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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/03/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3167/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALDERISI Parte_1 C.F._1
ROBERTA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DELL'ANNA DIEGO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13/03/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Controparte_1
in Brouwal B LO (Guinea), il 01/01/1993, contraevano matrimonio a LO (Guinea), in data 05/01/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Novafeltria
(RN), anno 2021, n. 4, parte II, serie C.
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (nata il [...]). Persona_1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la separazione personale con addebito a carico del marito, per assunte violenze fisiche e psicologiche, oltre all'affidamento in via super-esclusiva della figlia e l'obbligo, in capo al resistente, del versamento della somma di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore e del 50% delle spese straordinarie. Per ultimo, chiedeva di percepire il 100% dell'assegno unico e dei bonus previsti per legge per la minore.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma contestando la richiesta di addebito e formulando condizioni diverse da quelle della controparte (cfr. gli atti di causa).
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 13/03/2025, innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, comparivano i difensori delle parti e il resistente personalmente, mentre la ricorrente decideva di non presenziare secondo la facoltà concessa dall'art. 473bis.40 c.p.c.
All'esito dell'audizione del resistente, il difensore di parte ricorrente insisteva per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e per l'emissione della sentenza parziale di separazione.
Il difensore di parte resistente non si opponeva a tale richiesta e chiedeva la ripresa delle visite paterne in forma protetta.
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in via temporanea e urgente assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“affida la figlia minore al Servizio Sociale di Rimini, con collocazione presso la madre presso la dimora protetta individuata dal Servizio;
dispone che il Servizio Sociale attivi nel più breve tempo possibile incontri assistiti del padre con la bambina facendo in modo che i genitori non si incontrino;
incarica il Servizio Sociale di svolgere un'indagine sulla situazione del nucleo familiare, depositando relazione entro quattro mesi;
pone a carico del padre un contributo al mantenimento della bambina di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che la madre possa percepire l'assegno unico al 100%”, e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per l'emissione della sentenza parziale di separazione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni. ***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiede la ricorrente unitamente alla figlia minore.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
E' inoltre rispettata la disposizione di cui all'art. 473bis.11 c.p.c., inserita dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 e che si adegua ai principi sovranazionali in materia, la quale, nel disciplinare la competenza per territorio in materia di separazione (per espresso richiamo effettuato dall'art. 473bis.47 c.p.c.), indica il tribunale del luogo in cui la minore ha la residenza abituale.
2. Nel merito, la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto dalle parti.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, come emerge dal tenore dei rispettivi atti difensivi, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Guinea), il 20/09/2000, e nato in [...] B LO (Guinea), il Controparte_1 01/01/1993, unitisi in matrimonio a LO (Guinea), in data 05/01/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Novafeltria (RN), anno 2021, n. 4, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVAFELTRIA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3167/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALDERISI Parte_1 C.F._1
ROBERTA ed elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
DELL'ANNA DIEGO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13/03/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Controparte_1
in Brouwal B LO (Guinea), il 01/01/1993, contraevano matrimonio a LO (Guinea), in data 05/01/2019, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Novafeltria
(RN), anno 2021, n. 4, parte II, serie C.
Dall'unione dei coniugi è nata la figlia (nata il [...]). Persona_1
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la separazione personale con addebito a carico del marito, per assunte violenze fisiche e psicologiche, oltre all'affidamento in via super-esclusiva della figlia e l'obbligo, in capo al resistente, del versamento della somma di euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore e del 50% delle spese straordinarie. Per ultimo, chiedeva di percepire il 100% dell'assegno unico e dei bonus previsti per legge per la minore.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia della separazione, ma contestando la richiesta di addebito e formulando condizioni diverse da quelle della controparte (cfr. gli atti di causa).
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 13/03/2025, innanzi al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, comparivano i difensori delle parti e il resistente personalmente, mentre la ricorrente decideva di non presenziare secondo la facoltà concessa dall'art. 473bis.40 c.p.c.
All'esito dell'audizione del resistente, il difensore di parte ricorrente insisteva per l'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e per l'emissione della sentenza parziale di separazione.
Il difensore di parte resistente non si opponeva a tale richiesta e chiedeva la ripresa delle visite paterne in forma protetta.
Il Giudice, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione della ricorrente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, in via temporanea e urgente assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“affida la figlia minore al Servizio Sociale di Rimini, con collocazione presso la madre presso la dimora protetta individuata dal Servizio;
dispone che il Servizio Sociale attivi nel più breve tempo possibile incontri assistiti del padre con la bambina facendo in modo che i genitori non si incontrino;
incarica il Servizio Sociale di svolgere un'indagine sulla situazione del nucleo familiare, depositando relazione entro quattro mesi;
pone a carico del padre un contributo al mantenimento della bambina di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dispone che la madre possa percepire l'assegno unico al 100%”, e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio per l'emissione della sentenza parziale di separazione.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni. ***
1. In via preliminare, va affermata la giurisdizione italiana, considerato che l'applicazione dei criteri di collegamento di cui all'art. 3 del Regolamento dell'Unione Europea n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell'autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e in cui tuttora risiede la ricorrente unitamente alla figlia minore.
In particolare, pur in presenza dell'elemento di estraneità, rappresentato dall'essere entrambi i coniugi cittadini di Stati terzi, trova applicazione la normativa dell'Unione Europea, vista la presenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (vedasi, al riguardo, la sentenza della Corte di Giustizia – Terza Sezione – del 29/11/2007 – Causa C-68).
In mancanza di una diversa scelta ad opera delle parti, trova, inoltre, applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi, sulla base dell'art. 8 lett. a) del
Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio dell'Unione Europea del 20/12/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.
E' inoltre rispettata la disposizione di cui all'art. 473bis.11 c.p.c., inserita dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 e che si adegua ai principi sovranazionali in materia, la quale, nel disciplinare la competenza per territorio in materia di separazione (per espresso richiamo effettuato dall'art. 473bis.47 c.p.c.), indica il tribunale del luogo in cui la minore ha la residenza abituale.
2. Nel merito, la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto dalle parti.
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione giudiziale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, come emerge dal tenore dei rispettivi atti difensivi, nonché sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le parti.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Guinea), il 20/09/2000, e nato in [...] B LO (Guinea), il Controparte_1 01/01/1993, unitisi in matrimonio a LO (Guinea), in data 05/01/2019, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Novafeltria (RN), anno 2021, n. 4, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOVAFELTRIA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi