Sentenza 7 maggio 2025
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- 1. Riconoscimento di debito: AnalisiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 27 marzo 2026
Il riconoscimento di debito, disciplinato dall'articolo 1988 del Codice Civile unitamente alla promessa di pagamento, rappresenta una dichiarazione unilaterale con cui un soggetto (il debitore) ammette l'esistenza di un proprio debito nei confronti di un altro soggetto (il creditore). Sebbene di uso comune nella prassi commerciale e privata, la sua natura giuridica e i suoi effetti sono oggetto di un articolato dibattito dottrinale e giurisprudenziale. NATURA GIURIDICA E FUNZIONE PRINCIPALE: ASTRAZIONE PROCESSUALE Il primo comma dell'art. 1988 c.c. stabilisce che: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4271/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 07/05/2025, alle ore 9.46, nella SECONDA SEZIONE civile del
Tribunale di Perugia, all'udienza del Giudice dott. Luca Marzullo, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE/TRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO/A
Sono presenti:
l'Avv. REGNI MASSIMO, per l'attore il quale contesta la comparsa di costituzione avversaria e si riporta al proprio atto di appello in conformità alle cui conclusioni deduce.
Nessuno compare per l'Avv. SORRENTINO ASSUNTA.
A questo punto, il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Regni si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate concludendo per la riforma della sentenza ed il rigetto dell'opposizione originariamente proposta.
L'avv. Regni dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
Il Giudice (dott. Luca Marzullo)
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Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, in funzione di giudice monocratico, all'esito della discussione orale e sulle conclusioni precisate nel verbale che precede, pronuncia a norma e nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4271/2024 promossa da
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Regni (indirizzo pec:
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_1 difensore, sito in Perugia, via M. Angeloni, n. 57, giusta delega in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Sorrentino (C.F: ; indirizzo C.F._1 pec: elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio del difensore, sito in Napoli, C.so Umberto I, n. 381, giusta delega in atti;
Appellata
Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Conclusioni: parte appellante ha concluso come da verbale d'udienza del 7 maggio 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto;
nessuno è comparso per l'appellato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si premette che la presente sentenza viene resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ai sensi dell'art. 352 c.pc., nel testo modificato dall'art. 27, c. 1, lett. d) della L. 12 novembre
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2011, n. 183, applicabile decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi della quale è possibile l'adozione di tale tipologia di provvedimenti anche in appello, e dell'art. 359 c.p.c., a tenore del quale nei procedimenti d'appello, tanto davanti alla Corte quanto al Tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non incompatibili con le disposizioni del capo secondo del titolo terzo del libro secondo del codice di rito.
1.1. Tanto precisato, la società ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
380/2024 del giorno 11 agosto 2024 con la quale il Giudice di Pace, decidendo il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato dal sig. a fronte Pt_2 del provvedimento monitorio per complessivi €4.750,05 (oltre interessi e spese di procedura), ha parzialmente accolto l'opposizione, rideterminato la misura del credito in complessivi € 834,00.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto esistenti e documentati, e volti ad estinguere il credito azionato in via monitoria, i pagamenti eseguiti dal sig. per CP_1 complessivi € 4.025,00, lasciando pertanto residuare un credito di € 834,00, compensando le spese.
1.2. Avverso tale decisione ha proposto appello la società ha proposto Parte_1 appello, lamentando l'erroneità della ricostruzione fatta dalla sentenza atteso che i pagamenti indicati da controparte si riferiscono a pregresse fatture non oggetto del D.I. e, segnatamente:
- 30/09/18 181071145 N.FAT 30/09/18 181071145 EUR 961,25
- 31/10/18 181080615 N.FAT 31/10/18 181080615 EUR 1.149,48
- 30/11/18 181089685 N.FAT 30/11/18 181089685 EUR 1.413,66.
Analogamente, a pregresse esposizioni era stato imputato il pagamento di € 500,00 effettuato in data 27.05.2020 dall'Avv. Assunta Sorrentino.
Ha, ancora, lamentato l'appellante che il primo giudice non avesse correttamente valorizzato il riconoscimento di debito operato dall'appellato in data 21/06/21in seguito al ricevimento della lettera di sollecito inviata dall'appellante in data 08/06/2021 nella quale si sollecitava il pagamento dell'importo poi ingiunto.
1.3. Parimenti erronea, prosegue l'appellante, è la pronuncia nella parte in cui aveva escluso il pagamento degli interessi legali e non di mora, tenuto conto, in fatto, che l'acquisto operato dal sig. aveva avuto ad oggetto materiali per lo studio CP_1 odontotecnico e, in diritto, che la non debenza degli interessi di mora era un profilo neanche dedotto in sede di opposizione.
Da qui le conclusioni di cui all'atto di appello.
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1.4. In data 6.5.2025 si è costituito il sig. contestando la fondatezza CP_1 dell'appello osservando, per un verso, che solo con l'atto di appello sarebbero state eseguite le diverse imputazioni e, per l'altro verso, che non risultava contabilizzato il versamento di
€ 500,00 effettuato proprio dall'avv. Sorrentino e, per l'altro ancora, che a nulla valeva il riconoscimento del debito, tenuto conto che lo stesso era stato effettuato senza aver previamente verificato l'effettivo importo dovuto nel momento in cui si è riscontrata la nota recante il sollecito di pagamento.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
2. Disposta la comparizione delle parti, all'udienza odierna, presente solamente il difensore dell'appellante, lo scrivente ha invitato le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
3. L'appello è fondato nei sensi che si vanno ad evidenziare.
3.1. Giova, in primo luogo, ricostruire i rapporti tra le parti e le deduzioni a suo tempo svolte.
La società aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1812/2021 Parte_1 dal Giudice di Pace di Perugia per il pagamento della somma di € 4.750,05 (oltre interessi di mora e spese).
A fondamento della propria domanda, l'appellante aveva posto le fatture emesse da rispettivamente in data: 27.12.2018, 31.01.2019, 31.05.2019, 30.06.2019, Parte_1
31.07.2019, 30.11.2019 23.12.2019 e 29.02.2020.
In particolare l'appellante aveva indicato le fatture nn. 181097941/18, 191006750/19,
191043089/19, 191051598/19, 191053378/19, 191059638/19, 191088555/19,
191096800/19 201015053/20 per complessivi € 4.858,11 da cui ha detratto la somma di €
108,06.
3.2. In sede di opposizione, contestata la competenza territoriale (motivo disatteso dal primo giudice e non più riproposto), il sig. aveva contestato il mancato CP_1 conteggio di € 500,00 del 27.5.2020 oltre che di altri pagamenti da un conto corrente chiuso.
3.2.1. Tale ricostruzione era stata contestata dalla che, dopo aver resistito Parte_1 all'eccezione di incompetenza, aveva sottolineato l'avvenuto riconoscimento del debito operato dall'avv. Sorrentino per conto del proprio cliente (non accolta dall'opposta), limitandosi a dedurre che “tutti gli importi cui l'opponente fa riferimento nel suo atto di opposizione, sono stati già contabilizzati e sono stati detratti dal saldo dovuto…”,
3.2.2. Con ordinanza del 28.4.2022, il primo giudice ha disatteso l'eccezione di incompetenza (poi riproposta in sentenza), disatteso la richiesta di concessione della
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provvisoria esecuzione ed ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 320
c.p.c.
Nella propria memoria ex art. 320 c.p.c., l'opponente aveva dato atto:
- di un pagamento di € 961,25 eseguito a gennaio del 2019;
- di un pagamento di € 1149,48 eseguito a gennaio 2019;
- di un pagamento di € 1.413,66 eseguito a maggio 2019;
- di un pagamento di € 500,00 a maggio del 2020; così per un totale di € 4.025,00, osservando che i primi tre pagamenti erano avvenuti mediante assegno e l'ultimo con bonifico.
3.2.3. Nella propria memoria ex art. 320 c.p.c. l'opposta aveva chiesto di provare che i pagamenti effettuati dal sig. si “riferivano a forniture precedenti a quelle oggetto del decreto CP_1 ingiuntivo” e che le somme di cui al monitorio fossero il residuo ancora dovuto.
3.2.4. Istruita la causa con l'assunzione del testimone e la mancata risposta all'interrogatorio formale, il giudice di prime cure ha invitato alla precisazione delle conclusioni, trattenendo il procedimento a sentenza.
3.3. Ciò posto reputa il Tribunale che l'appello sia parzialmente fondato per le ragioni che si vanno ad illustrare, non senza prima aver illustrato sinteticamente alcuni principi che vengono in rilievo in materia.
3.3.1. In tema di onere della prova, l'opposizione a decreto ingiuntivo si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione e dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori;
e ciò in quanto, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il Giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n.
3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304;
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id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è indubbio che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533).
Vige, infatti, il principio della presunzione di persistenza del diritto, desumibile art. 2697 c.c., per il quale, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto, grava sul debitore l'onere di provare l'esistenza del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9351 del 19/04/2007 anche in motivazione). Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006), il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003), con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002; Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003).
Più in particolare, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (così per tutte, Cass.
n.15659/2011 per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato
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dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”; conf.
Cass. n.3373/2010; Cass. n.9351/2007; Cass. n.1743/2007; Cass. n.20073/2004).
In tal senso va altresì specificato che se da un lato il creditore che agisce per il pagamento deve dare prova dei fatti costitutivi del proprio credito e di avere correttamente adempiuto la propria prestazione, ogni qualvolta il debitore svolga eccezione di inadempimento, è pur vero che la valutazione circa l'adeguatezza della prova fornita passa attraverso una verifica preliminare delle contestazioni sollevate dal debitore, atteso che tanto più puntuali e specifici sono i rilievi di inadempimento sollevati, tanto più circostanziata dovrà essere la prova del corretto adempimento offerta dal creditore. Con specifico riferimento, poi, al procedimento monitorio si osserva che la regola appena enunciata non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali. A riguardo, di poi, è bene notare che il Giudice dell'opposizione è investito della cognizione non della sola fondatezza formale del decreto ingiuntivo opposto bensì dell'intero rapporto obbligatorio, di cui, conseguentemente, dovranno essere allegati e provati i relativi fatti costitutivi ovvero quelli modificativi, impeditivi ed estintivi, secondo la consueta (e certo non derogata) articolazione del riparto dell'onere della prova, il quale non subisce modifica a cagione della mera inversione del rapporto processuale fra le parti. Sicché è circostanza più che pacifica quella per cui, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base della documentazione depositata competa, da un lato, al ricorrente in ingiunzione offrire la prova, nei sensi di cui si è prima detto, degli elementi costitutivi da cui tragga origine la pretesa azionata, rivestendo questi la parte il ruolo di attore in senso sostanziale. Ancora, allo stesso modo, costituisce circostanza pacifica quella per cui la parte opponente che intenda contestare la validità di quella pretesa è gravata di un onere di specifica contestazione della validità delle condizioni contrattuali applicate ovvero degli importi ingiunti, così offrendo gli elementi che scalfiscano la fondatezza della pretesa creditoria. In buona sostanza, in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa sicché parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarne la fondatezza allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda.
3.3.2. Tanto premesso, nel caso di specie non è oggetto di contestazione l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti, l'avvenuto acquisto dei beni di cui alle fatture prodotte e l'esistenza, dunque, di una relazione contrattuale tra le parti adempiuta dall'opposta.
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Oggetto di contestazione è, piuttosto, l'esistenza di pagamento che abbiano avuto efficacia estintiva delle fatture azionate1, ponendo, dunque, un problema di imputazione dei pagamenti.
4. Ed infatti, osserva il Tribunale che l'opponente, successivamente alla propria costituzione in giudizio, oltre a dare atto del pagamento di € 500,00 a mezzo bonifico, aveva dato atto di pagamenti eseguiti mediante assegni.
L'esistenza di tali pagamenti ed il loro avvenuto incasso non è parimenti oggetto di contestazione.
A ben guardare, dunque, l'oggetto del contendere e quindi del thema probandum e decidendum non è tanto l'esistenza del debito, ma il suo ammontare con specifico riferimento alla valutazione in ordine a se l'opponente abbia in seguito effettuato pagamenti idonei ad estinguere l'obbligazione e, in caso di risposta affermativa, se tali pagamenti vadano imputati proprio al credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Le difese spese dalle parti impongono quindi di svolgere alcune considerazioni ulteriori in merito al riparto dell'onere della prova del pagamento estintivo e della sua imputazione al soddisfacimento di un determinato credito;
il tutto, poi, alla luce della specificità della situazione concretamente portata all'attenzione del Tribunale in cui i pagamenti sono avvenuti pendendo una procedura di pignoramento presso terzi.
4.1. Anche in tal caso, trovano applicazioni i già richiamati criteri generali, per cui il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, sussistendo la c.d. presunzione di persistenza del diritto, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
Ne discende che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito)
l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, rappresentando l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione di pagamento, atteso che l'onere del creditore acquista la sua ragione d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato prova esauriente e completa del fatto estintivo (Cass.
2369/1994; Cass.1041/1998; Cass. 1571/2000; Cass. 205/2007; Cass. 20288/2011; Cass.
19039/2019).
In altre pronunce, in maniera analoga ma non del tutto sovrapponibile, si afferma che quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore – attore (anche sostanzialmente, come nella specie), che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta, diversa, imputazione, ai sensi dell'art. 1193 c.c. (cfr. Cass. Civ, sez. II, Sentenza n. 450 del 14/01/2020 (Rv. 656831 – 01);
Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 17102 del 27/07/2006 (Rv. 592303 - 01).
In sostanza, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato e al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito o di una sua parte;
cosicché, ove, il debitore abbia dato la prova del pagamento, totale o parziale, del debito avente efficacia estintiva, in quanto eseguito con riferimento a quel determinato credito azionato, spetta al creditore di dimostrare l'eventuale esistenza di altri crediti cui il pagamento in questione inerisca, vale a dire sia l'esistenza di più debiti del convenuto già scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l'applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall'art. 1193 c.c.
4.2. Ciò è del resto coerente con quanto chiarito dalla S.C. (Cass. 3941/2002; Cass.
14741/2006), secondo la quale “in caso di crediti di natura omogenea, la facoltà accordata al solo debitore dall'art. 1193 c.c., comma 1, di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore, senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace”.
Quindi, in presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193 c.c., comma 2, che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 31837 del
27/10/2022, Rv. 666054 - 01).
4.3. Ora, a fronte della deduzione di un pagamento di € 961,25 eseguito a gennaio del
2019, di un pagamento di € 1149,48 eseguito a gennaio 2019; di un pagamento di €
1.413,66 eseguito a maggio 2019; di un pagamento di € 500,00 a maggio del 2020, così per
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un totale di € 4.025,00, l'opposta, con deduzione oltremodo scarna, aveva riferito che tali pagamenti andassero imputati ad altre e precedenti fatture.
Invero, la circostanza era stato confermato anche in sede testimoniale dal teste escusso, pur con l'identica genericità che caratterizzava l'assunto, non lasciando invero ben apprezzare quali fossero le fatture saldate con quei pagamenti.
Tali dati non sono, invero, stati forniti dall'appellante giacché la causa, infatti è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.6.2023, cioè all'udienza in cui era stato sentito il teste escusso, e non risulta il deposito di scritti conclusi.
4.3.1. Invero, il dato viene fornito solo in occasione del giudizio di appello ove l'appellante deduce che quei pagamenti avrebbero saldato “vecchie fatture non oggetto del D.I.” e segnatamente le fatture.
30/09/18 181071145 N.FAT 30/09/18 181071145 EUR 961,25
31/10/18 181080615 N.FAT 31/10/18 181080615 EUR 1.149,48
30/11/18 181089685 N.FAT 30/11/18 181089685 EUR 1.413,66
Reputa il Tribunale che la deduzione sia tempestiva, contrariamente a quanto paventa l'appellato.
4.3.2. Non v'è dubbio che in tema di imputazione del pagamento, l'art. 1193 c.c., comma 1, stabilisce che “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare” e che ove una tale dichiarazione manchi, la scelta spetta al creditore, come può desumersi dall'art. 1195 c.c.; solo in difetto dell'una e dell'altra può dunque procedersi, ai sensi dell'art. 1193 c.c., comma 2, all'imputazione secondo i criteri sussidiari e suppletivi ivi previsti (così, Cass. n. 2672/2013).
Ed è certamente vero che il tema dell'esistenza di altre linee di debito e, soprattutto, quali queste linee di debito e credito fossero è un tema che non era stato mai introdotto nel procedimento di primo grado né è stato mai analizzato.
Nondimeno, il divieto posto dall'art. 345 c.p.c., riguarda le domande nuove e le nuove eccezioni ma non le difese, tanto più se esse costituiscono il naturale sviluppo del dibattito processuale (ex multis Cass. 11774/2007; Cass. 11015/2007; Cass. 7107/2017).
Ne consegue che le deduzioni introdotte dall'appellante non costituiscono domanda nuova ma una mera difesa al fatto estintivo opposto dalla difesa della cliente, in quanto volte a contestare, in base alle risultanze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado, l'imputazione del pagamento attraverso l'assegno operata dal primo giudice (cfr.
Cass. Civ. sez. II, 24/05/2023, n. 14314).
4.3.3. Alla luce di tale considerazione acquistano evidentemente diverso valore gli elementi probatori acquisiti.
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Non è superfluo, in proposito, ricordare in relazione alla valutazione del materiale istruttorio raccolto in giudizio che:
- in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9245 del
18/04/2007);
- spetta quindi in via esclusiva al Giudice del merito- in forza del principio generale di cui all'art. 116 c.p.c.- il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 28/03/2006);
- la norma in questione sancisce la fine del sistema fondato sulla predeterminazione legale dell'efficacia della prova, conservando solo specifiche ipotesi di fattispecie di prova legale, e la formula del “prudente apprezzamento” allude alla ragionevole discrezionalità del giudice nella valutazione della prova, che va compiuta tramite l'impiego di massime di esperienze (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione);
- l'esame dei documenti esibiti e delle deposizione dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale espletata, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, nonché la determinazione giudiziale assunta di ammettere o meno la prova, così come quella di tenere conto o no della prova assunta involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 11933 del 07/08/2003; Cass. N.
9662 del 2001; N. 13910 del 2001; Sez. L, Sentenza n. 10739 del 02/12/1996);
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- conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 2004 anche in motivazione Cass. 6 settembre 1995, n. 9384).
4.3.4. Ed allora, acquistano certamente diverso rilievo le dichiarazioni della sig.ra
[...] la quale ha, effettivamente, menzionato l'esistenza di altre prestazioni e di altre Pt_3 fatture i cui importi coincidono perfettamente con quelli di cui agli assegni.
Come noto, infatti, la verifica in ordine all'attendibilità del teste, la quale afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso, forma oggetto di una valutazione discrezionale che rientra nell'attività di libera valutazione della prova di cui all'art 116 c.p.c. Il giudice compie tale operazione sulla base sia di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. n.
7623/2016).
A corroborare la genuinità di quanto dichiarato non può non valorizzarsi la circostanza che, ad esempio l'assegno di € 1.413,66 ha una pur generica imputazione a “fattura novembre” che, tuttavia, non rientra tra quelle azionate.
4.3.5. Nella medesima direzione, allora, può essere valorizzato il riconoscimento del debito operato dall'avv. Sorrentino.
Come noto, il testo dell'art. 1988 c.c. prevede che “la promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Il riconoscimento del diritto altrui, qual è anche la ricognizione di debito, integra atto giuridico in senso stretto che non richiede in chi lo compie alcuna specifica ed espressa intenzione ricognitiva, essendo necessaria solo la manifestazione, anche implicita, della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli il carattere della volontarietà (conff. Cass. civ., ord. n. 9097/2018; Cass. civ., sent. n. 15353/2002; si veda anche Cass. civ., ord. n.
21947/2019).
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Controversa è, invece, la natura recettizia o meno del riconoscimento di debito, ma tale qualificazione non rileva nel caso in esame, considerato che non è contestato che l'atto cui l'appellante intende attribuire valore ricognitivo le è pervenuto dall'appellato: si osserva, infatti che è indubbio che la ricognizione di debito e la promessa di pagamento possano provenire da soggetto terzo rispetto al debitore, purché legittimato dal punto di vista sostanziale a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata (Cass., n.
6473/2012; Cass. Civ. sez. III, 11/11/2024, n. 29078) sicché non si pone, quindi, nella presente causa, la questione della eventuale conoscenza “indiretta” del riconoscimento (in senso contrario alla natura recettizia, la decisione sopra citata;
in senso favorevole, si veda
Cass. civ., ord. n. 15057/2023).
4.3.6. Inoltre, gli effetti del riconoscimento di debito (e della promessa di pagamento) sono quelli sanciti dall'art. 1988 c.c. e applicati con rigore dalla giurisprudenza consolidata, ossia che essa non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma produce un effetto confermativo del rapporto sottostante e dispensa il destinatario della promessa dall'onere di provare sia l'esistenza del rapporto fondamentale, sia la ragione di credito che ne deriva in suo favore, sicché, ove l'altra parte riesca a provare giudizialmente che detto rapporto non sussista, perché invalido, estinto o mai sorto, ovvero che esista un qualsiasi elemento che incida sull'obbligazione derivante dal riconoscimento di debito, vengono meno gli effetti vincolanti scaturenti dalla ricognizione (conf., ex plurimis, Cass. civ., ord. n. 2091/2022).
Peraltro, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio.
4.3.7. Ed allora, è certamente vero che il riconoscimento del debito proveniva dall'avv.
Sorrentino, si riferiva all'importo poi ingiunto e dello stesso ci si limitava a proporre una semplice dilazione di pagamento senza altra specificazione.
Sicché, se può certamente ritenersi che siffatto riconoscimento non impedisse di provare in giudizio una diversa imputazione dei pagamenti e, dunque, dimostrare che tale debito non vi era superando il meccanismo di relevatio ab onere probandi, nella specie deve ritenersi, alla luce del materiale istruttorio acquisito sia a livello documentale che di prove costituende, che i pagamenti documentati siano andati a saldare altre e diverse fatture e non quelle oggetto di causa.
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4.4. A diverse conclusioni deve pervenirsi in relazione al pagamento di € 500,00 eseguito nel maggio 2020 proprio dall'avv. Sorrentino: tale somma deve essere defalcata, come correttamente fatto dal giudice di primo grado, non essendovi alcuna prova che lo stesso sia mai stato considerato dall'opposta, sicché il credito deve essere rideterminato in €
4.250,05.
4.5. A ciò consegue, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'originario opponente, oggi appellato, al pagamento della differenza.
Si ricorda che la possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto sia con il ricorso per decreto ingiuntivo che con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005); quindi non vi è alcuna extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005; Cass. 15186/2003; Cass.
15339/2000): si consideri inoltre l'art. 653, 2° comma, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, ed il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass.
28660/2013).
Inoltre, si osserva che nel giudizio di opposizione “la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali. Pertanto, ove anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo il debitore provveda all'integrale pagamento della sorte capitale, le spese relative alla fase monitoria ben possono essere poste a carico dell'ingiungente, dovendo la fondatezza del decreto essere verificata, ai fini della soccombenza, non al momento del deposito del ricorso, ma a quello di notificazione del decreto” (Cass. Ordinanza n. 29642 del 28/12/2020).
5. Su tale importo, così rideterminato, spettano gli interessi ex d. lgs. 231/2002, esclusi dal primo giudice ma la cui debenza non è stata mai contestata, rendendo, dunque fondato il secondo motivo di impugnazione.
6. L'appello deve, dunque, essere parzialmente accolto, nei sensi sopra indicati.
Quanto alla regolamentazione delle spese, giova richiamare il principio secondo cui il giudice d'appello allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e
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ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì che in base al principio fissato dall'art. 336 comma 1° c.p.c. (c.d. effetto espansivo interno), la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese (cfr. Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2010, n. 8727 nonché in tal senso, da ultimo, cfr. Cassazione civile, sez. VI, 7 marzo 2013, n. 5692; ancora, Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466 – 01 secondo cui “…il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione…”. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito;
ma anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1685 del 22/01/2019, Rv. 652533 – 01).
Le spese di lite sono compensate tra le parti tenuto conto, ai fini della predetta valutazione, non solo della parziale fondatezza dell'appello, ma anche della condotta processuale dell'appellante che solo in questo grado di giudizio ha indicato quali erano le fatture saldate con i pagamenti dedotti nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il sig. al pagamento della somma di € 4.250,05 Controparte_1 oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 come da domanda;
➢ conferma nel resto la sentenza.
➢ compensa le spese di giudizio.
Perugia, li 7 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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Sentenza resa ex art. 281 sexies e pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinuncianti a comparire ed allegazione al verbale.
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto, va data continuità al principio secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023, Rv. 668145; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022, Rv. 665971; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5827 del 27/02/2023, Rv. 667208; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Rv. 617411; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009, Rv. 606941; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 23/06/1997, Rv. 505362).
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