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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 15/11/2024, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3115/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 3115/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'Avv. THOMASER GIUSEPPE , giusta delega in atti;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cornedo all'Isarco (BZ) il 31/05/1997 da nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cornedo all'Isarco (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno
1997 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti: Per_
1. il sig. pagherà a titolo di mantenimento dei figli e maggiorenni ma Pt_1 Per_1 economicamente non autosufficienti, l'importo di 700,00 Euro mensili per ciascun figlio secondo le seguenti modalità: l'importo di 700,00 Euro per il figlio verrà corrisposto direttamente Per_1
Per_ sul conto corrente dello stesso;
l'importo di 700,00 Euro per la figlia verrà corrisposto pagina 2 di 3 quanto a Euro 400 sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_2
Per_ il residuo importo di Euro 300 verrà versato sul conto corrente intestato alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese. A partire dal mese di settembre 2024 (la figlia frequenterà l'Università), Per_ l'importo mensile di Euro 700,00 per la figlia verrà interamente versato sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese. Gli importi contributivi si intendono assoggettati ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di
Bolzano con base aprile 2024 e prima rivalutazione ad aprile 2025.
2. Le spese straordinarie per i figli, tranne le spese mediche, saranno sostenute dai due genitori in ragione del 65% a carico e 35% a carico Le spese mediche non mutuabili Pt_1 Pt_2
per i figli saranno integralmente a carico del sig. Pt_1
3. Il sig. si obbliga a mantenere a proprie spese in favore di Parte_1 Parte_2
la copertura sanitaria integrativa alle stesse condizioni e con le medesime
[...] CP_1
coperture di quando erano sposati.
4. Le spese del presente procedimento sono a carico del sig. Pt_1
13/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3115/2024
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
Andrea Pappalardo Presidente
Morris Recla Giudice relatore
Günter Morandell Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 3115/2024 R.G. da
, Parte_1
e
Parte_2
entrambi con l'Avv. THOMASER GIUSEPPE , giusta delega in atti;
ricorrenti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta
Il Tribunale di Bolzano, rilevato
pagina 1 di 3 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cornedo all'Isarco (BZ) il 31/05/1997 da nato a [...] il [...]; Parte_1
e nato a [...] il [...]; Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cornedo all'Isarco (BZ), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno
1997 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti: Per_
1. il sig. pagherà a titolo di mantenimento dei figli e maggiorenni ma Pt_1 Per_1 economicamente non autosufficienti, l'importo di 700,00 Euro mensili per ciascun figlio secondo le seguenti modalità: l'importo di 700,00 Euro per il figlio verrà corrisposto direttamente Per_1
Per_ sul conto corrente dello stesso;
l'importo di 700,00 Euro per la figlia verrà corrisposto pagina 2 di 3 quanto a Euro 400 sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_2
Per_ il residuo importo di Euro 300 verrà versato sul conto corrente intestato alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese. A partire dal mese di settembre 2024 (la figlia frequenterà l'Università), Per_ l'importo mensile di Euro 700,00 per la figlia verrà interamente versato sul conto corrente intestato alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese. Gli importi contributivi si intendono assoggettati ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di
Bolzano con base aprile 2024 e prima rivalutazione ad aprile 2025.
2. Le spese straordinarie per i figli, tranne le spese mediche, saranno sostenute dai due genitori in ragione del 65% a carico e 35% a carico Le spese mediche non mutuabili Pt_1 Pt_2
per i figli saranno integralmente a carico del sig. Pt_1
3. Il sig. si obbliga a mantenere a proprie spese in favore di Parte_1 Parte_2
la copertura sanitaria integrativa alle stesse condizioni e con le medesime
[...] CP_1
coperture di quando erano sposati.
4. Le spese del presente procedimento sono a carico del sig. Pt_1
13/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris Recla Andrea Pappalardo
pagina 3 di 3