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Sentenza 14 febbraio 2024
Sentenza 14 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/02/2024, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa Rg. N.
1497/2022,
nella causa civile
TRA
Sig. ( ) elettivamente domiciliato in Scafati alla Via Parte_1 C.F._1
Acquavitari n. 46 presso lo studio dell'avv. Erminia Maisano che lo rapp. ta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
E
, in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_1
alla Via L. Cacciatore n. 3 presso l'avv. Consiglia Fortunato che la rapp. ta e difende giusta procura in calce.
Letti gli atti,
in via pregiudiziale si deve dichiarare la sussistenza della giurisdizione del Giudice
Tributario avendo la domanda ad oggetto una controversia in materia di IRAP ed
IRPEF che rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria.
Infatti tali imposte rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, sono devolute alla giurisdizione delle Corti tributarie in applicazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, nel testo modificato dall'art. 12 L. n. 448/2001, in virtù
dell'estensione della giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
Con l'attribuzione alle Corti tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione
(in tal senso da ultimo Cass. S.U. Ord. N. 16986/2022, sulla stessa linea interpretativa
Cass. S.U. n. 8465/2022, n. 1394/22, n. 23832/07, n. 28709/20, n. 21642/21, n.
8770/16).
Deve ritenersi, pertanto, che la materia oggetto dell'opposizione rientra in ogni caso,
nelle attribuzioni delle Corti tributarie e ciò avendo l'attore anche posto a base della sua opposizione la mancata notifica degli atti presupposti e comunque, la prescrizione del diritto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi sussistente il difetto di giurisdizione dell'AGO adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria
territorialmente competente.
L'esame della questione pregiudiziale circa il difetto di giurisdizione, esime questo giudice da ogni pronuncia sul merito.
Considerata la novità della materia trattata in ordine ai recenti orientamenti giurisprudenziali, ricorrono motivi di equità per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa,
disattesa ogni altra istanza, così provvede :
Orga a) dichiara il difetto di giurisdizione dell' in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, territorialmente competente, innanzi alla quale la causa va riassunta nel termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento;
b) dichiara compensate integralmente le spese di giudizio.
Torre Annunziata, 13/02/24 Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Salvatore Di Biase
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, in composizione monocratica ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa Rg. N.
1497/2022,
nella causa civile
TRA
Sig. ( ) elettivamente domiciliato in Scafati alla Via Parte_1 C.F._1
Acquavitari n. 46 presso lo studio dell'avv. Erminia Maisano che lo rapp. ta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione
E
, in p.l.r.p.t., elettivamente domiciliato in Salerno Controparte_1
alla Via L. Cacciatore n. 3 presso l'avv. Consiglia Fortunato che la rapp. ta e difende giusta procura in calce.
Letti gli atti,
in via pregiudiziale si deve dichiarare la sussistenza della giurisdizione del Giudice
Tributario avendo la domanda ad oggetto una controversia in materia di IRAP ed
IRPEF che rientrano nella giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria.
Infatti tali imposte rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, sono devolute alla giurisdizione delle Corti tributarie in applicazione dell'art. 2 D.Lgs. n. 546/1992, nel testo modificato dall'art. 12 L. n. 448/2001, in virtù
dell'estensione della giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
Con l'attribuzione alle Corti tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione
(in tal senso da ultimo Cass. S.U. Ord. N. 16986/2022, sulla stessa linea interpretativa
Cass. S.U. n. 8465/2022, n. 1394/22, n. 23832/07, n. 28709/20, n. 21642/21, n.
8770/16).
Deve ritenersi, pertanto, che la materia oggetto dell'opposizione rientra in ogni caso,
nelle attribuzioni delle Corti tributarie e ciò avendo l'attore anche posto a base della sua opposizione la mancata notifica degli atti presupposti e comunque, la prescrizione del diritto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi sussistente il difetto di giurisdizione dell'AGO adita in favore della Corte di Giustizia Tributaria
territorialmente competente.
L'esame della questione pregiudiziale circa il difetto di giurisdizione, esime questo giudice da ogni pronuncia sul merito.
Considerata la novità della materia trattata in ordine ai recenti orientamenti giurisprudenziali, ricorrono motivi di equità per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa,
disattesa ogni altra istanza, così provvede :
Orga a) dichiara il difetto di giurisdizione dell' in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, territorialmente competente, innanzi alla quale la causa va riassunta nel termine di giorni 90 dalla comunicazione del presente provvedimento;
b) dichiara compensate integralmente le spese di giudizio.
Torre Annunziata, 13/02/24 Il Giudice Onorario di Pace
Avv. Salvatore Di Biase