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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3887 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta DALLA MONTA'
e
SE OL, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria MURARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Rosà (VI) in data 14 luglio
1990 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI) al n.
33, Parte II Serie A dell'Anno 1990, con ogni conseguente effetto di legge,
ordinando all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione nei registri dello Stato Civile,
alle seguenti condizioni:
1) Il signor corrisponderà direttamente al figlio , entro il Parte_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento in quanto maggiorenne economicamente non autosufficiente per il suo stato di invalidità,
la somma di Euro 800,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
2) Il signor corrisponderà alla signora OL EL, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di Euro 2.000,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT.
Darsi atto che l'ammontare dell'assegno in € 2.000,00 è determinato dal fatto che la Sig.ra EL presta attualmente attività lavorativa retribuita.
3) I signori e OL EL concordano che le suestese Parte_1
condizioni saranno tra loro eseguite dalla data di deposito del presente ricorso.
4) I signori e OL EL danno atto di avere già definito Parte_1
tutti i rapporti patrimoniali, sorti a seguito del loro rapporto matrimoniale.
5) Spese e compensi professionali integralmente compensati tra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Rosà (VI) in data
14/07/1990.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 9/04/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
3 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento,
la somma mensile di euro 800,00; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a EL Parte_1
OL, a titolo di assegno divorzile la somma di euro 2.000,00 mensili,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da SE OL in Rosà (VI) il 14/07/1990 alle condizioni in
[...]
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosà (VI) al n. 33, parte II,
serie A, anno 1990;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3887 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta DALLA MONTA'
e
SE OL, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Maria MURARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Rosà (VI) in data 14 luglio
1990 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rosà (VI) al n.
33, Parte II Serie A dell'Anno 1990, con ogni conseguente effetto di legge,
ordinando all'ufficiale di Stato Civile l'annotazione nei registri dello Stato Civile,
alle seguenti condizioni:
1) Il signor corrisponderà direttamente al figlio , entro il Parte_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento in quanto maggiorenne economicamente non autosufficiente per il suo stato di invalidità,
la somma di Euro 800,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
2) Il signor corrisponderà alla signora OL EL, entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma di Euro 2.000,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici
ISTAT.
Darsi atto che l'ammontare dell'assegno in € 2.000,00 è determinato dal fatto che la Sig.ra EL presta attualmente attività lavorativa retribuita.
3) I signori e OL EL concordano che le suestese Parte_1
condizioni saranno tra loro eseguite dalla data di deposito del presente ricorso.
4) I signori e OL EL danno atto di avere già definito Parte_1
tutti i rapporti patrimoniali, sorti a seguito del loro rapporto matrimoniale.
5) Spese e compensi professionali integralmente compensati tra le parti.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 30/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Rosà (VI) in data
14/07/1990.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 9/04/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della
3 legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere direttamente al figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento,
la somma mensile di euro 800,00; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a EL Parte_1
OL, a titolo di assegno divorzile la somma di euro 2.000,00 mensili,
annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da SE OL in Rosà (VI) il 14/07/1990 alle condizioni in
[...]
epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Rosà (VI) al n. 33, parte II,
serie A, anno 1990;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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