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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 884/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 884/2017 promossa da:
(C.F. ), proprio e quale erede di , con il Parte_1 C.F._1 Persona_1 patrocinio dell'Avv. LENCIONI FRANCESCO e dell'Avv. LENCIONI PIETRO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BONACCHI STEFANO Controparte_1 C.F._2 (CF ); C.F._3
(CF , (CF ), con il Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5 patrocinio dell'Avv. LENZI ADRIANO FEDERICO (CF ) C.F._6 APPELLATI
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
, (CF ), (CF C.F._8 CP_4 C.F._9 Controparte_5
), (CF ) (CF C.F._10 Controparte_6 C.F._11 Controparte_7
(CF ), (C.F. C.F._12 CP_8 C.F._13 CP_9
) C.F._14
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 1193/2016 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 15/12/2016
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 In data 4-17.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione reietta, riformare la sentenza n. 1193/16 del Tribunale di Pistoia 1) nel punto in cui, ritenendo il difetto di titolarità sostanziale (confuso con la legittimazione attiva) in favore delle attrici ha respinto la domanda proposta con violazione, in particolare, degli artt. 817 e 818, 922 e seguenti, 1027 e seguenti, 1321 e seguenti, 1362 e seguenti, 2697 e seguenti cod civ., 99, 100, 101, 112, 113, 115, 116 e seguenti, 166/167 cpc;
2) nel punto in cui ha condannato le parti attrici all'integrale pagamento delle spese legali con violazione, in particolare, degli artt. 91 e seguenti cpc;
3) nel punto in cui ha liquidato le spese legali delle parti convenute (ad esclusione di quelle liquidate in favore del sig. con violazione, in particolare, dei criteri del DM Controparte_1
55/2014, dei canoni di equità e proporzionalità e dei principi regolatori della materia;
e, per l'effetto, IN TESI accertare e dichiarare l'estensione e il contenuto del diritto di passo costituito con l'atto di “divisione inter liberos” stipulato in data 19 luglio 1931; accertare e dichiarare che il predetto diritto è costituito fra i seguenti fondi: - piazzale davanti alla casa CP_10 assegnato a ed ora di proprietà di e (anche quali eredi si Parte_4 CP_9 Parte_1
), censito all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio – Persona_1 Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata - foglio di mappa 7, particella 9 - unità immobiliare assegnata al defunto , successivamente CP_11 Parte_5 frazionata in due unità immobiliari censite all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio – Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata - foglio di mappa 7, particella 6 con • Subalterno 5 (intestata a , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, e ) • Subalterno 2 ( ). accertare e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_1 dichiarare che il frazionamento in due unità immobiliari della proprietà assegnata al defunto
ha reso più gravosa la condizione del fondo servente, atteso che il diritto di passo Parte_5 viene esercitato da un maggior numero di persone;
accertare e dichiarare che il predetto diritto di passo non è pertanto costituito a favore delle unità immobiliari rispettivamente di proprietà della signora e dei signori e censite all'Agenzia delle Entrate, Controparte_2 Pt_2 Parte_3 Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio – Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata - foglio di mappa 7, • particella 7, Subalterno 1 e Subalterno 6 ( ; • Controparte_2 particella 660, graffata alle particelle 661, 662 e 663 ( e . Con vittoria di Pt_2 Parte_3 spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio nel caso di contestazione delle controparti. IN IPOTESI accertare e dichiarare l'estensione e il contenuto del diritto di passo costituito con l'atto di “divisione inter liberos” stipulato in data 19 luglio 1931 accertare e dichiarare quale sia il fondo dominante del diritto di passo in oggetto;
accertare e dichiarare che la servitù di passo oggetto di causa, di natura non apparente, non può essere acquistata per usucapione e/o per destinazione del padre di famiglia. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio nel caso di contestazione delle controparti. * IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi di prova formulata nelle memorie ex art. 183/6 cpc, previa revoca dell'ordinanza del 18 marzo 2015”, insistendo, altresì, nella richiesta di convocazione a chiarimenti del C.T.U.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - Ordinare l'integrazione del pagina 2 di 18 contraddittorio nei confronti della IG.ra erede della IG.ra , anche in CP_9 Persona_1 virtù della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata in via subordinata;
- Dichiarare inammissibile l'appello per carenza di interesse di parte appellante avendo omesso di riproporre specificatamente le richieste di primo grado;
NEL MERITO - respingere la domanda di parte attrice appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare “in toto” la sentenza n. 1193/2016 del 15.12.2016 pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 20.09.2016, depositata in cancelleria il 15.12.2016. - respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice per i motivi esposti in narrativa IN OGNI CASO si ribadiscono qui di seguito le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di cui si chiede l'integrale accoglimento: “• in via preliminare: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori, con conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda intrapresa;
2) in subordine alla precedente richiesta, autorizzare la chiamata in causa della IG.ra nata a [...]_9 (PT) il 3.11.1952, (cod. fisc. ), residente in [...], Pieve a Nievole, CodiceFiscale_15 (PT); •nel merito: 1) respingere le domande ex adverso avanzate perché infondate;
2) accertare e dichiarare che con atto di divisione inter liberos del 1931 si è costituita una servitù di passo sia pedonale che carrabile in favore di tutti i beni ricompresi nel lotto 2, oppure che la stessa servitù si è costituita per destinazione del padre di famiglia;
3) in riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui parte attrice superi l'eccezione sulla legittimazione attiva e la servitù venga considerata solo come pedonale, previa autorizzazione alla chiamata in causa della IG.ra in tesi, CP_9 accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passo carrabile gravante sul piazzale censito al N.C.E.U. del Comune di Quarrata (PT) al foglio 7, particella 9, a favore degli immobili del comparente censiti al N.C.E.U. del Comune di Quarrata (PT) in foglio 7, particella 6, sub.
2. e particella 8 e 10, costituiti da una casa di civile abitazione con corte a comune ed orto esclusivo, lungo il percorso così come evidenziato nell'atto di divisione del 1931; in ipotesi, accertare e dichiarare l'ampliamento coattivo, per il transito di veicoli anche a trazione meccanica, della servitù di passaggio già esistente sugli immobili di cui sopra;
in ulteriore ipotesi, accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio coattivo tra i medesimi beni;
4) condannare gli attori al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96, I comma, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta congrua. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio” Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
Per e (già ): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_2 CP_12 Parte_3 adita rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1 1193/2016, resa dal Tribunale di Pistoia, GOT Dott. M. Nistri, pubblicata in data 15.12.2016, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutto quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 erede di , conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, le sopra indicate Persona_1 parti, proponendo gravame avverso la sentenza n. 1193/2016, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 15/12/2016, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle predette pagina 3 di 18 in ordine alle domande dalle stesse proposte, con conseguente condanna al Parte_6 pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – e avevano convenuto in giudizio , Parte_1 Persona_1 Controparte_1 CP_3
, , , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Pt_2
, e , esponendo:
[...] Parte_3 Controparte_2 che, con atto pubblico di divisione stipulato il 19.7.1931, aveva assegnato: i) al Persona_2 figlio un primo lotto di fabbricati “corredato dalle seguenti terre: c) Piazzale davanti la casa Pt_4 paterna (lato nord) e sul lato levante della stessa, su porzione del quale si esercita diritto di passo in favore del secondo lotto, come è specificamente detto nei patti particolari della divisione
(porzione della particella 1422 Sezione A – Tizzana)”; ii) al figlio un secondo lotto di Pt_5 fabbricati: “quanto alle terre … corredato da: diritto di passo sul piazzale posto a settentrione della casa paterna (porzione della particella 1422 Sezione A Tizzana. Questo passo arriva fino al lastricato che stendesi davanti (mezzogiorno) della porzione della casa descritta in precedenza”; che i beni assegnati a venivano venduti al figlio , nato a [...] il Parte_4 Controparte_13
15.7.1927, ed alla di lui morte (19.5.2012), pervenivano alla moglie ed alle figlie Persona_1
e ; CP_9 Parte_1 che il piazzale davanti alla casa già assegnato a risulta censito all'Ufficio del Parte_4
Territorio di Pistoia – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata, al foglio di mappa 7, particella 9; che l'unità immobiliare assegnata al defunto veniva successivamente frazionata in Parte_5 due unità immobiliari censite all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio –
Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata, al foglio di mappa 7, particella 6, sub. 5 (intestato a , , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e ) e sub. 2 (intestato a ); Controparte_7 CP_8 Controparte_1 che la diffida del 5.11.2012, inviata ai convenuti, con cui si contestava l'esercizio del passaggio carrabile e si rappresentava l'inesistenza di qualsiasi diritto di passo a favore delle proprietà
non aveva avuto alcun esito;
Controparte_14 chiedevano, quindi, di accertare l'estensione ed il contenuto del diritto di passo costituito con l'atto di divisione del 19.7.1931, con particolare riferimento alla natura pedonale e/o carrabile dello stesso, nonché di accertare che il frazionamento in due unità immobiliari della proprietà assegnata al defunto aveva reso più gravosa la condizione del fondo servente, e, infine, che Parte_5 il diritto di passo non era costituito a favore delle unità immobiliari di proprietà Controparte_14
pagina 4 di 18 1.2. – Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva di e , per non avere costoro dimostrato di Parte_1 Persona_1 essere proprietarie dell'area in questione (piazzale di cui alla part. 9), posto che l'atto di vendita a favore di (dante causa delle attrici), non la menzionava tra i beni ceduti;
rilevava, Controparte_13 altresì, che dalla lettura dell'atto di divisione del 1931 si evinceva che l'intenzione delle parti era quella di costituire il diritto di passo carrabile, e non solo pedonale, a favore di tutto il lotto n. 2 assegnato a;
evidenziava, inoltre, che sussistevano i presupposti per la Parte_5 costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ovvero per accertarne l'acquisto per intervenuta usucapione;
precisava, in ogni caso, di aver diritto alla costituzione della servitù di passaggio coattivo di mezzi meccanici, atteso che, diversamente, il suo fondo sarebbe risultato completamente intercluso;
contestava, infine, la domanda volta all'accertamento dell'aggravamento della servitù, con condanna delle attrici ex art. 96, comma 1, c.p.c.
1.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio nonché , Controparte_2 Controparte_3 CP_7
, ed , eccependo anch'essi il difetto di legittimazione attiva delle CP_4 CP_15 CP_6 attrici e chiedendo, in ogni caso, di accertarsi la natura carrabile della servitù di passo, gravante sulla part. 9, a favore delle loro proprietà; in subordine, chiedevano di dichiarare costituita la servitù di passo carrabile per destinazione del padre di famiglia, per usucapione ventennale o in via coattiva.
1.4. – Si costituivano in giudizio e eccependo il difetto di Parte_3 Parte_2 legittimazione attiva delle attrici e chiedendo, comunque, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti;
in subordine, chiedevano la condanna dei loro danti causa ( , Controparte_2
, , e ) a rilevarli Controparte_3 Controparte_7 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 indenni da ogni conseguenza.
1.5. – Esteso il contraddittorio nei confronti di quest'ultima rimaneva contumace. CP_9
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale riteneva fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) innanzi tutto, qualificava: i) l'azione proposta nei confronti di , Controparte_1 CP_3
, , , e , come
[...] Controparte_7 CP_4 Controparte_5 CP_8 Controparte_6
“azione riferibile alla previsione di cui agli articoli 1064 e 1065 codice civile, in quanto tendente alla verifica delle estensione e modalità di esercizio della servitù di passaggio”; ii) l'azione proposta nei confronti di e come negatoria servitutis ex art. 949 Parte_3 Parte_2
c.c.;
pagina 5 di 18 (-) ciò posto, riteneva che le non avessero provato di essere proprietarie della part. Parte_6
9 (fondo servente), dal momento che l'atto di compravendita del 3.10.1970, con cui Parte_4 aveva venduto a (dante causa delle attrici) non conteneva alcun riferimento alla Controparte_13 predetta area;
(-) analogo discorso valeva per l'atto di rettifica del 4.9.2014 il quale, oltre a provenire da soggetti diversi dai contraenti degli atti del 1931 e del 1970, con conseguente inidoneità ad integrare il loro contenuto, confermava, anzi, il fondamento della tesi dei convenuti circa la non inclusione della part. 9 nell'atto di compravendita del 1970.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1
, per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, rilevavano che i convenuti non avevano mai contestato il possesso utile ed ininterrotto del “vialetto” (id est piazzale) da parte degli attori, tanto che, nel chiedere l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passo carrabile, avevano implicitamente riconosciuto che l'area fosse di proprietà di terzi.
Del resto, erra innegabile che la predetta area costituisse pertinenza dell'abitazione di Pt_4
, ragion per cui l'atto di trasferimento del 3.10.1970, a favore del di lui figlio , la
[...] CP_13 ricomprendeva necessariamente ex art. 818 c.c.
A ragionare diversamente, l'area sarebbe rimasta in proprietà di e, quindi, sarebbe Parte_4 pervenuta in via ereditaria, alla morte del genitore, al figlio , e dopo la dipartita di CP_13 quest'ultimo, alla di lui moglie ed alle figlie e Persona_1 Parte_1 CP_9
In ogni caso, il tribunale non aveva preso in considerazione né l'atto di compravendita del
30.7.2010, relativo all'acquisto e , con cui i venditori avevano Parte_3 Parte_2 riconosciuto espressamente che la part. 9 (gravata da servitù di passo) era “di proprietà di terzi”, sia l'atto notarile del 4.9.2014, in cui si erano eliminate le irregolarità relative all'intestazione catastale della part. 9.
Peraltro, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dai convenuti era infondata, dal momento che le attrici, sin dall'atto di citazione, avevano dedotto di essere comproprietarie del bene per cui era causa.
2) Con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, le quali erano state ingiustamente poste a carico delle attrici, pur sussistendo i presupposti per la loro compensazione, tenuto conto del comportamento stragiudiziale e processuale dei convenuti.
pagina 6 di 18 Inoltre, il tribunale aveva errato anche nel procedere alla loro quantificazione, non avendo fatto applicazione dei minimi tariffari e non considerando che i convenuti ed altri Controparte_3 costituivano un'unica parte processuale così come anche e , di talché Parte_3 Parte_2 non era dovuta alcuna maggiorazione del compenso.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio e rassegnando le sopra Parte_2 Parte_3 trascritte conclusioni.
2.4. – Non si costituivano in giudizio Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
ed
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_2
2.5. – Con ordinanza del 2.8.2017, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.6. – La causa veniva trattenuta, per la prima volta, in decisione in data 10.11.2021, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.7. – Con ordinanza del 5-18.5.2022, veniva rimessa sul ruolo, onde consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_9
2.8. – Esteso il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_9
2.9. – In data 7.12.2022, la causa veniva trattenuta in decisione per la seconda volta, con nuova assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.10 – Con provvedimento del 23-25.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.11. – Con ordinanza del 12.7.2023, la causa veniva trattenuta in decisione per la terza volta, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.12. – Con ordinanza del 8-21.9.2023 veniva ancora rimessa sul ruolo, avendo il collegio ritenuto necessario disporre c.t.u. “descrittiva (con la redazione anche di planimetrie esplicative) dei luoghi di causa e delle proprietà delle parti con gli attuali identificativi catastali tenuto conto degli atti di provenienza e precisamente:1) dell'atto di divisione “inter liberos” del 28/7/1931 con riguardo ai beni attribuiti a e;
2) atto di vendita del 3/10/1970; 3) atto di Parte_4 Parte_5 rettifica del 4/9/2014; 4) atto di acquisto del 30/7/2010 (AI )” precisando che Persona_3
“il CTU dovrà descrivere le servitu' di passo costituite con i superiori atti rappresentandole
pagina 7 di 18 graficamente in modo che sia chiaro quale sia il fondo servente e quali i fondi dominanti, precisando altresì, sempre con rappresentazione grafica, quale sia l'attuale situazione degli accessi alle varie proprietà delle parti in causa come di fatto esercitati e quali fondi sarebbero, senza gli attuali passaggi, interclusi”.
2.13. – Espletata la c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione in data 4-17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di Controparte_3 CP_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_2 CP_9 non essendosi gli stessi costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti.
Al riguardo, non rileva che costoro (ad eccezione di si fossero costituiti nel CP_9 procedimento di inibitoria, giacché “la costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 c.p.c., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, atteso che, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 c.p.c” (cf. Cass. civ., n. 21596/2017).
3.2. – In secondo luogo, le richieste istruttorie reiterate dalle parti non possono essere accolte, non avendo dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'appellante si è limitata solo a reiterare genericamente “la richiesta di ammissione dei mezzi di prova formulata nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c.” (cfr. atto di appello, pag. 30), formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del pagina 8 di 18 tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la prova orale (per interpello e per testi) semplicemente riproposta dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 questo grado di giudizio (pag. 17-18), senza alcuna allegazione in ordine alla sua decisività e/o rilevanza.
Quanto alla richiesta di convocazione del c.t.u. a chiarimenti, la stessa non è meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte (al § 4.2.2.).
3.3. – Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di
[...]
, sul presupposto che, essendo la causa stata decisa su una questione pregiudiziale, CP_1 costituiva onere dell'appellante “riproporre in questa sede tutte le richieste disattese in primo grado” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie relativa alla legittimazione attiva), i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o
l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. la domanda non esaminata” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.11.2011, n. 22954).
Nella specie, l'appellante ha espressamente riproposto tutte le domande non esaminate dal tribunale a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, con ciò certamente assolvendo all'onere sulla stessa gravante ex art. 346 c.p.c., non potendosi pretendere, alla stregua del richiamato principio, che ella formulasse censure attinenti al merito della controversia.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo si presenta solo parzialmente fondato.
4.1.1 – Innanzi tutto, è necessario considerare che il primo giudice ha qualificato l'azione proposta nei confronti di , , , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_7 CP_4 Controparte_5
e come “azione riferibile alla previsione di cui agli articoli 1064 e CP_8 Controparte_6
1065 codice civile, in quanto tendente alla verifica delle estensione e modalità di esercizio della servitù di passaggio”; l'azione proposta nei confronti di , e Controparte_2 Parte_3
è stata, invece, ritenuta quale negatoria servitutis ex art. 949 c.c. Parte_2
pagina 9 di 18 In realtà, osserva il Collegio come le due azioni abbiano la stessa natura, in quanto la prima, pur richiedendo la “verifica delle estensione e modalità di esercizio della servitù di passaggio”, è sostanzialmente diretta a far cessare il passaggio carrabile, asseritamente abusivo, posto in essere dai predetti sulla part. 9, con la conseguenza che entrambe condividono il carattere CP_1 di negatoria servitutis.
4.1.2. – Ciò posto, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
23.1.2023, n. 1905).
Alla stregua di tale principio, l'onere probatorio, per l'attore che agisce in negatoria, è notevolmente attenuato, potendo il diritto di proprietà essere provato anche a mezzo di presunzioni (quali le risultanze dell'atto di acquisto dell'immobile od il possesso della cosa a partire da una certa data, cfr. Cass. civ., n. 12488/1995).
Si tratta, quindi, di stabilire se , che agiva in negatoria servitutis, abbia assolto al Parte_1 suo onere probatorio.
4.1.2.a. – Orbene, a sostegno della sua domanda, l'originaria attrice ha prodotto: 1) l'atto di divisione “inter liberos” del 28.7.1931; 2) l'atto pubblico di compravendita stipulato, il 3.10.1970, tra e;
3) l'atto di rettifica del 4.9.2014. Parte_4 Controparte_13
In particolare, con l'atto di divisione del 28.7.1931, attribuì a il lotto Persona_2 Parte_4
n.1, costituito, tra l'altro, da “piazzale davanti la casa paterna (lato nord) e sul lato di levante della stessa, su porzione del quale si esercita diritto di passo in favore del secondo lotto”.
All'altro figlio venne assegnato un secondo lotto “quanto alle terre . . . corredato da: Pt_5 diritto di passo sul piazzale posto a settentrione della casa paterna (porzione della particella 1422
Sezione A Tizzana. Questo passo arriva fino al lastricato che stendesi davanti (mezzogiorno) della porzione della casa descritta in precedenza”.
Risulta, pertanto, certo che la servitù in oggetto gravasse sul piazzale assegnato a Parte_4 ed in favore del compendio assegnato a . Parte_5
pagina 10 di 18 La servitù in esame, ancora, viene descritta anche nei “patti di divisione” (pag. 25) in cui si legge:
“l'assegnatario del secondo lotto della casa paterna sig. accederà al suo fabbricato Parte_5
(che ha l'ingresso a mezzogiorno di detta casa) passando dalla strada comunale al piazzale che fa seguito alla stessa e proseguendo verso la parete di tramontana di detta casa ne rasenterà porzione percorrendo poi lungo tutta quella di levante fino al lastricato ove termina la servitù di passo a favore dello stesso ”. Parte_5
Ora, è incontestato che il predetto piazzale corrisponda all'attuale part. 9 del foglio n. 7 (già rappresentato al vecchio catasto terreni dalla particella 1422 sezione A – Comune di Quarrata) che, tuttavia, non compare nell'atto di compravendita del 3.10.1970.
In tale atto, vendette al figlio “un fondo rustico con soprastanti fabbricati Parte_4 CP_13 colonici, posto il tutto in Comune di Quarrata, località “Ferruccia”, con indicazione anche degli estremi catastali che, però, non coincidono, a seguito dei frazionamenti che si sono susseguiti nel tempo, con la situazione attuale.
In ogni caso, è corretta la tesi dell'appellante secondo cui, anche a voler ammettere che il piazzale in questione non sia stato trasferito da al figlio , lo stesso sarebbe Parte_4 CP_13 pervenuto, in via di successione ereditaria, prima a quest'ultimo, e poi, alla sua morte, alla di lui moglie ed alle figlie e Persona_1 Parte_1 CP_9
Del resto, è innegabile la natura pertinenziale del piazzale rispetto al compendio immobiliare trasferito con l'atto del 3.10.1970, di talché, anche in mancanza di un'espressa previsione, lo stesso deve ritenersi in esso ricompreso ex art. 818 c.c.
4.1.2.b. – D'altronde, nessuno dei convenuti ha mai rivendicato la proprietà del bene in questione.
Per converso, nell'atto di compravendita del 30.7.2010, con cui , , , Controparte_3 CP_4 CP_5
, e vendevano a e gli immobili descritti al CP_6 CP_7 CP_8 Parte_2 Parte_3 catasto fabbricati del Comune di Quarrata al foglio 7, part. 660, 661, 662, 663 nonché alle part. 10 e 659, veniva precisato che la corte comune di cui alla part. 8, che consente l'accesso agli immobili venduti, “è accessibile dalla corte identificata dal mappale 9, di proprietà di terzi, sulla quale esiste da tempo immemorabile diritto di passo”, con ciò ammettendo che la particella n. 9 non era di loro proprietà.
4.1.2.c. – Coerentemente con tali risultanze, quindi, anche il c.t.u. ha ritenuto la particella n. 9 di proprietà dell'odierna appellante (pag. 15-17).
In proposito, giova considerare come gli originari convenuti si fossero limitati a contestare, genericamente, la legittimazione attiva delle sul solo presupposto che la part. 9 Parte_7 non fosse annoverata nell'atto di compravendita del 3.10.1970.
pagina 11 di 18 Tuttavia, non solo essi non avevano neppure indicato a chi tale particella appartenesse ma, in via riconvenzionale, avevano chiesto, nei confronti delle attrici (e di quale comproprietaria CP_9 del piazzale), di accertare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ovvero il suo acquisto per usucapione ovvero di procedere alla sua costituzione in via coattiva, così riconoscendone l'appartenenza alle attrici.
Inoltre, non hanno specificamente contestato neppure l'atto di rettifica del 4.9.2014 a rogito
AI in cui le parti ( , , , Per_4 Persona_1 CP_9 Parte_1 Persona_5
quali eredi degli originari contraenti dell'atto del 3.10.1970) ricostruiscono i vari Persona_6 frazionamenti catastali che hanno interessato la particella in questione, dichiarando che “per errore materiale nel passaggio tra il vecchio e il nuovo catasto terreni nella descrizione immobiliare di cui all'atto del notaio di Pistoia del giorno 3 ottobre 1970, sopra Persona_7 citato, non veniva indicata la particella 9 del foglio di mappa 7”).
Ha, dunque, errato il tribunale nel ritenere e prive di legittimazione Parte_1 Persona_1 attiva.
4.2. – Si tratta, a questo punto, di accertare il contenuto della servitù che grava sulla part. 9, essendo in discussione se esso ricomprenda anche il passaggio carrabile oppure solo quello pedonale.
4.2.1. – Al riguardo, giova osservare come il titolo della servitù, costituito dalla divisione del 1931, non contenga alcuna previsione specifica in ordine alle modalità di esercizio del diritto di passaggio.
Tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte: “l'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.” (cfr. Cass. civ., n. 20696/2018).
Pertanto, prendendo in considerazione tutti gli elementi indicativi della volontà delle parti (quali lo stato dei luoghi, l'ubicazione dei fondi e la loro destinazione), si deve concludere che la servitù in questione, all'atto della sua costituzione, contemplasse anche il passaggio carrabile.
In proposito, è significativo che il fondo dominante avesse una destinazione prevalentemente agricola, essendo costituito non solo da una porzione della casa paterna ma anche da una stalla per cavalli, da un porcile, da due fienili e da due orti (cfr. atto di divisione del 1931), il che pagina 12 di 18 rendeva evidente la necessità di accedervi con mezzi meccanici proprio per soddisfare le esigenze connesse alla coltivazione dei prodotti ed all'allevamento degli animali.
Inoltre, anche la larghezza della sede stradale, come si evince dalla foto n. 5 allegata alla c.t.u.
(che di seguito si intercala per comodità di lettura), appare certamente compatibile con un passaggio carrabile.
D'altronde, proprio nell'atto di rettifica a rogito AI del 4.9.2014, si legge Per_4
“con atto ai rogiti del notaio di Persona_8
Pistoia il 23 settembre 2009, repertorio n.
401/327, registrato il 29 settembre 2009 al
n. 2399 e trascritto il 29 settembre 2009 al
n. 5134 di R.P., il signor Controparte_13 vendette l'immobile rappresentato nel foglio di mappa 7 dalla particella 6 subalterno 4 con graffata la particella 4, ove viene peraltro riportato: “la parte venditrice dichiara e garantisce che il passaggio pedonale e carrabile allo scopo di accedere alle consistenze immobiliari trasferite con il presente atto è consentito attraverso la corte di pertinenza esclusiva del fabbricato di proprietà di essa parte venditrice, confinante con l'immobile oggetto del presente atto, il tutto censito al Catasto Fabbricati del comune di Quarrata in foglio 7, mappali 5 subalterno
5, 9 e 11. Tale servitù si lascia sussistere”.
Trattasi di dichiarazione di fondamentale importanza, in quanto proveniente proprio dal dante causa ( ) delle originarie attrici, che, in tal modo, riconosceva la natura carrabile Controparte_13 della servitù di passo.
IGnificativo è anche quanto riferito dal c.t.u.: “per quanto si è potuto accertare in occasione del sopralluogo e quanto anche dichiarato dalle parti presenti, il diritto di passo sulla corte interna per accedere ai relativi fondi, che costituiscono l'attuale complesso immobiliare, è sempre avvenuto sia pedonale che carrabile, addirittura in occasione del sopralluogo è stato riferito dalle stesse parti che prima dell'atto di divisione del 1931, esisteva un passaggio laterale di accesso ai terreni posti sul retro del fabbricato che poi una volta chiuso, l'unico accesso avveniva dalla corte interna di proprietà degli appellanti anche con i carri per coltivare i terreni” (pag. 20-21), ad ulteriore dimostrazione della natura carrabile della servitù.
4.2.2. – Ciò posto, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il diritto di servitù, riconosciuto a favore della proprietà di , non consentirebbe di raggiungere i Parte_5
pagina 13 di 18 terreni, in quanto l'atto di divisione del 1931 fisserebbe il limite del diritto di passo in corrispondenza del “lastricato” posto davanti alla porzione della casa paterna assegnata al predetto . Parte_5
In realtà, nel citato atto di divisione, si legge: “quante alle terre questo secondo lotto è corredato dalle seguenti: IN COMUNE DI TIZZANA I°) Diritto di passo sul piazzale posto a settentrione della casa paterna (porzione della particella 1422 sezione A Tizzana). Questo passo arriva fino al lastricato che stendesi davanti (mezzogiorno) della porzione di casa descritta in precedenza. 2°) lastricato […] 3°) orto di seguito al lastricato […] 4°) campo di seguito all'orto suddetto […] I beni fin qui descritti formano corpo unico tra il terreno ed i fabbricati.”
Al riguardo, è significativo che la disposizione relativa alla servitù si trovi proprio nella parte dell'atto di divisione concernente le “terre” il che, unitamente alla specificazione che esse formano un “corpo unico” con i fabbricati, induce ragionevolmente a ritenere che il diritto di passaggio fosse funzionale anche al raggiungimento dei terreni.
Del resto, la descrizione del tracciato della servitù, contenuto nell'atto di divisione, consente di affermare che lo stesso si snoda da nord (“settentrione”) a sud (“mezzogiorno”), così da attraversare tutta l'area in questione, in modo da raggiungere anche quegli appezzamenti che sarebbero risultati, altrimenti, interclusi. Il che è ben rappresentato dallo schema, che si riproduce a lato, accluso alla c.t.u. (pag. 16).
4.2.3. – Deve, poi, essere respinta la domanda con la quale l'appellante ha chiesto di accertarsi l'aggravamento del diritto di servitù per effetto del frazionamento in due unità immobiliari della proprietà assegnata a
. Parte_5
Invero, il presunto aggravamento non risulta in alcun modo dimostrato, non essendo provato che, a seguito di tale frazionamento, il diritto di passo venga adesso esercitato da un maggior numero di persone e, per giunta, in modo dannoso per la proprietà dell'appellante.
Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte:
“in tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal
pagina 14 di 18 titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù” (cfr. Cass. civ. n. 40319/2021).
4.2.3. – Va, a questo punto, esaminata l'actio negatoria servitutis proposta da nei Parte_1 confronti di e . Parte_2 Parte_3
4.2.3.a. – Ora, è vero che spetta al convenuto in negatoria la prova del diritto reale da lui vantato per contestare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo (cfr. ex plurimis Cass. civ., n.
301/1996).
Al riguardo, i hanno prodotto copia del loro atto di acquisto (a rogito AI Pt_2 Per_3
del 30.7.2010), in cui le parti dichiarano che la corte comune di cui al foglio 7, mappale
[...]
8, che consente l'accesso agli immobili venduti, è a sua volta accessibile “dalla corte identificata dal mappale 9, di proprietà di terzi, sulla quale esiste da tempo immemorabile diritto di passo”.
Trattasi di circostanza che non è stata in alcun modo contestata dall'odierna appellante la quale si
è limitata a dedurre: 1) il carattere non apparente della servitù; 2) il fatto che l'atto di divisione del 1931 non prevedesse alcun diritto di passaggio in favore delle unità immobiliari poi acquistate dai (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., pag. 5). Pt_2
Tuttavia, la prima affermazione, a prescindere dalla sua genericità, è smentita dalla foto n. 8 allegata alla c.t.u. e che di seguito si riproduce per comodità di consultazione, dalla quale si desume chiaramente l'esistenza di un tracciato viario sulla part. n. 8 (che consente l'accesso alla proprietà posta sulla sinistra) che si interseca perpendicolarmente con la part. 9, come Pt_2 ben si evince anche dalla foto aerea dell'intera area (che si intercala più in basso).
In proposito, giova considerare come non Parte_1 abbia neppure dedotto che tale tracciato, nel corso del tempo, abbia subito delle modifiche rispetto alla situazione attuale.
Per quanto concerne la seconda, i hanno dedotto Pt_2
l'acquisto del diritto di passaggio non in forza dell'atto di divisione del 1931, bensì per usucapione dei loro danti causa.
pagina 15 di 18 Ebbene, rispetto all'esistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione,
l'appellante (se si eccettua il requisito dell'apparenza) non ha mosso alcuna contestazione.
Al riguardo, come affermato dalla Suprema Corte: “in applicazione dei principi sull'Onere della prova, fissati dall'art 2697 cod civ, il convenuto in negatoria servitutis, il quale deduca e dimostri una relazione di asservimento fra i fondi contigui, idonea all'acquisto per usucapione di un corrispondente diritto di servitù, non è tenuto a provare anche
l'inesistenza delle condizioni negative, e cioè di fatti impeditivi del sorgere o del perdurare del diritto medesimo, incombendo il relativo onere sulla controparte, che contesti il fondamento di detta eccezione” (cfr. Cass. civ., n. 47/1979).
Quindi, a fronte dei menzionati elementi, spettava a fornire la prova dell'inesistenza Parte_1 dei presupposti dell'acquisto per usucapione della servitù di passo a favore della proprietà Pt_2 il che, però, non è avvenuto.
4.2.3.b. – Né rileva che i si siano tardivamente costituiti nel giudizio di primo grado, in Pt_2 quanto: “il convenuto in un'azione negatoria di servitù di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell'attore per avere usucapito la servitù o per l'esistenza di una servitù di uso pubblico ovvero, ancora, sostenendo la demanialita dell'area su cui intende esercitare il passaggio, dà luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non già una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art 345, comma 2, c.p.c.”. (cfr. Cassazione civile, sentenza del
13.6.2019, n. 15931).
Nella specie, l'eccezione sollevata dagli originari convenuti era volta unicamente a contrastare la negatoria servitutis proposta dalle attrici, con la conseguenza che la stessa non imponeva la sua formulazione nella comparsa di costituzione e risposta da depositare tempestivamente ex artt.
166 e 167 c.p.c.
4.2.4. – In riferimento, infine, alla posizione di , mette conto di evidenziare che Controparte_2
l'appellante non ha mosso alcuna contestazione nei confronti della documentazione (atto di divisione del 1931, atto di cessione dei diritti e divisione del 5.4.1962, atto di trasformazione del
17.5.1962, testamento olografo del 20.7.2020, atto di successione del 2001, atto di accertamento della proprietà immobiliare del 7.6.2010 e del 14.6.2010, atto di successione integrativa del
14.6.2010, atto di compravendita del 30.6.2010, comunicazione di cessione del fabbricato dell'1.7.2010) prodotta dalla medesima quale erede di a sua volta CP_2 Persona_9
pagina 16 di 18 erede di (assegnatario, si ripete, del fondo dominante) e posta a fondamento Parte_5 dell'affermazione della titolarità del diritto di servitù gravante sulla part. 9 a favore della sua proprietà.
Anche sul punto, si presentano significative le risultanze dell'espletata c.t.u. la quale ha accertato che “tutti i fondi oggetto di causa hanno il diritto di passo sulla corte interna di proprietà degli appellanti e censita ora alla part. 9, del foglio di mappa 7 del comune di Quarrata fino dall'origine sulla base degli atti di provenienza” (cfr. c.t.u., pag. 18).
5. – Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, si impone la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva delle attrici.
Va, inoltre, accertata l'estensione ed il contenuto del diritto di servitù di cui all'atto di divisione del
19.7.1931 in conformità allo schema grafico di cui alla pag. 16 della c.t.u. (riprodotto al § 4.2.2.), con la precisazione che lo stesso ha ad oggetto sia il passaggio pedonale che carrabile.
Va, invece, rigettata la domanda volta all'accertamento dell'aggravamento del diritto di servitù così come quella proposta nei confronti dei Treshaj-Guarducci.
6. – In punto di spese, passando così ad esaminare il secondo motivo di appello, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
Nella specie, ritiene il Collegio che la reciproca soccombenza e l'oggettiva difficoltà interpretativa degli atti negoziali (con specifico riferimento alla divisione del 1931 ed alla compravendita del
1970) anche in rapporto allo stato dei luoghi – tanto da aver richiesto l'espletamento di apposita c.t.u. in questo grado di giudizio – consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti in causa, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio.
Per lo stesso motivo, le spese di c.t.u. vengono poste a carico di tutte le parti costituite nel presente giudizio, oltre che di (rimasta contumace), nella misura di 1/4 Controparte_2 ciascuno, trattandosi di accertamento svolto nel loro esclusivo interesse.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1193/2016 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 15/12/2016, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 CP_8 Controparte_2 CP_9
2) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) depenna la declaratoria del difetto di legittimazione attiva di e;
Parte_1 Persona_1
b) accerta e dichiara la natura pedonale e carrabile della servitù gravante sul terreno di proprietà di e (anche quali eredi di ), censito all'Agenzia delle CP_9 Parte_1 Persona_1
Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio – Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati –
Comune di Quarrata – al foglio di mappa 7, particella 9, a favore delle proprietà e secondo il tracciato indicati in parte motiva;
c) rigetta le altre domande proposte da in proprio e quale erede di;
Parte_1 Persona_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
4) pone le spese di c.t.u. a carico di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_16
, , nella misura di ¼ ciascuno.
[...] Controparte_2
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 884/2017 promossa da:
(C.F. ), proprio e quale erede di , con il Parte_1 C.F._1 Persona_1 patrocinio dell'Avv. LENCIONI FRANCESCO e dell'Avv. LENCIONI PIETRO
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. BONACCHI STEFANO Controparte_1 C.F._2 (CF ); C.F._3
(CF , (CF ), con il Parte_2 C.F._4 Parte_3 C.F._5 patrocinio dell'Avv. LENZI ADRIANO FEDERICO (CF ) C.F._6 APPELLATI
(CF ), (CF Controparte_2 C.F._7 Controparte_3
, (CF ), (CF C.F._8 CP_4 C.F._9 Controparte_5
), (CF ) (CF C.F._10 Controparte_6 C.F._11 Controparte_7
(CF ), (C.F. C.F._12 CP_8 C.F._13 CP_9
) C.F._14
APPELLATI-CONTUMACI avverso la sentenza n. 1193/2016 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 15/12/2016
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 In data 4-17.12.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione reietta, riformare la sentenza n. 1193/16 del Tribunale di Pistoia 1) nel punto in cui, ritenendo il difetto di titolarità sostanziale (confuso con la legittimazione attiva) in favore delle attrici ha respinto la domanda proposta con violazione, in particolare, degli artt. 817 e 818, 922 e seguenti, 1027 e seguenti, 1321 e seguenti, 1362 e seguenti, 2697 e seguenti cod civ., 99, 100, 101, 112, 113, 115, 116 e seguenti, 166/167 cpc;
2) nel punto in cui ha condannato le parti attrici all'integrale pagamento delle spese legali con violazione, in particolare, degli artt. 91 e seguenti cpc;
3) nel punto in cui ha liquidato le spese legali delle parti convenute (ad esclusione di quelle liquidate in favore del sig. con violazione, in particolare, dei criteri del DM Controparte_1
55/2014, dei canoni di equità e proporzionalità e dei principi regolatori della materia;
e, per l'effetto, IN TESI accertare e dichiarare l'estensione e il contenuto del diritto di passo costituito con l'atto di “divisione inter liberos” stipulato in data 19 luglio 1931; accertare e dichiarare che il predetto diritto è costituito fra i seguenti fondi: - piazzale davanti alla casa CP_10 assegnato a ed ora di proprietà di e (anche quali eredi si Parte_4 CP_9 Parte_1
), censito all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio – Persona_1 Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata - foglio di mappa 7, particella 9 - unità immobiliare assegnata al defunto , successivamente CP_11 Parte_5 frazionata in due unità immobiliari censite all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio – Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata - foglio di mappa 7, particella 6 con • Subalterno 5 (intestata a , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
, e ) • Subalterno 2 ( ). accertare e Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_1 dichiarare che il frazionamento in due unità immobiliari della proprietà assegnata al defunto
ha reso più gravosa la condizione del fondo servente, atteso che il diritto di passo Parte_5 viene esercitato da un maggior numero di persone;
accertare e dichiarare che il predetto diritto di passo non è pertanto costituito a favore delle unità immobiliari rispettivamente di proprietà della signora e dei signori e censite all'Agenzia delle Entrate, Controparte_2 Pt_2 Parte_3 Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio – Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata - foglio di mappa 7, • particella 7, Subalterno 1 e Subalterno 6 ( ; • Controparte_2 particella 660, graffata alle particelle 661, 662 e 663 ( e . Con vittoria di Pt_2 Parte_3 spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio nel caso di contestazione delle controparti. IN IPOTESI accertare e dichiarare l'estensione e il contenuto del diritto di passo costituito con l'atto di “divisione inter liberos” stipulato in data 19 luglio 1931 accertare e dichiarare quale sia il fondo dominante del diritto di passo in oggetto;
accertare e dichiarare che la servitù di passo oggetto di causa, di natura non apparente, non può essere acquistata per usucapione e/o per destinazione del padre di famiglia. Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi del giudizio nel caso di contestazione delle controparti. * IN VIA ISTRUTTORIA Si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi di prova formulata nelle memorie ex art. 183/6 cpc, previa revoca dell'ordinanza del 18 marzo 2015”, insistendo, altresì, nella richiesta di convocazione a chiarimenti del C.T.U.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, disattesa ogni contraria Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - Ordinare l'integrazione del pagina 2 di 18 contraddittorio nei confronti della IG.ra erede della IG.ra , anche in CP_9 Persona_1 virtù della domanda riconvenzionale di usucapione avanzata in via subordinata;
- Dichiarare inammissibile l'appello per carenza di interesse di parte appellante avendo omesso di riproporre specificatamente le richieste di primo grado;
NEL MERITO - respingere la domanda di parte attrice appellante in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare “in toto” la sentenza n. 1193/2016 del 15.12.2016 pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 20.09.2016, depositata in cancelleria il 15.12.2016. - respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attrice per i motivi esposti in narrativa IN OGNI CASO si ribadiscono qui di seguito le conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado di cui si chiede l'integrale accoglimento: “• in via preliminare: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli attori, con conseguente inammissibilità/improcedibilità della domanda intrapresa;
2) in subordine alla precedente richiesta, autorizzare la chiamata in causa della IG.ra nata a [...]_9 (PT) il 3.11.1952, (cod. fisc. ), residente in [...], Pieve a Nievole, CodiceFiscale_15 (PT); •nel merito: 1) respingere le domande ex adverso avanzate perché infondate;
2) accertare e dichiarare che con atto di divisione inter liberos del 1931 si è costituita una servitù di passo sia pedonale che carrabile in favore di tutti i beni ricompresi nel lotto 2, oppure che la stessa servitù si è costituita per destinazione del padre di famiglia;
3) in riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui parte attrice superi l'eccezione sulla legittimazione attiva e la servitù venga considerata solo come pedonale, previa autorizzazione alla chiamata in causa della IG.ra in tesi, CP_9 accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passo carrabile gravante sul piazzale censito al N.C.E.U. del Comune di Quarrata (PT) al foglio 7, particella 9, a favore degli immobili del comparente censiti al N.C.E.U. del Comune di Quarrata (PT) in foglio 7, particella 6, sub.
2. e particella 8 e 10, costituiti da una casa di civile abitazione con corte a comune ed orto esclusivo, lungo il percorso così come evidenziato nell'atto di divisione del 1931; in ipotesi, accertare e dichiarare l'ampliamento coattivo, per il transito di veicoli anche a trazione meccanica, della servitù di passaggio già esistente sugli immobili di cui sopra;
in ulteriore ipotesi, accertare e dichiarare la costituzione di una servitù di passaggio coattivo tra i medesimi beni;
4) condannare gli attori al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata, a norma dell'art. 96, I comma, c.p.c. nella misura che sarà ritenuta congrua. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio” Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”, insistendo nelle richieste istruttorie articolate in primo grado e non ammesse.
Per e (già ): “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_2 CP_12 Parte_3 adita rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra avverso la sentenza n. Parte_1 1193/2016, resa dal Tribunale di Pistoia, GOT Dott. M. Nistri, pubblicata in data 15.12.2016, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutto quanto esposto in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , in proprio e nella qualità di Parte_1 erede di , conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, le sopra indicate Persona_1 parti, proponendo gravame avverso la sentenza n. 1193/2016, emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 15/12/2016, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle predette pagina 3 di 18 in ordine alle domande dalle stesse proposte, con conseguente condanna al Parte_6 pagamento delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – e avevano convenuto in giudizio , Parte_1 Persona_1 Controparte_1 CP_3
, , , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Pt_2
, e , esponendo:
[...] Parte_3 Controparte_2 che, con atto pubblico di divisione stipulato il 19.7.1931, aveva assegnato: i) al Persona_2 figlio un primo lotto di fabbricati “corredato dalle seguenti terre: c) Piazzale davanti la casa Pt_4 paterna (lato nord) e sul lato levante della stessa, su porzione del quale si esercita diritto di passo in favore del secondo lotto, come è specificamente detto nei patti particolari della divisione
(porzione della particella 1422 Sezione A – Tizzana)”; ii) al figlio un secondo lotto di Pt_5 fabbricati: “quanto alle terre … corredato da: diritto di passo sul piazzale posto a settentrione della casa paterna (porzione della particella 1422 Sezione A Tizzana. Questo passo arriva fino al lastricato che stendesi davanti (mezzogiorno) della porzione della casa descritta in precedenza”; che i beni assegnati a venivano venduti al figlio , nato a [...] il Parte_4 Controparte_13
15.7.1927, ed alla di lui morte (19.5.2012), pervenivano alla moglie ed alle figlie Persona_1
e ; CP_9 Parte_1 che il piazzale davanti alla casa già assegnato a risulta censito all'Ufficio del Parte_4
Territorio di Pistoia – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata, al foglio di mappa 7, particella 9; che l'unità immobiliare assegnata al defunto veniva successivamente frazionata in Parte_5 due unità immobiliari censite all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio –
Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati – Comune di Quarrata, al foglio di mappa 7, particella 6, sub. 5 (intestato a , , , , Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
e ) e sub. 2 (intestato a ); Controparte_7 CP_8 Controparte_1 che la diffida del 5.11.2012, inviata ai convenuti, con cui si contestava l'esercizio del passaggio carrabile e si rappresentava l'inesistenza di qualsiasi diritto di passo a favore delle proprietà
non aveva avuto alcun esito;
Controparte_14 chiedevano, quindi, di accertare l'estensione ed il contenuto del diritto di passo costituito con l'atto di divisione del 19.7.1931, con particolare riferimento alla natura pedonale e/o carrabile dello stesso, nonché di accertare che il frazionamento in due unità immobiliari della proprietà assegnata al defunto aveva reso più gravosa la condizione del fondo servente, e, infine, che Parte_5 il diritto di passo non era costituito a favore delle unità immobiliari di proprietà Controparte_14
pagina 4 di 18 1.2. – Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva di e , per non avere costoro dimostrato di Parte_1 Persona_1 essere proprietarie dell'area in questione (piazzale di cui alla part. 9), posto che l'atto di vendita a favore di (dante causa delle attrici), non la menzionava tra i beni ceduti;
rilevava, Controparte_13 altresì, che dalla lettura dell'atto di divisione del 1931 si evinceva che l'intenzione delle parti era quella di costituire il diritto di passo carrabile, e non solo pedonale, a favore di tutto il lotto n. 2 assegnato a;
evidenziava, inoltre, che sussistevano i presupposti per la Parte_5 costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ovvero per accertarne l'acquisto per intervenuta usucapione;
precisava, in ogni caso, di aver diritto alla costituzione della servitù di passaggio coattivo di mezzi meccanici, atteso che, diversamente, il suo fondo sarebbe risultato completamente intercluso;
contestava, infine, la domanda volta all'accertamento dell'aggravamento della servitù, con condanna delle attrici ex art. 96, comma 1, c.p.c.
1.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio nonché , Controparte_2 Controparte_3 CP_7
, ed , eccependo anch'essi il difetto di legittimazione attiva delle CP_4 CP_15 CP_6 attrici e chiedendo, in ogni caso, di accertarsi la natura carrabile della servitù di passo, gravante sulla part. 9, a favore delle loro proprietà; in subordine, chiedevano di dichiarare costituita la servitù di passo carrabile per destinazione del padre di famiglia, per usucapione ventennale o in via coattiva.
1.4. – Si costituivano in giudizio e eccependo il difetto di Parte_3 Parte_2 legittimazione attiva delle attrici e chiedendo, comunque, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti;
in subordine, chiedevano la condanna dei loro danti causa ( , Controparte_2
, , e ) a rilevarli Controparte_3 Controparte_7 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 indenni da ogni conseguenza.
1.5. – Esteso il contraddittorio nei confronti di quest'ultima rimaneva contumace. CP_9
1.6. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale riteneva fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) innanzi tutto, qualificava: i) l'azione proposta nei confronti di , Controparte_1 CP_3
, , , e , come
[...] Controparte_7 CP_4 Controparte_5 CP_8 Controparte_6
“azione riferibile alla previsione di cui agli articoli 1064 e 1065 codice civile, in quanto tendente alla verifica delle estensione e modalità di esercizio della servitù di passaggio”; ii) l'azione proposta nei confronti di e come negatoria servitutis ex art. 949 Parte_3 Parte_2
c.c.;
pagina 5 di 18 (-) ciò posto, riteneva che le non avessero provato di essere proprietarie della part. Parte_6
9 (fondo servente), dal momento che l'atto di compravendita del 3.10.1970, con cui Parte_4 aveva venduto a (dante causa delle attrici) non conteneva alcun riferimento alla Controparte_13 predetta area;
(-) analogo discorso valeva per l'atto di rettifica del 4.9.2014 il quale, oltre a provenire da soggetti diversi dai contraenti degli atti del 1931 e del 1970, con conseguente inidoneità ad integrare il loro contenuto, confermava, anzi, il fondamento della tesi dei convenuti circa la non inclusione della part. 9 nell'atto di compravendita del 1970.
Le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1
, per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, rilevavano che i convenuti non avevano mai contestato il possesso utile ed ininterrotto del “vialetto” (id est piazzale) da parte degli attori, tanto che, nel chiedere l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passo carrabile, avevano implicitamente riconosciuto che l'area fosse di proprietà di terzi.
Del resto, erra innegabile che la predetta area costituisse pertinenza dell'abitazione di Pt_4
, ragion per cui l'atto di trasferimento del 3.10.1970, a favore del di lui figlio , la
[...] CP_13 ricomprendeva necessariamente ex art. 818 c.c.
A ragionare diversamente, l'area sarebbe rimasta in proprietà di e, quindi, sarebbe Parte_4 pervenuta in via ereditaria, alla morte del genitore, al figlio , e dopo la dipartita di CP_13 quest'ultimo, alla di lui moglie ed alle figlie e Persona_1 Parte_1 CP_9
In ogni caso, il tribunale non aveva preso in considerazione né l'atto di compravendita del
30.7.2010, relativo all'acquisto e , con cui i venditori avevano Parte_3 Parte_2 riconosciuto espressamente che la part. 9 (gravata da servitù di passo) era “di proprietà di terzi”, sia l'atto notarile del 4.9.2014, in cui si erano eliminate le irregolarità relative all'intestazione catastale della part. 9.
Peraltro, l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire sollevata dai convenuti era infondata, dal momento che le attrici, sin dall'atto di citazione, avevano dedotto di essere comproprietarie del bene per cui era causa.
2) Con il secondo, rilevava l'erroneità della decisione in punto di regolamentazione delle spese di lite, le quali erano state ingiustamente poste a carico delle attrici, pur sussistendo i presupposti per la loro compensazione, tenuto conto del comportamento stragiudiziale e processuale dei convenuti.
pagina 6 di 18 Inoltre, il tribunale aveva errato anche nel procedere alla loro quantificazione, non avendo fatto applicazione dei minimi tariffari e non considerando che i convenuti ed altri Controparte_3 costituivano un'unica parte processuale così come anche e , di talché Parte_3 Parte_2 non era dovuta alcuna maggiorazione del compenso.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, contestava, perché Controparte_1 infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Si costituivano, altresì, in giudizio e rassegnando le sopra Parte_2 Parte_3 trascritte conclusioni.
2.4. – Non si costituivano in giudizio Controparte_3 CP_4 Controparte_5 CP_6
ed
[...] Controparte_7 CP_8 Controparte_2
2.5. – Con ordinanza del 2.8.2017, veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.6. – La causa veniva trattenuta, per la prima volta, in decisione in data 10.11.2021, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.7. – Con ordinanza del 5-18.5.2022, veniva rimessa sul ruolo, onde consentire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_9
2.8. – Esteso il contraddittorio, non si costituiva in giudizio. CP_9
2.9. – In data 7.12.2022, la causa veniva trattenuta in decisione per la seconda volta, con nuova assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.10 – Con provvedimento del 23-25.5.2023, veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.11. – Con ordinanza del 12.7.2023, la causa veniva trattenuta in decisione per la terza volta, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2.12. – Con ordinanza del 8-21.9.2023 veniva ancora rimessa sul ruolo, avendo il collegio ritenuto necessario disporre c.t.u. “descrittiva (con la redazione anche di planimetrie esplicative) dei luoghi di causa e delle proprietà delle parti con gli attuali identificativi catastali tenuto conto degli atti di provenienza e precisamente:1) dell'atto di divisione “inter liberos” del 28/7/1931 con riguardo ai beni attribuiti a e;
2) atto di vendita del 3/10/1970; 3) atto di Parte_4 Parte_5 rettifica del 4/9/2014; 4) atto di acquisto del 30/7/2010 (AI )” precisando che Persona_3
“il CTU dovrà descrivere le servitu' di passo costituite con i superiori atti rappresentandole
pagina 7 di 18 graficamente in modo che sia chiaro quale sia il fondo servente e quali i fondi dominanti, precisando altresì, sempre con rappresentazione grafica, quale sia l'attuale situazione degli accessi alle varie proprietà delle parti in causa come di fatto esercitati e quali fondi sarebbero, senza gli attuali passaggi, interclusi”.
2.13. – Espletata la c.t.u., la causa è stata trattenuta in decisione in data 4-17.12.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – Deve, in primo luogo, essere dichiarata la contumacia di Controparte_3 CP_4
Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_2 CP_9 non essendosi gli stessi costituiti in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di appello nei loro confronti.
Al riguardo, non rileva che costoro (ad eccezione di si fossero costituiti nel CP_9 procedimento di inibitoria, giacché “la costituzione nella fase dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza, disciplinata dall'art. 351 c.p.c., non implica l'automatica costituzione della parte nella fase di merito, atteso che, da un lato, la legge regola il procedimento di inibitoria come autonomo e, dall'altro, diversamente interpretando, l'appellato, costituendosi nella fase sommaria preliminare, sarebbe tenuto a proporre appello incidentale in un termine più breve rispetto a quello fissato dagli artt. 166 e 343 c.p.c” (cf. Cass. civ., n. 21596/2017).
3.2. – In secondo luogo, le richieste istruttorie reiterate dalle parti non possono essere accolte, non avendo dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'appellante si è limitata solo a reiterare genericamente “la richiesta di ammissione dei mezzi di prova formulata nelle memorie ex art. 183/6 c.p.c.” (cfr. atto di appello, pag. 30), formulazione che non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del pagina 8 di 18 tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la prova orale (per interpello e per testi) semplicemente riproposta dall'appellato nella comparsa di costituzione e risposta depositata in Controparte_1 questo grado di giudizio (pag. 17-18), senza alcuna allegazione in ordine alla sua decisività e/o rilevanza.
Quanto alla richiesta di convocazione del c.t.u. a chiarimenti, la stessa non è meritevole di accoglimento per le ragioni che saranno di seguito esposte (al § 4.2.2.).
3.3. – Va, poi, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa di
[...]
, sul presupposto che, essendo la causa stata decisa su una questione pregiudiziale, CP_1 costituiva onere dell'appellante “riproporre in questa sede tutte le richieste disattese in primo grado” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 3).
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “qualora la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito (nella specie relativa alla legittimazione attiva), i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o
l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. la domanda non esaminata” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.11.2011, n. 22954).
Nella specie, l'appellante ha espressamente riproposto tutte le domande non esaminate dal tribunale a seguito dell'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, con ciò certamente assolvendo all'onere sulla stessa gravante ex art. 346 c.p.c., non potendosi pretendere, alla stregua del richiamato principio, che ella formulasse censure attinenti al merito della controversia.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4 – L'esame del gravame.
4.1. – Il primo motivo si presenta solo parzialmente fondato.
4.1.1 – Innanzi tutto, è necessario considerare che il primo giudice ha qualificato l'azione proposta nei confronti di , , , , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_7 CP_4 Controparte_5
e come “azione riferibile alla previsione di cui agli articoli 1064 e CP_8 Controparte_6
1065 codice civile, in quanto tendente alla verifica delle estensione e modalità di esercizio della servitù di passaggio”; l'azione proposta nei confronti di , e Controparte_2 Parte_3
è stata, invece, ritenuta quale negatoria servitutis ex art. 949 c.c. Parte_2
pagina 9 di 18 In realtà, osserva il Collegio come le due azioni abbiano la stessa natura, in quanto la prima, pur richiedendo la “verifica delle estensione e modalità di esercizio della servitù di passaggio”, è sostanzialmente diretta a far cessare il passaggio carrabile, asseritamente abusivo, posto in essere dai predetti sulla part. 9, con la conseguenza che entrambe condividono il carattere CP_1 di negatoria servitutis.
4.1.2. – Ciò posto, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
23.1.2023, n. 1905).
Alla stregua di tale principio, l'onere probatorio, per l'attore che agisce in negatoria, è notevolmente attenuato, potendo il diritto di proprietà essere provato anche a mezzo di presunzioni (quali le risultanze dell'atto di acquisto dell'immobile od il possesso della cosa a partire da una certa data, cfr. Cass. civ., n. 12488/1995).
Si tratta, quindi, di stabilire se , che agiva in negatoria servitutis, abbia assolto al Parte_1 suo onere probatorio.
4.1.2.a. – Orbene, a sostegno della sua domanda, l'originaria attrice ha prodotto: 1) l'atto di divisione “inter liberos” del 28.7.1931; 2) l'atto pubblico di compravendita stipulato, il 3.10.1970, tra e;
3) l'atto di rettifica del 4.9.2014. Parte_4 Controparte_13
In particolare, con l'atto di divisione del 28.7.1931, attribuì a il lotto Persona_2 Parte_4
n.1, costituito, tra l'altro, da “piazzale davanti la casa paterna (lato nord) e sul lato di levante della stessa, su porzione del quale si esercita diritto di passo in favore del secondo lotto”.
All'altro figlio venne assegnato un secondo lotto “quanto alle terre . . . corredato da: Pt_5 diritto di passo sul piazzale posto a settentrione della casa paterna (porzione della particella 1422
Sezione A Tizzana. Questo passo arriva fino al lastricato che stendesi davanti (mezzogiorno) della porzione della casa descritta in precedenza”.
Risulta, pertanto, certo che la servitù in oggetto gravasse sul piazzale assegnato a Parte_4 ed in favore del compendio assegnato a . Parte_5
pagina 10 di 18 La servitù in esame, ancora, viene descritta anche nei “patti di divisione” (pag. 25) in cui si legge:
“l'assegnatario del secondo lotto della casa paterna sig. accederà al suo fabbricato Parte_5
(che ha l'ingresso a mezzogiorno di detta casa) passando dalla strada comunale al piazzale che fa seguito alla stessa e proseguendo verso la parete di tramontana di detta casa ne rasenterà porzione percorrendo poi lungo tutta quella di levante fino al lastricato ove termina la servitù di passo a favore dello stesso ”. Parte_5
Ora, è incontestato che il predetto piazzale corrisponda all'attuale part. 9 del foglio n. 7 (già rappresentato al vecchio catasto terreni dalla particella 1422 sezione A – Comune di Quarrata) che, tuttavia, non compare nell'atto di compravendita del 3.10.1970.
In tale atto, vendette al figlio “un fondo rustico con soprastanti fabbricati Parte_4 CP_13 colonici, posto il tutto in Comune di Quarrata, località “Ferruccia”, con indicazione anche degli estremi catastali che, però, non coincidono, a seguito dei frazionamenti che si sono susseguiti nel tempo, con la situazione attuale.
In ogni caso, è corretta la tesi dell'appellante secondo cui, anche a voler ammettere che il piazzale in questione non sia stato trasferito da al figlio , lo stesso sarebbe Parte_4 CP_13 pervenuto, in via di successione ereditaria, prima a quest'ultimo, e poi, alla sua morte, alla di lui moglie ed alle figlie e Persona_1 Parte_1 CP_9
Del resto, è innegabile la natura pertinenziale del piazzale rispetto al compendio immobiliare trasferito con l'atto del 3.10.1970, di talché, anche in mancanza di un'espressa previsione, lo stesso deve ritenersi in esso ricompreso ex art. 818 c.c.
4.1.2.b. – D'altronde, nessuno dei convenuti ha mai rivendicato la proprietà del bene in questione.
Per converso, nell'atto di compravendita del 30.7.2010, con cui , , , Controparte_3 CP_4 CP_5
, e vendevano a e gli immobili descritti al CP_6 CP_7 CP_8 Parte_2 Parte_3 catasto fabbricati del Comune di Quarrata al foglio 7, part. 660, 661, 662, 663 nonché alle part. 10 e 659, veniva precisato che la corte comune di cui alla part. 8, che consente l'accesso agli immobili venduti, “è accessibile dalla corte identificata dal mappale 9, di proprietà di terzi, sulla quale esiste da tempo immemorabile diritto di passo”, con ciò ammettendo che la particella n. 9 non era di loro proprietà.
4.1.2.c. – Coerentemente con tali risultanze, quindi, anche il c.t.u. ha ritenuto la particella n. 9 di proprietà dell'odierna appellante (pag. 15-17).
In proposito, giova considerare come gli originari convenuti si fossero limitati a contestare, genericamente, la legittimazione attiva delle sul solo presupposto che la part. 9 Parte_7 non fosse annoverata nell'atto di compravendita del 3.10.1970.
pagina 11 di 18 Tuttavia, non solo essi non avevano neppure indicato a chi tale particella appartenesse ma, in via riconvenzionale, avevano chiesto, nei confronti delle attrici (e di quale comproprietaria CP_9 del piazzale), di accertare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia ovvero il suo acquisto per usucapione ovvero di procedere alla sua costituzione in via coattiva, così riconoscendone l'appartenenza alle attrici.
Inoltre, non hanno specificamente contestato neppure l'atto di rettifica del 4.9.2014 a rogito
AI in cui le parti ( , , , Per_4 Persona_1 CP_9 Parte_1 Persona_5
quali eredi degli originari contraenti dell'atto del 3.10.1970) ricostruiscono i vari Persona_6 frazionamenti catastali che hanno interessato la particella in questione, dichiarando che “per errore materiale nel passaggio tra il vecchio e il nuovo catasto terreni nella descrizione immobiliare di cui all'atto del notaio di Pistoia del giorno 3 ottobre 1970, sopra Persona_7 citato, non veniva indicata la particella 9 del foglio di mappa 7”).
Ha, dunque, errato il tribunale nel ritenere e prive di legittimazione Parte_1 Persona_1 attiva.
4.2. – Si tratta, a questo punto, di accertare il contenuto della servitù che grava sulla part. 9, essendo in discussione se esso ricomprenda anche il passaggio carrabile oppure solo quello pedonale.
4.2.1. – Al riguardo, giova osservare come il titolo della servitù, costituito dalla divisione del 1931, non contenga alcuna previsione specifica in ordine alle modalità di esercizio del diritto di passaggio.
Tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte: “l'estensione e le modalità di esercizio della servitù (nella specie, di passaggio) devono essere dedotte anzitutto dal titolo, quale fonte regolatrice primaria del diritto, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi, peraltro, non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dallo stato dei luoghi, dall'ubicazione reciproca dei fondi e dalla loro naturale destinazione, elementi tutti formativi e caratterizzanti l'"utilitas" legittimante la costituzione della servitù. Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune, non superabili mediante adeguati criteri ermeneutici, è possibile ricorrere ai precetti sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c.” (cfr. Cass. civ., n. 20696/2018).
Pertanto, prendendo in considerazione tutti gli elementi indicativi della volontà delle parti (quali lo stato dei luoghi, l'ubicazione dei fondi e la loro destinazione), si deve concludere che la servitù in questione, all'atto della sua costituzione, contemplasse anche il passaggio carrabile.
In proposito, è significativo che il fondo dominante avesse una destinazione prevalentemente agricola, essendo costituito non solo da una porzione della casa paterna ma anche da una stalla per cavalli, da un porcile, da due fienili e da due orti (cfr. atto di divisione del 1931), il che pagina 12 di 18 rendeva evidente la necessità di accedervi con mezzi meccanici proprio per soddisfare le esigenze connesse alla coltivazione dei prodotti ed all'allevamento degli animali.
Inoltre, anche la larghezza della sede stradale, come si evince dalla foto n. 5 allegata alla c.t.u.
(che di seguito si intercala per comodità di lettura), appare certamente compatibile con un passaggio carrabile.
D'altronde, proprio nell'atto di rettifica a rogito AI del 4.9.2014, si legge Per_4
“con atto ai rogiti del notaio di Persona_8
Pistoia il 23 settembre 2009, repertorio n.
401/327, registrato il 29 settembre 2009 al
n. 2399 e trascritto il 29 settembre 2009 al
n. 5134 di R.P., il signor Controparte_13 vendette l'immobile rappresentato nel foglio di mappa 7 dalla particella 6 subalterno 4 con graffata la particella 4, ove viene peraltro riportato: “la parte venditrice dichiara e garantisce che il passaggio pedonale e carrabile allo scopo di accedere alle consistenze immobiliari trasferite con il presente atto è consentito attraverso la corte di pertinenza esclusiva del fabbricato di proprietà di essa parte venditrice, confinante con l'immobile oggetto del presente atto, il tutto censito al Catasto Fabbricati del comune di Quarrata in foglio 7, mappali 5 subalterno
5, 9 e 11. Tale servitù si lascia sussistere”.
Trattasi di dichiarazione di fondamentale importanza, in quanto proveniente proprio dal dante causa ( ) delle originarie attrici, che, in tal modo, riconosceva la natura carrabile Controparte_13 della servitù di passo.
IGnificativo è anche quanto riferito dal c.t.u.: “per quanto si è potuto accertare in occasione del sopralluogo e quanto anche dichiarato dalle parti presenti, il diritto di passo sulla corte interna per accedere ai relativi fondi, che costituiscono l'attuale complesso immobiliare, è sempre avvenuto sia pedonale che carrabile, addirittura in occasione del sopralluogo è stato riferito dalle stesse parti che prima dell'atto di divisione del 1931, esisteva un passaggio laterale di accesso ai terreni posti sul retro del fabbricato che poi una volta chiuso, l'unico accesso avveniva dalla corte interna di proprietà degli appellanti anche con i carri per coltivare i terreni” (pag. 20-21), ad ulteriore dimostrazione della natura carrabile della servitù.
4.2.2. – Ciò posto, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui il diritto di servitù, riconosciuto a favore della proprietà di , non consentirebbe di raggiungere i Parte_5
pagina 13 di 18 terreni, in quanto l'atto di divisione del 1931 fisserebbe il limite del diritto di passo in corrispondenza del “lastricato” posto davanti alla porzione della casa paterna assegnata al predetto . Parte_5
In realtà, nel citato atto di divisione, si legge: “quante alle terre questo secondo lotto è corredato dalle seguenti: IN COMUNE DI TIZZANA I°) Diritto di passo sul piazzale posto a settentrione della casa paterna (porzione della particella 1422 sezione A Tizzana). Questo passo arriva fino al lastricato che stendesi davanti (mezzogiorno) della porzione di casa descritta in precedenza. 2°) lastricato […] 3°) orto di seguito al lastricato […] 4°) campo di seguito all'orto suddetto […] I beni fin qui descritti formano corpo unico tra il terreno ed i fabbricati.”
Al riguardo, è significativo che la disposizione relativa alla servitù si trovi proprio nella parte dell'atto di divisione concernente le “terre” il che, unitamente alla specificazione che esse formano un “corpo unico” con i fabbricati, induce ragionevolmente a ritenere che il diritto di passaggio fosse funzionale anche al raggiungimento dei terreni.
Del resto, la descrizione del tracciato della servitù, contenuto nell'atto di divisione, consente di affermare che lo stesso si snoda da nord (“settentrione”) a sud (“mezzogiorno”), così da attraversare tutta l'area in questione, in modo da raggiungere anche quegli appezzamenti che sarebbero risultati, altrimenti, interclusi. Il che è ben rappresentato dallo schema, che si riproduce a lato, accluso alla c.t.u. (pag. 16).
4.2.3. – Deve, poi, essere respinta la domanda con la quale l'appellante ha chiesto di accertarsi l'aggravamento del diritto di servitù per effetto del frazionamento in due unità immobiliari della proprietà assegnata a
. Parte_5
Invero, il presunto aggravamento non risulta in alcun modo dimostrato, non essendo provato che, a seguito di tale frazionamento, il diritto di passo venga adesso esercitato da un maggior numero di persone e, per giunta, in modo dannoso per la proprietà dell'appellante.
Come affermato, infatti, dalla Suprema Corte:
“in tema di servitù di passaggio, ed in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal
pagina 14 di 18 titolo, non ogni mutamento di destinazione o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù” (cfr. Cass. civ. n. 40319/2021).
4.2.3. – Va, a questo punto, esaminata l'actio negatoria servitutis proposta da nei Parte_1 confronti di e . Parte_2 Parte_3
4.2.3.a. – Ora, è vero che spetta al convenuto in negatoria la prova del diritto reale da lui vantato per contestare la presunzione iuris tantum di libertà del fondo (cfr. ex plurimis Cass. civ., n.
301/1996).
Al riguardo, i hanno prodotto copia del loro atto di acquisto (a rogito AI Pt_2 Per_3
del 30.7.2010), in cui le parti dichiarano che la corte comune di cui al foglio 7, mappale
[...]
8, che consente l'accesso agli immobili venduti, è a sua volta accessibile “dalla corte identificata dal mappale 9, di proprietà di terzi, sulla quale esiste da tempo immemorabile diritto di passo”.
Trattasi di circostanza che non è stata in alcun modo contestata dall'odierna appellante la quale si
è limitata a dedurre: 1) il carattere non apparente della servitù; 2) il fatto che l'atto di divisione del 1931 non prevedesse alcun diritto di passaggio in favore delle unità immobiliari poi acquistate dai (cfr. memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., pag. 5). Pt_2
Tuttavia, la prima affermazione, a prescindere dalla sua genericità, è smentita dalla foto n. 8 allegata alla c.t.u. e che di seguito si riproduce per comodità di consultazione, dalla quale si desume chiaramente l'esistenza di un tracciato viario sulla part. n. 8 (che consente l'accesso alla proprietà posta sulla sinistra) che si interseca perpendicolarmente con la part. 9, come Pt_2 ben si evince anche dalla foto aerea dell'intera area (che si intercala più in basso).
In proposito, giova considerare come non Parte_1 abbia neppure dedotto che tale tracciato, nel corso del tempo, abbia subito delle modifiche rispetto alla situazione attuale.
Per quanto concerne la seconda, i hanno dedotto Pt_2
l'acquisto del diritto di passaggio non in forza dell'atto di divisione del 1931, bensì per usucapione dei loro danti causa.
pagina 15 di 18 Ebbene, rispetto all'esistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione,
l'appellante (se si eccettua il requisito dell'apparenza) non ha mosso alcuna contestazione.
Al riguardo, come affermato dalla Suprema Corte: “in applicazione dei principi sull'Onere della prova, fissati dall'art 2697 cod civ, il convenuto in negatoria servitutis, il quale deduca e dimostri una relazione di asservimento fra i fondi contigui, idonea all'acquisto per usucapione di un corrispondente diritto di servitù, non è tenuto a provare anche
l'inesistenza delle condizioni negative, e cioè di fatti impeditivi del sorgere o del perdurare del diritto medesimo, incombendo il relativo onere sulla controparte, che contesti il fondamento di detta eccezione” (cfr. Cass. civ., n. 47/1979).
Quindi, a fronte dei menzionati elementi, spettava a fornire la prova dell'inesistenza Parte_1 dei presupposti dell'acquisto per usucapione della servitù di passo a favore della proprietà Pt_2 il che, però, non è avvenuto.
4.2.3.b. – Né rileva che i si siano tardivamente costituiti nel giudizio di primo grado, in Pt_2 quanto: “il convenuto in un'azione negatoria di servitù di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell'attore per avere usucapito la servitù o per l'esistenza di una servitù di uso pubblico ovvero, ancora, sostenendo la demanialita dell'area su cui intende esercitare il passaggio, dà luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non già una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art 345, comma 2, c.p.c.”. (cfr. Cassazione civile, sentenza del
13.6.2019, n. 15931).
Nella specie, l'eccezione sollevata dagli originari convenuti era volta unicamente a contrastare la negatoria servitutis proposta dalle attrici, con la conseguenza che la stessa non imponeva la sua formulazione nella comparsa di costituzione e risposta da depositare tempestivamente ex artt.
166 e 167 c.p.c.
4.2.4. – In riferimento, infine, alla posizione di , mette conto di evidenziare che Controparte_2
l'appellante non ha mosso alcuna contestazione nei confronti della documentazione (atto di divisione del 1931, atto di cessione dei diritti e divisione del 5.4.1962, atto di trasformazione del
17.5.1962, testamento olografo del 20.7.2020, atto di successione del 2001, atto di accertamento della proprietà immobiliare del 7.6.2010 e del 14.6.2010, atto di successione integrativa del
14.6.2010, atto di compravendita del 30.6.2010, comunicazione di cessione del fabbricato dell'1.7.2010) prodotta dalla medesima quale erede di a sua volta CP_2 Persona_9
pagina 16 di 18 erede di (assegnatario, si ripete, del fondo dominante) e posta a fondamento Parte_5 dell'affermazione della titolarità del diritto di servitù gravante sulla part. 9 a favore della sua proprietà.
Anche sul punto, si presentano significative le risultanze dell'espletata c.t.u. la quale ha accertato che “tutti i fondi oggetto di causa hanno il diritto di passo sulla corte interna di proprietà degli appellanti e censita ora alla part. 9, del foglio di mappa 7 del comune di Quarrata fino dall'origine sulla base degli atti di provenienza” (cfr. c.t.u., pag. 18).
5. – Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, si impone la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva delle attrici.
Va, inoltre, accertata l'estensione ed il contenuto del diritto di servitù di cui all'atto di divisione del
19.7.1931 in conformità allo schema grafico di cui alla pag. 16 della c.t.u. (riprodotto al § 4.2.2.), con la precisazione che lo stesso ha ad oggetto sia il passaggio pedonale che carrabile.
Va, invece, rigettata la domanda volta all'accertamento dell'aggravamento del diritto di servitù così come quella proposta nei confronti dei Treshaj-Guarducci.
6. – In punto di spese, passando così ad esaminare il secondo motivo di appello, deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Sez.
6 - L, ord. 18 marzo 2014, n. 6259, rv. 629993).
Nella specie, ritiene il Collegio che la reciproca soccombenza e l'oggettiva difficoltà interpretativa degli atti negoziali (con specifico riferimento alla divisione del 1931 ed alla compravendita del
1970) anche in rapporto allo stato dei luoghi – tanto da aver richiesto l'espletamento di apposita c.t.u. in questo grado di giudizio – consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti in causa, ex art. 92, comma 2, c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile al presente giudizio.
Per lo stesso motivo, le spese di c.t.u. vengono poste a carico di tutte le parti costituite nel presente giudizio, oltre che di (rimasta contumace), nella misura di 1/4 Controparte_2 ciascuno, trattandosi di accertamento svolto nel loro esclusivo interesse.
P.Q.M.
pagina 17 di 18 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1193/2016 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 15/12/2016, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
Controparte_7 CP_8 Controparte_2 CP_9
2) accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
a) depenna la declaratoria del difetto di legittimazione attiva di e;
Parte_1 Persona_1
b) accerta e dichiara la natura pedonale e carrabile della servitù gravante sul terreno di proprietà di e (anche quali eredi di ), censito all'Agenzia delle CP_9 Parte_1 Persona_1
Entrate, Ufficio Provinciale di Pistoia – Territorio – Servizi Catastali – Sezione Catasto Fabbricati –
Comune di Quarrata – al foglio di mappa 7, particella 9, a favore delle proprietà e secondo il tracciato indicati in parte motiva;
c) rigetta le altre domande proposte da in proprio e quale erede di;
Parte_1 Persona_1
3) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
4) pone le spese di c.t.u. a carico di , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_16
, , nella misura di ¼ ciascuno.
[...] Controparte_2
Firenze, 18.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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