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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 517 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, difesa dall'Avv. TA Palombo Parte_1
Appellante
E
, in proprio e nella qualità di erede di , e Controparte_1 Persona_1 CP_2
nella qualità di erede di , entrambi difesi dall'Avv. TA NI
[...] Persona_1
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 707/2025 del Tribunale di Cassino pubblicata in data
16.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Dell'appellante: “1) Riformare la sentenza N°707/2024, del Tribunale di Cassino, in funzione di
Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Iannucci, pubblicata il 16/09/2024, in ordine al procedimento
R.G. N°1795/2020, limitatamente al motivo 1) del presente ricorso in appello e quindi dichiarare
co-titolare del rapporto di lavoro intercorso tra , da un Controparte_1 Parte_1 lato , e quindi e dall'altro lato con le conseguenze di legge, cioè Persona_1 Controparte_1 condanna in solido tra eredi di e delle somme già riconosciute Persona_1 Controparte_1 in sentenza di primo grado, di cui si chiede la conferma per il relativo importo, e cioè di
1 €.12.000,09 per differenze spettanze retributive. 2) Riformare la sentenza N°707/2024, del
Tribunale di Cassino Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Iannucci, pubblicata il 16/09/2024, in ordine al procedimento R.G. N°1795/2020, limitatamente al motivo 2) del presente ricorso in appello e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento individuale comminato alla appellante, per i motivi di cui in diritto, in particolare in merito a licenziamento comminato in presenza di malattia della lavoratrice. 3) Conseguentemente e per l'effetto, ripristinare il contratto illegittimamente risolto tra e e , a far data Parte_1 Persona_1 Controparte_1 dal 31/03/2020. 4) Conseguentemente, e per l'effetto, condannare le parti appellate in solido al pagamento delle spettanze dovute, in favore della ricorrente, dalla risoluzione illegittima del contratto sino a data della reintegrazione sul posto di lavoro. 5) Riformare la sentenza impugnata, conseguentemente, in ordine alla condanna dell'appellante per le spese di giudizio in favore di
. 6) Con vittoria di spese e compenso professionale a danno in solido degli Controparte_1 appellati con attribuzione in favore del procuratore dell'appellante il quale si dichiara antistatario.”
Dell'appellato : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis Controparte_1 reiectis, per i motivi esplicati in fatto ed in diritto del presente atto, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto: In via Parte_1 preliminare, - in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione notificato al
[...]
n.q. di erede della madre per difetto di legitimatio ad causam a seguito CP_1 Persona_1 di rinuncia all'eredità da parte dello stesso ai sensi dell'art. 521 c.c.; - in rito, dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dall'art 434 c.p.c.; - sempre in via preliminare, in punto di rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig.
[...]
nel presente giudizio, stante la sua estraneità e terzietà rispetto al rapporto contrattuale CP_1 per cui è causa, vertente esclusivamente tra la sig.ra e la sig.ra , Parte_2 Parte_1 non sussistendo alcun rapporto di codatorialità con il . Nel merito, per le Controparte_1 ragioni e i fatti esposti in narrativa, rigettare l'appello cosi come proposto da parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare in ogni parte la sentenza di prime cure. Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Dell'appellato : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, CP_2 per i motivi esplicati in fatto ed in diritto del presente atto, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra
perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto: In via preliminare, - in Parte_1 rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione notificato al n.q. di erede CP_2
2 della madre , per difetto di legitimatio ad causam e difetto di legittimazione passiva, Persona_1
a seguito di rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c.; Nel merito, per le ragioni e i fatti esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello cosi come proposto da parte ricorrente. Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, la sig.ra ricorreva nei confronti di Parte_1
e per accertare in capo ad entrambi la qualifica di datori di lavoro Persona_1 Controparte_1 nel contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato, stipulato il 1.10.2018; l'illegittimità del licenziamento comminato il 31.03.2020; e, per l'effetto, per condannare i datori al ripristino del rapporto di lavoro, oltre al pagamento in solido delle spettanze per le differenze retributive dovute a vario titolo (ore di lavoro straordinario, tredicesima, ferie non godute, TFR, indennità di mancato preavviso), per un totale di € 12.652,00; eventualmente tramite ordinanza ex art. 423 c.p.c. e con vittoria di spese.
Allegava, la lavoratrice, di essere stata licenziata illegittimamente il 31.03.2020, in seguito ad un breve periodo di assenza per malattia, dal 16.03.2020 al 27.03.2020, al termine del quale non aveva fatto rientro al lavoro a causa della pandemia da COVID-19, che aveva comportato la sospensione di tutte le attività, a suo dire anche quella di badante. Con lettera dell'11.06.2020 contestava il licenziamento deducendo diverse ragioni di illegittimità; eccepiva anche l'illegittimità stante il blocco dei licenziamenti di tipo economico dal 23.02.2020 dal D.L. 104/2020.
Si costituivano in primo grado la sig.ra e il figlio, , chiedendo Persona_1 Controparte_1
l'integrale rigetto del ricorso. Il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo CP_1 estraneo al contratto dedotto e chiedeva la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Entrambi deducevano l'infondatezza nel merito del ricorso e negavano l'avvenuto licenziamento, essendosi il rapporto risolto consensualmente, su impulso della lavoratrice che, in seguito al periodo di malattia, concluso il 27.03.2020, non aveva più ripreso le attività lavorative, peraltro lasciando la sig.ra Per_1 priva della necessaria assistenza. Aggiungevano che il D.P.C.M. 22.03.2020, che prevedeva la sospensione delle attività produttive a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, non si estendeva al lavoro domestico e che la sig.ra avesse scelto volontariamente di non Parte_1 riprendere le attività lavorative in quanto preoccupata per il proprio stato di salute. Contestavano i conteggi, allegati dalla ricorrente, delle varie spettanze dovute.
3 Il processo di primo grado veniva interrotto il 26.10.22, in seguito alla dichiarazione del decesso della sig.ra (avvenuto il 14.03.2022); la ricorrente riassumeva ex art. 303, comma 2, nei Per_1 confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente;
il difensore di e già Controparte_1 della depositava in data 24.3.2023 atto di rinuncia dell'eredità da parte di Per_1 Controparte_1 medesimo, di e di altri familiari della (dichiarazione resa dinanzi al Tribunale CP_2 Per_1
Ordinario di Cassino Ufficio V.G. R.G. n. 635/2023, N. Crono. 5073/2023-N. Rep. 00000482, in atti).
Il Tribunale, valutate le prove documentali acquisite e risolte le questioni preliminari, accoglieva in parte le pretese della ricorrente nei confronti degli eredi di collettivamente ed Persona_1 impersonalmente considerati, ai sensi dell'art. 303, comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 10336/2005); dichiarava invece il difetto di legittimazione passiva diretta del sig. perché non Controparte_1 già co-datore di lavoro bensì terzo rispetto al contratto di lavoro, stipulato esclusivamente fra la badante-collaboratrice domestica sig.ra e la sig.ra e in forza del criterio Parte_1 Per_1 che individua la figura del datore nel soggetto che esercita effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare sul lavoratore (Cass. civ. n. 3418/2012), il che conduceva ad individuare la sola come datrice di lavoro. Effettività, invero, non ravvisata, ad avviso del Tribunale, in Per_1 capo al sig. , che si era limitato ad agire alla stregua di un mero nuncius, Controparte_1 occupandosi di adempimenti burocratici e amministrativi inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. In conseguenza, rigettava ogni domanda nei confronti del sig. e Controparte_1 condannava la al rimborso delle spese nei suoi confronti. Parte_1
Il Tribunale, poi, quanto al licenziamento, preso atto che la lavoratrice riteneva trattarsi di una mera sospensione del rapporto di lavoro per la pandemia, qualificava la fattispecie come licenziamento verbale ad nutum – consentito per il lavoro domestico - e rigettava la richiesta di reintegrazione (ex art. 4, l. 108/1990; ex multis, Cass. civile sez. lav., 30.8.2018, n. 21446).
Accoglieva, invece, le pretese economiche della lavoratrice in ordine alle differenze retributive, dovute in applicazione del CCNL Lavoro domestico – e liquidando le diverse e Per_2 Per_3 separate voci in relazione ai fatti provati e a quelli pacifici per difetto di contestazione, puntualmente liquidati, per totale di euro 12.567,94, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di: indennità sostitutiva di mancato preavviso, compenso per il lavoro straordinario, tredicesima mensilità e TFR, per il contratto protrattosi dall'1.10.2018 al 31.3.2020.
Il Tribunale di Cassino, dunque, disponeva:
“− rigetta la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di;
Controparte_1
4 − condanna la ricorrente al pagamento in favore del difensore antistatario di Controparte_1 delle spese processuali che liquida nella misura di euro 3.688,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA;
− accerta e dichiara che la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti degli eredi di
[...]
, collettivamente ed impersonalmente considerati, della somma complessiva di euro Per_1
12.000,09 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, per l'attività di lavoro domestico svolta alle dipendenze di dal 1.10 2018 al 31.3.2020; Persona_1
− accerta e dichiara che la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti degli eredi di
[...]
, collettivamente ed impersonalmente considerati, della somma di euro 567,85 a titolo di Per_1 indennità sostitutiva del mancato preavviso;
− per l'effetto, condanna gli eredi di , collettivamente ed impersonalmente Persona_1 considerati, al pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui ai capi che precedono e così per un totale di euro 12.567,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
− rigetta le ulteriori domande proposte dalla ricorrente nei confronti degli eredi di
[...]
; Parte_3
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna gli eredi di , Persona_1 collettivamente ed impersonalmente considerati, a corrispondere al difensore antistatario della ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 4.918,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.”
Ricorreva in appello la sig.ra nei confronti dei figli della sig.ra Parte_1 [...]
– i sig.ri e – nella pretesa qualità di suoi eredi, nonché Per_1 Controparte_1 CP_2 anche nei confronti di in proprio, affidando il ricorso ai seguenti motivi: Controparte_1
1) Codatorialità di nel rapporto di lavoro, illegittima dichiarazione di Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, riforma della sentenza ai punti 12, 13, 14 e 15.
Insiste la lavoratrice perché sia qualificato come datore di lavoro accanto alla de Controparte_1 cuius censurando la ricostruzione del Tribunale nella parte in cui lo ha qualificato Persona_1 come mero nuncius dell'altrui volontà. Ritiene infatti che costui avesse l'effettiva titolarità del rapporto in quanto, date anche le condizioni fisiche della madre, e il fatto che “la formulazione e risoluzione del contratto” (sic) fossero stati operati direttamente dal , fosse Controparte_1 anch'egli titolare del potere di controllo, organizzazione e disciplina esercitati sulla lavoratrice (e citava Cass. n. 16415/2015). Chiede pertanto di affermarsi la codatorialità atipica o la
5 multidatorialità del rapporto essendo, a suo dire, integrati i due requisiti dell'esercizio contemporaneo e indistinto dei poteri datoriali da parte di più soggetti e lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse condiviso da soggetti distinti (e richiamava la sentenza di questa Corte n. 2233 del 22.04.2024).
2) Legittimità impugnazione licenziamento, licenziamento illegittimo causa Covid-19 e malattia della lavoratrice, mancata attivazione cassa integrazione e guadagni, riforma della sentenza ai punti 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Eccepisce, poi, la nullità del licenziamento, che sostiene essere avvenuto in corso di malattia (Cass.
Civ., Sez. Lav., 28/11/2023, n. 33016) e comunque in violazione del periodo di comporto, richiamando l'art. 26, punto 4, del CCNL applicabile. Si duole anche del mancato ricorso da parte del datore di lavoro agli strumenti d'integrazione salariale previsti dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
(c.d. Decreto Cura Italia), quali la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e alla Cassa Integrazione in
Deroga (CIGD), allegando di non essere stata informata dai datori di lavoro della possibilità di accedere a tali misure di sostegno in un periodo in cui la legge prevedeva il blocco dei licenziamenti economici.
Si è costituito il sig. , contestando l'infondatezza dell'avverso ricorso;
ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto e la conferma della sentenza di primo grado in base alle seguenti difese:
I. Considerazioni di carattere generale / preliminare. Difetto di legitimatio ad causam. Difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente. Inammissibilità dell'atto di appello.
Eccepisce il difetto di legitimatio ad causam nella qualità di erede della defunta madre
[...]
avendo egli rinunciato all'eredità in data 16.03.2023 con dichiarazione resa dinanzi al Per_1
Tribunale Ordinario di Cassino Ufficio V.G. R.G. n. 635/2023 acquisita al fascicolo di primo grado il 24.03.23.
II. Motivi di appello ex adverso. Inammissibilità dell'atto di appello ex art. 434 c.p.c.
Contesta i motivi di gravame proposti dall'appellante, in quanto “imperniati su motivazioni del tutto infondate e pretestuose”, in violazione dell'art. 434 c.p.c., mancando la chiara e specifica indicazione delle censure mosse alla sentenza appellata, non scalfita dal ricorso né quanto alla ricostruzione dei fatti né quanto alle solide argomentazioni giuridiche.
III. Codatorialità del nel rapporto di lavoro – Illegittimità per carenza di Controparte_1 legittimazione passiva. Punti 12,13,14,15, dell'atto di Appello.
Il resistente contesta le censure dell'appellante in ordine alla sua pretesa qualifica datoriale;
allega che le intromissioni del erano rese necessarie sia dalla meritevole volontà di Controparte_1 intrattenere buoni rapporti con la badante della madre, sia dalla necessità di coadiuvare l'anziana
6 signora, anche nell'utilizzo di apparecchiature informatiche. Insiste quindi per l'esclusione di ogni responsabilità solidale in quanto non datore, né convivente con la datrice di lavoro (ex art. 39, co. 7-
8 CCNL applicabile).
IV. Impugnazione licenziamento. Mancata attivazione Cassa Integrazione Guadagni.
L'appellato deduce l'infondatezza delle pretese avverse anche in ordine alla mancata attivazione Part della , e aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, il D.P.C.M.
22.03.2020, non aveva fermato il lavoro domestico né quello prestato da colf, badanti o baby sitter; né si applicava il divieto di licenziamento ai lavoratori domestici, i quali avrebbero avuto accesso in via autonoma ad altre forme di tutela sociale istituite dal Governo durante l'emergenza pandemica
(richiesta di disoccupazione, NASPI, etc.).
Chiede pertanto di confermarsi la sentenza che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento ad nutum, irrogato per indisponibilità del datore a sospendere il rapporto di lavoro sino alla riapertura delle attività in fase pandemica, necessitando la sig.ra di assistenza, a fortiori in quel periodo Per_1 emergenziale.
Si è costituito anche il sig. , aderendo sostanzialmente alla ricostruzione in fatto del CP_2 fratello;
in diritto, deduce: I. Considerazioni di carattere generale / preliminare. Difetto di legitimatio ad causam. Difetto di legittimazione passiva in capo al resistente. Inammissibilità dell'atto di Appello. Eccepisce anch'egli il suo difetto di legittimazione passiva nella qualità di erede della de cuius per rinuncia all'eredità, per di più nota all'appellante come risultava dal verbale della (infruttuosa) mediazione, che era stata avviata su istanza dell'appellante il 10.12.24 per sollecitare l'annullamento della detta rinuncia.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, presenti le parti come da verbale, la causa veniva discussa e decisa con il dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, come sopra dettagliato, la sig.ra impugna la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cassino la quale, nell'accogliere solo parzialmente le domande proposte in primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione del sig. in quanto estraneo al Controparte_1 contratto di lavoro dedotto. Per il resto, ha confermato gli effetti del licenziamento ad nutum, senza disporre la reintegrazione, e condannato collettivamente e impersonalmente gli eredi della sig.
deceduta nelle more del processo di primo grado, al pagamento delle differenze Persona_1 retributive dovute alla lavoratrice a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, lavoro straordinario, ferie non godute, tredicesima e TFR secondo le rispettive liquidazioni.
7 L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure con due motivi: da un lato insistendo per la qualifica di datore di lavoro del sig. , contestando la dichiarazione del primo Controparte_1 giudice relativa al difetto di legittimazione passiva, e dall'altro contestando l'illegittimità del licenziamento in quanto irrogato “causa Covid-19 e malattia della lavoratrice, mancata attivazione cassa integrazione e guadagni”.
L'appello è infondato.
1.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva nella qualità di eredi dei sig.ri e , entrambi legittimari rinuncianti all'eredità della defunta sig.ra CP_2 Controparte_1
come da dichiarazione N. Crono. 5073/2023-Num. Rep. 00000482 resa dinanzi al Persona_1
Tribunale Ordinario di Cassino Ufficio V.G. R.G. n. 635/2023, in atti.
Come noto, la rinuncia ex art. 519 ss. c.c. ha effetti retroattivi e comporta che il legittimario rinunziate si considera come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.); è pacifico, poi, che il rinunziante non risponde di debiti del de cuius gravanti esclusivamente sull'eredità. Anche la
Cassazione è granitica nell'affermare che “l''atto d'impugnazione notificato al solo chiamato all'eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa
l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c.” (Cass. civ., ord. n.
9225/2017).
Sarebbe stato, dunque, onere dell'appellante provare l'effettivo acquisto da parte degli appellati della qualità di erede (Cass. sent. 23543 del 12.09.2008) ovvero procedere, ove ne ricorressero i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (Cass., ord. 3959 del 16.02.2025; ord.
n. 9225 del 10/04/2017; conf. Cass. sent. 27274 del 14.11.2008); diversamente, sarebbe nulla l'eventuale sentenza emessa nei confronti del rinunziante, spettando alla parte interessata l'onere di regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente (Cass. civ., sent. n. 25151/2014).
Adempimenti, quelli di individuare gli effettivi eredi ovvero di stimolare la nomina di un curatore, che l'appellante ha omesso di compiere.
2.
È infondata la domanda contro il sig. in proprio, nella qualità di preteso datore di Controparte_1 lavoro, di cui al primo motivo di appello, essendo raggiunta la prova della stipula del contratto nell'esclusivo interesse della sig.ra diretta interessata delle prestazioni lavorative. Il Persona_1 fatto che la lavoratrice ricevesse indicazioni e direttive anche dal figlio dell'assistita, ma sempre
8 nell'esclusivo interesse della madre, infatti, non è di per sé sufficiente a integrare una situazione di codatorialità.
Come, del resto, argomentato funditus nella sentenza gravata, è desumibile che solo la sig.ra Per_1 fosse la datrice di lavoro, in base a diversi elementi non contestati nel grado, quali 1) la stipula del contratto con la sola 2) buste e comunicazioni all'INPS di instaurazione e Persona_1 cessazione del rapporto indicavano quale datore di lavoro esclusivamente la (cfr. Corte Per_1
d'appello di Roma, sent. n. 755/2022; cfr. Cass., sez. lav. sent. n. 3418/2012; 3) lei soltanto aveva sottoscritto le ricevute di pagamento delle retribuzioni mensili rilasciate dalla ricorrente;
3)
l'impugnativa del licenziamento dell'11.06.2020 aveva quale unico e diretto destinatario la 4) Per_1 nessuna coabitazione del figlio con la madre è mai stata prospettata né risulta che Controparte_1 egli si avvalesse in alcun modo delle prestazioni dell'appellante.
È coerente con il compendio probatorio, non specificamente contestato in appello nei suoi elementi, concludere per la qualifica di nuncius di , essendo emersi plurimi indizi che egli Controparte_1 svolgesse un mero ruolo di intermediazione funzionale ad agevolare le comunicazioni e lo scambio di messaggi con la lavoratrice nell'interesse dell'anziana madre, presumibilmente non adusa all'utilizzo di strumenti informatici. La semplice intromissione del figlio, poi, nell'ambito di rapporti che si eseguono all'interno delle mura domestica, è coerente con l'ambiente di tipo familiare e con la necessità di improntare i rapporti alla massima cortesia e cordialità, e non è sufficiente ad integrare la qualifica di datore di lavoro (nello stesso senso, Corte app. Roma, sent. n.
2131/2023).
3.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Non ha alcun fondamento la pretesa illegittimità del licenziamento causa Covid-19 e malattia della lavoratrice, mancata attivazione cassa integrazione e guadagni, posto che il giudice di prime cure ha ben motivato in ordine alla qualificazione del licenziamento come licenziamento ad nutum, pacificamente ammesso nel rapporto di lavoro domestico. Non trattandosi, dunque, né di un recesso datoriale in costanza di malattia, come sostenuto (peraltro soltanto con il ricorso in appello) dalla lavoratrice, né di una risoluzione per mutuo consenso (sull'assenza di mutuo consenso alla risoluzione è sceso il giudicato per omessa impugnazione). Infatti lo stato di malattia era cessato il
27.3.2020 mentre il licenziamento è stato irrogato con decorrenza dal 31.3.2020, come in atti;
nemmeno l'appellante, del resto, allega che in data 27.3.2020 o anteriore le sia stata data notizia dell'espulsione, espulsione che anzi ella allega di avere a lungo ignorato.
9 È a maggior ragione infondata anche la domanda di reintegrazione, in primo luogo perché, come si
è detto, nel settore del lavoro domestico vi è licenziabilità ad nutum e in secondo luogo perché si tratta, conseguentemente, di un rimedio che la legge non prevede in nessun caso nel predetto settore;
profilo parimenti ben chiarito dalla sentenza qui gravata: l'art. 4 della L. n. 108 del 1990 esclude il lavoro domestico dall'area di applicazione degli artt. 1 e 2, vale a dire dalla disciplina vincolistica dei licenziamenti di cui all'art. 18 St. lav. e alla L. n. 604 del 1966. L'orientamento è granitico anche nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cassazione civile sez. lav.,
30.8.2018, n. 21446).
Neanche ha pregio la doglianza della lavoratrice in ordine alla mancata attivazione, da parte del datore di lavoro, delle misure straordinarie di sostegno al lavoro disposte dalla normativa emergenziale di gestione della crisi pandemica, per sopperire alla sospensione del rapporto di lavoro, per la semplice ragione che nessuna sospensione è mai stata disposta: la lavoratrice è stata licenziata con decorrenza dal 31.03.2020; il D.P.C.M. 22.03.2020 non ha incluso l'attività di collaborazione domestica fra le attività sospese durante il lockdown; né può ritenersi onere del(l'ex) datore di lavoro quello di informare la lavoratrice dell'esistenza di strumenti di sostegno.
L'appello va quindi interamente respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, sono addossate alla sig.ra
[...]
e liquidate nella misura di € 5.000,00 per ciascuno degli appellati, le cui posizioni Parte_1 non sono coincidenti;
oltre agli accessori come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv.
TA NI, dichiaratosi antistatario.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di e Controparte_1 CP_2
con ricorso depositato il 13.3.2025 da avverso la sentenza n. 707/2024
[...] Parte_1 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 16.9.2024, così provvede:
- Respinge integralmente l'appello;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado per ciascuno degli appellati, liquidate in euro 5.000,00 ciascuno oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi;
10 - Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 12.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Alessia Jane Thom
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 517 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, difesa dall'Avv. TA Palombo Parte_1
Appellante
E
, in proprio e nella qualità di erede di , e Controparte_1 Persona_1 CP_2
nella qualità di erede di , entrambi difesi dall'Avv. TA NI
[...] Persona_1
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 707/2025 del Tribunale di Cassino pubblicata in data
16.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Dell'appellante: “1) Riformare la sentenza N°707/2024, del Tribunale di Cassino, in funzione di
Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Iannucci, pubblicata il 16/09/2024, in ordine al procedimento
R.G. N°1795/2020, limitatamente al motivo 1) del presente ricorso in appello e quindi dichiarare
co-titolare del rapporto di lavoro intercorso tra , da un Controparte_1 Parte_1 lato , e quindi e dall'altro lato con le conseguenze di legge, cioè Persona_1 Controparte_1 condanna in solido tra eredi di e delle somme già riconosciute Persona_1 Controparte_1 in sentenza di primo grado, di cui si chiede la conferma per il relativo importo, e cioè di
1 €.12.000,09 per differenze spettanze retributive. 2) Riformare la sentenza N°707/2024, del
Tribunale di Cassino Giudice del Lavoro Dott. Raffaele Iannucci, pubblicata il 16/09/2024, in ordine al procedimento R.G. N°1795/2020, limitatamente al motivo 2) del presente ricorso in appello e quindi accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento individuale comminato alla appellante, per i motivi di cui in diritto, in particolare in merito a licenziamento comminato in presenza di malattia della lavoratrice. 3) Conseguentemente e per l'effetto, ripristinare il contratto illegittimamente risolto tra e e , a far data Parte_1 Persona_1 Controparte_1 dal 31/03/2020. 4) Conseguentemente, e per l'effetto, condannare le parti appellate in solido al pagamento delle spettanze dovute, in favore della ricorrente, dalla risoluzione illegittima del contratto sino a data della reintegrazione sul posto di lavoro. 5) Riformare la sentenza impugnata, conseguentemente, in ordine alla condanna dell'appellante per le spese di giudizio in favore di
. 6) Con vittoria di spese e compenso professionale a danno in solido degli Controparte_1 appellati con attribuzione in favore del procuratore dell'appellante il quale si dichiara antistatario.”
Dell'appellato : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis Controparte_1 reiectis, per i motivi esplicati in fatto ed in diritto del presente atto, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto: In via Parte_1 preliminare, - in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione notificato al
[...]
n.q. di erede della madre per difetto di legitimatio ad causam a seguito CP_1 Persona_1 di rinuncia all'eredità da parte dello stesso ai sensi dell'art. 521 c.c.; - in rito, dichiarare
l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dall'art 434 c.p.c.; - sempre in via preliminare, in punto di rito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig.
[...]
nel presente giudizio, stante la sua estraneità e terzietà rispetto al rapporto contrattuale CP_1 per cui è causa, vertente esclusivamente tra la sig.ra e la sig.ra , Parte_2 Parte_1 non sussistendo alcun rapporto di codatorialità con il . Nel merito, per le Controparte_1 ragioni e i fatti esposti in narrativa, rigettare l'appello cosi come proposto da parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata e per l'effetto confermare in ogni parte la sentenza di prime cure. Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Dell'appellato : “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis, CP_2 per i motivi esplicati in fatto ed in diritto del presente atto, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra
perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto: In via preliminare, - in Parte_1 rito, dichiarare l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione notificato al n.q. di erede CP_2
2 della madre , per difetto di legitimatio ad causam e difetto di legittimazione passiva, Persona_1
a seguito di rinuncia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c.; Nel merito, per le ragioni e i fatti esposti in narrativa, dichiarare inammissibile l'appello cosi come proposto da parte ricorrente. Vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Cassino, la sig.ra ricorreva nei confronti di Parte_1
e per accertare in capo ad entrambi la qualifica di datori di lavoro Persona_1 Controparte_1 nel contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato, stipulato il 1.10.2018; l'illegittimità del licenziamento comminato il 31.03.2020; e, per l'effetto, per condannare i datori al ripristino del rapporto di lavoro, oltre al pagamento in solido delle spettanze per le differenze retributive dovute a vario titolo (ore di lavoro straordinario, tredicesima, ferie non godute, TFR, indennità di mancato preavviso), per un totale di € 12.652,00; eventualmente tramite ordinanza ex art. 423 c.p.c. e con vittoria di spese.
Allegava, la lavoratrice, di essere stata licenziata illegittimamente il 31.03.2020, in seguito ad un breve periodo di assenza per malattia, dal 16.03.2020 al 27.03.2020, al termine del quale non aveva fatto rientro al lavoro a causa della pandemia da COVID-19, che aveva comportato la sospensione di tutte le attività, a suo dire anche quella di badante. Con lettera dell'11.06.2020 contestava il licenziamento deducendo diverse ragioni di illegittimità; eccepiva anche l'illegittimità stante il blocco dei licenziamenti di tipo economico dal 23.02.2020 dal D.L. 104/2020.
Si costituivano in primo grado la sig.ra e il figlio, , chiedendo Persona_1 Controparte_1
l'integrale rigetto del ricorso. Il eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva essendo CP_1 estraneo al contratto dedotto e chiedeva la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Entrambi deducevano l'infondatezza nel merito del ricorso e negavano l'avvenuto licenziamento, essendosi il rapporto risolto consensualmente, su impulso della lavoratrice che, in seguito al periodo di malattia, concluso il 27.03.2020, non aveva più ripreso le attività lavorative, peraltro lasciando la sig.ra Per_1 priva della necessaria assistenza. Aggiungevano che il D.P.C.M. 22.03.2020, che prevedeva la sospensione delle attività produttive a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19, non si estendeva al lavoro domestico e che la sig.ra avesse scelto volontariamente di non Parte_1 riprendere le attività lavorative in quanto preoccupata per il proprio stato di salute. Contestavano i conteggi, allegati dalla ricorrente, delle varie spettanze dovute.
3 Il processo di primo grado veniva interrotto il 26.10.22, in seguito alla dichiarazione del decesso della sig.ra (avvenuto il 14.03.2022); la ricorrente riassumeva ex art. 303, comma 2, nei Per_1 confronti degli eredi collettivamente e impersonalmente;
il difensore di e già Controparte_1 della depositava in data 24.3.2023 atto di rinuncia dell'eredità da parte di Per_1 Controparte_1 medesimo, di e di altri familiari della (dichiarazione resa dinanzi al Tribunale CP_2 Per_1
Ordinario di Cassino Ufficio V.G. R.G. n. 635/2023, N. Crono. 5073/2023-N. Rep. 00000482, in atti).
Il Tribunale, valutate le prove documentali acquisite e risolte le questioni preliminari, accoglieva in parte le pretese della ricorrente nei confronti degli eredi di collettivamente ed Persona_1 impersonalmente considerati, ai sensi dell'art. 303, comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 10336/2005); dichiarava invece il difetto di legittimazione passiva diretta del sig. perché non Controparte_1 già co-datore di lavoro bensì terzo rispetto al contratto di lavoro, stipulato esclusivamente fra la badante-collaboratrice domestica sig.ra e la sig.ra e in forza del criterio Parte_1 Per_1 che individua la figura del datore nel soggetto che esercita effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare sul lavoratore (Cass. civ. n. 3418/2012), il che conduceva ad individuare la sola come datrice di lavoro. Effettività, invero, non ravvisata, ad avviso del Tribunale, in Per_1 capo al sig. , che si era limitato ad agire alla stregua di un mero nuncius, Controparte_1 occupandosi di adempimenti burocratici e amministrativi inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. In conseguenza, rigettava ogni domanda nei confronti del sig. e Controparte_1 condannava la al rimborso delle spese nei suoi confronti. Parte_1
Il Tribunale, poi, quanto al licenziamento, preso atto che la lavoratrice riteneva trattarsi di una mera sospensione del rapporto di lavoro per la pandemia, qualificava la fattispecie come licenziamento verbale ad nutum – consentito per il lavoro domestico - e rigettava la richiesta di reintegrazione (ex art. 4, l. 108/1990; ex multis, Cass. civile sez. lav., 30.8.2018, n. 21446).
Accoglieva, invece, le pretese economiche della lavoratrice in ordine alle differenze retributive, dovute in applicazione del CCNL Lavoro domestico – e liquidando le diverse e Per_2 Per_3 separate voci in relazione ai fatti provati e a quelli pacifici per difetto di contestazione, puntualmente liquidati, per totale di euro 12.567,94, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di: indennità sostitutiva di mancato preavviso, compenso per il lavoro straordinario, tredicesima mensilità e TFR, per il contratto protrattosi dall'1.10.2018 al 31.3.2020.
Il Tribunale di Cassino, dunque, disponeva:
“− rigetta la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti di;
Controparte_1
4 − condanna la ricorrente al pagamento in favore del difensore antistatario di Controparte_1 delle spese processuali che liquida nella misura di euro 3.688,50, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA, CPA;
− accerta e dichiara che la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti degli eredi di
[...]
, collettivamente ed impersonalmente considerati, della somma complessiva di euro Per_1
12.000,09 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, compenso per il lavoro straordinario, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, per l'attività di lavoro domestico svolta alle dipendenze di dal 1.10 2018 al 31.3.2020; Persona_1
− accerta e dichiara che la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti degli eredi di
[...]
, collettivamente ed impersonalmente considerati, della somma di euro 567,85 a titolo di Per_1 indennità sostitutiva del mancato preavviso;
− per l'effetto, condanna gli eredi di , collettivamente ed impersonalmente Persona_1 considerati, al pagamento in favore della ricorrente delle somme di cui ai capi che precedono e così per un totale di euro 12.567,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo;
− rigetta le ulteriori domande proposte dalla ricorrente nei confronti degli eredi di
[...]
; Parte_3
− compensate le spese processuali nella misura di un terzo, condanna gli eredi di , Persona_1 collettivamente ed impersonalmente considerati, a corrispondere al difensore antistatario della ricorrente le spese di giudizio, che liquida in euro 4.918,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.”
Ricorreva in appello la sig.ra nei confronti dei figli della sig.ra Parte_1 [...]
– i sig.ri e – nella pretesa qualità di suoi eredi, nonché Per_1 Controparte_1 CP_2 anche nei confronti di in proprio, affidando il ricorso ai seguenti motivi: Controparte_1
1) Codatorialità di nel rapporto di lavoro, illegittima dichiarazione di Controparte_1 carenza di legittimazione passiva, riforma della sentenza ai punti 12, 13, 14 e 15.
Insiste la lavoratrice perché sia qualificato come datore di lavoro accanto alla de Controparte_1 cuius censurando la ricostruzione del Tribunale nella parte in cui lo ha qualificato Persona_1 come mero nuncius dell'altrui volontà. Ritiene infatti che costui avesse l'effettiva titolarità del rapporto in quanto, date anche le condizioni fisiche della madre, e il fatto che “la formulazione e risoluzione del contratto” (sic) fossero stati operati direttamente dal , fosse Controparte_1 anch'egli titolare del potere di controllo, organizzazione e disciplina esercitati sulla lavoratrice (e citava Cass. n. 16415/2015). Chiede pertanto di affermarsi la codatorialità atipica o la
5 multidatorialità del rapporto essendo, a suo dire, integrati i due requisiti dell'esercizio contemporaneo e indistinto dei poteri datoriali da parte di più soggetti e lo svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse condiviso da soggetti distinti (e richiamava la sentenza di questa Corte n. 2233 del 22.04.2024).
2) Legittimità impugnazione licenziamento, licenziamento illegittimo causa Covid-19 e malattia della lavoratrice, mancata attivazione cassa integrazione e guadagni, riforma della sentenza ai punti 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.
Eccepisce, poi, la nullità del licenziamento, che sostiene essere avvenuto in corso di malattia (Cass.
Civ., Sez. Lav., 28/11/2023, n. 33016) e comunque in violazione del periodo di comporto, richiamando l'art. 26, punto 4, del CCNL applicabile. Si duole anche del mancato ricorso da parte del datore di lavoro agli strumenti d'integrazione salariale previsti dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020
(c.d. Decreto Cura Italia), quali la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) e alla Cassa Integrazione in
Deroga (CIGD), allegando di non essere stata informata dai datori di lavoro della possibilità di accedere a tali misure di sostegno in un periodo in cui la legge prevedeva il blocco dei licenziamenti economici.
Si è costituito il sig. , contestando l'infondatezza dell'avverso ricorso;
ha chiesto Controparte_1
l'integrale rigetto e la conferma della sentenza di primo grado in base alle seguenti difese:
I. Considerazioni di carattere generale / preliminare. Difetto di legitimatio ad causam. Difetto di legittimazione passiva in capo al ricorrente. Inammissibilità dell'atto di appello.
Eccepisce il difetto di legitimatio ad causam nella qualità di erede della defunta madre
[...]
avendo egli rinunciato all'eredità in data 16.03.2023 con dichiarazione resa dinanzi al Per_1
Tribunale Ordinario di Cassino Ufficio V.G. R.G. n. 635/2023 acquisita al fascicolo di primo grado il 24.03.23.
II. Motivi di appello ex adverso. Inammissibilità dell'atto di appello ex art. 434 c.p.c.
Contesta i motivi di gravame proposti dall'appellante, in quanto “imperniati su motivazioni del tutto infondate e pretestuose”, in violazione dell'art. 434 c.p.c., mancando la chiara e specifica indicazione delle censure mosse alla sentenza appellata, non scalfita dal ricorso né quanto alla ricostruzione dei fatti né quanto alle solide argomentazioni giuridiche.
III. Codatorialità del nel rapporto di lavoro – Illegittimità per carenza di Controparte_1 legittimazione passiva. Punti 12,13,14,15, dell'atto di Appello.
Il resistente contesta le censure dell'appellante in ordine alla sua pretesa qualifica datoriale;
allega che le intromissioni del erano rese necessarie sia dalla meritevole volontà di Controparte_1 intrattenere buoni rapporti con la badante della madre, sia dalla necessità di coadiuvare l'anziana
6 signora, anche nell'utilizzo di apparecchiature informatiche. Insiste quindi per l'esclusione di ogni responsabilità solidale in quanto non datore, né convivente con la datrice di lavoro (ex art. 39, co. 7-
8 CCNL applicabile).
IV. Impugnazione licenziamento. Mancata attivazione Cassa Integrazione Guadagni.
L'appellato deduce l'infondatezza delle pretese avverse anche in ordine alla mancata attivazione Part della , e aggiunge che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, il D.P.C.M.
22.03.2020, non aveva fermato il lavoro domestico né quello prestato da colf, badanti o baby sitter; né si applicava il divieto di licenziamento ai lavoratori domestici, i quali avrebbero avuto accesso in via autonoma ad altre forme di tutela sociale istituite dal Governo durante l'emergenza pandemica
(richiesta di disoccupazione, NASPI, etc.).
Chiede pertanto di confermarsi la sentenza che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento ad nutum, irrogato per indisponibilità del datore a sospendere il rapporto di lavoro sino alla riapertura delle attività in fase pandemica, necessitando la sig.ra di assistenza, a fortiori in quel periodo Per_1 emergenziale.
Si è costituito anche il sig. , aderendo sostanzialmente alla ricostruzione in fatto del CP_2 fratello;
in diritto, deduce: I. Considerazioni di carattere generale / preliminare. Difetto di legitimatio ad causam. Difetto di legittimazione passiva in capo al resistente. Inammissibilità dell'atto di Appello. Eccepisce anch'egli il suo difetto di legittimazione passiva nella qualità di erede della de cuius per rinuncia all'eredità, per di più nota all'appellante come risultava dal verbale della (infruttuosa) mediazione, che era stata avviata su istanza dell'appellante il 10.12.24 per sollecitare l'annullamento della detta rinuncia.
All'udienza di discussione del 12 novembre 2025, presenti le parti come da verbale, la causa veniva discussa e decisa con il dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello, come sopra dettagliato, la sig.ra impugna la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cassino la quale, nell'accogliere solo parzialmente le domande proposte in primo grado, ha dichiarato il difetto di legittimazione del sig. in quanto estraneo al Controparte_1 contratto di lavoro dedotto. Per il resto, ha confermato gli effetti del licenziamento ad nutum, senza disporre la reintegrazione, e condannato collettivamente e impersonalmente gli eredi della sig.
deceduta nelle more del processo di primo grado, al pagamento delle differenze Persona_1 retributive dovute alla lavoratrice a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso, lavoro straordinario, ferie non godute, tredicesima e TFR secondo le rispettive liquidazioni.
7 L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure con due motivi: da un lato insistendo per la qualifica di datore di lavoro del sig. , contestando la dichiarazione del primo Controparte_1 giudice relativa al difetto di legittimazione passiva, e dall'altro contestando l'illegittimità del licenziamento in quanto irrogato “causa Covid-19 e malattia della lavoratrice, mancata attivazione cassa integrazione e guadagni”.
L'appello è infondato.
1.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva nella qualità di eredi dei sig.ri e , entrambi legittimari rinuncianti all'eredità della defunta sig.ra CP_2 Controparte_1
come da dichiarazione N. Crono. 5073/2023-Num. Rep. 00000482 resa dinanzi al Persona_1
Tribunale Ordinario di Cassino Ufficio V.G. R.G. n. 635/2023, in atti.
Come noto, la rinuncia ex art. 519 ss. c.c. ha effetti retroattivi e comporta che il legittimario rinunziate si considera come se non fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.); è pacifico, poi, che il rinunziante non risponde di debiti del de cuius gravanti esclusivamente sull'eredità. Anche la
Cassazione è granitica nell'affermare che “l''atto d'impugnazione notificato al solo chiamato all'eredità, che vi abbia rinunciato, è inammissibile per difetto di “legitimatio ad causam”, attesa
l'efficacia retroattiva della rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 521 c.c.” (Cass. civ., ord. n.
9225/2017).
Sarebbe stato, dunque, onere dell'appellante provare l'effettivo acquisto da parte degli appellati della qualità di erede (Cass. sent. 23543 del 12.09.2008) ovvero procedere, ove ne ricorressero i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente (Cass., ord. 3959 del 16.02.2025; ord.
n. 9225 del 10/04/2017; conf. Cass. sent. 27274 del 14.11.2008); diversamente, sarebbe nulla l'eventuale sentenza emessa nei confronti del rinunziante, spettando alla parte interessata l'onere di regolarizzazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina di un curatore dell'eredità giacente (Cass. civ., sent. n. 25151/2014).
Adempimenti, quelli di individuare gli effettivi eredi ovvero di stimolare la nomina di un curatore, che l'appellante ha omesso di compiere.
2.
È infondata la domanda contro il sig. in proprio, nella qualità di preteso datore di Controparte_1 lavoro, di cui al primo motivo di appello, essendo raggiunta la prova della stipula del contratto nell'esclusivo interesse della sig.ra diretta interessata delle prestazioni lavorative. Il Persona_1 fatto che la lavoratrice ricevesse indicazioni e direttive anche dal figlio dell'assistita, ma sempre
8 nell'esclusivo interesse della madre, infatti, non è di per sé sufficiente a integrare una situazione di codatorialità.
Come, del resto, argomentato funditus nella sentenza gravata, è desumibile che solo la sig.ra Per_1 fosse la datrice di lavoro, in base a diversi elementi non contestati nel grado, quali 1) la stipula del contratto con la sola 2) buste e comunicazioni all'INPS di instaurazione e Persona_1 cessazione del rapporto indicavano quale datore di lavoro esclusivamente la (cfr. Corte Per_1
d'appello di Roma, sent. n. 755/2022; cfr. Cass., sez. lav. sent. n. 3418/2012; 3) lei soltanto aveva sottoscritto le ricevute di pagamento delle retribuzioni mensili rilasciate dalla ricorrente;
3)
l'impugnativa del licenziamento dell'11.06.2020 aveva quale unico e diretto destinatario la 4) Per_1 nessuna coabitazione del figlio con la madre è mai stata prospettata né risulta che Controparte_1 egli si avvalesse in alcun modo delle prestazioni dell'appellante.
È coerente con il compendio probatorio, non specificamente contestato in appello nei suoi elementi, concludere per la qualifica di nuncius di , essendo emersi plurimi indizi che egli Controparte_1 svolgesse un mero ruolo di intermediazione funzionale ad agevolare le comunicazioni e lo scambio di messaggi con la lavoratrice nell'interesse dell'anziana madre, presumibilmente non adusa all'utilizzo di strumenti informatici. La semplice intromissione del figlio, poi, nell'ambito di rapporti che si eseguono all'interno delle mura domestica, è coerente con l'ambiente di tipo familiare e con la necessità di improntare i rapporti alla massima cortesia e cordialità, e non è sufficiente ad integrare la qualifica di datore di lavoro (nello stesso senso, Corte app. Roma, sent. n.
2131/2023).
3.
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Non ha alcun fondamento la pretesa illegittimità del licenziamento causa Covid-19 e malattia della lavoratrice, mancata attivazione cassa integrazione e guadagni, posto che il giudice di prime cure ha ben motivato in ordine alla qualificazione del licenziamento come licenziamento ad nutum, pacificamente ammesso nel rapporto di lavoro domestico. Non trattandosi, dunque, né di un recesso datoriale in costanza di malattia, come sostenuto (peraltro soltanto con il ricorso in appello) dalla lavoratrice, né di una risoluzione per mutuo consenso (sull'assenza di mutuo consenso alla risoluzione è sceso il giudicato per omessa impugnazione). Infatti lo stato di malattia era cessato il
27.3.2020 mentre il licenziamento è stato irrogato con decorrenza dal 31.3.2020, come in atti;
nemmeno l'appellante, del resto, allega che in data 27.3.2020 o anteriore le sia stata data notizia dell'espulsione, espulsione che anzi ella allega di avere a lungo ignorato.
9 È a maggior ragione infondata anche la domanda di reintegrazione, in primo luogo perché, come si
è detto, nel settore del lavoro domestico vi è licenziabilità ad nutum e in secondo luogo perché si tratta, conseguentemente, di un rimedio che la legge non prevede in nessun caso nel predetto settore;
profilo parimenti ben chiarito dalla sentenza qui gravata: l'art. 4 della L. n. 108 del 1990 esclude il lavoro domestico dall'area di applicazione degli artt. 1 e 2, vale a dire dalla disciplina vincolistica dei licenziamenti di cui all'art. 18 St. lav. e alla L. n. 604 del 1966. L'orientamento è granitico anche nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cassazione civile sez. lav.,
30.8.2018, n. 21446).
Neanche ha pregio la doglianza della lavoratrice in ordine alla mancata attivazione, da parte del datore di lavoro, delle misure straordinarie di sostegno al lavoro disposte dalla normativa emergenziale di gestione della crisi pandemica, per sopperire alla sospensione del rapporto di lavoro, per la semplice ragione che nessuna sospensione è mai stata disposta: la lavoratrice è stata licenziata con decorrenza dal 31.03.2020; il D.P.C.M. 22.03.2020 non ha incluso l'attività di collaborazione domestica fra le attività sospese durante il lockdown; né può ritenersi onere del(l'ex) datore di lavoro quello di informare la lavoratrice dell'esistenza di strumenti di sostegno.
L'appello va quindi interamente respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la regola della soccombenza, sono addossate alla sig.ra
[...]
e liquidate nella misura di € 5.000,00 per ciascuno degli appellati, le cui posizioni Parte_1 non sono coincidenti;
oltre agli accessori come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv.
TA NI, dichiaratosi antistatario.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto nei confronti di e Controparte_1 CP_2
con ricorso depositato il 13.3.2025 da avverso la sentenza n. 707/2024
[...] Parte_1 del Tribunale di Cassino, pubblicata in data 16.9.2024, così provvede:
- Respinge integralmente l'appello;
- Condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del grado per ciascuno degli appellati, liquidate in euro 5.000,00 ciascuno oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge, da distrarsi;
10 - Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 12.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Alessia Jane Thom
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