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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8628/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Glenda Gandolfi e dall'Avv. Raffaele Busani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note autorizzate con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi scritti di cui al ricorso introduttivo congiunto. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 e hanno premesso di Parte_1 Parte_2 avere instaurato un tempo una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 29 settembre 2020) il figlio Per_1
Dando conto della cessazione della loro relazione affettiva nel corso del novembre 2024, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno poi concluso congiuntamente insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che Per_1 per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti come testualmente riportati nel ricorso datato 13 novembre 2024 e depositato il 25 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8628/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Glenda Gandolfi e dall'Avv. Raffaele Busani del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso i medesimi difensori
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno presentato note autorizzate con le quali hanno chiesto pronunciarsi in conformità degli accordi scritti di cui al ricorso introduttivo congiunto. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 novembre 2024 e hanno premesso di Parte_1 Parte_2 avere instaurato un tempo una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione è nato (il 29 settembre 2020) il figlio Per_1
Dando conto della cessazione della loro relazione affettiva nel corso del novembre 2024, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità dei loro accordi aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) del figlio minore, la sua collocazione privilegiata (presso la madre), i tempi di permanenza con il genitore non collocatario (appunto, il padre), il suo mantenimento e questioni a queste accessorie.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno poi concluso congiuntamente insistendo per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità degli accordi raggiunti dai medesimi interessati, in quanto privi di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che Per_1 per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con il genitore non collocatario, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., prende atto e provvede in conformità degli accordi intervenuti tra le parti come testualmente riportati nel ricorso datato 13 novembre 2024 e depositato il 25 novembre 2024.
Così deciso in Parma il 9 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2