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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/04/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2939 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_1 cod.fisc. , rappresentata e difesa in virtu' di mandato allegato al ricorso- C.F._1 dall'Avv. Antonio Biamonte, presso il cui studio in Cosenza (87100), viale Giacomo Mancini, n.° 263
è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (ATPO n. 4299 del 2023, assegno mensile di assistenza, art. 13, legge n. 118/71)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso iscritto il 22.07.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha introdotto giudizio ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. al fine di chiedere, previa rinnovazione della ctu medico legale, l'accertamento della sussistenza del grado di invalidità già accertato dal consulente nominato nel procedimento per ATPO ma con decorrenza diversa vale a dire dalla presentazione della domanda amministrativa (7.3.2023) e, per l'effetto, la declaratoria del suo diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e la condannare dell' in persona del legale rappresentate pro-tempore al pagamento dei CP_1
ratei maturati e maturandi non riscossi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 121° giorno al soddisfo, nonché gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo ivi compresi gli interessi sugli interessi maturati e maturandi nel corso del giudizio di appello.
Resisteva al giudizio l' instando per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del CP_1
ricorso.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
16/8/2024, data deposito atto di dissenso 18/07/2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 22.07.2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede declaratoria del diritto all'assegno mensile di assistenza, previo accertamento del relativo requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, la condanna dell' all'erogazione dei ratei CP_1
della prestazione con la richiesta decorrenza.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione e, a fortiori, il capo di condanna al pagamento della prestazione, alla luce del consolidato Co orientamento della : In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva,
(punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto posto che le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Valga premettere che l'istante, presentata domanda amministrativa in data 7.3.2023, ha proposto ricorso per ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di chiedere l'accertamento di invalidità civile in misura pari o superiore al 74 per cento, ritenendo erroneo il giudizio della competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che, nella seduta del 9.6.2023, ha riconosciuto l'istante invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67 per cento. Il CTU nominato nel procedimento per ATPO, espletate le necessarie indagini, sottoposta a visita la perizianda ed esaminata la documentazione sanitaria allegata, ha ritenuto che il grado di invalidità civile
è pari all'80 per cento con decorrenza dalla data della visita peritale (22 febbraio 2024).
Tanto premesso, la ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio contesta unicamente la decorrenza, ritenendo che la stessa debba essere retrodatata alla presentazione della domanda amministrativa ma osserva il giudicante che, come già chiarito dal CTU in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 195 c.p.c. incentrate esclusivamente sulla decorrenza del requisito sanitario, sulla base della visita peritale e dell'anamnesi effettuata – che Le osservazioni non possono essere condivise in quanto le manifestazioni Cliniche ed i conseguenti deficit prestativi sono state obiettivate durante la visita CTU, come evidenziaste nelle conclusioni: “ … in sede di visita peritale … “. Ritengo che i colleghi della CML, a suo tempo, abbiano operato con scienza e coscienza e con validi motivi nell'esprimere la valutazione in verbale. Pertanto si conferma l'elaborato già trasmesso alle parti in data 20/04/2024.
Invero, quanto alla valutazione in sede amministrativa, valga rilevare che il ctu ha valutato documentazione sanitaria di formazione successiva alla stessa, con la conseguenza che non è corretto l'assunto secondo cui la commissione medica aveva erroneamente valutato il grado di invalidità (67 per cento); inoltre, quanto alla decorrenza del requisito sanitario, per come accertato dal CTU, soltanto in sede di visita peritale sono state apprezzate le manifestazioni cliniche e i conseguenti deficit, in assenza di documentazione sanitaria atta a consentire la retrodatazione dello stesso.
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente si limita ad affermazioni astratte atte a supportare la dedotta retrodatazione, senza offrire alcuna evidenza medico legale che in concreto dimostri l'erroneità delle conclusioni dell'ausiliare che, in assenza di elementi atti a consentire una retrodatazione della condizione invalidante, ne ha indicato la decorrenza facendola coincidere con la visita peritale.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso e, per l'effetto, l'accertamento dell'invalidità nella misura e con la decorrenza indicati nell'elaborato peritale.
Le spese del procedimento per ATPO sono integralmente compensate stante la soccombenza sul piano quantitativo e temporale di parte ricorrente in ragione della decorrenza differita del requisito sanitario mentre le spese del presente giudizio sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80 per cento con decorrenza da febbraio del 2024, dichiarando inammissibile il capo di domanda di condanna al pagamento della prestazione;
compensa le spese del giudizio per ATPO e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Cosenza 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. 2939 del RG lav. dell'anno 2024 introdotta da
, nata a [...] il [...], residente a [...] Parte_1 cod.fisc. , rappresentata e difesa in virtu' di mandato allegato al ricorso- C.F._1 dall'Avv. Antonio Biamonte, presso il cui studio in Cosenza (87100), viale Giacomo Mancini, n.° 263
è elettivamente domiciliata
Ricorrente
Nei confronti di
(C.F. – P. Controparte_1 P.IVA_1
IVA ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla via Ciro il P.IVA_2
Grande 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena e
Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 22/03/2024, Persona_1
Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in
Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso l'ufficio legale dell' CP_1
resistente Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. (ATPO n. 4299 del 2023, assegno mensile di assistenza, art. 13, legge n. 118/71)
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso iscritto il 22.07.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha introdotto giudizio ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. al fine di chiedere, previa rinnovazione della ctu medico legale, l'accertamento della sussistenza del grado di invalidità già accertato dal consulente nominato nel procedimento per ATPO ma con decorrenza diversa vale a dire dalla presentazione della domanda amministrativa (7.3.2023) e, per l'effetto, la declaratoria del suo diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e la condannare dell' in persona del legale rappresentate pro-tempore al pagamento dei CP_1
ratei maturati e maturandi non riscossi oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 121° giorno al soddisfo, nonché gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo ivi compresi gli interessi sugli interessi maturati e maturandi nel corso del giudizio di appello.
Resisteva al giudizio l' instando per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del CP_1
ricorso.
La causa, ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico all'esito della scadenza del termine per il deposito di note assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
16/8/2024, data deposito atto di dissenso 18/07/2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 22.07.2024.
Ciò posto, valga sempre in via preliminare rilevare che parte ricorrente chiede declaratoria del diritto all'assegno mensile di assistenza, previo accertamento del relativo requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e, per l'effetto, la condanna dell' all'erogazione dei ratei CP_1
della prestazione con la richiesta decorrenza.
Sul punto, valga rilevare che è inammissibile il capo di domanda volto all'accertamento del diritto alla prestazione e, a fortiori, il capo di condanna al pagamento della prestazione, alla luce del consolidato Co orientamento della : In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva,
(punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Tanto premesso, nel merito il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto posto che le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Valga premettere che l'istante, presentata domanda amministrativa in data 7.3.2023, ha proposto ricorso per ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di chiedere l'accertamento di invalidità civile in misura pari o superiore al 74 per cento, ritenendo erroneo il giudizio della competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che, nella seduta del 9.6.2023, ha riconosciuto l'istante invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 67 per cento. Il CTU nominato nel procedimento per ATPO, espletate le necessarie indagini, sottoposta a visita la perizianda ed esaminata la documentazione sanitaria allegata, ha ritenuto che il grado di invalidità civile
è pari all'80 per cento con decorrenza dalla data della visita peritale (22 febbraio 2024).
Tanto premesso, la ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio contesta unicamente la decorrenza, ritenendo che la stessa debba essere retrodatata alla presentazione della domanda amministrativa ma osserva il giudicante che, come già chiarito dal CTU in sede di risposta alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 195 c.p.c. incentrate esclusivamente sulla decorrenza del requisito sanitario, sulla base della visita peritale e dell'anamnesi effettuata – che Le osservazioni non possono essere condivise in quanto le manifestazioni Cliniche ed i conseguenti deficit prestativi sono state obiettivate durante la visita CTU, come evidenziaste nelle conclusioni: “ … in sede di visita peritale … “. Ritengo che i colleghi della CML, a suo tempo, abbiano operato con scienza e coscienza e con validi motivi nell'esprimere la valutazione in verbale. Pertanto si conferma l'elaborato già trasmesso alle parti in data 20/04/2024.
Invero, quanto alla valutazione in sede amministrativa, valga rilevare che il ctu ha valutato documentazione sanitaria di formazione successiva alla stessa, con la conseguenza che non è corretto l'assunto secondo cui la commissione medica aveva erroneamente valutato il grado di invalidità (67 per cento); inoltre, quanto alla decorrenza del requisito sanitario, per come accertato dal CTU, soltanto in sede di visita peritale sono state apprezzate le manifestazioni cliniche e i conseguenti deficit, in assenza di documentazione sanitaria atta a consentire la retrodatazione dello stesso.
A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente si limita ad affermazioni astratte atte a supportare la dedotta retrodatazione, senza offrire alcuna evidenza medico legale che in concreto dimostri l'erroneità delle conclusioni dell'ausiliare che, in assenza di elementi atti a consentire una retrodatazione della condizione invalidante, ne ha indicato la decorrenza facendola coincidere con la visita peritale.
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso e, per l'effetto, l'accertamento dell'invalidità nella misura e con la decorrenza indicati nell'elaborato peritale.
Le spese del procedimento per ATPO sono integralmente compensate stante la soccombenza sul piano quantitativo e temporale di parte ricorrente in ragione della decorrenza differita del requisito sanitario mentre le spese del presente giudizio sono dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80 per cento con decorrenza da febbraio del 2024, dichiarando inammissibile il capo di domanda di condanna al pagamento della prestazione;
compensa le spese del giudizio per ATPO e dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Cosenza 10 aprile 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti