TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/05/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco , in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg 5038 del 2023 vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano e dall'Avv. Biagio Pt_1
Cozzolino dell'Avvocatura interna, con i quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via G. Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente Opponente- ricorrente E Dott. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Luigi De Martino e Mauro CP_1
Colandrea , presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Vico Equense (NA) alla Via R. Bosco n. 12
opposto – resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04.08.2023 l proponeva opposizione Pt_1 avverso il D.I. n. 197\2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro , con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore del dott. , CP_1 dirigente veterinario presso il Dipartimento di prevenzione dell la Parte_2 somma di 9.285,00 , in ragione di prestazioni svolte da libero professionista in regime di “intramoenia” (ALPI) che non gli sarebbero pagate dal 01.01.2011 fino ad Pt_3 ottobre 2013, nonché il pagamento delle spese di procedimento . Di fatto agiva in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a). respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio “ .
Nello specifico eccepiva:
- mancanza di prove circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito postulato in quanto non provato né nell'an nè nel quantum debeatur;
-eccezione di prescrizione dei crediti ex art. 2948 c.c.. Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio il dott. CP_1 sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e chiedendo,
[...] pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare rappresentava di aver fondato la propria richiesta, sulla base di fatture emesse ed annotate nei registri Parte contabili dell' ( nota protocollo n. 42401 del 23.02.2021) , per l'attività di libero professionista in regime di c.d. intramoenia “A.L.P.I.”, nella disciplina Medicina AR , svolta sin dall'anno 2003 e rinnovata con successiva domanda del 29.05.2009. Ciò detto, si osserva che l'opposizione proposta dall è infondata e va Pt_1 pertanto rigettata per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall' Pt_1
infatti il decorso del termine prescrizionale risulta più volte interrotto dalle
[...] Parte plurime richieste di pagamento : - la nota del 12/12/2014, protocollo n. 3821, con la quale il Dott. comunicava alla che non gli erano CP_1 Parte_2 mai stati corrisposti gli importi per l'attività intramoenia effettuata dal 01.01.2011 ad Parte ottobre 2013; - la nota del 21.11.2016, protocollo n. 3456, con la quale il Dott.
rinnovava la richiesta di pagamento delle somme dovutegli per l'attività CP_1 espletata di cui sollecitava al contempo il pagamento;
inoltrata nuovamente ad altro Parte ufficio, come dimostra la nota interna avente protocollo n. 3459 del 21.11.2016 e che certifica e dimostra l'avvenuta ricezione della richiesta di pagamento e di fatto costituisce un riconoscimento tacito del debito da parte del datore di lavoro e dunque da valutarsi anche , quale atto interruttivo della prescrizione. Nel caso in esame, è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro e l'attività professionale espletata dal dott. in regime di c.d. intramoenia CP_1
“A.L.P.I.”, nella disciplina Medicina AR . Chiarito ciò, si osserva che l eccepisce che la richiesta economica avanzata Pt_1 dell'opposto non è sufficientemente dettagliata e documentata, atteso che è mancante della indicazione delle fatture da lui emesse . Orbene risulta documentato che il dott. ha sempre e puntualmente adempiuto CP_1 agli obblighi fiscali imposti dalla normativa di settore e dalla regolamentazione aziendale, compilando i bollettari premarcati fornitigli per l'emissione delle ricevute fiscali e consegnandoli, una volta compilati, all'ufficio competente, unitamente al versamento del 50% delle somme incassate per l'attività espletata, come prescritto dalla regolamentazione di settore vigente;
che, tuttavia, a partire dall'anno 2010 con nota di protocollo n. 527/a del 27.12.2010, del Responsabile Ufficio ALPI e del
Dirigente G.E.F., è stato modificato il regime dei pagamenti relativi alle attività ALPI ed in particolare, è stato prescritto che i sanitari esercenti tale attività, a partire dal Parte 2011 dovevano versare all il 100% delle somme incassate e registrate sui Parte bollettini pre-marcati che sarebbero poi state accreditate dalla nel cedolino paga del sanitario, al netto delle ritenute di legge;
che, il Dott. si è immediatamente CP_1 adeguato alla nuova disciplina ed ha regolarmente provveduto, non solo a consegnare le fatture mensilmente emesse ma, al contempo, a versare integralmente il 100% delle somme incassate per le attività esercitate in regime ALPI utilizzando, di volta in volta, l'apposito modulo fornito dall;
- che, nonostante il puntuale adempimento Pt_4 degli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti aziendali, per tutte le attività intramoenia svolte a partire dall'anno 2011, il Dott. non ha mai ricevuto CP_1
l'accredito del corrispettivo dovutogli maturando un credito di € 9.285,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per prestazioni eseguite in regime ALPI, mai pagate dall , risultanti delle fatture emesse sui bollettari premarcati Parte_5 Parte consegnatigli dall e sistematicamente trasmessi all'Ufficio ALPI competente per la registrazione e liquidazione. Dunque la registrazione delle fatture relative agli anni 2011,2012 e 2013 negli archivi contabili della confermate ed elencate nella nota prot. n. 42401 del Pt_1
23.02.2021 a firma del Direttore U.O.C. Gestione Economico finanziaria dimostrano che è pacifica ed incontrovertibile l'esistenza delle prestazioni effettuate e la loro entità; tale nota ha valore di atto di ricognizione di debito ovvero, in ogni caso, di ricognizione dell'esistenza delle fatture e dunque dell'entità del corrispettivo dovuto per le prestazioni espletate in regime ALPI dal Dott. per l'attività , svolta dal CP_1
01.01.2011 fino ad ottobre 2013 da libero professionista in regime di “intramoenia” (ALPI) maturando un credito di €. 9285,00 . L'annotazione delle fatture nei registri contabili ha efficacia confessoria quanto all'esistenza del rapporto e della prestazione “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
( Cass. Civ. n. 3581/2024). Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per tutte le suesposte argomentazioni, l'opposizione proposta dall deve Pt_1 essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 197/2023 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro;
- condanna l' al pagamento in favore del dott. , delle spese Pt_1 CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 2300,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 22/5/2025 Il Giudice Dott. Emanuele Rocco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dott. Emanuele Rocco , in funzione di giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.12.2024, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. rg 5038 del 2023 vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'Avv. Rosa Maria Siciliano e dall'Avv. Biagio Pt_1
Cozzolino dell'Avvocatura interna, con i quali elett.te domicilia in Torre del Greco (NA) alla Via G. Marconi n. 66, presso la sede dell'Ente Opponente- ricorrente E Dott. rapp.to e difeso dagli Avv.ti Luigi De Martino e Mauro CP_1
Colandrea , presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Vico Equense (NA) alla Via R. Bosco n. 12
opposto – resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 04.08.2023 l proponeva opposizione Pt_1 avverso il D.I. n. 197\2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata sez. Lavoro , con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore del dott. , CP_1 dirigente veterinario presso il Dipartimento di prevenzione dell la Parte_2 somma di 9.285,00 , in ragione di prestazioni svolte da libero professionista in regime di “intramoenia” (ALPI) che non gli sarebbero pagate dal 01.01.2011 fino ad Pt_3 ottobre 2013, nonché il pagamento delle spese di procedimento . Di fatto agiva in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a). respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi in premessa, in via preliminare revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio “ .
Nello specifico eccepiva:
- mancanza di prove circa la certezza, liquidità ed esigibilità del credito postulato in quanto non provato né nell'an nè nel quantum debeatur;
-eccezione di prescrizione dei crediti ex art. 2948 c.c.. Regolarmente instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio il dott. CP_1 sostenendo l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione e chiedendo,
[...] pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare rappresentava di aver fondato la propria richiesta, sulla base di fatture emesse ed annotate nei registri Parte contabili dell' ( nota protocollo n. 42401 del 23.02.2021) , per l'attività di libero professionista in regime di c.d. intramoenia “A.L.P.I.”, nella disciplina Medicina AR , svolta sin dall'anno 2003 e rinnovata con successiva domanda del 29.05.2009. Ciò detto, si osserva che l'opposizione proposta dall è infondata e va Pt_1 pertanto rigettata per le argomentazioni di seguito esposte. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dall' Pt_1
infatti il decorso del termine prescrizionale risulta più volte interrotto dalle
[...] Parte plurime richieste di pagamento : - la nota del 12/12/2014, protocollo n. 3821, con la quale il Dott. comunicava alla che non gli erano CP_1 Parte_2 mai stati corrisposti gli importi per l'attività intramoenia effettuata dal 01.01.2011 ad Parte ottobre 2013; - la nota del 21.11.2016, protocollo n. 3456, con la quale il Dott.
rinnovava la richiesta di pagamento delle somme dovutegli per l'attività CP_1 espletata di cui sollecitava al contempo il pagamento;
inoltrata nuovamente ad altro Parte ufficio, come dimostra la nota interna avente protocollo n. 3459 del 21.11.2016 e che certifica e dimostra l'avvenuta ricezione della richiesta di pagamento e di fatto costituisce un riconoscimento tacito del debito da parte del datore di lavoro e dunque da valutarsi anche , quale atto interruttivo della prescrizione. Nel caso in esame, è incontestata tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro e l'attività professionale espletata dal dott. in regime di c.d. intramoenia CP_1
“A.L.P.I.”, nella disciplina Medicina AR . Chiarito ciò, si osserva che l eccepisce che la richiesta economica avanzata Pt_1 dell'opposto non è sufficientemente dettagliata e documentata, atteso che è mancante della indicazione delle fatture da lui emesse . Orbene risulta documentato che il dott. ha sempre e puntualmente adempiuto CP_1 agli obblighi fiscali imposti dalla normativa di settore e dalla regolamentazione aziendale, compilando i bollettari premarcati fornitigli per l'emissione delle ricevute fiscali e consegnandoli, una volta compilati, all'ufficio competente, unitamente al versamento del 50% delle somme incassate per l'attività espletata, come prescritto dalla regolamentazione di settore vigente;
che, tuttavia, a partire dall'anno 2010 con nota di protocollo n. 527/a del 27.12.2010, del Responsabile Ufficio ALPI e del
Dirigente G.E.F., è stato modificato il regime dei pagamenti relativi alle attività ALPI ed in particolare, è stato prescritto che i sanitari esercenti tale attività, a partire dal Parte 2011 dovevano versare all il 100% delle somme incassate e registrate sui Parte bollettini pre-marcati che sarebbero poi state accreditate dalla nel cedolino paga del sanitario, al netto delle ritenute di legge;
che, il Dott. si è immediatamente CP_1 adeguato alla nuova disciplina ed ha regolarmente provveduto, non solo a consegnare le fatture mensilmente emesse ma, al contempo, a versare integralmente il 100% delle somme incassate per le attività esercitate in regime ALPI utilizzando, di volta in volta, l'apposito modulo fornito dall;
- che, nonostante il puntuale adempimento Pt_4 degli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti aziendali, per tutte le attività intramoenia svolte a partire dall'anno 2011, il Dott. non ha mai ricevuto CP_1
l'accredito del corrispettivo dovutogli maturando un credito di € 9.285,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per prestazioni eseguite in regime ALPI, mai pagate dall , risultanti delle fatture emesse sui bollettari premarcati Parte_5 Parte consegnatigli dall e sistematicamente trasmessi all'Ufficio ALPI competente per la registrazione e liquidazione. Dunque la registrazione delle fatture relative agli anni 2011,2012 e 2013 negli archivi contabili della confermate ed elencate nella nota prot. n. 42401 del Pt_1
23.02.2021 a firma del Direttore U.O.C. Gestione Economico finanziaria dimostrano che è pacifica ed incontrovertibile l'esistenza delle prestazioni effettuate e la loro entità; tale nota ha valore di atto di ricognizione di debito ovvero, in ogni caso, di ricognizione dell'esistenza delle fatture e dunque dell'entità del corrispettivo dovuto per le prestazioni espletate in regime ALPI dal Dott. per l'attività , svolta dal CP_1
01.01.2011 fino ad ottobre 2013 da libero professionista in regime di “intramoenia” (ALPI) maturando un credito di €. 9285,00 . L'annotazione delle fatture nei registri contabili ha efficacia confessoria quanto all'esistenza del rapporto e della prestazione “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
( Cass. Civ. n. 3581/2024). Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per tutte le suesposte argomentazioni, l'opposizione proposta dall deve Pt_1 essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 197/2023 del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro;
- condanna l' al pagamento in favore del dott. , delle spese Pt_1 CP_1 di lite, che liquida in complessivi € 2300,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari. Si comunichi. Così deciso in Torre Annunziata, 22/5/2025 Il Giudice Dott. Emanuele Rocco