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Sentenza 1 dicembre 2024
Sentenza 1 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/12/2024, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 753/202024 R. G., promosso da nato in [...] il [...] (CF Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Marco Genghini. C.F._1
APPELLANTE
contro
nata in [...] il [...] (CF ), CP_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Chiara Baiocchi
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 436/2024 del 21 marzo – 12 aprile 2024 del Tribunale di Rimini.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Rosario Lionello
Rossino; udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 29 ottobre 2024; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 436/2024 del 21 marzo- 12 aprile 2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, disponendo che il primo versasse alla seconda, entro il giorno di ogni mese,
[...]
la somma di 150,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento;
ha dichiarato interamente compensate le spese di lite.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , deducendo, Parte_1
innanzitutto, con riferimento al riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della moglie, che la sentenza impugnata risultava viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c. p. c. Ha, inoltre,
evidenziato che il capo della sentenza con il quale era stato riconosciuto assegno di mantenimento in favore della moglie era frutto di una erronea ricostruzione della situazione economica dei due coniugi.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione. CP_1
La causa, trattata secondo le forme del rito camerale (non risulta, infatti, applicabile la riforma c.d. “Cartabia”, posto che la causa è stata introdotta in primo grado in epoca antecedente al 28 febbraio 2023), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29
ottobre 2024.
3-Va, innanzitutto, rilevato che, nel presente giudizio di appello, non è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, non essendo più in discussione il vincolo matrimoniale, ma esclusivamente il diritto dell'appellata a conseguire assegno di mantenimento a carico del marito.
pag. 2/8 L'art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale, e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali (vedi Cassazione civile sez. I - 24/02/1997, n.
1664; Cassazione civile sez. II - 10/03/2017, n. 6262 ).
4- Nel merito, l'appello di merita di essere rigettato. Parte_1
, con unico articolato motivo di gravame, ha, innanzitutto, Parte_1
censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c. p. c., non essendovi corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante ha, in proposito, evidenziato che , in sede di CP_1
costituzione in giudizio e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva invocato il riconoscimento, in suo favore, di una somma “una tantum”, a carico del marito, e che, solo in sede di memoria di replica e, dunque, tardivamente, aveva formulato richiesta di assegno periodico di mantenimento.
Le censure, rivolte, sul punto, da alla sentenza appellata paiono Parte_1
destituite di fondamento.
Il Giudice di prime cure ha, invero, rilevato che, in sede di separazione, non era consentito, a differenza che nei giudizi di divorzio, il riconoscimento di una somma
“una tantum”, quale contributo per il mantenimento, e che, tuttavia, la domanda di doveva, comunque, intendersi quale richiesta di un contributo per CP_1
il proprio mantenimento, con la conseguenza che doveva verificarsi, nel merito, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore di quest'ultima.
pag. 3/8 L'operato del Tribunale di Rimini pare pienamente condivisibile, risultando evidente che, fin dalla costituzione nel procedimento di primo grado, ha CP_1
inteso far valere il proprio diritto ad un contributo di mantenimento a carico del marito e che costituiva elemento meramente accessorio della domanda l'individuazione della modalità di erogazione del contributo in questione (assegno una tantum o periodico).
5-Con l'unico articolato motivo di gravame, ha, poi, dedotto che Parte_1
il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della moglie era frutto di una errata ricostruzione della situazione economica dei coniugi.
Pare opportuno, sul punto, riportare le ragioni che hanno indotto il primo Giudice al riconoscimento, in favore di , di assegno di mantenimento CP_1
dell'importo di 150,00 Euro mensili.
Il Tribunale di Rimini ha, in proposito, evidenziato:
-che, dovendo intendersi la domanda della quale istanza volta ad ottenere CP_1
un contributo al proprio mantenimento, occorreva verificare l'esistenza, nel caso di specie, delle condizioni alle quali era subordinata la corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'ambito della separazione personale che, diversamente dall'assegno di divorzio, presupponeva la permanenza del vincolo coniugale, sicché, una volta accertata la sussistenza degli elementi costituitivi del diritto all'assegno - rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentissero di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti – era necessario determinarne pag. 4/8 l'importo secondo quanto necessario a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale;
-che il non aveva specificamente contestato le circostanze allegate dalla Pt_1
resistente - la quale, costituendosi nel presente giudizio, aveva allegato che il marito,
giunto in Italia, aveva iniziato a svolgere “l'attività di cuoco con una buona
remunerazione che comprendeva anche diversi straordinari nei week end per lo
svolgimento di cerimonie, ed in particolare l'attività lavorativa era svolta presso il
ristorante di Poggio Torriana. La remunerazione del ricorrente oscillava
dai 2/3 mila euro mensili, mentre la odierna convenuta rimaneva in casa occupandosi
di crescere i quattro figli avuti dal marito” e che il ricorrente svolgeva in Marocco
l'attività di commerciante e di Import Export;
- che si era, invero, limitato ad affermare che attualmente non Parte_1
svolgeva attività lavorativa in Italia e a confermare di avere un'abitazione in Marocco;
- che era stato, quindi, il a fornire il contributo economico alla famiglia, Pt_1
avendo sempre svolto attività lavorativa ben remunerata nel corso della vita coniugale.
- che la attualmente, svolgeva attività di lavoratrice domestica presso una CP_1
famiglia riminese e viveva, unitamente ai figli , e Persona_1 Persona_2
in un alloggio popolare, essendo subentrata nel contratto di locazione Per_3
precedentemente intestato al marito dal mese di giugno 2016;
che, considerata anche l'esistenza in capo al di proprietà immobiliari in Pt_1
Marocco - circostanza affermata dallo stesso ricorrente - e ritenuto, altresì, inverosimile che quest'ultimo - il quale non aveva prodotto alcuna documentazione utile ai fini della puntuale ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale (essendosi pag. 5/8 limitato a depositare l'attestazione Isee per l'anno 2022) - fosse privo di ogni fonte di reddito, appariva congruo porre a carico del , tenuto conto della durata del Pt_1
matrimonio, un contributo al mantenimento della resistente nella misura di euro 150,00
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
-che l'esito del giudizio e la natura degli interessi in esso coinvolti giustificavano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Fatta la superiore premessa, il motivo di appello in esame appare palesemente privo di fondamento, rasentando addirittura l'inammissibilità, non avendo Parte_1
colto le effettive ragioni che il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione adottata.
Giova sottolineare, in proposito, che l'appellante ha genericamente sostenuto di avere una situazione economica deteriore rispetto a quella della moglie, senza neppure fornire elementi specifici a sostegno di tale affermazione.
A differenza di quanto sostenuto da , poi, il primo Giudice ha Parte_1
avuto ben presente che quest'ultimo è titolare di un reddito minimo in Italia e che la moglie espleta attività di lavoro domestico. Il Tribunale ha, infatti, fondato la propria decisione, piuttosto, sulle circostanze, non contestate neppure nell'atto di impugnazione,
che, durante la convivenza matrimoniale, era stato l'appellante a provvedere al sostentamento della famiglia, disponendo di un reddito mensile pari a 2.000,00/3.000,00
Euro ed occupandosi dell'accudimento dei quattro figli, e che lo CP_1
stesso espletava tuttora attività di commerciante e di import-export in Marocco, in relazione alla quale non era dato conoscere gli effettivi ricavi, non avendo Pt_1
pag. 6/8 provveduto a documentarli (la ricostruzione della situazione reddituale Pt_1
dell'appellante non può, invero, fondarsi sulla sola attestazione ISEE relativa all'anno
2022).
In definitiva, non può escludersi il diritto di ad assegno di CP_1
mantenimento sulla base dei soli redditi prodotti in Italia dall'appellante, come pretenderebbe quest'ultimo.
6-L'appello di va, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
1.100,01 e 5.200,00 Euro), può essere liquidato, ex DM 147/2022, nella misura di
1701,00 Euro (425,00 Euro per la fase di studio, 425,00 Euro per la fase introduttiva e
851,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna al rimborso delle spese del grado in favore di Parte_1
pag. 7/8 , liquidate in 1.701,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese CP_1
forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29
ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente
dott. Antonella Allegra Consigliere
dott. dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 753/202024 R. G., promosso da nato in [...] il [...] (CF Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Marco Genghini. C.F._1
APPELLANTE
contro
nata in [...] il [...] (CF ), CP_1 C.F._2
residente in [...] con il patrocinio dell'avv. Chiara Baiocchi
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 436/2024 del 21 marzo – 12 aprile 2024 del Tribunale di Rimini.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore dott. Rosario Lionello
Rossino; udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 29 ottobre 2024; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 436/2024 del 21 marzo- 12 aprile 2024, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, disponendo che il primo versasse alla seconda, entro il giorno di ogni mese,
[...]
la somma di 150,00 Euro, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, a titolo di assegno di mantenimento;
ha dichiarato interamente compensate le spese di lite.
2- Avverso la sentenza predetta ha proposto appello , deducendo, Parte_1
innanzitutto, con riferimento al riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della moglie, che la sentenza impugnata risultava viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c. p. c. Ha, inoltre,
evidenziato che il capo della sentenza con il quale era stato riconosciuto assegno di mantenimento in favore della moglie era frutto di una erronea ricostruzione della situazione economica dei due coniugi.
Si è costituita in giudizio e ha resistito all'impugnazione. CP_1
La causa, trattata secondo le forme del rito camerale (non risulta, infatti, applicabile la riforma c.d. “Cartabia”, posto che la causa è stata introdotta in primo grado in epoca antecedente al 28 febbraio 2023), è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29
ottobre 2024.
3-Va, innanzitutto, rilevato che, nel presente giudizio di appello, non è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, non essendo più in discussione il vincolo matrimoniale, ma esclusivamente il diritto dell'appellata a conseguire assegno di mantenimento a carico del marito.
pag. 2/8 L'art. 70, comma 1, n. 2 c.p.c., sull'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero nella causa di separazione personale dei coniugi, trova applicazione fino a quando sia in discussione il vincolo matrimoniale, e non anche, pertanto, nel giudizio d'appello, ove inerente ai soli rapporti patrimoniali (vedi Cassazione civile sez. I - 24/02/1997, n.
1664; Cassazione civile sez. II - 10/03/2017, n. 6262 ).
4- Nel merito, l'appello di merita di essere rigettato. Parte_1
, con unico articolato motivo di gravame, ha, innanzitutto, Parte_1
censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c. p. c., non essendovi corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
L'appellante ha, in proposito, evidenziato che , in sede di CP_1
costituzione in giudizio e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva invocato il riconoscimento, in suo favore, di una somma “una tantum”, a carico del marito, e che, solo in sede di memoria di replica e, dunque, tardivamente, aveva formulato richiesta di assegno periodico di mantenimento.
Le censure, rivolte, sul punto, da alla sentenza appellata paiono Parte_1
destituite di fondamento.
Il Giudice di prime cure ha, invero, rilevato che, in sede di separazione, non era consentito, a differenza che nei giudizi di divorzio, il riconoscimento di una somma
“una tantum”, quale contributo per il mantenimento, e che, tuttavia, la domanda di doveva, comunque, intendersi quale richiesta di un contributo per CP_1
il proprio mantenimento, con la conseguenza che doveva verificarsi, nel merito, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore di quest'ultima.
pag. 3/8 L'operato del Tribunale di Rimini pare pienamente condivisibile, risultando evidente che, fin dalla costituzione nel procedimento di primo grado, ha CP_1
inteso far valere il proprio diritto ad un contributo di mantenimento a carico del marito e che costituiva elemento meramente accessorio della domanda l'individuazione della modalità di erogazione del contributo in questione (assegno una tantum o periodico).
5-Con l'unico articolato motivo di gravame, ha, poi, dedotto che Parte_1
il riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della moglie era frutto di una errata ricostruzione della situazione economica dei coniugi.
Pare opportuno, sul punto, riportare le ragioni che hanno indotto il primo Giudice al riconoscimento, in favore di , di assegno di mantenimento CP_1
dell'importo di 150,00 Euro mensili.
Il Tribunale di Rimini ha, in proposito, evidenziato:
-che, dovendo intendersi la domanda della quale istanza volta ad ottenere CP_1
un contributo al proprio mantenimento, occorreva verificare l'esistenza, nel caso di specie, delle condizioni alle quali era subordinata la corresponsione dell'assegno di mantenimento nell'ambito della separazione personale che, diversamente dall'assegno di divorzio, presupponeva la permanenza del vincolo coniugale, sicché, una volta accertata la sussistenza degli elementi costituitivi del diritto all'assegno - rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentissero di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti – era necessario determinarne pag. 4/8 l'importo secondo quanto necessario a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale;
-che il non aveva specificamente contestato le circostanze allegate dalla Pt_1
resistente - la quale, costituendosi nel presente giudizio, aveva allegato che il marito,
giunto in Italia, aveva iniziato a svolgere “l'attività di cuoco con una buona
remunerazione che comprendeva anche diversi straordinari nei week end per lo
svolgimento di cerimonie, ed in particolare l'attività lavorativa era svolta presso il
ristorante di Poggio Torriana. La remunerazione del ricorrente oscillava
dai 2/3 mila euro mensili, mentre la odierna convenuta rimaneva in casa occupandosi
di crescere i quattro figli avuti dal marito” e che il ricorrente svolgeva in Marocco
l'attività di commerciante e di Import Export;
- che si era, invero, limitato ad affermare che attualmente non Parte_1
svolgeva attività lavorativa in Italia e a confermare di avere un'abitazione in Marocco;
- che era stato, quindi, il a fornire il contributo economico alla famiglia, Pt_1
avendo sempre svolto attività lavorativa ben remunerata nel corso della vita coniugale.
- che la attualmente, svolgeva attività di lavoratrice domestica presso una CP_1
famiglia riminese e viveva, unitamente ai figli , e Persona_1 Persona_2
in un alloggio popolare, essendo subentrata nel contratto di locazione Per_3
precedentemente intestato al marito dal mese di giugno 2016;
che, considerata anche l'esistenza in capo al di proprietà immobiliari in Pt_1
Marocco - circostanza affermata dallo stesso ricorrente - e ritenuto, altresì, inverosimile che quest'ultimo - il quale non aveva prodotto alcuna documentazione utile ai fini della puntuale ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale (essendosi pag. 5/8 limitato a depositare l'attestazione Isee per l'anno 2022) - fosse privo di ogni fonte di reddito, appariva congruo porre a carico del , tenuto conto della durata del Pt_1
matrimonio, un contributo al mantenimento della resistente nella misura di euro 150,00
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese;
-che l'esito del giudizio e la natura degli interessi in esso coinvolti giustificavano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Fatta la superiore premessa, il motivo di appello in esame appare palesemente privo di fondamento, rasentando addirittura l'inammissibilità, non avendo Parte_1
colto le effettive ragioni che il Giudice di prime cure ha posto a fondamento della decisione adottata.
Giova sottolineare, in proposito, che l'appellante ha genericamente sostenuto di avere una situazione economica deteriore rispetto a quella della moglie, senza neppure fornire elementi specifici a sostegno di tale affermazione.
A differenza di quanto sostenuto da , poi, il primo Giudice ha Parte_1
avuto ben presente che quest'ultimo è titolare di un reddito minimo in Italia e che la moglie espleta attività di lavoro domestico. Il Tribunale ha, infatti, fondato la propria decisione, piuttosto, sulle circostanze, non contestate neppure nell'atto di impugnazione,
che, durante la convivenza matrimoniale, era stato l'appellante a provvedere al sostentamento della famiglia, disponendo di un reddito mensile pari a 2.000,00/3.000,00
Euro ed occupandosi dell'accudimento dei quattro figli, e che lo CP_1
stesso espletava tuttora attività di commerciante e di import-export in Marocco, in relazione alla quale non era dato conoscere gli effettivi ricavi, non avendo Pt_1
pag. 6/8 provveduto a documentarli (la ricostruzione della situazione reddituale Pt_1
dell'appellante non può, invero, fondarsi sulla sola attestazione ISEE relativa all'anno
2022).
In definitiva, non può escludersi il diritto di ad assegno di CP_1
mantenimento sulla base dei soli redditi prodotti in Italia dall'appellante, come pretenderebbe quest'ultimo.
6-L'appello di va, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore della controversia (compreso tra
1.100,01 e 5.200,00 Euro), può essere liquidato, ex DM 147/2022, nella misura di
1701,00 Euro (425,00 Euro per la fase di studio, 425,00 Euro per la fase introduttiva e
851,00 Euro per la fase decisionale).
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna al rimborso delle spese del grado in favore di Parte_1
pag. 7/8 , liquidate in 1.701,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese CP_1
forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa come per legge;
III- Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29
ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Giuseppe De Rosa
pag. 8/8