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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 29/05/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3112/2024 R.G. V.G. Oggetto: adozione di maggiorenni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr.ssa Marisella Gatti Presidente rel est.
Dr.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dr.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024,
da
nato a [...] in data [...], C.F.: Parte_1
e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Salice del CodiceFiscale_2
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliati presso il relativo studio sito in Piacenza,
Via Felice Frasi n. 4, in virtù di mandato allegato al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTI -
nei confronti di
nata a [...] in data [...], C.F.: CP_1 C.F._3
[...] con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO-
All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva posta in decisione, previa acquisizione delle informazioni sul nucleo familiare degli adottanti e dell'adottanda e delle conclusioni del P.M., alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER I RICORRENTI: “Chiede che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di adozione della signora da parte dei signori CP_1 Parte_1
e con tutte le statuizioni e declaratorie di legge”
[...] Parte_2
PER IL P. M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”
S E N T E N Z A
Visto il ricorso, relativo all'adozione di persona maggiore d'età, proposto da
(cl. 1970), e (cl. 1973), con il quale gli stessi Parte_1 Parte_2
chiedono di poter adottare (cl. 2006); CP_1
sentiti all'udienza del 18.2.2025 i ricorrenti, che hanno confermato il ricorso ed espresso il consenso, e l'adottanda, che, a sua volta, ha manifestato il consenso;
Rilevato:
che i ricorrenti hanno esposto nel ricorso e confermato in udienza: di voler adottare nei confronti della quale nutrono un profondo affetto;
di CP_1
aver accolto presso la loro abitazione quando la stessa aveva cinque anni, CP_1
posto che i genitori naturali non erano in grado di prendersi cura della stessa;
che, dopo il fallimento del progetto che, anche per il tramite dei Servizi Sociali, era diretto a riavvicinare la bambina ai genitori naturali, con sentenza n. 5/2024 era stata dichiarata dal Tribunale per i Minorenni l'adottabilità di , con conferma CP_1
del suo collocamento presso la famiglia affidataria composta dagli odierni ricorrenti e la declaratoria di decadenza dei genitori naturali dalla responsabilità genitoriale;
che nel frattempo l'adottanda era divenuta maggiorenne;
che l'adottanda ha espresso il suo consenso all'adozione, precisando: CP_1
“…ho nei confronti di e un affetto filiale nel senso che per me sono Pt_1 Pt_2
dei genitori. Io ho sempre vissuto con loro tranne che per un breve periodo in cui sono stata in una comunità in provincia di Lodi per vedere se era possibile recuperare il rapporto con i miei genitori naturali che sono poi stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Solo mio padre biologico talvolta si fa vivo con una telefonata ma non ci sono mai stati rapporti di frequentazione con i miei genitori naturali. e sono per me come dei veri genitori”; Pt_1 Pt_2
che, come emerge dai documenti allegati al ricorso, che riscontrano le vicende in esso descritte, i genitori naturali dell'adottanda sono stati già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale con sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Bologna in data 8 gennaio 2024 (nella quale, tra l'altro, si osserva che “…il collocamento di presso la famiglia affidataria rappresenta per la ragazza CP_1
un contesto tutelante in grado di garantirne uno sviluppo sereno e felice, connotato da stabilità e sicurezza. La stessa , tra poco maggiorenne, ha manifestato CP_1 il desiderio di rimanere nella famiglia affidataria, che l'ha saputa accogliere e valorizzare…”);
che gli stessi genitori naturali dell'adottanda, e pur a Persona_1 Persona_2
fronte della regolare notifica del ricorso e del decreto, non sono neppure comparsi in udienza, così da manifestare, in maniera concludente, di non essere interessati ad esprimersi sul ricorso per adozione, oltre che disinteresse in merito all'esito del presente procedimento;
che con relazione in data 9.4.2025 i Servizi Sociali del Comune di Borgonovo Val
Tidone, all'esito di approfondite valutazioni mediante colloqui ed accesso presso l'abitazione degli adottanti, concludevano che “…lo scrivente Servizio Sociale ritiene che i rapporti che intercorrono tra gli adottanti e l'adottanda siano stati costruiti sulla base di un affetto reciproco e che, in riferimento all'art. 312, c. 2,
c.c., l'istanza di adozione di maggiorenne corrisponde all'interesse dell'adottanda”;
che con relazione datata 24.2.2025 la Stazione Carabinieri di Borgonovo Val
Tidone ha dato atto che gli adottanti sono immuni da precedenti e che “in pubblico godono di ottima stima e reputazione”;
che, a fronte di ciò – premesso che l'istituto dell'adozione di un maggiorenne, che trova la sua fonte negli artt. 291 e ss. del c.c., non risponde unicamente all'originario scopo di procurare un figlio a chi non l'avesse avuto mediante il matrimonio (ex multis Corte Cost. ord. 170/2003) ed assicurare all'adottante che non abbia figli una discendenza, tendendo oggi più a finalità di solidarietà sociale ed avendo come precipuo scopo quello di ricreare la dimensione dell'unità familiare in situazioni particolari – nel caso di specie, risultano configurabili le condizioni richieste dalla legge affinché si faccia luogo all'adozione, in conformità allo spirito solidaristico e assistenziale che anima l'istituto, ivi compresa la differenza di età prevista dall'art. 291 c.c.;
che, nel caso in esame, rileva evidenziare come possa ritenersi comprovato sia il sentimento profondo e genuino che unisce gli adottanti e l'adottanda, sia le condizioni da cui si desume che l'adozione corrisponde all'effettivo interesse dell'adottanda ex art. 312 c.c.;
che ciò, in particolare, si desume dalla valutazione complessiva delle risultanze del giudizio, per cui è del tutto fondato ritenere che effettivamente la domanda di adozione trovi ragione nel sentimento di affetto filiale esistente tra gli adottanti ed
, neppure configurandosi interessi economici in capo alle parti tali da far CP_1
dubitare della genuinità della domanda di adozione, mentre la circostanza che i genitori naturali dell'adottanda, già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto, non si siano presentati in udienza risulta significativa del disinteresse degli stessi al presente giudizio, in un quadro in cui l'eventuale negazione dell'assenso da parte degli stessi sarebbe stata del tutto ingiustificata e contraria all'interesse dell'adottanda, così da non impedire, ai sensi dell'art. 297 c.c., la pronuncia dell'adozione;
Tutto ciò considerato,
visto il parere favorevole del P.M. all'accoglimento del ricorso e visti gli artt. 291 e segg. del Codice Civile;
P.Q.M.
Dispone di far luogo all'adozione di nata a [...] il Controparte_1
5.8.2006 da parte dei ricorrenti nato a [...] il Parte_1
2.11.1970 e ata a Piacenza il 4.2.1973; Parte_2
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante “ ” e lo Parte_1
anteponga al proprio;
Dispone, altresì, che la presente sentenza, divenuta definitiva, venga a cura del
Cancelliere trascritta nella forma e nei termini di cui all'art. 314 c.c.
Piacenza, 28 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr.ssa Marisella Gatti Presidente rel est.
Dr.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dr.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024,
da
nato a [...] in data [...], C.F.: Parte_1
e nata a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
C.F.: , rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Salice del CodiceFiscale_2
Foro di Piacenza, elettivamente domiciliati presso il relativo studio sito in Piacenza,
Via Felice Frasi n. 4, in virtù di mandato allegato al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTI -
nei confronti di
nata a [...] in data [...], C.F.: CP_1 C.F._3
[...] con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO-
All'udienza del 18.2.2025 la causa veniva posta in decisione, previa acquisizione delle informazioni sul nucleo familiare degli adottanti e dell'adottanda e delle conclusioni del P.M., alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER I RICORRENTI: “Chiede che il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di adozione della signora da parte dei signori CP_1 Parte_1
e con tutte le statuizioni e declaratorie di legge”
[...] Parte_2
PER IL P. M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”
S E N T E N Z A
Visto il ricorso, relativo all'adozione di persona maggiore d'età, proposto da
(cl. 1970), e (cl. 1973), con il quale gli stessi Parte_1 Parte_2
chiedono di poter adottare (cl. 2006); CP_1
sentiti all'udienza del 18.2.2025 i ricorrenti, che hanno confermato il ricorso ed espresso il consenso, e l'adottanda, che, a sua volta, ha manifestato il consenso;
Rilevato:
che i ricorrenti hanno esposto nel ricorso e confermato in udienza: di voler adottare nei confronti della quale nutrono un profondo affetto;
di CP_1
aver accolto presso la loro abitazione quando la stessa aveva cinque anni, CP_1
posto che i genitori naturali non erano in grado di prendersi cura della stessa;
che, dopo il fallimento del progetto che, anche per il tramite dei Servizi Sociali, era diretto a riavvicinare la bambina ai genitori naturali, con sentenza n. 5/2024 era stata dichiarata dal Tribunale per i Minorenni l'adottabilità di , con conferma CP_1
del suo collocamento presso la famiglia affidataria composta dagli odierni ricorrenti e la declaratoria di decadenza dei genitori naturali dalla responsabilità genitoriale;
che nel frattempo l'adottanda era divenuta maggiorenne;
che l'adottanda ha espresso il suo consenso all'adozione, precisando: CP_1
“…ho nei confronti di e un affetto filiale nel senso che per me sono Pt_1 Pt_2
dei genitori. Io ho sempre vissuto con loro tranne che per un breve periodo in cui sono stata in una comunità in provincia di Lodi per vedere se era possibile recuperare il rapporto con i miei genitori naturali che sono poi stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale. Solo mio padre biologico talvolta si fa vivo con una telefonata ma non ci sono mai stati rapporti di frequentazione con i miei genitori naturali. e sono per me come dei veri genitori”; Pt_1 Pt_2
che, come emerge dai documenti allegati al ricorso, che riscontrano le vicende in esso descritte, i genitori naturali dell'adottanda sono stati già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale con sentenza del Tribunale per i Minorenni di
Bologna in data 8 gennaio 2024 (nella quale, tra l'altro, si osserva che “…il collocamento di presso la famiglia affidataria rappresenta per la ragazza CP_1
un contesto tutelante in grado di garantirne uno sviluppo sereno e felice, connotato da stabilità e sicurezza. La stessa , tra poco maggiorenne, ha manifestato CP_1 il desiderio di rimanere nella famiglia affidataria, che l'ha saputa accogliere e valorizzare…”);
che gli stessi genitori naturali dell'adottanda, e pur a Persona_1 Persona_2
fronte della regolare notifica del ricorso e del decreto, non sono neppure comparsi in udienza, così da manifestare, in maniera concludente, di non essere interessati ad esprimersi sul ricorso per adozione, oltre che disinteresse in merito all'esito del presente procedimento;
che con relazione in data 9.4.2025 i Servizi Sociali del Comune di Borgonovo Val
Tidone, all'esito di approfondite valutazioni mediante colloqui ed accesso presso l'abitazione degli adottanti, concludevano che “…lo scrivente Servizio Sociale ritiene che i rapporti che intercorrono tra gli adottanti e l'adottanda siano stati costruiti sulla base di un affetto reciproco e che, in riferimento all'art. 312, c. 2,
c.c., l'istanza di adozione di maggiorenne corrisponde all'interesse dell'adottanda”;
che con relazione datata 24.2.2025 la Stazione Carabinieri di Borgonovo Val
Tidone ha dato atto che gli adottanti sono immuni da precedenti e che “in pubblico godono di ottima stima e reputazione”;
che, a fronte di ciò – premesso che l'istituto dell'adozione di un maggiorenne, che trova la sua fonte negli artt. 291 e ss. del c.c., non risponde unicamente all'originario scopo di procurare un figlio a chi non l'avesse avuto mediante il matrimonio (ex multis Corte Cost. ord. 170/2003) ed assicurare all'adottante che non abbia figli una discendenza, tendendo oggi più a finalità di solidarietà sociale ed avendo come precipuo scopo quello di ricreare la dimensione dell'unità familiare in situazioni particolari – nel caso di specie, risultano configurabili le condizioni richieste dalla legge affinché si faccia luogo all'adozione, in conformità allo spirito solidaristico e assistenziale che anima l'istituto, ivi compresa la differenza di età prevista dall'art. 291 c.c.;
che, nel caso in esame, rileva evidenziare come possa ritenersi comprovato sia il sentimento profondo e genuino che unisce gli adottanti e l'adottanda, sia le condizioni da cui si desume che l'adozione corrisponde all'effettivo interesse dell'adottanda ex art. 312 c.c.;
che ciò, in particolare, si desume dalla valutazione complessiva delle risultanze del giudizio, per cui è del tutto fondato ritenere che effettivamente la domanda di adozione trovi ragione nel sentimento di affetto filiale esistente tra gli adottanti ed
, neppure configurandosi interessi economici in capo alle parti tali da far CP_1
dubitare della genuinità della domanda di adozione, mentre la circostanza che i genitori naturali dell'adottanda, già dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e del decreto, non si siano presentati in udienza risulta significativa del disinteresse degli stessi al presente giudizio, in un quadro in cui l'eventuale negazione dell'assenso da parte degli stessi sarebbe stata del tutto ingiustificata e contraria all'interesse dell'adottanda, così da non impedire, ai sensi dell'art. 297 c.c., la pronuncia dell'adozione;
Tutto ciò considerato,
visto il parere favorevole del P.M. all'accoglimento del ricorso e visti gli artt. 291 e segg. del Codice Civile;
P.Q.M.
Dispone di far luogo all'adozione di nata a [...] il Controparte_1
5.8.2006 da parte dei ricorrenti nato a [...] il Parte_1
2.11.1970 e ata a Piacenza il 4.2.1973; Parte_2
Dispone che l'adottanda assuma il cognome dell'adottante “ ” e lo Parte_1
anteponga al proprio;
Dispone, altresì, che la presente sentenza, divenuta definitiva, venga a cura del
Cancelliere trascritta nella forma e nei termini di cui all'art. 314 c.c.
Piacenza, 28 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti