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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 02/09/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1208/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 27.03.2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OCCHIONERO LUIGI e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli
(CB) alla via Corsica n. 92, pec Email_1
-ATTORE- CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
CASOLINO MICHELE e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in studio in Termoli (CB) alla via Perù n. 3, pec: Email_2
-CONVENUTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 27.03.2025.
FATTO pagina 1 di 6
Con atto di citazione, in opposizione a precetto, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Larino, chiedendo, in via preliminare, di sospendere CP_1
l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento derivante dalla procedura esecutiva
R.G.Es.Imm. 49/2007 e relativo all'immobile sito in Portocannone alla via Martiri della
Resistenza n. 3, distinto al NCEU al foglio 4, p.lla 568, sub 3, piano t, categoria A2, fino all'esito del procedimento civile R.G. n 397/2022 pendente dianzi al Tribunale di Larino
e avente ad oggetto la richiesta di usucapione dell'immobile in questione in favore dell'istante.
Domandava, nel merito, di dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del suddetto immobile nei confronti di in Parte_1
caso di pronuncia di merito positiva all'esito del procedimento R.G. 397/2022, con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo del giudizio si esponeva che, con decreto di trasferimento di immobile del 04.12.2012 relativo alla procedura esecutiva promossa dalla Unicredit
Banca spa nei confronti di presso il Tribunale di Larino (R.G.Es.Imm. CP_2
49/2007), la proprietà dell'immobile per cui è causa veniva trasferita a . CP_3
Si aggiungeva che diveniva proprietaria del suddetto bene in forza di CP_1
successione testamentaria di , deceduto il 24.12.2013 e, in qualità di CP_3
proprietaria dell'immobile, notificava a il decreto di trasferimento dello Parte_1
stesso unitamente all'atto di precetto, per ottenerne l'immediato rilascio.
Si precisava che dinanzi al Tribunale di Larino prendeva il procedimento R.G. 397/2022, avente ad oggetto l'usucapione dell'immobile adibito a civile abitazione dell'odierno attore e da lui posseduto ininterrottamente da oltre 20 anni insieme alla moglie.
Si concludeva adducendo che l'esecuzione del decreto di trasferimento dell'immobile avrebbe potuto comportare un grave pregiudizio ai danni dell'attore, in caso di esito favorevole del giudizio per usucapione.
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
di rigettare la domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e trattenuta per la decisione all'udienza del 27.03.2025.
MOTIVAZIONE
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento dell'immobile, è esemplificativa la sentenza n. 28387 del 14.12.2020 delle Sezioni Unite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “il giudice che dirige il processo esecutivo non pronuncia mai sentenze e meno che mai provvedimenti atti al giudicato, ma sempre e solo provvedimenti ordinatori finalizzati al raggiungimento dello scopo del singolo processo esecutivo, cioè, nelle espropriazioni, la liquidazione del bene al fine della distribuzione del ricavato agli aventi diritto, ciascuno all'interno delle singole fasi consecutive in cui le relative operazioni si raggruppano. Pertanto, tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, in quanto necessariamente funzionalizzati all'ordinato sviluppo della sequenza procedimentale in cui si inseriscono, producono di per sé soli gli effetti loro propri e la stessa progressione del processo, non appena venuti
a giuridica esistenza, tanto da potersi qualificare come intrinsecamente definitivi in forza della loro solo pronuncia (od eventuale deposito in cancelleria, se separato). Il concetto di definitività in dipendenza dell'esaurimento dei gradi ordinari di impugnazione, invece,
è alieno dal processo di esecuzione, in quanto connaturato al giudizio di cognizione, strutturato su fasi o gradi successivi aventi tutti il medesimo oggetto e cioè la questione controversa, la cui soluzione diviene appunto definitiva quando non è più possibile rimetterla in discussione e, in particolare, non è più dato contestare il contenuto delle decisioni già intervenute. Una tale intrinseca definitività degli atti del processo esecutivo non è inficiata dalla previsione di un sistema di rimedi, assistiti da rigorosi termini decadenziali, né dalla normale revocabilità - salvo espressa contraria previsione - di tutte
pagina 3 di 6 le ordinanze ed i decreti del giudice dell'esecuzione: tanto è reso evidente dal carattere tassativo della previsione del potere del giudice dell'esecuzione di sospendere il corso della procedura (solo impregiudicati gli effetti di eventuali sospensioni esterne) e dalla conseguente connotazione di indefettibilità della sua prosecuzione, finché non sia in modo espresso adottato uno specifico provvedimento che la impedisca pur solo in via temporanea.
Da tale generale conclusione discende che, se ogni atto del giudice dell'esecuzione è definitivo per il solo fatto di essere stato da lui reso, operando l'opposizione solo in via successiva ed eventuale sulla sua idoneità ad estrinsecare immediatamente gli effetti suoi propri finalizzati alla necessaria progressione del procedimento, pure il decreto di trasferimento - specifico provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare ed anzi atto suo proprio ed insuscettibile di delega al professionista ai sensi dell'art. 591-bis cod. proc. civ., emesso a conclusione di quel sub-procedimento di liquidazione del bene pignorato che ha preso avvio con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita - è in via immediata definitivamente produttivo dei suoi effetti propri, tra cui la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene che ne è oggetto, indicate nell'art. 586 cod. proc. civ. (e delle poche altre in via interpretativa assimilabili). Quest'effetto discende da una valutazione legislativa di evidente tutela dell'affidabilità delle operazioni compiute nel corso di un processo esecutivo che si presume ed appaia conforme a diritto: e tanto almeno fino a definitiva statuizione del contrario, solo una pronuncia in tal senso - questa sì, all'esito di un giudizio di cognizione - potendo inficiare gli effetti già prodotti, impregiudicato il concorrente potere di revoca del medesimo giudice dell'esecuzione, comunque esecutivi e definitivi.
Il trasferimento si verifica appunto allorché venga a giuridica esistenza il decreto di cui all'art. 586 cod. proc. civ.: e deve avere poi ad oggetto il bene libero dai pesi indicati nella norma, quale caratteristica peculiare della vendita giudiziaria e consistente ammennicolo della sua appetibilità sul mercato, a parziale compensazione degli effetti negativi della sua anelasticità. pagina 4 di 6 La stabilità del decreto di trasferimento non discende soltanto dal sistema complessivo del processo esecutivo, bensì è resa evidente dal regime di stabilità della vendita che esso realizza”.
Ne discende, dunque, che una delle caratteristiche fondamentali degli atti del giudice dell'esecuzione è l'immediata efficacia degli stessi. Tali provvedimenti, infatti, producono i loro effetti sin dal momento in cui vengono pronunciati e depositati, affinché la procedura possa proseguire. La possibilità di proporre opposizione contro di essi serve solamente a consentire, eventualmente, di modificarne gli effetti, ma non consente di farne venir meno l'efficacia immediata.
Ciò vale anche per il decreto di trasferimento di un immobile, del quale non è possibile sospendere l'efficacia esecutiva immediata, se non per vizi propri dello stesso oppure in caso di pronuncia definitiva in tal senso, resa all'esito di un giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, la mera pendenza del giudizio finalizzato ad accertare l'intervenuto acquisto del bene per usucapione è inidonea a sospendere l'esecuzione per rilascio e a dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo.
Dagli atti di causa, infatti, non risultano sussistenti un fumus bonis iuris, né un periculum in mora concreti. L'esito del pendente giudizio per usucapione risulta, allo stato, incerto e la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non può fondarsi su un mero timore.
Per di più la giurisprudenza ritiene che, in ordine al confitto tra l'acquisto dell'aggiudicatario a seguito di decreto di trasferimento, emesso in sede di procedimento esecutivo in danno del proprietario formale e l'acquisto a titolo di usucapione dello stesso bene, prevalga l'acquisto a mezzo usucapione rispetto a quello derivante dall'esecuzione forzata, anche se il pignoramento, primo atto del procedimento esecutivo, sia stato trascritto in un momento antecedente a quello della sentenza accertativa dell'usucapione o dell'atto introduttivo del relativo giudizio.
Ciò in quanto l'acquisto per usucapione è “a titolo originario”, mentre l'acquisto per decreto di trasferimento è “a titolo derivativo”. pagina 5 di 6 La retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione ha lo scopo di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La prevalenza della pronuncia di usucapione rispetto al decreto di trasferimento coattivo emesso dal giudice è, quindi, correlata al fatto che l'acquisto in favore dell'aggiudicatario, di tipo derivativo, avviene a seguito di una procedura esecutiva promossa nei confronti di chi, pur proprietario formale, non lo era anche di fatto.
Alla luce di ciò, anche in caso di esito favorevole del pendente giudizio per usucapione,
l'esecutività del decreto di trasferimento non provocherebbe alcun pregiudizio all'istante.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1
istanza, difesa, eccezione e deduzione così dispone:
- rigetta l'opposizione per le ragioni sopra esposte;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, cap ed iva come
[...]
per legge, se dovuta .
Larino, 01.09.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Nella persona del G.O.P. Dott. Carlo Marco Sgrignuoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1208/2022 del ruolo generale, passata in decisione il 27.03.2025 e promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OCCHIONERO LUIGI e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Termoli
(CB) alla via Corsica n. 92, pec Email_1
-ATTORE- CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
CASOLINO MICHELE e con lui elettivamente domiciliata presso il suo studio in studio in Termoli (CB) alla via Perù n. 3, pec: Email_2
-CONVENUTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione alla udienza del 27.03.2025.
FATTO pagina 1 di 6
Con atto di citazione, in opposizione a precetto, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Larino, chiedendo, in via preliminare, di sospendere CP_1
l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento derivante dalla procedura esecutiva
R.G.Es.Imm. 49/2007 e relativo all'immobile sito in Portocannone alla via Martiri della
Resistenza n. 3, distinto al NCEU al foglio 4, p.lla 568, sub 3, piano t, categoria A2, fino all'esito del procedimento civile R.G. n 397/2022 pendente dianzi al Tribunale di Larino
e avente ad oggetto la richiesta di usucapione dell'immobile in questione in favore dell'istante.
Domandava, nel merito, di dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del suddetto immobile nei confronti di in Parte_1
caso di pronuncia di merito positiva all'esito del procedimento R.G. 397/2022, con vittoria delle spese di lite.
Nell'atto introduttivo del giudizio si esponeva che, con decreto di trasferimento di immobile del 04.12.2012 relativo alla procedura esecutiva promossa dalla Unicredit
Banca spa nei confronti di presso il Tribunale di Larino (R.G.Es.Imm. CP_2
49/2007), la proprietà dell'immobile per cui è causa veniva trasferita a . CP_3
Si aggiungeva che diveniva proprietaria del suddetto bene in forza di CP_1
successione testamentaria di , deceduto il 24.12.2013 e, in qualità di CP_3
proprietaria dell'immobile, notificava a il decreto di trasferimento dello Parte_1
stesso unitamente all'atto di precetto, per ottenerne l'immediato rilascio.
Si precisava che dinanzi al Tribunale di Larino prendeva il procedimento R.G. 397/2022, avente ad oggetto l'usucapione dell'immobile adibito a civile abitazione dell'odierno attore e da lui posseduto ininterrottamente da oltre 20 anni insieme alla moglie.
Si concludeva adducendo che l'esecuzione del decreto di trasferimento dell'immobile avrebbe potuto comportare un grave pregiudizio ai danni dell'attore, in caso di esito favorevole del giudizio per usucapione.
pagina 2 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
di rigettare la domanda attorea, con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e trattenuta per la decisione all'udienza del 27.03.2025.
MOTIVAZIONE
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento dell'immobile, è esemplificativa la sentenza n. 28387 del 14.12.2020 delle Sezioni Unite.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “il giudice che dirige il processo esecutivo non pronuncia mai sentenze e meno che mai provvedimenti atti al giudicato, ma sempre e solo provvedimenti ordinatori finalizzati al raggiungimento dello scopo del singolo processo esecutivo, cioè, nelle espropriazioni, la liquidazione del bene al fine della distribuzione del ricavato agli aventi diritto, ciascuno all'interno delle singole fasi consecutive in cui le relative operazioni si raggruppano. Pertanto, tutti gli atti ed i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, in quanto necessariamente funzionalizzati all'ordinato sviluppo della sequenza procedimentale in cui si inseriscono, producono di per sé soli gli effetti loro propri e la stessa progressione del processo, non appena venuti
a giuridica esistenza, tanto da potersi qualificare come intrinsecamente definitivi in forza della loro solo pronuncia (od eventuale deposito in cancelleria, se separato). Il concetto di definitività in dipendenza dell'esaurimento dei gradi ordinari di impugnazione, invece,
è alieno dal processo di esecuzione, in quanto connaturato al giudizio di cognizione, strutturato su fasi o gradi successivi aventi tutti il medesimo oggetto e cioè la questione controversa, la cui soluzione diviene appunto definitiva quando non è più possibile rimetterla in discussione e, in particolare, non è più dato contestare il contenuto delle decisioni già intervenute. Una tale intrinseca definitività degli atti del processo esecutivo non è inficiata dalla previsione di un sistema di rimedi, assistiti da rigorosi termini decadenziali, né dalla normale revocabilità - salvo espressa contraria previsione - di tutte
pagina 3 di 6 le ordinanze ed i decreti del giudice dell'esecuzione: tanto è reso evidente dal carattere tassativo della previsione del potere del giudice dell'esecuzione di sospendere il corso della procedura (solo impregiudicati gli effetti di eventuali sospensioni esterne) e dalla conseguente connotazione di indefettibilità della sua prosecuzione, finché non sia in modo espresso adottato uno specifico provvedimento che la impedisca pur solo in via temporanea.
Da tale generale conclusione discende che, se ogni atto del giudice dell'esecuzione è definitivo per il solo fatto di essere stato da lui reso, operando l'opposizione solo in via successiva ed eventuale sulla sua idoneità ad estrinsecare immediatamente gli effetti suoi propri finalizzati alla necessaria progressione del procedimento, pure il decreto di trasferimento - specifico provvedimento del giudice dell'esecuzione immobiliare ed anzi atto suo proprio ed insuscettibile di delega al professionista ai sensi dell'art. 591-bis cod. proc. civ., emesso a conclusione di quel sub-procedimento di liquidazione del bene pignorato che ha preso avvio con l'ordinanza di autorizzazione alla vendita - è in via immediata definitivamente produttivo dei suoi effetti propri, tra cui la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene che ne è oggetto, indicate nell'art. 586 cod. proc. civ. (e delle poche altre in via interpretativa assimilabili). Quest'effetto discende da una valutazione legislativa di evidente tutela dell'affidabilità delle operazioni compiute nel corso di un processo esecutivo che si presume ed appaia conforme a diritto: e tanto almeno fino a definitiva statuizione del contrario, solo una pronuncia in tal senso - questa sì, all'esito di un giudizio di cognizione - potendo inficiare gli effetti già prodotti, impregiudicato il concorrente potere di revoca del medesimo giudice dell'esecuzione, comunque esecutivi e definitivi.
Il trasferimento si verifica appunto allorché venga a giuridica esistenza il decreto di cui all'art. 586 cod. proc. civ.: e deve avere poi ad oggetto il bene libero dai pesi indicati nella norma, quale caratteristica peculiare della vendita giudiziaria e consistente ammennicolo della sua appetibilità sul mercato, a parziale compensazione degli effetti negativi della sua anelasticità. pagina 4 di 6 La stabilità del decreto di trasferimento non discende soltanto dal sistema complessivo del processo esecutivo, bensì è resa evidente dal regime di stabilità della vendita che esso realizza”.
Ne discende, dunque, che una delle caratteristiche fondamentali degli atti del giudice dell'esecuzione è l'immediata efficacia degli stessi. Tali provvedimenti, infatti, producono i loro effetti sin dal momento in cui vengono pronunciati e depositati, affinché la procedura possa proseguire. La possibilità di proporre opposizione contro di essi serve solamente a consentire, eventualmente, di modificarne gli effetti, ma non consente di farne venir meno l'efficacia immediata.
Ciò vale anche per il decreto di trasferimento di un immobile, del quale non è possibile sospendere l'efficacia esecutiva immediata, se non per vizi propri dello stesso oppure in caso di pronuncia definitiva in tal senso, resa all'esito di un giudizio di cognizione.
Nel caso di specie, la mera pendenza del giudizio finalizzato ad accertare l'intervenuto acquisto del bene per usucapione è inidonea a sospendere l'esecuzione per rilascio e a dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo.
Dagli atti di causa, infatti, non risultano sussistenti un fumus bonis iuris, né un periculum in mora concreti. L'esito del pendente giudizio per usucapione risulta, allo stato, incerto e la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo non può fondarsi su un mero timore.
Per di più la giurisprudenza ritiene che, in ordine al confitto tra l'acquisto dell'aggiudicatario a seguito di decreto di trasferimento, emesso in sede di procedimento esecutivo in danno del proprietario formale e l'acquisto a titolo di usucapione dello stesso bene, prevalga l'acquisto a mezzo usucapione rispetto a quello derivante dall'esecuzione forzata, anche se il pignoramento, primo atto del procedimento esecutivo, sia stato trascritto in un momento antecedente a quello della sentenza accertativa dell'usucapione o dell'atto introduttivo del relativo giudizio.
Ciò in quanto l'acquisto per usucapione è “a titolo originario”, mentre l'acquisto per decreto di trasferimento è “a titolo derivativo”. pagina 5 di 6 La retroattività degli effetti dell'acquisto di un diritto per usucapione ha lo scopo di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto. La prevalenza della pronuncia di usucapione rispetto al decreto di trasferimento coattivo emesso dal giudice è, quindi, correlata al fatto che l'acquisto in favore dell'aggiudicatario, di tipo derivativo, avviene a seguito di una procedura esecutiva promossa nei confronti di chi, pur proprietario formale, non lo era anche di fatto.
Alla luce di ciò, anche in caso di esito favorevole del pendente giudizio per usucapione,
l'esecutività del decreto di trasferimento non provocherebbe alcun pregiudizio all'istante.
La domanda deve, dunque, essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da contro rigettata ogni diversa Parte_1 CP_1
istanza, difesa, eccezione e deduzione così dispone:
- rigetta l'opposizione per le ragioni sopra esposte;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, cap ed iva come
[...]
per legge, se dovuta .
Larino, 01.09.2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Sgrignuoli
pagina 6 di 6