della procedura liquidatoria a questa Corte.
L'ulteriore assunto della società reclamante secondo cui essa non avrebbe nei tre anni precedenti la proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale superato i limiti di cui all'art. 5 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, ove pure voglia per mera ipotesi ritenersi ritualmente introdotto in giudizio con l'autorizzata nota conclusiva del
15.10.2024, è, oltre che non comprovato in ragione del pacifico prolungato mancato deposito dei bilanci (che ha condotto a suo tempo alla cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle Imprese in ragione di quanto disposto dall'art. 2490, ult. comma, c.c.), smentito dalle stesse affermazioni contenute nell'atto di reclamo
(vd. pag. 9 dove si fa riferimento ad un attivo accertato di Euro 500.000,00 e un passivo da verificare non superiore ad Euro 1.500.000,00; vd. pag. 15 dove si fa riferimento ad una esposizione effettiva e netta ricompresa fra Euro 500.000,00 ed Euro 700.000,00).
Per le suddette ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valore indeterminabile di complessità bassa, con aliquote minime, esclusa la fase di istruttoria e trattazione.
Sussistono i presupposti per la condanna ex art. 51, ult. comma, CCII nei confronti di legale CP_2 rappresentante della società reclamante, essendo emersa mala fede in capo a quest'ultimo desumibile dal pacifico stato di insolvenza e dalla prolungata omissione degli adempimenti relativi alla ordinaria gestione della società.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti della reclamante Parte_1
e, per i medesimi motivi di cui sopra, del
[...] suo legale rappresentante.
P.Q.M.
la Corte
6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Prato n. 44 del 10.5.2024;
2. dichiara tenuti e condanna Parte_1
e, ex art. 51, ult. comma, CCII, il suo
[...] legale rappresentante in solido fra loro, CP_2 alla refusione in favore del rag. delle Parte_2 spese di giudizio da quest'ultimo sopportate che vengono liquidate in Euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti della reclamante
[...]
e del suo legale rappresentante Parte_1
. CP_2
Così deciso in Firenze il 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel.est.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle VE Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 7.8.2024 al n. 1685 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in Parte_1
Prato, ivi elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Luca Brachi, che la rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTI contro
Curatela della liquidazione giudiziale
[...]
Parte_1 Parte_1
CO
, elettivamente domiciliato in CP_1 Per_1
Prato, presso e nello studio dell'avv. Gianluca
Sansonetti, che lo rappresentata e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
CREDITRICE PROCEDENTE RECLAMATA con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
1 Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 23 gennaio
2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
“Piaccia alla Chiar.ma Corte adita, per le causali di cui in premessa e narrativa, reiectis adversis, dichiarare la nullità della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale del Tribunale di Prato n. 44/2024 emessa il 10/5/2024 all'esito della procedura di istanza di liquidazione giudiziale n°38/2024 e, comunque, revocare detta sentenza e/o dichiarazione di liquidazione della Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari - CPA ed IVA come per legge – del giudizio”.
Per : CP_1 Per_1
“Piaccia alla Corte adita, respinta ogni contraria istanza, rigettare il reclamo proposto e per l'effetto confermare la liquidazione giudiziale aperta con sentenza
n.44/2024 dal Tribunale civile e penale di Prato ex art.
45 CCII.
Si chiede ulteriormente che, ove rinvenuti i presupposti di cui all'art. 51, 5 comma, CCII vi sia la condanna in solido con la società del sig. CP_2 nato a [...] il [...] quale legale rappresentante di al pagamento delle spese dell'intero Parte_1 processo.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 1685/2024 di questa
Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 44 del 10.5.2024; parti: contro Parte_1
2 Curatela della liquidazione giudiziale
[...]
non costituita, e Parte_1 CP_1
creditore procedente), richieste al Curatore Per_1 della pronunciata liquidazione giudiziale la relazione ex art. 130 CCII nella parte non secretata e lo stato passivo, veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 23 gennaio 2025.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Prato ha dichiarato aperta, su richiesta del creditore procedente la liquidazione giudiziale di Parte_2 [...]
sulla scorta della Parte_1 accertata sussistenza dei requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'accertato stato di insolvenza desumibile dal credito portato da sentenza n. 180/2024 emessa dal Tribunale di
Prato in data 1.3.2024 – che ha a sua volta rigettato l'opposizione proposta dalla s.r.l. odierna reclamante e, per l'effetto, dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 651/2023, pronunciato il
13.5.2023 chiesto ed ottenuto dal rag. per CP_1
l'importo di Euro 15.341,34 oltre interessi e spese -, dal debito erariale emerso con l'istruttoria d'ufficio ammontante ad Euro 122.466,04 e dal mancato deposito dei bilanci a partire dall'esercizio 2018. ha, avverso Parte_1 la suddetta sentenza, interposto reclamo ex art. 51 CCII
e ha quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita - nonostante rituale notifica del reclamo e pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - la
Curatela della liquidazione giudiziale, che deve essere quindi dichiarata contumace.
3 Si è costituito il creditore procedente rag.
[...] che ha concluso per il rigetto dell'avversario Pt_2 reclamo e la conferma della reclamata sentenza, con il favore delle spese e la condanna ex art. 51, ult. comma,
CCII nei confronti di legale rappresentante CP_2 della società reclamante.
Gli atti sono stati altresì inviati al Procuratore
Generale presso questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo – con ciò rigettando l'eccezione preliminare sollevata dal creditore procedente costituito
- deve considerarsi tempestivo, essendo stato proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza reclamata, non notificata alla società reclamante.
Con il primo motivo di reclamo viene dedotta, in sintesi, la nullità della sentenza reclamata per l'invocato vizio afferente la costituzione del contraddittorio nella fase preliquidatoria, essendo stati notificati ricorso introduttivo e decreto di fissazione dell'udienza all'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato ex officio dal Conservatore del
Registro delle Imprese di Prato ai sensi dell'art. 16, comma 6-ter, del D.L.29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come introdotto dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020,
n. 120, senza in proposito formale comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, in particolare essendo detta comunicazione avvenuta con provvedimento massivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Il motivo è infondato.
4 Non sono da un lato contestati i presupposti dell'assegnazione officiosa dell'indirizzo di posta elettronica da parte del Conservatore del Registro delle
Imprese di Prato, avendo a suo tempo la reclamante reso inattivo l'indirizzo dalla stessa ritualmente prescelto.
L'avvio della relativa procedura di assegnazione è inoltre avvenuto secondo quanto consentito dall'art. 8, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolar modo in quanto era previsto che detta procedura, come chiarito nella stessa Determinazione del Conservatore n.
182 del 9.9.2022, dovesse avvenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2-bis, del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con il secondo motivo di reclamo viene, in sintesi, dedotta l'insussistenza dello stato di insolvenza, in ragione della infondatezza della pretesa della parte ricorrente in prima fase e dell'assenza di ulteriori posizioni debitorie.
Anche detto motivo è infondato.
Il ricorso trae fondamento da sentenza n. 180 dell'1.3.2024 del Tribunale di Prato, che costituisce titolo esecutivo e che non risulta né impugnata né adempiuta, oltre che dalla residua situazione debitoria come emersa a seguito dell'accertamento dello stato passivo, per complessivi Euro 148.964,68 (tra cui parte del debito verso il professionista creditore procedente e il debito erariale), trasmesso dal Curatore della procedura liquidatoria a questa Corte.
L'ulteriore assunto della società reclamante secondo cui essa non avrebbe nei tre anni precedenti la proposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale superato i limiti di cui all'art. 5 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII, ove pure voglia per mera ipotesi ritenersi ritualmente introdotto in giudizio con l'autorizzata nota conclusiva del
15.10.2024, è, oltre che non comprovato in ragione del pacifico prolungato mancato deposito dei bilanci (che ha condotto a suo tempo alla cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle Imprese in ragione di quanto disposto dall'art. 2490, ult. comma, c.c.), smentito dalle stesse affermazioni contenute nell'atto di reclamo
(vd. pag. 9 dove si fa riferimento ad un attivo accertato di Euro 500.000,00 e un passivo da verificare non superiore ad Euro 1.500.000,00; vd. pag. 15 dove si fa riferimento ad una esposizione effettiva e netta ricompresa fra Euro 500.000,00 ed Euro 700.000,00).
Per le suddette ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valore indeterminabile di complessità bassa, con aliquote minime, esclusa la fase di istruttoria e trattazione.
Sussistono i presupposti per la condanna ex art. 51, ult. comma, CCII nei confronti di legale CP_2 rappresentante della società reclamante, essendo emersa mala fede in capo a quest'ultimo desumibile dal pacifico stato di insolvenza e dalla prolungata omissione degli adempimenti relativi alla ordinaria gestione della società.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti della reclamante Parte_1
e, per i medesimi motivi di cui sopra, del
[...] suo legale rappresentante.
P.Q.M.
la Corte
6 definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 51 CCII proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Prato n. 44 del 10.5.2024;
2. dichiara tenuti e condanna Parte_1
e, ex art. 51, ult. comma, CCII, il suo
[...] legale rappresentante in solido fra loro, CP_2 alla refusione in favore del rag. delle Parte_2 spese di giudizio da quest'ultimo sopportate che vengono liquidate in Euro 3.473,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti della reclamante
[...]
e del suo legale rappresentante Parte_1
. CP_2
Così deciso in Firenze il 23 gennaio 2025.
Il Presidente rel.est.
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