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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 2852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2852 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2912/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2912/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, trattenuto in decisione in data 4/06/2025
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 CP_1
) e (c.f.: ), costituitisi C.F._2 Controparte_2 C.F._3
in giudizio con atto di riassunzione depositato il 3/03/2025, nella qualità di eredi di
(c.f.: , deceduto il 7/08/2020, rappresentati e Persona_1 C.F._4 difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in riassunzione, dall'avv. Ciro
Casoria (c.f.: ), con il quale elettivamente domiciliano in C.F._5
Camposano (Na) alla via Provinciale, 5ª traversa n. 2
Ricorrenti
E
(c.f.: ), in persona del Presidente legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Acierno (c.f.:
, in virtù di provvedimento autorizzativo e procura generale ad C.F._6
lites per NO di Napoli rep n. 33646 del 6/04/2018. Persona_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Resistente
E
(c.f.: Controparte_4
), con sede legale in Caserta alla via Roma n. 80, in persona del P.IVA_2
Commissario Straordinario nonché legale rappresentante pro tempore avv. Francesco
Todisco, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ed in virtù di deliberazione n. 637 del 10 luglio 2023, dall'avv. Rodolfo
Pinto (c.f.: ), con il quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla C.F._7
via Raffaele De Cesare n. 31.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/06/2019, ha convenuto in Persona_1 giudizio la affinché l'adito Tribunale accerti la sua responsabilità Controparte_3
per l'esondazione dell'alveo LL (o GA) verificatasi a Camposano il 19/06/2014, seguita al crollo di una parte dell'argine a sud dell'alveo stesso, e la condanni al pagamento della complessiva somma di € 30.949,00, ovvero dell'importo che in via equitativa si riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal fondo agricolo di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
-- di essere proprietario e conduttore del terreno sito in Camposano (NA) alla via Capua, riportato in catasto al foglio 2, particella n. 372;
-- che il giorno 19/06/2014, nel Comune di Camposano, nel punto immediatamente a valle del ponte della “Madonnella”, l'argine a sud dell'alveo LL (o GA) è crollato, causando l'allagamento dei terreni limitrofi;
--che, in particolare, “a seguito del crollo di una parte dell'argine sud dell'alveo GA
(o LL), distante appena qualche centinaia di metri dagli immobili in questione, - in considerazione della giacitura del suolo, pendente verso Sud e, della progressiva velocità assunta dal veicolo acquoso-melmoso - un rilevante quantitativo di melma, fango e detriti vari (ramaglie, contenitori, plastica ecc.) ha raggiunto e inondato il compendio immobiliare” (pag. 2 dell'atto di citazione);
--che a causa dell'alluvione le coltivazioni sono andate perdute e che, comunque, sono divenute incommerciabili per effetto dell'Ordinanza del Responsabile del Servizio di
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 2 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Protezione Civile del Comune di Camposano n. 19 del 23/06/2014, con la quale si intimava ai proprietari dei terreni interessati dall'esondazione dell'alveo LL di non utilizzare i prodotti agricoli provenienti dai medesimi terreni;
--che i danni verificatisi ammontano ad € 30.949,00, secondo la quantificazione del proprio CTP.
2. Alla prima udienza di comparizione del 5/11/2019, rilevata la mancata costituzione della il Giudice delegato ha autorizzato il ricorrente alla Controparte_3
rinnovazione della notificazione ex art. 176 R.D. n. 1775 del 1933.
2.1. Con comparsa in data 30/09/2021, si è costituita la eccependo Controparte_3
in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'alveo LL (o GA) rientrerebbe nel bacino idrografico del , Controparte_4
come si evince dal Piano di Classifica del , Controparte_4
che menziona espressamente il carattere artificiale del bacino dei Regi Lagni, di cui l'alveo LL fa parte;
tale connotazione di bacino artificiale risulterebbe anche dal
Piano stralcio Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Campania Centrale, con la conseguenza che la manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e i bacini indicati nel Piano di Classifica compete al detto , come stabilito anche dalla CP_4
Legge Regionale n. 4 del 25/2/2003.
Espone la che a riprova, con Protocollo di Intesa firmato nel 2009 tra la CP_3
il e i Controparte_3 Controparte_4
Comuni interessati, è stato individuato proprio il quale soggetto attuatore CP_4
degli interventi di bonifica, riqualificazione ambientale e ripristino dell'assetto idrogeologico.
Per altro verso, prosegue la prospettazione dell'Ente Locale, la non Controparte_3
avrebbe più le competenze in materia di polizia idraulica e gestionali di cui all'art. 90 c.
2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto “l'art. 142 del dlgs 152/2006 non riporta più la menzione dei poteri regionali in materia di polizia idraulica, che invece ex art. 69 c. 2 lett. b) dlg 152/2006 sono oggi riferite alle Autorità di bacino” (così a pag. 7 della comparsa di costituzione).
Ciò troverebbe conferma nel Regolamento di polizia idraulica del CP_4
sopraindicato, il quale prevede nel suo art. 1 che le funzioni di polizia idraulica appartengono al . CP_4
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Cerqua e Cerqua pag. 3 CP_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
La ha altresì evocato la legittimazione passiva del Controparte_3 CP_6
competente territorialmente, per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26/5/2016, per la gestione delle fognature e dei canali di immissione nei fiumi, per eventuali abusi edilizi, normalmente presenti in vicinanza degli argini, la cui incidenza causale sui danni è da verificare in corso di giudizio e la cui rimozione compete sempre al ex art 35 CP_6
DPR 380/2001.
2.4. Gradatamente, nel merito, la ha dedotto che i ricorrenti non Controparte_3
hanno dato prova del nesso causale ed ha contestato la quantificazione dei danni, in quanto effettuata in difetto del supporto di adeguata documentazione.
3. In data 31/03/2022 si è costituito ai sensi degli artt. 300 e ss. c.p.c. , Controparte_2
nella qualità asserita di erede legittimo dell'originario istante , deceduto Persona_1
nelle more, in data 7/08/2020.
4. Con provvedimento del 5/04/2022, il Giudice delegato ha autorizzato la chiamata in causa del , rinviando al 6/12/2022. Controparte_4
Il si è costituto con comparsa depositata il 5/09/2023, eccependo: CP_4
--la carenza di legittimazione attiva del ricorrente poiché quest'ultimo Controparte_2
non avrebbe provato la qualità di erede;
-- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la manutenzione e la gestione del (attualmente rientrante nel comprensorio di ampliamento individuato Persona_3
dalla L.R. n. 4 del 2003, ma non inserito nel perimetro consortile di contribuenza) spetterebbero alla proprietaria del canale in quanto titolare del Controparte_3
demanio idrico ex D.Lgs. n. 112 del 1998;
--la legittimazione passiva del in quanto unico soggetto Controparte_7
responsabile di eventuali omissioni nella rimozione dei rifiuti presenti nel lagno;
--la prescrizione dell'azione risarcitoria, per l'intervenuto decorso del termine quinquennale, dal momento che il primo atto interruttivo sarebbe stato ad esso notificato il 1° giugno 2023, ad oltre nove anni di distanza dall'esondazione del 19/06/2014;
--la mancata prova da parte del ricorrente dell'evento causativo dei danni e del nesso di causalità.
5. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico del ruolo, all'udienza del 5/04/2022 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale
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e pag. 4 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Nola per l'espletamento della prova e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5/03/2024.
Acquisiti i verbali della prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione all'udienza del 6/11/2024, poi rinviata per esigenze di ruolo al 4/12/2024.
Il Collegio, con ordinanza del 4/12/2024, rilevato che pur Controparte_2
costituendosi in giudizio in qualità di erede del ricorrente e dante causa
[...]
, è divenuto proprietario del fondo per cui è causa in virtù di legato Per_1
testamentario (cf., in atti), che il medesimo non dimostrava la qualità di erede e che comunque non era erede legittimario, ha dichiarato interrotto il giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 3/03/2025, si sono costituiti
[...]
e in qualità di eredi di . CP_2 Parte_1 CP_1 Persona_1
Con decreto del 5/03/2025, il Presidente ha fissato per la prosecuzione della causa l'udienza collegiale del 4/06/2025, onerando i ricorrenti di notificare il ricorso unitamente al decreto alle parti convenute entro il 4/04/2025.
La notifica della citazione in riassunzione è stata ritualmente eseguita nei confronti di entrambi i convenuti, all'esito si è costituito in data 30 aprile 2025 il . CP_4
La si è costituita nella fase di riassunzione in data 4 giugno 2025. CP_3
Disposta la trattazione scritta con decreto del 19/05/2025, acquisite le comparse conclusionali del e dei ricorrenti, e le note di trattazione scritta delle parti, CP_4
tempestivamente depositate, dal il 3 giugno 2025, dai ricorrenti e dalla CP_4
il 4 giugno 2025, all'esito della trattazione del 4.6.2025 il Tribunale, nella CP_3
composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La legittimazione attiva
Preliminarmente, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione attiva degli odierni ricorrenti. si è costituito telematicamente il 31/03/2022, allegando alla comparsa Controparte_2
copia del verbale di pubblicazione di testamento olografo per NO , rep. n. Per_4
2695 e racc. n. 1986, registrato a Napoli il 14/06/2021, dal quale si evince che con legato testamentario il dante causa, originario ricorrente, gli aveva trasferito la proprietà del terreno sito in Camposano alla via Capua, foglio 2 particella n. 372.
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
Cerqua Annibale, e pag. 5 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Rilevato il difetto di legittimazione attiva, stante la qualità di mero legatario e non di erede di il Giudice delegato ha dichiarato interrotto il giudizio. Controparte_2
Con il ricorso in riassunzione depositato il 3/03/2025, Parte_1 CP_1
e hanno specificato di essere eredi di in virtù di Controparte_2 Persona_1
rappresentazione, in quanto figli di , germano di a Persona_5 Persona_1
sua volta già deceduto in data 14/11/2011. Hanno altresì provato la qualità di eredi universali mediante il deposito della dichiarazione di successione che risale al 28.3.2022
(cf., in atti).
Pertanto, gli odierni ricorrenti sono legittimati ad agire nel presente giudizio nei confronti della e del Controparte_3 Controparte_4
quali successori dell'intero asse ereditario e, dunque, anche della pretesa risarcitoria già fatta valere da . Persona_1
7. La prescrizione
È del pari infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...]
. Controparte_4
Infatti, in data 4/12/2017 è stata notificata al una lettera di messa in mora CP_4
inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a cui ha fatto seguito una successiva lettera di messa in mora, notificata a mezzo pec in data 4/01/2022 (cfr. nella produzione di parte dei ricorrenti).
Pertanto, le due lettere di messa in mora, regolarmente ricevute dal , sono atti CP_4
idonei a interrompere il termine di prescrizione quinquennale, in quanto ricevute entro i
5 anni dall'evento - 19/06/2014 - la prima, ed entro 5 anni dalla prima lettera interruttiva la seconda.
8. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati al fondo agricolo e alle colture su di esso presenti, derivanti dall'esondazione dell'alveo LL avvenuta il 19/06/2014, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'agronomo del 28/12/2014, depositata agli atti unitamente al Persona_6
ricorso.
La domanda rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito,
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 6 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale
(sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022,
Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass.
2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 19/06/2014 l'alveo LL è esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è stata confermata dalla relazione tecnico-peritale del 28/12/2014 e dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla e dal . Controparte_3 CP_4
In particolare, il teste ha dichiarato: “Ricordo che nel mese di Testimone_1 giugno 2014 nel pomeriggio durante una pioggia non molto intensa cedette l'argine dell'alveo che passa vicino alla località Madonnella in Camposano e che l'acqua piena di rifiuti si riversò nei fondi limitrofi, tra cui quello del signor ”. CP_2
Inoltre, entrambi i testi escussi hanno confermato il cattivo stato di manutenzione dell'alveo LL. In particolare, il teste ha riferito: “E' vero, da che Testimone_1 abito là non ho mai visto fare manutenzione almeno fino al 19/06/2015”.
Peraltro, la ed il , quali enti istituzionalmente competenti in ragione CP_3 CP_4
di quanto si dirà infra, non hanno né documentato nè chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo.
9. Prova dei danni
Si premette che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
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9.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi, il perito di parte ha attestato che il fondo del ricorrente era oggetto di un'intensa pratica agricola.
Al momento dell'evento dannoso del 19/06/2014, secondo la prospettazione di parte attrice, il fondo era per la sua maggior parte, di mq 2.800, coltivato a cipolle, per la restante area, di circa 1.000 mq, con pomodori, zucchine e patate.
In particolare, il perito ha riportato che “l'intero appezzamento, al momento dei sopralluoghi, risultava cosparso da un cospicuo strato detritico limaccioso, unitamente
a ramaglie, carta straccia, oltre a sassi di varia pezzatura che, distribuito in modo difforme, veniva mediamente computato in cm 30” (cfr. pag. 5 della perizia). Di conseguenza “le colture investite – cipolle ed orticole varie - hanno subito una profonda alterazione nei loro processi metabolici per il sedimentarsi del materiale ivi pervenuto, che di fatto ha costituito uno spesso strato impermeabile, rendendo pressochè impraticabile lo scambio gassoso tra l'ambiente ipogeo e quello epigeo, provocando un brusco ambiente asfittico alle radici, che, per effetto di un habitat riducente, non sono più nelle condizioni di svolgere le normali funzioni di assorbimento di acqua e sali minerali, subendo l'arresto delle attività fotosintetiche ed il conseguente rischio di soccombere” (cfr. pag. 7 della perizia).
