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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3010/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Kaoutar BADRANE, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'avv. Kaoutar BADRANE, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti congiuntamente:
“● Pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra i signori e Parte_1
, in Dakar in data 01.01.2007. Parte_2
● In ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli minori, il padre si impegna a versare, a titolo di mantenimento ordinario, la somma di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre ad un contributo fisso pari ad euro 350,00 mensili destinato alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e simili).
● I versamenti dovranno avvenire entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla madre (IBAN da indicare).
● La signora percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico.”; Parte_2 Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio civile a Dakar (Senegal) in data 1/1/2007, non trascritto nei registri di stato civile italiani, era tra loro progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del sorgere di profonde e persistenti divergenze tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - chiedendo l'applicazione della legge sostanziale senegalese - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, sulla base dei presupposti della legge senegalese, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, le quali riguardano l'affidamento condiviso dei tre figli , nato il [...], Persona_1
, nato il [...], e , nato Persona_2 Persona_3 il 3/11/2010, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, ed il versamento da parte del padre dell'importo di € 200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per le spese ordinarie, oltre ad un contributo fisso mensile pari ad € 350,00 destinato alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e simili).
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento all'udienza fissata innanzi al
Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per l'1/10/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti va accolta.
Ritenuto che nel caso di specie sussista la giurisdizione italiana e che possa essere applicata la legge sostanziale senegalese, in base agli artt. 3, 4, 9 e 31 L. 218/95, art. 3 Reg. C.E. n. 2201/2003 e artt.
5 e 8 del Reg. CE 1259/2010, sussistendo infatti nel caso di specie tutti i presupposti previsti dalla legge applicabile alla fattispecie (in particolare la “Loi n°72-61 du 12 juin 1972, telle que modifiée en dernier lieu par la Loi n°99-82 du 03 septembre 1999”, Chapitre 2 : Divorce, artt. 158 s.s.), essendo incontestato il consenso di ciascuno dei coniugi in merito alla rottura del rapporto di coniugio, al regolamento dei loro interessi patrimoniali, nonché al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, avendo scelto in relazione a tali ultimi aspetti di optare per il modello dell'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre .
In particolare, l'allegato insorgere di incolmabili divergenze che hanno reso impossibile la prosecuzione della vita coniugale, nonché la circostanza che i ricorrenti abbiano congiuntamente proposto il ricorso per lo scioglimento del matrimonio comprovano, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, essa risulta conforme alla legge e non in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, per cui non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge, dato che nel complesso le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore ed a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. a Dakar (Senegal) in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
1/1/2007, registrato in base alla legge locale della Repubblica del Senegal in data 22/6/2007, con attestato n. 179, del Comune Distrettuale di Grand-Yoff;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“● Pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra i signori e Parte_1
, in Dakar in data 01.01.2007. Parte_2
● In ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli minori, il padre si impegna a versare, a titolo di mantenimento ordinario, la somma di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre ad un contributo fisso pari ad euro 350,00 mensili destinato alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e simili).
● I versamenti dovranno avvenire entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla madre (IBAN da indicare).
● La signora percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico”; Parte_2
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Kaoutar BADRANE, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'avv. Kaoutar BADRANE, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: Per le parti congiuntamente:
“● Pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra i signori e Parte_1
, in Dakar in data 01.01.2007. Parte_2
● In ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli minori, il padre si impegna a versare, a titolo di mantenimento ordinario, la somma di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre ad un contributo fisso pari ad euro 350,00 mensili destinato alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e simili).
● I versamenti dovranno avvenire entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla madre (IBAN da indicare).
● La signora percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico.”; Parte_2 Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver contratto matrimonio civile a Dakar (Senegal) in data 1/1/2007, non trascritto nei registri di stato civile italiani, era tra loro progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis, a causa del sorgere di profonde e persistenti divergenze tali da rendere impossibile la prosecuzione della vita matrimoniale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - chiedendo l'applicazione della legge sostanziale senegalese - domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, sulla base dei presupposti della legge senegalese, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia, le quali riguardano l'affidamento condiviso dei tre figli , nato il [...], Persona_1
, nato il [...], e , nato Persona_2 Persona_3 il 3/11/2010, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, ed il versamento da parte del padre dell'importo di € 200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo per le spese ordinarie, oltre ad un contributo fisso mensile pari ad € 350,00 destinato alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e simili).
Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento all'udienza fissata innanzi al
Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
All'esito del deposito di note scritte sostitutive dell'udienza con termine perentorio fissato per l'1/10/2025, il Tribunale ha rimesso la causa in decisione.
La domanda congiuntamente proposta dai ricorrenti va accolta.
Ritenuto che nel caso di specie sussista la giurisdizione italiana e che possa essere applicata la legge sostanziale senegalese, in base agli artt. 3, 4, 9 e 31 L. 218/95, art. 3 Reg. C.E. n. 2201/2003 e artt.
5 e 8 del Reg. CE 1259/2010, sussistendo infatti nel caso di specie tutti i presupposti previsti dalla legge applicabile alla fattispecie (in particolare la “Loi n°72-61 du 12 juin 1972, telle que modifiée en dernier lieu par la Loi n°99-82 du 03 septembre 1999”, Chapitre 2 : Divorce, artt. 158 s.s.), essendo incontestato il consenso di ciascuno dei coniugi in merito alla rottura del rapporto di coniugio, al regolamento dei loro interessi patrimoniali, nonché al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli, avendo scelto in relazione a tali ultimi aspetti di optare per il modello dell'affido condiviso della prole, con collocamento prevalente presso la madre .
In particolare, l'allegato insorgere di incolmabili divergenze che hanno reso impossibile la prosecuzione della vita coniugale, nonché la circostanza che i ricorrenti abbiano congiuntamente proposto il ricorso per lo scioglimento del matrimonio comprovano, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, essa risulta conforme alla legge e non in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, per cui non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge, dato che nel complesso le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore ed a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (C.F. Parte_1
) e (C.F. a Dakar (Senegal) in data C.F._1 Parte_2 C.F._2
1/1/2007, registrato in base alla legge locale della Repubblica del Senegal in data 22/6/2007, con attestato n. 179, del Comune Distrettuale di Grand-Yoff;
RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“● Pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra i signori e Parte_1
, in Dakar in data 01.01.2007. Parte_2
● In ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento dei figli minori, il padre si impegna a versare, a titolo di mantenimento ordinario, la somma di euro 600,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio), oltre ad un contributo fisso pari ad euro 350,00 mensili destinato alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive e simili).
● I versamenti dovranno avvenire entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto intestato alla madre (IBAN da indicare).
● La signora percepirà inoltre in via esclusiva l'assegno unico”; Parte_2
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero