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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/09/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1997 del Ruolo di Volontaria Giurisdizione per l'anno 2018, promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato MOSSA Parte_1
MARIA SOLE che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CONSUELO CP_1
MASALA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione di
AVV. VALENTINA CHERCHI, curatore speciale del minore
Intervenuto
E del
Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario
Intervenuto per legge
1 convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale:
• Accogliere l'istanza di autorizzandolo a procedere al riconoscimento Parte_1
della figlia nata a [...] il [...] con ogni conseguenza di legge. Per_1
• Ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita della minore e alle ulteriori incombenze di legge. Per_1
• Disporre che la minore a seguito del riconoscimento paterno assuma il suo cognome anteponendolo a quello della madre chiamandosi conseguentemente CP_2
• Affidare la minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale separatamente per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione.
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore almeno tre giorni a settimana dalle ore
15:00 alle 20:00 in inverno, e dalle 17:00 alle 21:30 in estate, i weekend alternativamente dal venerdì ore 16:00 alla domenica ore 20:00 con pernottamento nel caso in cui la minore sia alimentata artificialmente;
festività natalizie pasquali, compleanni ad anni alternati;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per 15 giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto previa tempestiva comunicazione alla madre;
• Disporre che la minore mantenga la residenza anagrafica presso il domicilio prevalente della madre in Cagliari via Campidano n. 15;
• Nessuna disposizione economica in ragione del fatto che i genitori contribuiranno al mantenimento della minore in proporzione ai tempi di permanenza della stessa presso le rispettive abitazioni”.
Nell'interesse della parte resistente: “decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
I. In via principale rigettare integralmente ogni pretesa formulata dal signor nei confronti Pt_1
della minore e della signora Persona_2 CP_1
2 II. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda del ricorrente, disporre l'affidamento super esclusivo della minore a favore della madre, signora
, con eventuale previsione di incontri tra padre e figlia solo in luoghi protetti e alla CP_1
presenza dei Servizi Sociali, oltre alla determinazione di un contributo al mantenimento mensile per la minore pari ad € 500,00, o a quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia e comunque a decorrere dalla proposizione della domanda;
III. Rigettare la richiesta relativa all'assunzione da parte della minore del cognome del padre;
IV. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre al rimborso forfetario delle spese ed accessori di legge.”.
Il curatore speciale della minore: “sia pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità
genitoriale della minore.
Allo stato attuale si chiede che, quantomeno confermando i provvedimenti provvisori laddove non si ritengano sussistenti i presupposti per una decadenza dalla responsabilità genitoriale,
venga così disposto in via definitiva:
interruzione dei rapporti padre figlia affidamento della minore alla madre anche per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per la minore;
previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento della bambina, in misura che tenga conto del fatto che la irreperibilità e totale assenza del genitore dalla vita della figlia determina che gli oneri di mantenimento gravino solo sulla madre, ed anche la concreta impossibilità di concordare e riscuotere le spese straordinarie;
in ogni caso non inferiore all'importo di euro 250,00 già disposto con l'ordinanza 20/09/2022, con gli aggiornamenti
ISTAT maturati e con indicazione della sua decorrenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 19/2022, in luogo del consenso mancante della madre ai sensi dell'art.250 comma 4 cc., il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta da alla CP_1
richiesta di volta a riconoscere come propria figlia la minore Parte_1 Persona_2
nata a [...], il [...], dalla relazione affettiva fra le parti, disponendo l'aggiunta del
3 cognome paterno a quello materno, così che la minore sia identificata con il cognome Per_1
, e provvedendo con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio Persona_3
sulle ulteriori domande formulate.
La pronuncia ha chiarito che “nella vicenda in esame è certa la paternità del sulla minore Pt_1
e che l'opposizione al riconoscimento avanzata dalla parte resistente era Persona_2
motivata dall'intento di proteggere la figlia dai comportamenti violenti del di cui lei Pt_1
stessa era stata vittima a causa dell'uso da parte di questi di sostanze stupefacenti e alcoliche.
Durante i percorsi attuati dai Servizi Sociali incaricati in favore delle parti del presente giudizio,
la minore ha conosciuto il come suo padre e sono stati attivati gli incontri protetti tra Pt_1
costui e la figlia e, parallelamente, i colloqui di supporto psicopedagogico in favore della madre,
con l'obiettivo di favorire le condizioni ottimali per il riconoscimento della figura paterna anche
da parte della e contestualmente facilitare nella piccola la costruzione di una Per_2 Per_1
relazione con il padre. I Servizi hanno dato atto di aver lavorato a lungo con la resistente sulla
legittimazione del termine “papà”, sulla necessità di una comunicazione funzionale con il
, e sulla creazione di spazi nella vita quotidiana che permettano alla bambina di non Pt_1
vivere in maniera frammentata il padre.
La Giurisprudenza di legittimità, come si è osservato, esclude il riconoscimento del figlio da
parte del genitore allorquando il mero fatto del riconoscimento comprometta il benessere e lo
sviluppo psicofisico del minore, cioè allorquando la pura acquisizione della genitorialità appaia
di tale gravità da alterare, arrecandone significativo pregiudizio, l'equilibrio psichico e fisico
del minore, esposto a condizioni di regresso della propria serenità.
Se, per un verso, è evidente che l'asserita condotta del come descritta dalla resistente Pt_1
sia deprecabile, per altro verso, per quanto qui in rilievo, essa non può assurgere ad elemento
connotante in maniera irreversibile l'incapacità del suo autore a svolgere adeguatamente la
funzione genitoriale e a voler dar corso al naturale percorso genitoriale conseguente al
concepimento e alla nascita della propria figlia.
4 Nel caso scrutinato l'attenzione del Collegio è rivolta ad esaminare i motivi dell'opposizione
della madre per valutare se quelli rappresentati dalla siano, in primo luogo, Per_2
processualmente comprovati e, in secondo luogo, siano di gravità e irreversibilità tali da
giustificare in prognosi un giudizio positivo in ordine alla probabile compromissione dello
sviluppo della minore e al sacrificio totale del diritto alla genitorialità in capo al padre.
Dalle relazioni dei Servizi incaricati non emerge alcun pregiudizio per la minore in ordine al
riconoscimento paterno. Anzi la minore ha già avuto modo di conoscere il come Per_1 Pt_1
suo padre e di istaurare una relazione con lo stesso seppure discontinua e all'interno di uno
spazio protetto, alla presenza della madre e degli operatori dei Servizi.
I Servizi hanno evidenziato che il ricorrente ha sempre manifestato disponibilità rispetto ai
colloqui ed al percorso di sostegno alla genitorialità in suo favore. Tuttavia gli incontri protetti
con la minore hanno subito diverse interruzioni per varie ragioni ed è stato ritenuto necessario
che venga garantita maggiore continuità e costanza degli incontri così che possa diventare
un'esperienza positiva per e non un percorso destabilizzante nel quale la figura paterna Per_1
costituisce una variabile non prevedibile. La relazione del con figlia è tuttora Pt_1 Per_1
in fase di costruzione e le varie interruzioni degli incontri rallentano tale processo e non aiutano
la bambina.
Pertanto le condotte del descritte dalla resistente, pur essendo censurabili, non fanno Pt_1
emergere un pregiudizio allo sviluppo psicofisico della minore che deriva direttamente dal
riconoscimento ed è, quindi, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità,
nonché è riscontrabile solo laddove sia accertata l'esistenza di motivi gravi e irreversibili che
conducano con una forte probabilità ad una compromissione inerente il suo sviluppo psicofisico.
Piuttosto dalle relazioni dei Servizi incaricati emergono altri tipi di criticità che andranno
valutati dal Tribunale in ordine alle modalità di affidamento della minore e alla
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
5 Infine, si rileva come la comparazione da svolgere è anche quella tra il disagio psichico che
indubbiamente consegue alla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori e il pregiudizio che
potrebbe conseguire alla corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità nel caso
specifico.
A tale scopo l'accertamento del pregiudizio deve essere valutato in concreto, considerando la
situazione personale e relazionale del genitore e del minore, ma deve altresì essere operato
avendo riguardo esclusivamente all'atto del riconoscimento e non anche al concreto esercizio
della responsabilità genitoriale, per modulare la quale vi sono strumenti di tutela diversi. (Cass.
24718/2021)
Si deve ritenere che, considerata la tenerissima età di , negare al padre il riconoscimento Per_1
ed alla minore il legame con la discendenza paterna, con le proprie origini e con una parte della
propria identità personale, rappresenta, come già detto prima, una misura estrema cui ricorrere
ove non ci siano altri provvedimenti a tutela della minore.
Infatti nel caso di specie il Tribunale è chiamato a verificare se sussistono ragioni concrete
talmente gravi che possano pregiudicare in senso assoluto e definitivo l'interesse della minore,
potendo poi successivamente valutare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Ne consegue che corrisponde al preminente interesse della minore figlia il suo riconoscimento
da parte del padre . Parte_1
In definitiva, dalla comparazione tra l'interesse che consenta al padre di riconoscerlo e quello
che, seguendo l'opposizione della madre, lo neghi, si perviene univocamente ad escludere che
dal riconoscimento della paternità del , che la minore tra l'altro ad oggi già riconosce Pt_1
come padre sebbene lo stesso non rappresenti per lei una figura adulta di riferimento, Pt_1
consegua nella minore un qualche serio e concreto pregiudizio.
Si ritiene, pertanto, non rinvenendo, alla stregua di tutte le considerazioni svolte, alcun elemento
ostativo al secondo riconoscimento richiesto dal Congiu di rigettare le istanze avanzate dalla
6 e di emettere sentenza che tenga luogo del consenso mancante della madre al Per_2
riconoscimento da parte del padre della minore . Persona_2
Quanto alla decisione sul cognome che assumerà a seguito delle statuizioni Persona_2
contenute nella presente sentenza e tenuto conto della disciplina dettata dall'art. 262 c.c. ed in
particolare della tenera età della minore, che ad oggi ha solo quattro anni, ed al suo conseguente
limitato inserimento sociale che non lascia intravvedere alcun pregiudizio al cambio del
cognome, stabilisce che il cognome del padre sia aggiunto a quello della madre così che Pt_1
assuma il seguente cognome di . Per_1 Persona_3
Sulle ulteriori questioni da regolare relativamente all'affidamento della minore, al suo
mantenimento e alla determinazione dei diritti di visita verranno assunti i conseguenti
provvedimenti come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese del giudizio è lasciata all'esito della sua definizione”.
Con contestuale ordinanza del 19/07/2022, il tribunale ha disposto l'affidamento condiviso della minore, il suo collocamento presso la madre, e incaricato i Servizi Sociali di Cagliari (luogo di residenza della minore e della in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Pula Per_2
(luogo di residenza del ) di programmare e svolgere incontri in modalità protetta, tra padre Pt_1
e figlia minore, nonché di valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'avvio degli incontri tra padre e figlia in contesto domiciliare ovvero in modalità libera, altresì incaricando i
Servizi, in collaborazione con i Consultori Familiari territoriali, della prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in favore della e del volto a favorire la piena Per_2 Pt_1
comprensione della bigenitorialità e lo sviluppo di un equilibrio nel rapporto con ambedue le figure genitoriali, strumentale al benessere psico-fisico della minore.
Con provvedimento del 15/12/2022 è stata quindi disposta la prosecuzione degli interventi e la trasmissione degli accertamenti presso il SERD circa eventuali dipendenze del . Pt_1
7 Con provvedimento del 2/02/2024, considerato quanto riportato dai Servizi circa l'interruzione da parte del ricorrente, resosi irreperibile, di ogni percorso di sostegno socio sanitario,
disattendendo altresì gli incontri programmati dai Servizi con la figlia , facendo così Per_1
emergere la assoluta mancanza di consapevolezza degli effetti pregiudizievoli di tale condotta sulla minore, e la assenza dei presupposti per la prosecuzione dell'intervento di avvicinamento e costruzione del rapporto genitoriale (relazioni sociali trasmesse nel 2023 dal Centro per la
Famiglia, dal Servizio di Mediazione Familiare di Cagliari, dal Servizio ASL Cagliari per le
Dipendenze Patologiche, dal Servizio Socio Pedagogico di Pula), il Tribunale ha disposto l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per questa di assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per la figlia, in ragione della inadeguatezza genitoriale dimostrata dal padre, presente dapprima in modo discontinuo e poi assente dalla vita della minore, sottrattosi al supporto dei servizi, e inadempiente all'obbligo di mantenimento della figlia, prevedendo che gli incontri padre e figlia possano eventualmente essere riprogrammati all'esito del positivo espletamento del percorso di sostegno genitoriale e individuale, e della valutazione tossicologica da parte del . Pt_1
Si è inoltre disposta la prosecuzione del supporto alla relazione madre e figlia, al fine di aiutare la minore a comprendere la situazione rispetto al padre e supportare la madre nell'offrire adeguata risposta alla figlia svincolandola dalle proprie ansie e preoccupazioni, profilo rispetto al quale la madre ha continuato a mostrare totale chiusura.
Per quanto emerso, la resistente ha chiesto che sia pronunciata la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale sulla minore figlia Per_1
È stato quindi nominato un curatore speciale nell'interesse della minore.
All'esito del successivo monitoraggio, la situazione rilevata dai servizi incaricati risulta sostanzialmente invariata: dal 2023 il ricorrente ha interrotto ogni percorso di supporto socio sanitario, e non ha avuto più rapporti con la figlia.
8 L'ultima relazione del Servizio sociale di Pula, risalente al gennaio 2023, dà atto dell'impossibilità di proseguire nelle attività per il rifiuto del padre che ha interrotto ogni contatto proprio quando, dopo le prime difficoltà, padre e figlia avevano iniziato a costruire una relazione positiva.
Persiste da parte del padre l'inadempimento a ogni dovere genitoriale di cura e educazione della minore, e all'obbligo di contribuzione al mantenimento della stessa, nella misura di euro 250
mensili stabilita con l'ordinanza del 20/09/2022.
L'ultima relazione del servizio sociale (settembre 2024) ha evidenziano la profonda sofferenza della bambina rispetto all'allontanamento deciso dal padre, verosimilmente inteso come un abbandono, e causa di un vissuto di forte rabbia. I servizi hanno inoltre riferito che le ottime competenze cognitive ed emotive della minore consentirebbero un percorso psicologico Per_1
finalizzato a elaborare quanto accaduto nella sua relazione con il padre e le emozioni associate,
evitando una chiusura rispetto a questo tema, mentre la madre necessita di un supporto alla genitorialità finalizzato a comprendere e accettare il vissuto emotivo di senza Per_1
sottovalutare i possibili effetti negativi per la figlia, concludendo per l'importanza che madre e la figlia possano essere sostenute dal Consultorio Familiare competente per le finalità indicate.
***
La decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevista dall'art. 330 c.c., rappresenta una misura estrema che implica una valutazione definitiva di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, che si basi non solo sul comportamento passato dei genitori, ma anche sulle effettive e attuali capacità di recupero e sviluppo delle competenze genitoriali. La decisione inoltre deve evitare di causare traumi allo sviluppo fisico-cognitivo del minore derivanti da un brusco e definitivo distacco dal genitore (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24708 del 16
settembre 2024).
9 Considerata la complessiva vicenda in esame, l'azione promossa dal ricorrente e l'interesse dimostrato in causa, almeno fino al prevalere delle difficoltà individuali peraltro manifestate da entrambi i genitori nel cooperare pienamente e fattivamente al recupero del rapporto fra il padre e la minore pur dopo i positivi sviluppi constatati dai servizi nel corso degli incontri fra loro,
ritiene il Collegio che, allo stato, al fine di non pregiudicare o rendere (anche solo soggettivamente) insormontabili le difficoltà di un possibile futuro riavvicinamento, non sia necessario pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, risultando comunque adeguata a tutelare la minore anche la misura meno radicale dell'affidamento esclusivo rafforzato alla madre (art. 337quater c.c.).
Invero, non sono emerse ragioni per ritenere, in modo speculare al riconoscimento avvenuto in causa, che il mero fatto della titolarità della responsabilità genitoriale in capo al padre possa compromettere il benessere e lo sviluppo psicofisico della minore, soprattutto se adeguatamente sostenuta dalla madre e supportata psicologicamente, come indicato dai servizi.
Deve quindi essere confermata la disciplina di affidamento disposta con l'ordinanza del
2/02/2024, e il contributo previsto in capo al padre per il mantenimento della bambina con l'ordinanza del 20/09/2022, tenuto conto, in assenza di qualsiasi risultanza circa le condizioni economiche delle parti, della piena capacità lavorativa quantomeno generica di entrambe, e della percezione dell'assegno unico da parte della madre affidataria.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) affida la minore in via esclusiva alla madre la quale assumerà Per_1 CP_1
autonomamente ogni decisione anche di maggiore importanza nell'interesse della figlia;
2) dispone l'interruzione dei rapporti fra la minore e il padre, e che gli incontri possano eventualmente riprendere in futuro previo positivo espletamento dei percorsi di sostegno genitoriale e degli accertamenti sanitari per eventuali dipendenze da parte del padre, e valutazione
10 positiva da parte dei Servizi sociali circa l'acquisizione di adeguate condizioni di esercizio della funzione genitoriale da parte del padre e l'assenza di pregiudizio per la minore;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cagliari, in collaborazione con il Consultorio
Familiare territorialmente compentente, attivino un adeguato supporto della relazione madre figlia, garantendo alla minore uno spazio di ascolto e un supporto psicologico, secondo quanto indicato;
4) dispone che versi in favore di entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, la somma 250 euro, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo ISTAT a decorrere dal 20/09/2023, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Cagliari 16/09/2025
Il giudice estensore
Francesca Lucchesi
Il Presidente
Giorgio Latti
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1997 del Ruolo di Volontaria Giurisdizione per l'anno 2018, promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato MOSSA Parte_1
MARIA SOLE che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CONSUELO CP_1
MASALA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione di
AVV. VALENTINA CHERCHI, curatore speciale del minore
Intervenuto
E del
Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario
Intervenuto per legge
1 convenuto
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale:
• Accogliere l'istanza di autorizzandolo a procedere al riconoscimento Parte_1
della figlia nata a [...] il [...] con ogni conseguenza di legge. Per_1
• Ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di provvedere alla relativa annotazione sull'atto di nascita della minore e alle ulteriori incombenze di legge. Per_1
• Disporre che la minore a seguito del riconoscimento paterno assuma il suo cognome anteponendolo a quello della madre chiamandosi conseguentemente CP_2
• Affidare la minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la potestà genitoriale separatamente per quanto riguarda gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione.
• Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore almeno tre giorni a settimana dalle ore
15:00 alle 20:00 in inverno, e dalle 17:00 alle 21:30 in estate, i weekend alternativamente dal venerdì ore 16:00 alla domenica ore 20:00 con pernottamento nel caso in cui la minore sia alimentata artificialmente;
festività natalizie pasquali, compleanni ad anni alternati;
nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé la minore per 15 giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto previa tempestiva comunicazione alla madre;
• Disporre che la minore mantenga la residenza anagrafica presso il domicilio prevalente della madre in Cagliari via Campidano n. 15;
• Nessuna disposizione economica in ragione del fatto che i genitori contribuiranno al mantenimento della minore in proporzione ai tempi di permanenza della stessa presso le rispettive abitazioni”.
Nell'interesse della parte resistente: “decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
I. In via principale rigettare integralmente ogni pretesa formulata dal signor nei confronti Pt_1
della minore e della signora Persona_2 CP_1
2 II. In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda del ricorrente, disporre l'affidamento super esclusivo della minore a favore della madre, signora
, con eventuale previsione di incontri tra padre e figlia solo in luoghi protetti e alla CP_1
presenza dei Servizi Sociali, oltre alla determinazione di un contributo al mantenimento mensile per la minore pari ad € 500,00, o a quella maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia e comunque a decorrere dalla proposizione della domanda;
III. Rigettare la richiesta relativa all'assunzione da parte della minore del cognome del padre;
IV. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio oltre al rimborso forfetario delle spese ed accessori di legge.”.
Il curatore speciale della minore: “sia pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità
genitoriale della minore.
Allo stato attuale si chiede che, quantomeno confermando i provvedimenti provvisori laddove non si ritengano sussistenti i presupposti per una decadenza dalla responsabilità genitoriale,
venga così disposto in via definitiva:
interruzione dei rapporti padre figlia affidamento della minore alla madre anche per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per la minore;
previsione di un contributo a carico del padre per il mantenimento della bambina, in misura che tenga conto del fatto che la irreperibilità e totale assenza del genitore dalla vita della figlia determina che gli oneri di mantenimento gravino solo sulla madre, ed anche la concreta impossibilità di concordare e riscuotere le spese straordinarie;
in ogni caso non inferiore all'importo di euro 250,00 già disposto con l'ordinanza 20/09/2022, con gli aggiornamenti
ISTAT maturati e con indicazione della sua decorrenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 19/2022, in luogo del consenso mancante della madre ai sensi dell'art.250 comma 4 cc., il Tribunale ha respinto l'opposizione proposta da alla CP_1
richiesta di volta a riconoscere come propria figlia la minore Parte_1 Persona_2
nata a [...], il [...], dalla relazione affettiva fra le parti, disponendo l'aggiunta del
3 cognome paterno a quello materno, così che la minore sia identificata con il cognome Per_1
, e provvedendo con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio Persona_3
sulle ulteriori domande formulate.
La pronuncia ha chiarito che “nella vicenda in esame è certa la paternità del sulla minore Pt_1
e che l'opposizione al riconoscimento avanzata dalla parte resistente era Persona_2
motivata dall'intento di proteggere la figlia dai comportamenti violenti del di cui lei Pt_1
stessa era stata vittima a causa dell'uso da parte di questi di sostanze stupefacenti e alcoliche.
Durante i percorsi attuati dai Servizi Sociali incaricati in favore delle parti del presente giudizio,
la minore ha conosciuto il come suo padre e sono stati attivati gli incontri protetti tra Pt_1
costui e la figlia e, parallelamente, i colloqui di supporto psicopedagogico in favore della madre,
con l'obiettivo di favorire le condizioni ottimali per il riconoscimento della figura paterna anche
da parte della e contestualmente facilitare nella piccola la costruzione di una Per_2 Per_1
relazione con il padre. I Servizi hanno dato atto di aver lavorato a lungo con la resistente sulla
legittimazione del termine “papà”, sulla necessità di una comunicazione funzionale con il
, e sulla creazione di spazi nella vita quotidiana che permettano alla bambina di non Pt_1
vivere in maniera frammentata il padre.
La Giurisprudenza di legittimità, come si è osservato, esclude il riconoscimento del figlio da
parte del genitore allorquando il mero fatto del riconoscimento comprometta il benessere e lo
sviluppo psicofisico del minore, cioè allorquando la pura acquisizione della genitorialità appaia
di tale gravità da alterare, arrecandone significativo pregiudizio, l'equilibrio psichico e fisico
del minore, esposto a condizioni di regresso della propria serenità.
Se, per un verso, è evidente che l'asserita condotta del come descritta dalla resistente Pt_1
sia deprecabile, per altro verso, per quanto qui in rilievo, essa non può assurgere ad elemento
connotante in maniera irreversibile l'incapacità del suo autore a svolgere adeguatamente la
funzione genitoriale e a voler dar corso al naturale percorso genitoriale conseguente al
concepimento e alla nascita della propria figlia.
4 Nel caso scrutinato l'attenzione del Collegio è rivolta ad esaminare i motivi dell'opposizione
della madre per valutare se quelli rappresentati dalla siano, in primo luogo, Per_2
processualmente comprovati e, in secondo luogo, siano di gravità e irreversibilità tali da
giustificare in prognosi un giudizio positivo in ordine alla probabile compromissione dello
sviluppo della minore e al sacrificio totale del diritto alla genitorialità in capo al padre.
Dalle relazioni dei Servizi incaricati non emerge alcun pregiudizio per la minore in ordine al
riconoscimento paterno. Anzi la minore ha già avuto modo di conoscere il come Per_1 Pt_1
suo padre e di istaurare una relazione con lo stesso seppure discontinua e all'interno di uno
spazio protetto, alla presenza della madre e degli operatori dei Servizi.
I Servizi hanno evidenziato che il ricorrente ha sempre manifestato disponibilità rispetto ai
colloqui ed al percorso di sostegno alla genitorialità in suo favore. Tuttavia gli incontri protetti
con la minore hanno subito diverse interruzioni per varie ragioni ed è stato ritenuto necessario
che venga garantita maggiore continuità e costanza degli incontri così che possa diventare
un'esperienza positiva per e non un percorso destabilizzante nel quale la figura paterna Per_1
costituisce una variabile non prevedibile. La relazione del con figlia è tuttora Pt_1 Per_1
in fase di costruzione e le varie interruzioni degli incontri rallentano tale processo e non aiutano
la bambina.
Pertanto le condotte del descritte dalla resistente, pur essendo censurabili, non fanno Pt_1
emergere un pregiudizio allo sviluppo psicofisico della minore che deriva direttamente dal
riconoscimento ed è, quindi, correlato alla pura e semplice attribuzione della genitorialità,
nonché è riscontrabile solo laddove sia accertata l'esistenza di motivi gravi e irreversibili che
conducano con una forte probabilità ad una compromissione inerente il suo sviluppo psicofisico.
Piuttosto dalle relazioni dei Servizi incaricati emergono altri tipi di criticità che andranno
valutati dal Tribunale in ordine alle modalità di affidamento della minore e alla
regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
5 Infine, si rileva come la comparazione da svolgere è anche quella tra il disagio psichico che
indubbiamente consegue alla mancanza e non conoscenza di uno dei genitori e il pregiudizio che
potrebbe conseguire alla corretta e veritiera rappresentazione della genitorialità nel caso
specifico.
A tale scopo l'accertamento del pregiudizio deve essere valutato in concreto, considerando la
situazione personale e relazionale del genitore e del minore, ma deve altresì essere operato
avendo riguardo esclusivamente all'atto del riconoscimento e non anche al concreto esercizio
della responsabilità genitoriale, per modulare la quale vi sono strumenti di tutela diversi. (Cass.
24718/2021)
Si deve ritenere che, considerata la tenerissima età di , negare al padre il riconoscimento Per_1
ed alla minore il legame con la discendenza paterna, con le proprie origini e con una parte della
propria identità personale, rappresenta, come già detto prima, una misura estrema cui ricorrere
ove non ci siano altri provvedimenti a tutela della minore.
Infatti nel caso di specie il Tribunale è chiamato a verificare se sussistono ragioni concrete
talmente gravi che possano pregiudicare in senso assoluto e definitivo l'interesse della minore,
potendo poi successivamente valutare le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale.
Ne consegue che corrisponde al preminente interesse della minore figlia il suo riconoscimento
da parte del padre . Parte_1
In definitiva, dalla comparazione tra l'interesse che consenta al padre di riconoscerlo e quello
che, seguendo l'opposizione della madre, lo neghi, si perviene univocamente ad escludere che
dal riconoscimento della paternità del , che la minore tra l'altro ad oggi già riconosce Pt_1
come padre sebbene lo stesso non rappresenti per lei una figura adulta di riferimento, Pt_1
consegua nella minore un qualche serio e concreto pregiudizio.
Si ritiene, pertanto, non rinvenendo, alla stregua di tutte le considerazioni svolte, alcun elemento
ostativo al secondo riconoscimento richiesto dal Congiu di rigettare le istanze avanzate dalla
6 e di emettere sentenza che tenga luogo del consenso mancante della madre al Per_2
riconoscimento da parte del padre della minore . Persona_2
Quanto alla decisione sul cognome che assumerà a seguito delle statuizioni Persona_2
contenute nella presente sentenza e tenuto conto della disciplina dettata dall'art. 262 c.c. ed in
particolare della tenera età della minore, che ad oggi ha solo quattro anni, ed al suo conseguente
limitato inserimento sociale che non lascia intravvedere alcun pregiudizio al cambio del
cognome, stabilisce che il cognome del padre sia aggiunto a quello della madre così che Pt_1
assuma il seguente cognome di . Per_1 Persona_3
Sulle ulteriori questioni da regolare relativamente all'affidamento della minore, al suo
mantenimento e alla determinazione dei diritti di visita verranno assunti i conseguenti
provvedimenti come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese del giudizio è lasciata all'esito della sua definizione”.
Con contestuale ordinanza del 19/07/2022, il tribunale ha disposto l'affidamento condiviso della minore, il suo collocamento presso la madre, e incaricato i Servizi Sociali di Cagliari (luogo di residenza della minore e della in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Pula Per_2
(luogo di residenza del ) di programmare e svolgere incontri in modalità protetta, tra padre Pt_1
e figlia minore, nonché di valutare l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'avvio degli incontri tra padre e figlia in contesto domiciliare ovvero in modalità libera, altresì incaricando i
Servizi, in collaborazione con i Consultori Familiari territoriali, della prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità in favore della e del volto a favorire la piena Per_2 Pt_1
comprensione della bigenitorialità e lo sviluppo di un equilibrio nel rapporto con ambedue le figure genitoriali, strumentale al benessere psico-fisico della minore.
Con provvedimento del 15/12/2022 è stata quindi disposta la prosecuzione degli interventi e la trasmissione degli accertamenti presso il SERD circa eventuali dipendenze del . Pt_1
7 Con provvedimento del 2/02/2024, considerato quanto riportato dai Servizi circa l'interruzione da parte del ricorrente, resosi irreperibile, di ogni percorso di sostegno socio sanitario,
disattendendo altresì gli incontri programmati dai Servizi con la figlia , facendo così Per_1
emergere la assoluta mancanza di consapevolezza degli effetti pregiudizievoli di tale condotta sulla minore, e la assenza dei presupposti per la prosecuzione dell'intervento di avvicinamento e costruzione del rapporto genitoriale (relazioni sociali trasmesse nel 2023 dal Centro per la
Famiglia, dal Servizio di Mediazione Familiare di Cagliari, dal Servizio ASL Cagliari per le
Dipendenze Patologiche, dal Servizio Socio Pedagogico di Pula), il Tribunale ha disposto l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per questa di assumere autonomamente ogni decisione anche di maggiore interesse per la figlia, in ragione della inadeguatezza genitoriale dimostrata dal padre, presente dapprima in modo discontinuo e poi assente dalla vita della minore, sottrattosi al supporto dei servizi, e inadempiente all'obbligo di mantenimento della figlia, prevedendo che gli incontri padre e figlia possano eventualmente essere riprogrammati all'esito del positivo espletamento del percorso di sostegno genitoriale e individuale, e della valutazione tossicologica da parte del . Pt_1
Si è inoltre disposta la prosecuzione del supporto alla relazione madre e figlia, al fine di aiutare la minore a comprendere la situazione rispetto al padre e supportare la madre nell'offrire adeguata risposta alla figlia svincolandola dalle proprie ansie e preoccupazioni, profilo rispetto al quale la madre ha continuato a mostrare totale chiusura.
Per quanto emerso, la resistente ha chiesto che sia pronunciata la decadenza del ricorrente dalla responsabilità genitoriale sulla minore figlia Per_1
È stato quindi nominato un curatore speciale nell'interesse della minore.
All'esito del successivo monitoraggio, la situazione rilevata dai servizi incaricati risulta sostanzialmente invariata: dal 2023 il ricorrente ha interrotto ogni percorso di supporto socio sanitario, e non ha avuto più rapporti con la figlia.
8 L'ultima relazione del Servizio sociale di Pula, risalente al gennaio 2023, dà atto dell'impossibilità di proseguire nelle attività per il rifiuto del padre che ha interrotto ogni contatto proprio quando, dopo le prime difficoltà, padre e figlia avevano iniziato a costruire una relazione positiva.
Persiste da parte del padre l'inadempimento a ogni dovere genitoriale di cura e educazione della minore, e all'obbligo di contribuzione al mantenimento della stessa, nella misura di euro 250
mensili stabilita con l'ordinanza del 20/09/2022.
L'ultima relazione del servizio sociale (settembre 2024) ha evidenziano la profonda sofferenza della bambina rispetto all'allontanamento deciso dal padre, verosimilmente inteso come un abbandono, e causa di un vissuto di forte rabbia. I servizi hanno inoltre riferito che le ottime competenze cognitive ed emotive della minore consentirebbero un percorso psicologico Per_1
finalizzato a elaborare quanto accaduto nella sua relazione con il padre e le emozioni associate,
evitando una chiusura rispetto a questo tema, mentre la madre necessita di un supporto alla genitorialità finalizzato a comprendere e accettare il vissuto emotivo di senza Per_1
sottovalutare i possibili effetti negativi per la figlia, concludendo per l'importanza che madre e la figlia possano essere sostenute dal Consultorio Familiare competente per le finalità indicate.
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La decadenza dalla responsabilità genitoriale, prevista dall'art. 330 c.c., rappresenta una misura estrema che implica una valutazione definitiva di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, che si basi non solo sul comportamento passato dei genitori, ma anche sulle effettive e attuali capacità di recupero e sviluppo delle competenze genitoriali. La decisione inoltre deve evitare di causare traumi allo sviluppo fisico-cognitivo del minore derivanti da un brusco e definitivo distacco dal genitore (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24708 del 16
settembre 2024).
9 Considerata la complessiva vicenda in esame, l'azione promossa dal ricorrente e l'interesse dimostrato in causa, almeno fino al prevalere delle difficoltà individuali peraltro manifestate da entrambi i genitori nel cooperare pienamente e fattivamente al recupero del rapporto fra il padre e la minore pur dopo i positivi sviluppi constatati dai servizi nel corso degli incontri fra loro,
ritiene il Collegio che, allo stato, al fine di non pregiudicare o rendere (anche solo soggettivamente) insormontabili le difficoltà di un possibile futuro riavvicinamento, non sia necessario pronunciare la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, risultando comunque adeguata a tutelare la minore anche la misura meno radicale dell'affidamento esclusivo rafforzato alla madre (art. 337quater c.c.).
Invero, non sono emerse ragioni per ritenere, in modo speculare al riconoscimento avvenuto in causa, che il mero fatto della titolarità della responsabilità genitoriale in capo al padre possa compromettere il benessere e lo sviluppo psicofisico della minore, soprattutto se adeguatamente sostenuta dalla madre e supportata psicologicamente, come indicato dai servizi.
Deve quindi essere confermata la disciplina di affidamento disposta con l'ordinanza del
2/02/2024, e il contributo previsto in capo al padre per il mantenimento della bambina con l'ordinanza del 20/09/2022, tenuto conto, in assenza di qualsiasi risultanza circa le condizioni economiche delle parti, della piena capacità lavorativa quantomeno generica di entrambe, e della percezione dell'assegno unico da parte della madre affidataria.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1) affida la minore in via esclusiva alla madre la quale assumerà Per_1 CP_1
autonomamente ogni decisione anche di maggiore importanza nell'interesse della figlia;
2) dispone l'interruzione dei rapporti fra la minore e il padre, e che gli incontri possano eventualmente riprendere in futuro previo positivo espletamento dei percorsi di sostegno genitoriale e degli accertamenti sanitari per eventuali dipendenze da parte del padre, e valutazione
10 positiva da parte dei Servizi sociali circa l'acquisizione di adeguate condizioni di esercizio della funzione genitoriale da parte del padre e l'assenza di pregiudizio per la minore;
3) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Cagliari, in collaborazione con il Consultorio
Familiare territorialmente compentente, attivino un adeguato supporto della relazione madre figlia, garantendo alla minore uno spazio di ascolto e un supporto psicologico, secondo quanto indicato;
4) dispone che versi in favore di entro il giorno Parte_1 CP_1
5 di ogni mese, la somma 250 euro, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo ISTAT a decorrere dal 20/09/2023, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Cagliari 16/09/2025
Il giudice estensore
Francesca Lucchesi
Il Presidente
Giorgio Latti
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