CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N° 170/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 170/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(CF ), in persona del _1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
-appellante-
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
( e (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giacomo Graziosi C.F._3
e Camilla Mancuso;
- appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi N° 170/2023
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 07.08.2020, , e Controparte_1 Pt_2
ricorrevano al giudice del lavoro del Tribunale di Palmi per la Pt_3
declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento del decreto del
Controparte_2
n. 27/2020 del 19.6.2020, notificato il 25.6.2020, di revoca dei benefici economici previsti in favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata (concessi loro con decreti prot. 2422/B/1241/VT del 18.10.2005, prot. B1241/VT del 7.10.2005, prot. 780/B/1241/VT del
19.9.2007 e prot. B/1241/SAV del 23.4.2010) e di tutti gli atti presupposti.
Conseguentemente, chiedevano la condanna dell'Amministrazione a riprendere l'erogazione dei benefici loro spettanti, interrotti a decorrere dal mese di luglio 2019 ed a corrispondere loro gli arretrati non versati, compresi gli interessi e la rivalutazione, dal mese di luglio 2019 fino al saldo.
Premettevano di essere figli dell'imprenditore - ucciso il Controparte_3
30 settembre 1996 per non avere ceduto alle richieste di estorsione da parte della locale 'ndrangheta, dopo anni di minacce, violenze e richieste estorsive - e della sig.ra di avere altri tre TE Parte_4 non germani ( , e nati dalla precedente Per_1 Per_2 Persona_3
unione del padre con la signora che dopo la morte del Persona_4
padre sia gli odierni ricorrenti sia i membri della prima famiglia ( , Per_1
e e la madre avevano fatto Per_2 Persona_5 Persona_4
richiesta (con istanza del novembre 1996) dei benefici previsti dalle leggi che tutelano i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e che i benefici erano stati loro accordati con quattro decreti del
Dipartimento per le Libertà Civili del Ministero dell'Interno emessi tra il
2005 e il 2010, e precisamente - il decreto prot. n. 2422/B/1241/VT del
18.10.2005 aveva concesso loro la c.d. “speciale elargizione” una tantum prevista dagli artt. 2 e 4 L. n. 302/1990; - il decreto prot. B1241/VT del
7.10.2005 aveva concesso l'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1998; il decreto prot. 780/B/1241/VT del 19.09.2007 aveva riliquidato al ribasso l'assegno vitalizio di cui sopra;
il decreto prot. n. B/1241/SAV del N° 170/2023
23.04.2010 aveva concesso loro lo speciale assegno vitalizio ex art. 2 co. 105°
L. n. 244/2007; che con decreto n. 47/2019 il resistente _1
sospendeva in via cautelare i benefici già concessi ed in data 19 giugno 2020 emetteva il decreto n. 27/20 di revoca definitiva dei benefici, sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art 9 bis legge 302/90 e dall'art 2 quinquies del DL 151/2008, convertito in L n. 186/2008 come modificato dall'art 2 comma 21 della legge 15 luglio
2009 n. 94.
Censuravano con diffuse argomentazioni l'operato dell'amministrazione fondato su valutazioni errate sia in fatto e sia in diritto, evidenziando non solo l'estraneità a qualunque ambiente delinquenziale ma anche uno stile di vita del defunto padre, in primis, e dei figli (attuali appellati) poi, sempre improntato a preservare e a portare avanti i valori della legalità e della giustizia.
I convenuti si costituivano per resistere alla domanda e chiederne CP_4
il rigetto.
In particolare eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del e, nel merito, la legittimità della revoca Controparte_5
disposta ai sensi dell'art. 9bis l. n. 302/90 e dell'art. 2 quinquies, co. 2, del
D.L. n. 151/08, introdotto dalla legge di conversione n. 186/08 nonché la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale con la sentenza appellata, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del , accoglieva il ricorso Controparte_5
ritenendo, con riguardo alla persona dei beneficiari, che non fosse stata fornita alcuna prova circa la loro contiguità ad ambienti delinquenziali e, in ordine alle cause ostative riferibili ai parenti e agli affini dei beneficiari, che non trovasse applicazione la presunzione escludente da “parente pregiudicato” come condizione per il mantenimento del beneficio.
Avverso detta decisione ha interposto appello il _1
evidenziando la legittimità della disposta interruzione dell'erogazione dei benefici già concessi agli appellati, in applicazione della “presunzione di N° 170/2023
indegnità da vincolo familiare” introdotta dall'art.
2-quinques comma 1 lettera a) D.L. n. 151/2008.
Invero, agli appellati erano stati addebitati i rapporti di semi/fratellanza con e (inquisiti per reati connessi di criminalità Per_1 Per_2
organizzata) e la parentela con un lontano prozio, , gravato Persona_6
da vicende giudiziarie per lesioni personali, minacce, furto, porto abusivo e detenzione di armi, già diffidato di PS e sorvegliato speciale di PS per la durata di 1 anno ai sensi della legge 1423 del 27.12.1956.
Si sono costituiti i Sig.ri per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 08.07.2025
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Va richiamata la L. n. 302/1990 che all'art. 1, comma 2, afferma:
«L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., a condizione che:
a)il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, a tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Il successivo art. 4 stabilisce che le provvidenze spettano non solo alla vittima ma anche, in caso di morte, ai suoi familiari superstiti.
Infine l'art.
9-bis L. 302/90 estende il requisito della “estraneità” ad ambienti delinquenziali ai beneficiari diversi dal soggetto leso e cioè ai parenti di cui al precedente art. 4: «Le condizioni di estraneità alla commissione N° 170/2023
degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
L'art.
2-quinquies, co. 1, lett. b) DL 151/08, conv. in L. 186/08 prevede che:
“Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a)il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.
Orbene, agli odierni appellati sono stati revocati i benefici sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art 9 bis legge 302/90 e dall'art 2 quinquies del DL 151/2008, convertito in L n.
186/2008 come modificato dall'art 2 comma 21 della legge 15 luglio 2009 n.
94.
Il , infatti, all'esito di una complessa indagine basata su relazioni _1
dei CC e informazioni della , ha elencato una serie di cause CP_6 ostative riferibili sia ad alcuni dei beneficiari, sia a parenti ed affini degli stessi.
Gli appellati, ad avviso del , dovrebbero perdere i benefici perché _1 sarebbe provata una loro contiguità in concreto ad ambienti e rapporti delinquenziali. N° 170/2023
In tal senso deporrebbe il fatto che sarebbe stato Parte_2
“controllato” dai Carabinieri con i due pregiudicati e Persona_7 ER
, mentre sarebbe stato “controllato” dalla Polizia con il
[...] Pt_3 pregiudicato . Persona_9
In ordine agli asseriti contatti dei beneficiari, e Pt_2 Parte_3
con soggetti controindicati, il Tribunale ha giustamente osservato che i rapporti con cui la ha riferito dei “controlli” su e CP_6 Pt_3 Pt_2
erano talmente generici da non contenere alcuna indicazione di date, luoghi e circostanze relative alla frequentazione di persone che gli appellati neanche conoscevano.
Circostanza, quest'ultima, confermata dalla risposta dei Carbinieri alla richiesta di accesso agli atti, in cui gli stessi comunicavano l'inesistenza di un atto di “controllo” di con tali soggetti perché il Parte_2 ER ed il rano sì stati da essi “controllati”, ma insieme ad un'altra persona Per_7
(sig. ), un lontano parente della moglie di , Controparte_7 Pt_2
incensurato, estraneo alla presente procedura.
In ordine a e alla sua presunta frequentazione con Parte_3
si evidenzia l'assoluta irrilevanza del rapporto del Persona_9
Commissariato di Taurianova dal quale emerge unicamente che i due si sono trovati una volta all'interno di uno stesso esercizio pubblico insieme ad altri avventori (la sala giochi “Admiral Point” di Varapodio) in uno stesso, singolo giorno non facendo menzione di attività, conversazioni, atteggiamenti che potessero indurre altre valutazioni.
Si palesano, dunque, del tutto infondate le cause riferibili alla persona dei beneficiari, ritenute dal preclusive per il mantenimento dei _1
benefici.
In ordine alle cause ostative riferibili ai parenti e agli affini dei beneficiari, il elenca una serie di situazioni concernenti i TE IN _1
, e nonché un prozio della loro madre, tal Per_1 Per_2 Per_5 Per_6
perché le misure di sicurezza al medesimo irrogate ai sensi della L.
[...]
1423/1956 sarebbero equivalenti per disvalore a quelle (della L. 575/1965) indicate nell'art.
2-quinques, co. 1, lettera a) D.L. n. 151/2008. N° 170/2023
Irrilevante si palesa il rapporto di parentela degli appellati con il prozio sia perché non vi è alcuna prova di una effettiva Persona_6 frequentazione con il prozio, tra l'altro deceduto nel 2001, quando i tre appellanti avevano rispettivamente sette, dodici e quattordici anni, sia prchè non risulta che il abbia mai avuto frequentazioni legate alla Per_6
criminalità mafiosa tanto che il provvedimento di sorveglianza speciale adottato nei suoi confronti era ai sensi della L. n. 1423/56 (misure ordinarie)
e non della L. n. 575/1965 (misure di prevenzione antimafia).
La «presunzione escludente» pertanto non sussiste perché l'art.
2-quinquies co. 1° lett. a) attribuisce rilevanza ostativa alle misure di prevenzione collegate a frequentazioni mafiose (L. n.575/65), trattandosi di una ipotesi tassativa che non tollera estensioni interpretative.
Quanto ai TE IN , e Per_5 Per_1 Persona_10 nulla risulta riguardo alla persona di , mentre e Per_5 Per_2 [...]
risultano attualmente imputati nell'ambito del procedimento Parte_5 penale n. 1707/2013 R.G.N.R. DDA per associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti con l'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991.
Quest'ultima circotanza, tuttavia, sulla scorta della motivazione fornita dal
Tribunale che si condivide completamente, non rileva atteso che le due pendenze giudiziarie di e , legate alla criminalità Per_1 Per_2 organizzata, sono pacificamente successive alla emanazione dei decreti di concessione dei benefici.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: “Vero è che la legge che ha introdotto le cause ostative riferibili ai parenti ed affini è successiva alla domanda di riconoscimento dei benefici ed alla conseguente concessione, ma è vero anche che, essendo gli indennizzi in questione prestazioni periodiche e continuative, i mutamenti normativi sopravvenuti – a differenza delle prestazioni istantanee- esplicano i loro effetti sulle tranches di rapporto in corso successive alla loro entrata in vigore, senza quindi che possa parlarsi di applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, né di lesione di diritti quesiti, poiché le prestazioni già maturate prima della sua entrata in vigore restano intoccabili. Del resto, non si dubita (vedasi N° 170/2023
Cass.14561/2022) che le prestazioni assistenziali in quanto obbligazioni di durata condizionate al permanere di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo siano suscettibili di vicende estintive sopravvenute che costituiscono eventi fisiologici
e non eccezionali del rapporto assistenziale.”
Acclarata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2 quinquies, il Giudice di prime cure ha, però, chiarito che lo stesso, al comma 1 lett a) non contempla come fattore ostativo al mantenimentodei benefici il fatto che il beneficiario abbia parenti o affini“censurabili”.
Tale assunto è condivisibile, l'interpretazione dell'art.
2-quinques L n.
186/2008 offerta dal Tribunale è corretta e aderente al suo tenore letterale.
Invero,la “presunzione di indegnità da vincolo di parentela” è prevista come causa ostativa dal comma 1 dell'art.
2-quinques che attiene testualmente alla fase di concessione dei benefici, mentre non è prevista nel comma 2° dedicato alle condizioni da mantenere nel corso del rapporto assistenziale per evitare la sua interruzione.
Secondo il comma 2° le condizioni che giustificano l'interruzione o la revoca della erogazione sono infatti quelle previste dagli articoli 1 e 4 della legge
20 ottobre 1990, n. 302 e cioè l'essere del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Si tratta di condizioni che concernono direttamente ed individulamente la persona dei beneficiari i quali, dopo la concessione del beneficio, non vengono travolti automaticamente dalle pendenze giudiziarie che coinvolgono i propri parenti, diversamente da quanto accade in fase di concessione del beneficio.
Dalla lettura del 1° comma dell'articolo in esame è facilmente constatabile che la “presunzione preclusiva da parentela” che esso introduce opera letteralmente ed espressamente solo nella fase di «concessione» dei benefici assistenziali.
È in quella sede che occorre valutare se un parente, affine, coniuge o convivente di chi richiede il beneficio sia indiziato dei reati o degli illeciti- previsti dalla norma. N° 170/2023
La presunzione escludente da “parente pregiudicato” non è prevista invece per la fase successiva alla concessione del beneficio, come condizione per il suo mantenimento.
