Articolo 18 della Legge 13 marzo 1958, n. 246
Articolo 17Articolo 19
Versione
19 aprile 1958
Art. 18.
Il direttore dell'Ente:
a) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;
b) partecipa, alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1958