Infine, il perito ha sottolineato che “in ogni caso l'evento dannoso ha procurato la totale perdita delle colture orticole in atto e ripercussioni negative sui futuri processi metabolici” (cfr. pag. 7 della perizia).
9.2. Per la distruzione delle colture il perito ha calcolato un danno pari alla somma complessiva di € 3.728,00, di cui € 2.016,00 per la perdita della coltura di cipolla, €
1.260,00 per la perdita della cultura di pomodori varietà San Marzano, zucchine e patate ed € 452,00 per la perdita della coltura di cime di rapa.
Ebbene, le cifre indicate nella perizia per i danni subiti dalle coltivazioni non possono essere riconosciute in toto, in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento.
Egualmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso dei fondi.
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Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni dei testi escussi, che seppur riferiscono del danneggiamento delle coltivazioni praticate sul fondo, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti.
Il teste si è limitato ad affermare: “ricordo che il fondo era Testimone_1 coltivato e produceva ortaggi, pomodori, patate e cipolle”, mentre il teste Tes_2
in risposta al capo di prova sub lettera H) del ricorso (cf pagina 10 dell'atto
[...] introduttivo) ha detto testualmente: “Non ricordo cosa fosse coltivato sul fondo al momento dell'alluvione”.
Tali dichiarazioni, peraltro, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Da ultimo, la prova della consistenza dei danni non può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
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Inoltre, si evidenzia che il perito ha erroneamente qualificato come danno da perdita di coltura la mancata coltivazione delle cime di rapa, quantificato in € 453,00, in quanto
“la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) nel corso della stessa annata agraria sarebbe stata investita a n. 2 cicli di coltura di cime di rapa con raccolto settembrino e dicembrino” (cfr. pag. 14 della perizia). Per cui, tale voce di danno avrebbe dovuto essere inserita nella voce “mancata coltura succedanea”, di cui si dirà infra.
In considerazione delle carenze probatorie sulla quantità dei prodotti coltivati e distrutti, ma anche dell'impossibilità di compiere un accertamento giudiziale diretto in loco, dato il lungo lasso temporale tra gli eventi e l'inizio della causa, in via equitativa si riconosce il 50% di quanto richiesto per la perdita delle colture di cipolla e di pomodori, zucchine e patate, ovvero l'importo di € 1.638,00.
9.3. Quanto ai danni per la mancata coltivazione succedanea, quantificati in € 914,00 dalla perizia di parte alla voce n. 2, il Collegio osserva che nulla è dimostrato circa la minore utilizzabilità del terreno nel ciclo produttivo successivo o circa la minore redditività della coltivazione (anche questa dimostrabile con i documenti aziendali).
Del resto, la scelta di agire in giudizio a distanza di ben 5 anni dall'evento ha impedito la verifica in contraddittorio e nell'immediatezza della effettiva coltivabilità e coltivazione nell'anno 2015 e negli anni ancora successivi.
9.4. Per quanto concerne le attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno, il perito di parte ha quantificato in € 18.498,00 il costo dei lavori di rimozione della superficie da detriti vari, specificando che “per il costo della rimozione del materiale alluvionale ivi pervenuto, avuto riguardo ai prezzi praticati in zona e ai preventivi emessi da imprese locali per il tipo di intervento richiesto (COFRAT s.r.l.
D.C.S. sas - Nolo e Ambiente), nonché della sentenza del TRAP di Napoli n. 114/99, che, per analogo lavoro, in via equitativa ebbe a fissare un prezzo complessivo di
£18000/mc - operando per interpolazione e, attualizzando tale valore, si perviene ad un prezzo medio unitario di € 15,50/mc” (cfr. pag. 14 della perizia).
Orbene, il perito non ha precisato quale tipo di intervento sarebbe necessario porre in essere per ai fini dell'asportazione del materiale detritico, né alla perizia risulta allegata la prova di aver pagato aziende specializzate per la rimozione, benchè in ricorso si dichiari che lo strato di detriti è stato prontamente rimosso.
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Nel contempo, le dichiarazioni testimoniali riguardanti l'invasione di melma sui terreni rendono verosimile che abbia dovuto compiere quantomeno in Persona_1
economia e probabilmente in autonomia attività di pulizia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di € 1.800,00.
9.5. I capi di domanda aventi ad oggetto le operazioni di bonifica del suolo e la somministrazione di concimi organici e la sistemazione del fondo sono del tutto sforniti di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che dovrebbero essere svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia concimi, che sono prodotti commerciati da negozi specializzati, il che rende inverosimile il loro impiego senza prova dell'acquisto.
Pertanto, anche con riguardo a tali attività deve presumersi che la bonifica sia stata fatta in economia e si reputa congruo riconoscere in via equitativa il 50% di quanto richiesto nella perizia, ovvero l'importo di € 1.989,00 (calcolato sulla richiesta complessiva per queste operazioni di € 3.978,00).
9.6. I testimoni hanno, poi, confermato il capo di prova relativo al danneggiamento dell'impianto idraulico, consistente nel quesito “vero che nel terreno dell'istante vi è un antico pozzo con pompa sommersa e gli impianti elettrici a servizio della pompa sono stati interessati da un cospicuo strato fangoso e sono risultati danneggiati”.
La genericità dell'allegazione non è ovviamente superata dal contenuto della deposizione, dal quale non si evince la precisa entità e quantità del danno in esame.
Del resto, la valutazione compiuta dal CTP sul punto risulta del tutto generica e sprovvista di supporto documentale (anche fotografico), per cui anche per questa voce di danno può riconoscersi in via equitativa il 50% di quanto richiesto, ovvero € 730,00.
9.7. Infine, il perito ha calcolato la somma di € 1.297,00 per la riparazione della recinzione e dei cancelli. La circostanza del danneggiamento sia della recinzione, in parte divelta insieme ai pali di sostegno in legno, sia dei cancelli, è stata confermata da entrambi i testi escussi, sia pur senza che sia emersa una precisa prova del quantum del danno provocato.
Anche per questa voce di danno appare equo riconoscere il 50% di quanto richiesto, ovvero la somma di € 648,50, in considerazione della mancanza di supporto documentale e della genericità della valutazione del perito.
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9.8. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
6.805,50 in favore di e in quote che Controparte_2 Parte_1 CP_1
si presumono uguali.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
10. La legittimazione passiva
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere del risarcimento, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Sul punto, questo Tribunale in conformità con sue precedenti decisioni, rileva quanto segue.
I Regi Lagni rappresentano un sistema idraulico di bonifica di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana. Il loro bacino si estende per circa 1.398 kmq e raccoglie le acque alte di un ampio comprensorio montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di
LL, dei Monti di Sarno e del rivestendo così per il territorio una CP_8
importante infrastruttura di bonifica e raccolta delle acque anche per il recapito in essa dei cinque impianti di depurazione comprensoriali (Nola, Acerra, Napoli Nord,
Marcianise e Foce Regi Lagni) e di molti scarichi di acque di pioggia.
Per la sua funzione, il bacino dei Regi Lagni rientra tra i grandi colatori, ovvero opere idrauliche su acque pubbliche, e, pertanto, al medesimo può essere riconosciuta la duplice natura di acqua pubblica ed opera di bonifica.
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della poiché ai sensi Controparte_3
degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 12 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
opere idrauliche, con specifico riguardo all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, permane Controparte_3
certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori
(quali quelli in oggetto).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 25928 del 05/12/2011).
Accertata così la responsabilità della quale ente titolare della Controparte_3
proprietà demaniale precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale, va affermata, altresì, la responsabilità del in quanto i Regi Controparte_4
Lagni rientrano nella zona di ampliamento del comprensorio di competenza del stesso. CP_4
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha più volte affermato (cfr. sentenze nn.
134/2019, 157/2019, 213/2019) che l'art. 33, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2003 ha espressamente ricompreso il bacino dei Regi Lagni nel CP_3
comprensorio di bonifica Volturno-Garigliano. Per cui, in virtù di tale previsione legislativa (e tenuto conto che la ben può delegare ai Consorzi di bonifica le CP_3
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 13 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
sue funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura), gli oneri di manutenzione dei Regi Lagni gravano sul Controparte_9
, senza necessità di un apposito atto di consegna da parte della
[...]
e senza necessità di un piano di classifica (che rappresenta una sorta di tabella CP_3
millesimale di contribuzione con cui vengono ripartite le spese sostenute dal CP_4
per i lavori di bonifica), fatti salvi i soli casi in cui vi sia un espresso provvedimento del
Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi degli artt. 2, 3 e 12 della citata legge regionale, abbia dichiarato l'opera di preminente interesse regionale, con conseguente onere di manutenzione e gestione a carico esclusivo della CP_3
Tali principi sono stati ora confermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15574/2021.
Pertanto, i principi che si ricavano dalle citate sentenze del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche e da quella delle Sezioni Unite sono i seguenti:
- le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ed i conseguenti poteri di manutenzione e custodia, che l'art. 89, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n. 112/98 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai o ai concessionari delle relative opere;
Controparte_4
- in attuazione di questa facoltà la con la legge regionale n. 4/2003, Controparte_3
ha ridefinito, all'art. 33, comma 2, gli attuali comprensori di bonifica integrale e, nel far questo, ha espressamente ricompreso nel comprensorio di bonifica "
[...]
" i Regi Lagni e, conseguentemente, tutti i canali che rientrano nel loro Parte_2
bacino;
- dalla stessa ricognizione legislativa di cui al citato art. 33 della legge regionale e dalla norma fondamentale di cui all'art. 54 R.D. n. 215/1933 (in base al quale “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”) discende automaticamente l'attribuzione al di della funzione di manutenzione dei corsi d'acqua CP_4 CP_4
rientranti nel bacino dei Regi Lagni, senza la necessità di un apposito atto di consegna da parte della e senza che abbia altresì rilievo se, in concreto, il CP_3 CP_4
abbia o meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento.
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
Cerqua e pag. 14 CP_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
In conclusione, nel caso che qui occupa, essendo pacifico che il sistema idraulico dei
Regi Lagni rientra nella zona di ampliamento del comprensorio di competenza del
, quest'ultimo ne ha Controparte_4 per ciò solo l'obbligo di manutenzione e custodia, pur in assenza di un apposito atto di consegna da parte della discendendo tale obbligo direttamente dalla CP_3 ricognizione legislativa operata dall'art. 33 delle Legge Regionale (così questo
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sentenza n. cron 3321/2022 decisa in data
8.06.2022 e pubblicata il 14.07.2022 a definizione del giudizio n. r.g. 4232/2016).
10.1. Inoltre, la ed il non hanno fornito adeguata Controparte_3 CP_4
allegazione e prova della concorrente responsabilità del , atteso Controparte_7 lo strutturale e risalente stato di cattiva manutenzione nel quale risultano all'epoca dei fatti tenuti gli alvei, come risulta dal complesso dell'istruttoria svolta.
Per altro verso, si palesa meramente esplorativa la domanda volta all'accertamento, in corso di causa, di eventuali abusi edilizi, normalmente presenti in vicinanza degli argini, secondo l'indimostrata e generica allegazione della CP_3
I due Enti convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
11. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e del Controparte_3
e liquidate in dispositivo secondo i Controparte_4
parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Ciro
Casoria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2912/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Controparte_2
e e, per l'effetto, condanna la e il Parte_1 CP_1 Controparte_3
, in solido tra di loro, Controparte_4
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 15 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo complessivo di € 6.805,50, in quote che si presumono uguali, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(19/06/2014) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la e il Controparte_3 CP_4 convenuto a pagare ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 272,50 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Ciro Casoria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 16 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2912/2019 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, trattenuto in decisione in data 4/06/2025
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 CP_1
) e (c.f.: ), costituitisi C.F._2 Controparte_2 C.F._3
in giudizio con atto di riassunzione depositato il 3/03/2025, nella qualità di eredi di
(c.f.: , deceduto il 7/08/2020, rappresentati e Persona_1 C.F._4 difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in riassunzione, dall'avv. Ciro
Casoria (c.f.: ), con il quale elettivamente domiciliano in C.F._5
Camposano (Na) alla via Provinciale, 5ª traversa n. 2
Ricorrenti
E
(c.f.: ), in persona del Presidente legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angela Acierno (c.f.:
, in virtù di provvedimento autorizzativo e procura generale ad C.F._6
lites per NO di Napoli rep n. 33646 del 6/04/2018. Persona_2 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Resistente
E
(c.f.: Controparte_4
), con sede legale in Caserta alla via Roma n. 80, in persona del P.IVA_2
Commissario Straordinario nonché legale rappresentante pro tempore avv. Francesco
Todisco, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ed in virtù di deliberazione n. 637 del 10 luglio 2023, dall'avv. Rodolfo
Pinto (c.f.: ), con il quale elettivamente domicilia, in Napoli, alla C.F._7
via Raffaele De Cesare n. 31.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 18/06/2019, ha convenuto in Persona_1 giudizio la affinché l'adito Tribunale accerti la sua responsabilità Controparte_3
per l'esondazione dell'alveo LL (o GA) verificatasi a Camposano il 19/06/2014, seguita al crollo di una parte dell'argine a sud dell'alveo stesso, e la condanni al pagamento della complessiva somma di € 30.949,00, ovvero dell'importo che in via equitativa si riterrà dovuto, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dal fondo agricolo di sua proprietà, con conseguente pagamento delle spese di giudizio.
In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
-- di essere proprietario e conduttore del terreno sito in Camposano (NA) alla via Capua, riportato in catasto al foglio 2, particella n. 372;
-- che il giorno 19/06/2014, nel Comune di Camposano, nel punto immediatamente a valle del ponte della “Madonnella”, l'argine a sud dell'alveo LL (o GA) è crollato, causando l'allagamento dei terreni limitrofi;
--che, in particolare, “a seguito del crollo di una parte dell'argine sud dell'alveo GA
(o LL), distante appena qualche centinaia di metri dagli immobili in questione, - in considerazione della giacitura del suolo, pendente verso Sud e, della progressiva velocità assunta dal veicolo acquoso-melmoso - un rilevante quantitativo di melma, fango e detriti vari (ramaglie, contenitori, plastica ecc.) ha raggiunto e inondato il compendio immobiliare” (pag. 2 dell'atto di citazione);
--che a causa dell'alluvione le coltivazioni sono andate perdute e che, comunque, sono divenute incommerciabili per effetto dell'Ordinanza del Responsabile del Servizio di
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 2 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Protezione Civile del Comune di Camposano n. 19 del 23/06/2014, con la quale si intimava ai proprietari dei terreni interessati dall'esondazione dell'alveo LL di non utilizzare i prodotti agricoli provenienti dai medesimi terreni;
--che i danni verificatisi ammontano ad € 30.949,00, secondo la quantificazione del proprio CTP.
2. Alla prima udienza di comparizione del 5/11/2019, rilevata la mancata costituzione della il Giudice delegato ha autorizzato il ricorrente alla Controparte_3
rinnovazione della notificazione ex art. 176 R.D. n. 1775 del 1933.
2.1. Con comparsa in data 30/09/2021, si è costituita la eccependo Controparte_3
in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, in quanto l'alveo LL (o GA) rientrerebbe nel bacino idrografico del , Controparte_4
come si evince dal Piano di Classifica del , Controparte_4
che menziona espressamente il carattere artificiale del bacino dei Regi Lagni, di cui l'alveo LL fa parte;
tale connotazione di bacino artificiale risulterebbe anche dal
Piano stralcio Rischio Alluvioni dell'Autorità di Bacino Campania Centrale, con la conseguenza che la manutenzione, la gestione e la vigilanza sugli alvei e i bacini indicati nel Piano di Classifica compete al detto , come stabilito anche dalla CP_4
Legge Regionale n. 4 del 25/2/2003.
Espone la che a riprova, con Protocollo di Intesa firmato nel 2009 tra la CP_3
il e i Controparte_3 Controparte_4
Comuni interessati, è stato individuato proprio il quale soggetto attuatore CP_4
degli interventi di bonifica, riqualificazione ambientale e ripristino dell'assetto idrogeologico.
Per altro verso, prosegue la prospettazione dell'Ente Locale, la non Controparte_3
avrebbe più le competenze in materia di polizia idraulica e gestionali di cui all'art. 90 c.
2 lett. e) del DPR 616/1977 in quanto “l'art. 142 del dlgs 152/2006 non riporta più la menzione dei poteri regionali in materia di polizia idraulica, che invece ex art. 69 c. 2 lett. b) dlg 152/2006 sono oggi riferite alle Autorità di bacino” (così a pag. 7 della comparsa di costituzione).
Ciò troverebbe conferma nel Regolamento di polizia idraulica del CP_4
sopraindicato, il quale prevede nel suo art. 1 che le funzioni di polizia idraulica appartengono al . CP_4
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
Cerqua e Cerqua pag. 3 CP_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
La ha altresì evocato la legittimazione passiva del Controparte_3 CP_6
competente territorialmente, per lo smaltimento dei rifiuti solidi grossolani rinvenuti nei corpi idrici superficiali ai sensi dell'art. 35 L.R. n. 14 del 26/5/2016, per la gestione delle fognature e dei canali di immissione nei fiumi, per eventuali abusi edilizi, normalmente presenti in vicinanza degli argini, la cui incidenza causale sui danni è da verificare in corso di giudizio e la cui rimozione compete sempre al ex art 35 CP_6
DPR 380/2001.
2.4. Gradatamente, nel merito, la ha dedotto che i ricorrenti non Controparte_3
hanno dato prova del nesso causale ed ha contestato la quantificazione dei danni, in quanto effettuata in difetto del supporto di adeguata documentazione.
3. In data 31/03/2022 si è costituito ai sensi degli artt. 300 e ss. c.p.c. , Controparte_2
nella qualità asserita di erede legittimo dell'originario istante , deceduto Persona_1
nelle more, in data 7/08/2020.
4. Con provvedimento del 5/04/2022, il Giudice delegato ha autorizzato la chiamata in causa del , rinviando al 6/12/2022. Controparte_4
Il si è costituto con comparsa depositata il 5/09/2023, eccependo: CP_4
--la carenza di legittimazione attiva del ricorrente poiché quest'ultimo Controparte_2
non avrebbe provato la qualità di erede;
-- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto la manutenzione e la gestione del (attualmente rientrante nel comprensorio di ampliamento individuato Persona_3
dalla L.R. n. 4 del 2003, ma non inserito nel perimetro consortile di contribuenza) spetterebbero alla proprietaria del canale in quanto titolare del Controparte_3
demanio idrico ex D.Lgs. n. 112 del 1998;
--la legittimazione passiva del in quanto unico soggetto Controparte_7
responsabile di eventuali omissioni nella rimozione dei rifiuti presenti nel lagno;
--la prescrizione dell'azione risarcitoria, per l'intervenuto decorso del termine quinquennale, dal momento che il primo atto interruttivo sarebbe stato ad esso notificato il 1° giugno 2023, ad oltre nove anni di distanza dall'esondazione del 19/06/2014;
--la mancata prova da parte del ricorrente dell'evento causativo dei danni e del nesso di causalità.
5. Dopo alcuni rinvii d'ufficio, dovuti all'emergenza Covid ed al carico del ruolo, all'udienza del 5/04/2022 il Giudice designato ha ammesso la prova testimoniale
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 4 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
richiesta da parte attrice, delegando, ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Nola per l'espletamento della prova e rinviando per la precisazione delle conclusioni al 5/03/2024.
Acquisiti i verbali della prova delegata, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione all'udienza del 6/11/2024, poi rinviata per esigenze di ruolo al 4/12/2024.
Il Collegio, con ordinanza del 4/12/2024, rilevato che pur Controparte_2
costituendosi in giudizio in qualità di erede del ricorrente e dante causa
[...]
, è divenuto proprietario del fondo per cui è causa in virtù di legato Per_1
testamentario (cf., in atti), che il medesimo non dimostrava la qualità di erede e che comunque non era erede legittimario, ha dichiarato interrotto il giudizio.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 3/03/2025, si sono costituiti
[...]
e in qualità di eredi di . CP_2 Parte_1 CP_1 Persona_1
Con decreto del 5/03/2025, il Presidente ha fissato per la prosecuzione della causa l'udienza collegiale del 4/06/2025, onerando i ricorrenti di notificare il ricorso unitamente al decreto alle parti convenute entro il 4/04/2025.
La notifica della citazione in riassunzione è stata ritualmente eseguita nei confronti di entrambi i convenuti, all'esito si è costituito in data 30 aprile 2025 il . CP_4
La si è costituita nella fase di riassunzione in data 4 giugno 2025. CP_3
Disposta la trattazione scritta con decreto del 19/05/2025, acquisite le comparse conclusionali del e dei ricorrenti, e le note di trattazione scritta delle parti, CP_4
tempestivamente depositate, dal il 3 giugno 2025, dai ricorrenti e dalla CP_4
il 4 giugno 2025, all'esito della trattazione del 4.6.2025 il Tribunale, nella CP_3
composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La legittimazione attiva
Preliminarmente, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione attiva degli odierni ricorrenti. si è costituito telematicamente il 31/03/2022, allegando alla comparsa Controparte_2
copia del verbale di pubblicazione di testamento olografo per NO , rep. n. Per_4
2695 e racc. n. 1986, registrato a Napoli il 14/06/2021, dal quale si evince che con legato testamentario il dante causa, originario ricorrente, gli aveva trasferito la proprietà del terreno sito in Camposano alla via Capua, foglio 2 particella n. 372.
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
Cerqua Annibale, e pag. 5 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Rilevato il difetto di legittimazione attiva, stante la qualità di mero legatario e non di erede di il Giudice delegato ha dichiarato interrotto il giudizio. Controparte_2
Con il ricorso in riassunzione depositato il 3/03/2025, Parte_1 CP_1
e hanno specificato di essere eredi di in virtù di Controparte_2 Persona_1
rappresentazione, in quanto figli di , germano di a Persona_5 Persona_1
sua volta già deceduto in data 14/11/2011. Hanno altresì provato la qualità di eredi universali mediante il deposito della dichiarazione di successione che risale al 28.3.2022
(cf., in atti).
Pertanto, gli odierni ricorrenti sono legittimati ad agire nel presente giudizio nei confronti della e del Controparte_3 Controparte_4
quali successori dell'intero asse ereditario e, dunque, anche della pretesa risarcitoria già fatta valere da . Persona_1
7. La prescrizione
È del pari infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
[...]
. Controparte_4
Infatti, in data 4/12/2017 è stata notificata al una lettera di messa in mora CP_4
inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a cui ha fatto seguito una successiva lettera di messa in mora, notificata a mezzo pec in data 4/01/2022 (cfr. nella produzione di parte dei ricorrenti).
Pertanto, le due lettere di messa in mora, regolarmente ricevute dal , sono atti CP_4
idonei a interrompere il termine di prescrizione quinquennale, in quanto ricevute entro i
5 anni dall'evento - 19/06/2014 - la prima, ed entro 5 anni dalla prima lettera interruttiva la seconda.
8. Prova dell'allagamento e del nesso causale
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento dei danni provocati al fondo agricolo e alle colture su di esso presenti, derivanti dall'esondazione dell'alveo LL avvenuta il 19/06/2014, come descritti e quantificati nella relazione tecnico-peritale dell'agronomo del 28/12/2014, depositata agli atti unitamente al Persona_6
ricorso.
La domanda rientra nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito,
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 6 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale
(sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022,
Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016; Cass.
2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 19/06/2014 l'alveo LL è esondato, provocando l'allagamento del fondo per cui è causa, è stata confermata dalla relazione tecnico-peritale del 28/12/2014 e dai testi escussi, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla e dal . Controparte_3 CP_4
In particolare, il teste ha dichiarato: “Ricordo che nel mese di Testimone_1 giugno 2014 nel pomeriggio durante una pioggia non molto intensa cedette l'argine dell'alveo che passa vicino alla località Madonnella in Camposano e che l'acqua piena di rifiuti si riversò nei fondi limitrofi, tra cui quello del signor ”. CP_2
Inoltre, entrambi i testi escussi hanno confermato il cattivo stato di manutenzione dell'alveo LL. In particolare, il teste ha riferito: “E' vero, da che Testimone_1 abito là non ho mai visto fare manutenzione almeno fino al 19/06/2015”.
Peraltro, la ed il , quali enti istituzionalmente competenti in ragione CP_3 CP_4
di quanto si dirà infra, non hanno né documentato nè chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo.
9. Prova dei danni
Si premette che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
Cerqua e pag. 7 CP_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
9.1. Dopo aver effettuato vari sopralluoghi nell'immediatezza dei fatti e nei giorni successivi, il perito di parte ha attestato che il fondo del ricorrente era oggetto di un'intensa pratica agricola.
Al momento dell'evento dannoso del 19/06/2014, secondo la prospettazione di parte attrice, il fondo era per la sua maggior parte, di mq 2.800, coltivato a cipolle, per la restante area, di circa 1.000 mq, con pomodori, zucchine e patate.
In particolare, il perito ha riportato che “l'intero appezzamento, al momento dei sopralluoghi, risultava cosparso da un cospicuo strato detritico limaccioso, unitamente
a ramaglie, carta straccia, oltre a sassi di varia pezzatura che, distribuito in modo difforme, veniva mediamente computato in cm 30” (cfr. pag. 5 della perizia). Di conseguenza “le colture investite – cipolle ed orticole varie - hanno subito una profonda alterazione nei loro processi metabolici per il sedimentarsi del materiale ivi pervenuto, che di fatto ha costituito uno spesso strato impermeabile, rendendo pressochè impraticabile lo scambio gassoso tra l'ambiente ipogeo e quello epigeo, provocando un brusco ambiente asfittico alle radici, che, per effetto di un habitat riducente, non sono più nelle condizioni di svolgere le normali funzioni di assorbimento di acqua e sali minerali, subendo l'arresto delle attività fotosintetiche ed il conseguente rischio di soccombere” (cfr. pag. 7 della perizia).
Infine, il perito ha sottolineato che “in ogni caso l'evento dannoso ha procurato la totale perdita delle colture orticole in atto e ripercussioni negative sui futuri processi metabolici” (cfr. pag. 7 della perizia).
9.2. Per la distruzione delle colture il perito ha calcolato un danno pari alla somma complessiva di € 3.728,00, di cui € 2.016,00 per la perdita della coltura di cipolla, €
1.260,00 per la perdita della cultura di pomodori varietà San Marzano, zucchine e patate ed € 452,00 per la perdita della coltura di cime di rapa.
Ebbene, le cifre indicate nella perizia per i danni subiti dalle coltivazioni non possono essere riconosciute in toto, in quanto il ricorrente non ha fornito alcuna prova del quantitativo delle colture concretamente preesistenti all'epoca dell'allagamento.
Egualmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso dei fondi.
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Tale deficit non è colmato dalle dichiarazioni dei testi escussi, che seppur riferiscono del danneggiamento delle coltivazioni praticate sul fondo, sono talmente generiche da non consentire una compiuta valutazione dei danni effettivamente subiti.
Il teste si è limitato ad affermare: “ricordo che il fondo era Testimone_1 coltivato e produceva ortaggi, pomodori, patate e cipolle”, mentre il teste Tes_2
in risposta al capo di prova sub lettera H) del ricorso (cf pagina 10 dell'atto
[...] introduttivo) ha detto testualmente: “Non ricordo cosa fosse coltivato sul fondo al momento dell'alluvione”.
Tali dichiarazioni, peraltro, non sono supportate da nessuna prova documentale, mancando agli atti il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), le fatture, le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, ovvero altri documenti atti a dimostrare l'entità della produzione realizzata negli anni precedenti l'esondazione e quella degli anni successivi.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Tali documenti avrebbero consentito, infatti, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento delle inondazioni mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Da ultimo, la prova della consistenza dei danni non può ricavarsi dalla produzione fotografica allegata alla perizia di parte, da cui si percepisce chiaramente l'allagamento dei terreni in oggetto (in ogni caso ricavabile dal concorde riferimento dei testi), ma non lo stato preesistente del fondo agricolo e le colture ivi praticate.
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Inoltre, si evidenzia che il perito ha erroneamente qualificato come danno da perdita di coltura la mancata coltivazione delle cime di rapa, quantificato in € 453,00, in quanto
“la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) nel corso della stessa annata agraria sarebbe stata investita a n. 2 cicli di coltura di cime di rapa con raccolto settembrino e dicembrino” (cfr. pag. 14 della perizia). Per cui, tale voce di danno avrebbe dovuto essere inserita nella voce “mancata coltura succedanea”, di cui si dirà infra.
In considerazione delle carenze probatorie sulla quantità dei prodotti coltivati e distrutti, ma anche dell'impossibilità di compiere un accertamento giudiziale diretto in loco, dato il lungo lasso temporale tra gli eventi e l'inizio della causa, in via equitativa si riconosce il 50% di quanto richiesto per la perdita delle colture di cipolla e di pomodori, zucchine e patate, ovvero l'importo di € 1.638,00.
9.3. Quanto ai danni per la mancata coltivazione succedanea, quantificati in € 914,00 dalla perizia di parte alla voce n. 2, il Collegio osserva che nulla è dimostrato circa la minore utilizzabilità del terreno nel ciclo produttivo successivo o circa la minore redditività della coltivazione (anche questa dimostrabile con i documenti aziendali).
Del resto, la scelta di agire in giudizio a distanza di ben 5 anni dall'evento ha impedito la verifica in contraddittorio e nell'immediatezza della effettiva coltivabilità e coltivazione nell'anno 2015 e negli anni ancora successivi.
9.4. Per quanto concerne le attività specifiche di pulizia e di ripristino della coltivabilità del terreno, il perito di parte ha quantificato in € 18.498,00 il costo dei lavori di rimozione della superficie da detriti vari, specificando che “per il costo della rimozione del materiale alluvionale ivi pervenuto, avuto riguardo ai prezzi praticati in zona e ai preventivi emessi da imprese locali per il tipo di intervento richiesto (COFRAT s.r.l.
D.C.S. sas - Nolo e Ambiente), nonché della sentenza del TRAP di Napoli n. 114/99, che, per analogo lavoro, in via equitativa ebbe a fissare un prezzo complessivo di
£18000/mc - operando per interpolazione e, attualizzando tale valore, si perviene ad un prezzo medio unitario di € 15,50/mc” (cfr. pag. 14 della perizia).
Orbene, il perito non ha precisato quale tipo di intervento sarebbe necessario porre in essere per ai fini dell'asportazione del materiale detritico, né alla perizia risulta allegata la prova di aver pagato aziende specializzate per la rimozione, benchè in ricorso si dichiari che lo strato di detriti è stato prontamente rimosso.
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Nel contempo, le dichiarazioni testimoniali riguardanti l'invasione di melma sui terreni rendono verosimile che abbia dovuto compiere quantomeno in Persona_1
economia e probabilmente in autonomia attività di pulizia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, la somma complessiva di € 1.800,00.
9.5. I capi di domanda aventi ad oggetto le operazioni di bonifica del suolo e la somministrazione di concimi organici e la sistemazione del fondo sono del tutto sforniti di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che dovrebbero essere svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia concimi, che sono prodotti commerciati da negozi specializzati, il che rende inverosimile il loro impiego senza prova dell'acquisto.
Pertanto, anche con riguardo a tali attività deve presumersi che la bonifica sia stata fatta in economia e si reputa congruo riconoscere in via equitativa il 50% di quanto richiesto nella perizia, ovvero l'importo di € 1.989,00 (calcolato sulla richiesta complessiva per queste operazioni di € 3.978,00).
9.6. I testimoni hanno, poi, confermato il capo di prova relativo al danneggiamento dell'impianto idraulico, consistente nel quesito “vero che nel terreno dell'istante vi è un antico pozzo con pompa sommersa e gli impianti elettrici a servizio della pompa sono stati interessati da un cospicuo strato fangoso e sono risultati danneggiati”.
La genericità dell'allegazione non è ovviamente superata dal contenuto della deposizione, dal quale non si evince la precisa entità e quantità del danno in esame.
Del resto, la valutazione compiuta dal CTP sul punto risulta del tutto generica e sprovvista di supporto documentale (anche fotografico), per cui anche per questa voce di danno può riconoscersi in via equitativa il 50% di quanto richiesto, ovvero € 730,00.
9.7. Infine, il perito ha calcolato la somma di € 1.297,00 per la riparazione della recinzione e dei cancelli. La circostanza del danneggiamento sia della recinzione, in parte divelta insieme ai pali di sostegno in legno, sia dei cancelli, è stata confermata da entrambi i testi escussi, sia pur senza che sia emersa una precisa prova del quantum del danno provocato.
Anche per questa voce di danno appare equo riconoscere il 50% di quanto richiesto, ovvero la somma di € 648,50, in considerazione della mancanza di supporto documentale e della genericità della valutazione del perito.
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9.8. In conclusione, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
6.805,50 in favore di e in quote che Controparte_2 Parte_1 CP_1
si presumono uguali.
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
10. La legittimazione passiva
Ciò posto, è necessario verificare quale tra gli enti convenuti debba rispondere del risarcimento, atteso che entrambi i convenuti hanno eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, non essendo tenuti, a loro avviso, alla manutenzione del corso d'acqua in questione.
Sul punto, questo Tribunale in conformità con sue precedenti decisioni, rileva quanto segue.
I Regi Lagni rappresentano un sistema idraulico di bonifica di origine borbonica per la regimentazione e lo smaltimento delle acque superficiali della pianura campana. Il loro bacino si estende per circa 1.398 kmq e raccoglie le acque alte di un ampio comprensorio montano che comprende i versanti dei Monti Tifatini, dei Monti di
LL, dei Monti di Sarno e del rivestendo così per il territorio una CP_8
importante infrastruttura di bonifica e raccolta delle acque anche per il recapito in essa dei cinque impianti di depurazione comprensoriali (Nola, Acerra, Napoli Nord,
Marcianise e Foce Regi Lagni) e di molti scarichi di acque di pioggia.
Per la sua funzione, il bacino dei Regi Lagni rientra tra i grandi colatori, ovvero opere idrauliche su acque pubbliche, e, pertanto, al medesimo può essere riconosciuta la duplice natura di acqua pubblica ed opera di bonifica.
Sussiste, dunque, la legittimazione passiva della poiché ai sensi Controparte_3
degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di
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opere idrauliche, con specifico riguardo all'attività di manutenzione, e, in particolare, alla sistemazione degli alvei ed al contenimento delle acque dei grandi colatori.
Anche l'art. 10, lett. f) della legge n. 183/89 attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
152/06, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86
D.Lgs. 112/98 (nonché della normativa precedentemente richiamata), che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico.
In capo alla pur dopo la legge regionale n. 4/2003, permane Controparte_3
certamente il compito di controllo della regimentazione delle acque pubbliche nonché quello della sistemazione degli alvei e del contenimento delle acque dei grandi colatori
(quali quelli in oggetto).
D'altronde costituisce principio pacifico, affermato anche dalla Suprema Corte, che, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime rimangono custodi delle acque appartenenti al demanio idrico a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, rimanendo quindi responsabili dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 25928 del 05/12/2011).
Accertata così la responsabilità della quale ente titolare della Controparte_3
proprietà demaniale precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale, va affermata, altresì, la responsabilità del in quanto i Regi Controparte_4
Lagni rientrano nella zona di ampliamento del comprensorio di competenza del stesso. CP_4
Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha più volte affermato (cfr. sentenze nn.
134/2019, 157/2019, 213/2019) che l'art. 33, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/2003 ha espressamente ricompreso il bacino dei Regi Lagni nel CP_3
comprensorio di bonifica Volturno-Garigliano. Per cui, in virtù di tale previsione legislativa (e tenuto conto che la ben può delegare ai Consorzi di bonifica le CP_3
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sue funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura), gli oneri di manutenzione dei Regi Lagni gravano sul Controparte_9
, senza necessità di un apposito atto di consegna da parte della
[...]
e senza necessità di un piano di classifica (che rappresenta una sorta di tabella CP_3
millesimale di contribuzione con cui vengono ripartite le spese sostenute dal CP_4
per i lavori di bonifica), fatti salvi i soli casi in cui vi sia un espresso provvedimento del
Presidente della Giunta Regionale che, ai sensi degli artt. 2, 3 e 12 della citata legge regionale, abbia dichiarato l'opera di preminente interesse regionale, con conseguente onere di manutenzione e gestione a carico esclusivo della CP_3
Tali principi sono stati ora confermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 15574/2021.
Pertanto, i principi che si ricavano dalle citate sentenze del Tribunale Superiore delle
Acque Pubbliche e da quella delle Sezioni Unite sono i seguenti:
- le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ed i conseguenti poteri di manutenzione e custodia, che l'art. 89, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n. 112/98 ha trasferito dallo Stato alle Regioni, possono da queste ultime essere delegate ai o ai concessionari delle relative opere;
Controparte_4
- in attuazione di questa facoltà la con la legge regionale n. 4/2003, Controparte_3
ha ridefinito, all'art. 33, comma 2, gli attuali comprensori di bonifica integrale e, nel far questo, ha espressamente ricompreso nel comprensorio di bonifica "
[...]
" i Regi Lagni e, conseguentemente, tutti i canali che rientrano nel loro Parte_2
bacino;
- dalla stessa ricognizione legislativa di cui al citato art. 33 della legge regionale e dalla norma fondamentale di cui all'art. 54 R.D. n. 215/1933 (in base al quale “i consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse”) discende automaticamente l'attribuzione al di della funzione di manutenzione dei corsi d'acqua CP_4 CP_4
rientranti nel bacino dei Regi Lagni, senza la necessità di un apposito atto di consegna da parte della e senza che abbia altresì rilievo se, in concreto, il CP_3 CP_4
abbia o meno proceduto alla predisposizione di un piano di classifica e di contribuzione consortile, esigendone il pagamento.
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In conclusione, nel caso che qui occupa, essendo pacifico che il sistema idraulico dei
Regi Lagni rientra nella zona di ampliamento del comprensorio di competenza del
, quest'ultimo ne ha Controparte_4 per ciò solo l'obbligo di manutenzione e custodia, pur in assenza di un apposito atto di consegna da parte della discendendo tale obbligo direttamente dalla CP_3 ricognizione legislativa operata dall'art. 33 delle Legge Regionale (così questo
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche sentenza n. cron 3321/2022 decisa in data
8.06.2022 e pubblicata il 14.07.2022 a definizione del giudizio n. r.g. 4232/2016).
10.1. Inoltre, la ed il non hanno fornito adeguata Controparte_3 CP_4
allegazione e prova della concorrente responsabilità del , atteso Controparte_7 lo strutturale e risalente stato di cattiva manutenzione nel quale risultano all'epoca dei fatti tenuti gli alvei, come risulta dal complesso dell'istruttoria svolta.
Per altro verso, si palesa meramente esplorativa la domanda volta all'accertamento, in corso di causa, di eventuali abusi edilizi, normalmente presenti in vicinanza degli argini, secondo l'indimostrata e generica allegazione della CP_3
I due Enti convenuti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore del ricorrente della somma sopra indicata.
11. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in considerazione della notevole riduzione dell'importo richiesto da parte ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e del Controparte_3
e liquidate in dispositivo secondo i Controparte_4
parametri di cui al DM 147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore del difensore avv. Ciro
Casoria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2912/2019 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Controparte_2
e e, per l'effetto, condanna la e il Parte_1 CP_1 Controparte_3
, in solido tra di loro, Controparte_4
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 15 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo complessivo di € 6.805,50, in quote che si presumono uguali, oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento
(19/06/2014) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la e il Controparte_3 CP_4 convenuto a pagare ai ricorrenti la residua parte, che liquida in € 272,50 per esborsi documentati ed € 1.500,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al
15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore avv. Ciro Casoria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 2912/2019 r.g.a.c.c. Sentenza
e pag. 16 Controparte_2 Parte_1 Controparte_5