Lo dice espressamente il comma 2°, in cui si stabiliscono i requisiti di
“degnità” da mantenere successivamente alla concessione del beneficio e si dice che si tratta di quelli ex art. 1 e 4 L. n. 302/1990, cioè la personale ed effettiva estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali senza alcun richiamo al dato formale e presuntivo della affinità, coniugio, coabitazione con un “indagato”.
D'altronde, se così non fosse, e quindi non si aderisse ad una interpretazione strettamente conforme al dato testuale, prevedendo una presunzione assoluta operante solo nella fase di concessione del beneficio, si rischierebbe di compromettere diritti individuali costituzionalmente protetti, esponendo il cittadino ad un trattamento giuridico deteriore in ragione del mero legame di parentela a soggetti rei di condotte riprovevoli, che non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona, rispetto alle quali non gli
è consentito offrire alcuna prova di estraneità o fattiva dissociazione.
Se l'art.
2-quinques lettera a) fosse interpretato nel senso di legittimare la revoca dei benefici per mero rapporto di “cattiva parentela”, la disposizione sarebbe palesemente incostituzionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 122 del 04.07.2024, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte
d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con riguardo all'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008,
n. 151.
La disposizione censurata nega i benefici previsti dalla normativa italiana (legge 20 ottobre 1990, n. 302), per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a chi sia «parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un N° 170/2023
procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale».
Con la sentenza suddetta la Consulta ha «dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto- legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma
21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”«I benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata non possono essere negati in ogni caso ai parenti e agli affini entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato”.
La Corte costituzionale ha osservato che “la condizione ostativa riferita a parenti e affini, nella sua rigidità, travalica la finalità di procedere a una verifica rigorosa dell'estraneità dei beneficiari al contesto criminale. Verifica già imposta, in termini stringenti, dalla disciplina vigente, che richiede la radicale estraneità agli ambienti criminali. Nell'introdurre una presunzione assoluta, la disposizione censurata non si fonda su una massima d'esperienza attendibile: proprio l'ampiezza del vincolo di parentela e di affinità considerato dalla legge consente di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela
o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale.
Il meccanismo presuntivo si rivela, inoltre, irragionevole, in quanto pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose, e si risolve in uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita.
La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto impedisce di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i N° 170/2023
benefici che lo Stato accorda, in un giudizio che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile”.
La Corte ha ribadito che è imprescindibile un'attenta valutazione di meritevolezza dei beneficiari. In tale contesto, «i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale».
Ne consegue che nel caso in esame, confermando l'accertamento in fatto compiuto in primo grado, in assenza di qualsivoglia addebito di contiguità ad ambienti delinquenziali personalmente riscontrato a carico degli appellati e non potendo trovare applicazione la presunzione escludente da
“parente pregiudicato” per la fase successiva alla concessione del beneficio, come condizione per il suo mantenimento, la norma del comma 1° invocata dal non è idonea ad essere posta a fondamento dei decreti di _1 revoca di concessione del beneficio, conseguentemente illegittimi.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 (applicando i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile complessità bassa” aumentati ai sensi dell'art 4 comma 2
DM 55).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dal contro _1
, e avverso la Controparte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Palmi n. 19/2023, pubblicata in data 15.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
N° 170/2023
2) Condanna il , in persona del _1 CP_8
tempore, alla refusione in favore di , e Controparte_1 Pt_2
delle spese di lite che liquida in € 5.556,80 per compensi, oltre Pt_3 spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, 9.07.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 170/2023 R.G.L. e vertente
TRA
(CF ), in persona del _1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
-appellante-
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
( e (C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
) rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giacomo Graziosi C.F._3
e Camilla Mancuso;
- appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi N° 170/2023
Svolgimento del processo
Con ricorso, depositato in data 07.08.2020, , e Controparte_1 Pt_2
ricorrevano al giudice del lavoro del Tribunale di Palmi per la Pt_3
declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento del decreto del
Controparte_2
n. 27/2020 del 19.6.2020, notificato il 25.6.2020, di revoca dei benefici economici previsti in favore dei familiari superstiti delle vittime della criminalità organizzata (concessi loro con decreti prot. 2422/B/1241/VT del 18.10.2005, prot. B1241/VT del 7.10.2005, prot. 780/B/1241/VT del
19.9.2007 e prot. B/1241/SAV del 23.4.2010) e di tutti gli atti presupposti.
Conseguentemente, chiedevano la condanna dell'Amministrazione a riprendere l'erogazione dei benefici loro spettanti, interrotti a decorrere dal mese di luglio 2019 ed a corrispondere loro gli arretrati non versati, compresi gli interessi e la rivalutazione, dal mese di luglio 2019 fino al saldo.
Premettevano di essere figli dell'imprenditore - ucciso il Controparte_3
30 settembre 1996 per non avere ceduto alle richieste di estorsione da parte della locale 'ndrangheta, dopo anni di minacce, violenze e richieste estorsive - e della sig.ra di avere altri tre TE Parte_4 non germani ( , e nati dalla precedente Per_1 Per_2 Persona_3
unione del padre con la signora che dopo la morte del Persona_4
padre sia gli odierni ricorrenti sia i membri della prima famiglia ( , Per_1
e e la madre avevano fatto Per_2 Persona_5 Persona_4
richiesta (con istanza del novembre 1996) dei benefici previsti dalle leggi che tutelano i familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata e che i benefici erano stati loro accordati con quattro decreti del
Dipartimento per le Libertà Civili del Ministero dell'Interno emessi tra il
2005 e il 2010, e precisamente - il decreto prot. n. 2422/B/1241/VT del
18.10.2005 aveva concesso loro la c.d. “speciale elargizione” una tantum prevista dagli artt. 2 e 4 L. n. 302/1990; - il decreto prot. B1241/VT del
7.10.2005 aveva concesso l'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407/1998; il decreto prot. 780/B/1241/VT del 19.09.2007 aveva riliquidato al ribasso l'assegno vitalizio di cui sopra;
il decreto prot. n. B/1241/SAV del N° 170/2023
23.04.2010 aveva concesso loro lo speciale assegno vitalizio ex art. 2 co. 105°
L. n. 244/2007; che con decreto n. 47/2019 il resistente _1
sospendeva in via cautelare i benefici già concessi ed in data 19 giugno 2020 emetteva il decreto n. 27/20 di revoca definitiva dei benefici, sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art 9 bis legge 302/90 e dall'art 2 quinquies del DL 151/2008, convertito in L n. 186/2008 come modificato dall'art 2 comma 21 della legge 15 luglio
2009 n. 94.
Censuravano con diffuse argomentazioni l'operato dell'amministrazione fondato su valutazioni errate sia in fatto e sia in diritto, evidenziando non solo l'estraneità a qualunque ambiente delinquenziale ma anche uno stile di vita del defunto padre, in primis, e dei figli (attuali appellati) poi, sempre improntato a preservare e a portare avanti i valori della legalità e della giustizia.
I convenuti si costituivano per resistere alla domanda e chiederne CP_4
il rigetto.
In particolare eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva del e, nel merito, la legittimità della revoca Controparte_5
disposta ai sensi dell'art. 9bis l. n. 302/90 e dell'art. 2 quinquies, co. 2, del
D.L. n. 151/08, introdotto dalla legge di conversione n. 186/08 nonché la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il Tribunale con la sentenza appellata, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del , accoglieva il ricorso Controparte_5
ritenendo, con riguardo alla persona dei beneficiari, che non fosse stata fornita alcuna prova circa la loro contiguità ad ambienti delinquenziali e, in ordine alle cause ostative riferibili ai parenti e agli affini dei beneficiari, che non trovasse applicazione la presunzione escludente da “parente pregiudicato” come condizione per il mantenimento del beneficio.
Avverso detta decisione ha interposto appello il _1
evidenziando la legittimità della disposta interruzione dell'erogazione dei benefici già concessi agli appellati, in applicazione della “presunzione di N° 170/2023
indegnità da vincolo familiare” introdotta dall'art.
2-quinques comma 1 lettera a) D.L. n. 151/2008.
Invero, agli appellati erano stati addebitati i rapporti di semi/fratellanza con e (inquisiti per reati connessi di criminalità Per_1 Per_2
organizzata) e la parentela con un lontano prozio, , gravato Persona_6
da vicende giudiziarie per lesioni personali, minacce, furto, porto abusivo e detenzione di armi, già diffidato di PS e sorvegliato speciale di PS per la durata di 1 anno ai sensi della legge 1423 del 27.12.1956.
Si sono costituiti i Sig.ri per difendersi. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 08.07.2025
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
Va richiamata la L. n. 302/1990 che all'art. 1, comma 2, afferma:
«L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., a condizione che:
a)il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, a tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava”.
Il successivo art. 4 stabilisce che le provvidenze spettano non solo alla vittima ma anche, in caso di morte, ai suoi familiari superstiti.
Infine l'art.
9-bis L. 302/90 estende il requisito della “estraneità” ad ambienti delinquenziali ai beneficiari diversi dal soggetto leso e cioè ai parenti di cui al precedente art. 4: «Le condizioni di estraneità alla commissione N° 170/2023
degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari».
L'art.
2-quinquies, co. 1, lett. b) DL 151/08, conv. in L. 186/08 prevede che:
“Ferme le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, e successive modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:
a)il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.
Orbene, agli odierni appellati sono stati revocati i benefici sul presupposto della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi prescritti dall'art 9 bis legge 302/90 e dall'art 2 quinquies del DL 151/2008, convertito in L n.
186/2008 come modificato dall'art 2 comma 21 della legge 15 luglio 2009 n.
94.
Il , infatti, all'esito di una complessa indagine basata su relazioni _1
dei CC e informazioni della , ha elencato una serie di cause CP_6 ostative riferibili sia ad alcuni dei beneficiari, sia a parenti ed affini degli stessi.
Gli appellati, ad avviso del , dovrebbero perdere i benefici perché _1 sarebbe provata una loro contiguità in concreto ad ambienti e rapporti delinquenziali. N° 170/2023
In tal senso deporrebbe il fatto che sarebbe stato Parte_2
“controllato” dai Carabinieri con i due pregiudicati e Persona_7 ER
, mentre sarebbe stato “controllato” dalla Polizia con il
[...] Pt_3 pregiudicato . Persona_9
In ordine agli asseriti contatti dei beneficiari, e Pt_2 Parte_3
con soggetti controindicati, il Tribunale ha giustamente osservato che i rapporti con cui la ha riferito dei “controlli” su e CP_6 Pt_3 Pt_2
erano talmente generici da non contenere alcuna indicazione di date, luoghi e circostanze relative alla frequentazione di persone che gli appellati neanche conoscevano.
Circostanza, quest'ultima, confermata dalla risposta dei Carbinieri alla richiesta di accesso agli atti, in cui gli stessi comunicavano l'inesistenza di un atto di “controllo” di con tali soggetti perché il Parte_2 ER ed il rano sì stati da essi “controllati”, ma insieme ad un'altra persona Per_7
(sig. ), un lontano parente della moglie di , Controparte_7 Pt_2
incensurato, estraneo alla presente procedura.
In ordine a e alla sua presunta frequentazione con Parte_3
si evidenzia l'assoluta irrilevanza del rapporto del Persona_9
Commissariato di Taurianova dal quale emerge unicamente che i due si sono trovati una volta all'interno di uno stesso esercizio pubblico insieme ad altri avventori (la sala giochi “Admiral Point” di Varapodio) in uno stesso, singolo giorno non facendo menzione di attività, conversazioni, atteggiamenti che potessero indurre altre valutazioni.
Si palesano, dunque, del tutto infondate le cause riferibili alla persona dei beneficiari, ritenute dal preclusive per il mantenimento dei _1
benefici.
In ordine alle cause ostative riferibili ai parenti e agli affini dei beneficiari, il elenca una serie di situazioni concernenti i TE IN _1
, e nonché un prozio della loro madre, tal Per_1 Per_2 Per_5 Per_6
perché le misure di sicurezza al medesimo irrogate ai sensi della L.
[...]
1423/1956 sarebbero equivalenti per disvalore a quelle (della L. 575/1965) indicate nell'art.
2-quinques, co. 1, lettera a) D.L. n. 151/2008. N° 170/2023
Irrilevante si palesa il rapporto di parentela degli appellati con il prozio sia perché non vi è alcuna prova di una effettiva Persona_6 frequentazione con il prozio, tra l'altro deceduto nel 2001, quando i tre appellanti avevano rispettivamente sette, dodici e quattordici anni, sia prchè non risulta che il abbia mai avuto frequentazioni legate alla Per_6
criminalità mafiosa tanto che il provvedimento di sorveglianza speciale adottato nei suoi confronti era ai sensi della L. n. 1423/56 (misure ordinarie)
e non della L. n. 575/1965 (misure di prevenzione antimafia).
La «presunzione escludente» pertanto non sussiste perché l'art.
2-quinquies co. 1° lett. a) attribuisce rilevanza ostativa alle misure di prevenzione collegate a frequentazioni mafiose (L. n.575/65), trattandosi di una ipotesi tassativa che non tollera estensioni interpretative.
Quanto ai TE IN , e Per_5 Per_1 Persona_10 nulla risulta riguardo alla persona di , mentre e Per_5 Per_2 [...]
risultano attualmente imputati nell'ambito del procedimento Parte_5 penale n. 1707/2013 R.G.N.R. DDA per associazione per delinquere e turbata libertà degli incanti con l'aggravante dell'art. 7 L. 203/1991.
Quest'ultima circotanza, tuttavia, sulla scorta della motivazione fornita dal
Tribunale che si condivide completamente, non rileva atteso che le due pendenze giudiziarie di e , legate alla criminalità Per_1 Per_2 organizzata, sono pacificamente successive alla emanazione dei decreti di concessione dei benefici.
Sul punto il Tribunale ha così statuito: “Vero è che la legge che ha introdotto le cause ostative riferibili ai parenti ed affini è successiva alla domanda di riconoscimento dei benefici ed alla conseguente concessione, ma è vero anche che, essendo gli indennizzi in questione prestazioni periodiche e continuative, i mutamenti normativi sopravvenuti – a differenza delle prestazioni istantanee- esplicano i loro effetti sulle tranches di rapporto in corso successive alla loro entrata in vigore, senza quindi che possa parlarsi di applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta, né di lesione di diritti quesiti, poiché le prestazioni già maturate prima della sua entrata in vigore restano intoccabili. Del resto, non si dubita (vedasi N° 170/2023
Cass.14561/2022) che le prestazioni assistenziali in quanto obbligazioni di durata condizionate al permanere di requisiti costitutivi suscettibili di modificazioni nel tempo siano suscettibili di vicende estintive sopravvenute che costituiscono eventi fisiologici
e non eccezionali del rapporto assistenziale.”
Acclarata l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2 quinquies, il Giudice di prime cure ha, però, chiarito che lo stesso, al comma 1 lett a) non contempla come fattore ostativo al mantenimentodei benefici il fatto che il beneficiario abbia parenti o affini“censurabili”.
Tale assunto è condivisibile, l'interpretazione dell'art.
2-quinques L n.
186/2008 offerta dal Tribunale è corretta e aderente al suo tenore letterale.
Invero,la “presunzione di indegnità da vincolo di parentela” è prevista come causa ostativa dal comma 1 dell'art.
2-quinques che attiene testualmente alla fase di concessione dei benefici, mentre non è prevista nel comma 2° dedicato alle condizioni da mantenere nel corso del rapporto assistenziale per evitare la sua interruzione.
Secondo il comma 2° le condizioni che giustificano l'interruzione o la revoca della erogazione sono infatti quelle previste dagli articoli 1 e 4 della legge
20 ottobre 1990, n. 302 e cioè l'essere del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali.
Si tratta di condizioni che concernono direttamente ed individulamente la persona dei beneficiari i quali, dopo la concessione del beneficio, non vengono travolti automaticamente dalle pendenze giudiziarie che coinvolgono i propri parenti, diversamente da quanto accade in fase di concessione del beneficio.
Dalla lettura del 1° comma dell'articolo in esame è facilmente constatabile che la “presunzione preclusiva da parentela” che esso introduce opera letteralmente ed espressamente solo nella fase di «concessione» dei benefici assistenziali.
È in quella sede che occorre valutare se un parente, affine, coniuge o convivente di chi richiede il beneficio sia indiziato dei reati o degli illeciti- previsti dalla norma. N° 170/2023
La presunzione escludente da “parente pregiudicato” non è prevista invece per la fase successiva alla concessione del beneficio, come condizione per il suo mantenimento.
Lo dice espressamente il comma 2°, in cui si stabiliscono i requisiti di
“degnità” da mantenere successivamente alla concessione del beneficio e si dice che si tratta di quelli ex art. 1 e 4 L. n. 302/1990, cioè la personale ed effettiva estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenziali senza alcun richiamo al dato formale e presuntivo della affinità, coniugio, coabitazione con un “indagato”.
D'altronde, se così non fosse, e quindi non si aderisse ad una interpretazione strettamente conforme al dato testuale, prevedendo una presunzione assoluta operante solo nella fase di concessione del beneficio, si rischierebbe di compromettere diritti individuali costituzionalmente protetti, esponendo il cittadino ad un trattamento giuridico deteriore in ragione del mero legame di parentela a soggetti rei di condotte riprovevoli, che non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona, rispetto alle quali non gli
è consentito offrire alcuna prova di estraneità o fattiva dissociazione.
Se l'art.
2-quinques lettera a) fosse interpretato nel senso di legittimare la revoca dei benefici per mero rapporto di “cattiva parentela”, la disposizione sarebbe palesemente incostituzionale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 122 del 04.07.2024, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte
d'appello di Napoli, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con riguardo all'art. 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008,
n. 151.
La disposizione censurata nega i benefici previsti dalla normativa italiana (legge 20 ottobre 1990, n. 302), per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata a chi sia «parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un N° 170/2023
procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale».
Con la sentenza suddetta la Consulta ha «dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto- legge 2 ottobre 2008, n. 151 (Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina), inserito dalla legge di conversione 28 novembre 2008, n. 186, e successivamente modificato dall'art. 2, comma
21, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica),limitatamente alle parole “parente o affine entro il quarto grado”«I benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata non possono essere negati in ogni caso ai parenti e agli affini entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per alcune tipologie di reato”.
La Corte costituzionale ha osservato che “la condizione ostativa riferita a parenti e affini, nella sua rigidità, travalica la finalità di procedere a una verifica rigorosa dell'estraneità dei beneficiari al contesto criminale. Verifica già imposta, in termini stringenti, dalla disciplina vigente, che richiede la radicale estraneità agli ambienti criminali. Nell'introdurre una presunzione assoluta, la disposizione censurata non si fonda su una massima d'esperienza attendibile: proprio l'ampiezza del vincolo di parentela e di affinità considerato dalla legge consente di ipotizzare in modo agevole che, al rapporto di parentela
o di affinità fino al quarto grado, possa non corrispondere alcuna contiguità al circuito criminale.
Il meccanismo presuntivo si rivela, inoltre, irragionevole, in quanto pregiudica proprio coloro che si siano dissociati dal contesto familiare e, per tale scelta di vita, abbiano sperimentato l'isolamento e perdite dolorose, e si risolve in uno stigma per l'appartenenza a un determinato nucleo familiare, anche quando non se ne condividano valori e stili di vita.
La disposizione si pone in contrasto anche con il diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., in quanto impedisce di dimostrare al soggetto interessato, con tutte le garanzie del giusto processo, di meritare appieno i N° 170/2023
benefici che lo Stato accorda, in un giudizio che coinvolge le vite dei singoli e gli stessi valori fondamentali della convivenza civile”.
La Corte ha ribadito che è imprescindibile un'attenta valutazione di meritevolezza dei beneficiari. In tale contesto, «i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale».
Ne consegue che nel caso in esame, confermando l'accertamento in fatto compiuto in primo grado, in assenza di qualsivoglia addebito di contiguità ad ambienti delinquenziali personalmente riscontrato a carico degli appellati e non potendo trovare applicazione la presunzione escludente da
“parente pregiudicato” per la fase successiva alla concessione del beneficio, come condizione per il suo mantenimento, la norma del comma 1° invocata dal non è idonea ad essere posta a fondamento dei decreti di _1 revoca di concessione del beneficio, conseguentemente illegittimi.
L'appello va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e la liquidazione è operata come in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014 (applicando i valori minimi dello scaglione “valore indeterminabile complessità bassa” aumentati ai sensi dell'art 4 comma 2
DM 55).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto dal contro _1
, e avverso la Controparte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Palmi n. 19/2023, pubblicata in data 15.03.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
N° 170/2023
2) Condanna il , in persona del _1 CP_8
tempore, alla refusione in favore di , e Controparte_1 Pt_2
delle spese di lite che liquida in € 5.556,80 per compensi, oltre Pt_3 spese gen. 15%, cpa e iva come per legge.
Reggio Calabria, 9.07.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti