CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 442/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lanzetta e Pasquale Parte_1
OB ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Manfredonia;
- appellante – nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Lombardi ed elettivamente Parte_2 domiciliati presso il suo studio in Manfredonia;
– appellato –
Oggetto: appello in materia di violazione delle distanze legali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 28.10.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Foggia n. 676/2024, pubblicata in data 5.3.2024 e notificata in data
6.3.2024.
All'uopo, premetteva:
- che, unitamente al germano , aveva ricevuto in donazione una proprietà Pt_2 immobiliare indivisa ubicata in Macchia (fraz. Di Monte Sant'Angelo), sulla quale insistevano originariamente due fabbricati;
pagina 1 di 9 - che, al germano , era stato attribuito l'immobile “a monte” (in catasto fabbricati Pt_2 al fg. 62, p.lla 1404 e 1405, sub 2), mentre, ad esso appellante, quello “a valle” (in catasto al fg. 162, p.lla 1406, 1567);
- che il bene attribuitogli era stato oggetto di una recente ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, in virtù di permesso di costruire n. 37 del 2.5.2017 rilasciato dal Comune di Monte Sant'Angelo;
- che l'immobile ricostruito presentava alcune differenze rispetto a quello originario
(tetto piano in luogo di quello a falda;
redistribuzione dei volumi sulla parte anteriore);
- che il germano l'aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, Pt_2 lamentando che si trattasse di “nuova costruzione”, con la conseguenza che avrebbero dovuto osservarsi le norme previste per le distanze legali per le nuove costruzioni e non più per quelle preesistenti (N.T.A. del P.R.G. vigente con riferimento alla proprietà oggetto di causa ex art. 9, co. 1, n. 2), del D.M. n. 1444/1968, degli artt. 873 e 907
c.c.);
- che il giudice di prime cure aveva condiviso le valutazioni del CTU, imponendogli così una distanza di mt. 10,00 dal fabbricato del fratello e di mt. 5,00 dal muro di confine;
- che tale valutazione era errata, posto che, in tema di distanze tra gli edifici, la legge n.
120/2020 aveva rivisitato il concetto di ristrutturazione edilizia e rivisto il suo coordinamento con la definizione di manutenzione straordinaria, per cui, ai sensi dell'art. 3, lett. d), della predetta legge, gli interventi di ristrutturazione potevano anche consistere in demolizioni e ricostruzioni in cui - rispetto all'edificio originario – fossero mutate sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche dell'edificio ristrutturato;
- che la modifica dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del T.U. sull'edilizia aveva introdotto il principio secondo cui ogni intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, poteva essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove posto a distanza da fabbricati e confini inferiore rispetto a quelle attualmente previste;
- che, pertanto, il fabbricato rientrava nel regime derogatorio di cui all'art. 3 bis della legge 120/2020, avendo il CTU rilevato che non vi era stato un incremento delle altezze nelle zone di confine tra le due proprietà, ma un incremento nella restante parte terminale della falda inclinata, senza che fosse stato oltrepassato il margine preesistente dal lato del confinante;
pagina 2 di 9 - che il Tribunale aveva altresì errato nel ritenere che il fabbricato ricostruito non era interamente sottoposto alla disciplina vigente al momento della sua edificazione, dovendo il manufatto considerarsi nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, per cui la demolizione andava disposta per le sole parti eccedenti (di circa 45 cm.) e non per l'intero edificio, tale dovendo essere la porzione di fabbrica da arretrare;
- che, esistendo un dislivello naturale, il muro di contenimento non meritava di essere classificato come costruzione ex art. 873 c.c. ai fini delle distanze, adempiendo il muro anche ad una funzione di sostengo e contenimento del terrapieno o della scarpata;
- che, al limite, la parte di muro sovrastante il livello del suolo superiore poteva essere considerato muro di cinta, in quanto inferiore all'altezza di 3,00 mt., ma anche in questo caso non vi era alcuna incidenza nel computo delle distanze legali;
- che si richiedeva conseguentemente la rinnovazione della CTU;
tanto premesso, chiedeva che venissero respinte le domande di ovvero, Parte_2 in subordine, che venisse riformata la sentenza nella parte in cui aveva determinato il ripristino dello stato dei luoghi a distanza maggiore rispetto a quella originariamente occupata dal fabbricato demolito.
Si costituiva , che deduceva l'assoluta infondatezza dell'appello, Parte_2 evidenziando l'assoluta correttezza delle argomentazioni, in fatto e in diritto, di cui alla sentenza di primo grado.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
28.10.2025 per la discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
A parere della Corte, l'appello è infondato.
Il primo motivo si è incentrato sulla mancata applicazione, da parte del Giudice di primo grado, dello ius superveniens, rappresentato dalla legge n. 120 del 2020, che ha riformato il T.U. dell'edilizia, introducendo il principio per cui, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche (art. 2 bis co. 1 TU come modificato dalla legge
120/2020), purchè nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
Il fabbricato, per come ricostruito, rientrerebbe pienamente nel regime derogatorio previsto dall'art. 3, lett. d), del T.U. sull'edilizia, per cui l'errore compiuto dal CTU prima pagina 3 di 9 - e dal giudice poi - era consistito nel fatto che entrambi avevano dato risalto all'ampliamento della volumetria, laddove nessuna violazione rispetto alle distanze preesistenti si era realizzata.
Il motivo è infondato.
Ha osservato il CTU, a proposito della violazione delle distanze tra i fabbricati, che:
- l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 prescrive, per i nuovi edifici, come nel caso che è causa, che non si trovano in zona A, “la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” (comma 1 e 2);
- la misura della distanza si applica, in analogia con la distanza prescritta dall'art. 873
c.c., soltanto alle pareti che si fronteggiano e la misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non radiale, come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.);
- la misurazione deve essere invero fatta in maniera lineare o a squadra e non radiale, come se le fronti antistanti avanzassero parallelamente a sè stesse verso il confine, per cui si considera il bordo del primo scalino, di accesso al primo piano dell'edificio dell'attore, e la retta della linea esterna del prospetto posteriore dell'edificio realizzato;
- che la distanza minima tra il bordo dei gradini di accesso al primo piano, perpendicolari alla struttura, e il nuovo edificio realizzato risultava pari a 8,00 mt.;
- che, se si considerava la distanza dalla rampa di accesso parallela al fabbricato, si rilevava una distanza pari a 9,33 mt., di cui 1,13 mt di lunghezza dei primi gradini e
8,20 mt di distanza dal nuovo edificio;
- che pertanto la distanza minima di 10,00 mt. non risultava verificata, potendo essere ammessa una distanza inferiore solo nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche;
- che, quanto alla distanza minima dal confine di proprietà, essa era di ml. 5,00;
l'edificio avrebbe potuto essere costruito in aderenza al muro di contenimento, se la parete posteriore non fosse stata finestrata;
- che, tuttavia, considerato che il prospetto posteriore era una parete finestrata, doveva essere realizzata ad una distanza minima di ml 5,00 dallo stesso;
- che la distanza a cui era stato realizzato il nuovo edificio era inferiore alla distanza minima prevista dalle vigenti norme per i fabbricati da realizzare in aderenza, per cui l'appellante era incorso nella violazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che fissa in
10,00 mt. la distanza tra edifici e dell'art. 9, co. 1, del D.M. n. 1444/1968 nonchè dell'art. 873 c.c., per aver costruito a distanza inferiore ai 10 mt. stabiliti dalla normativa richiamata;
pagina 4 di 9 - che, inoltre, ricorreva la violazione delle N.T.A. del P.R.G. operanti nella zona omogenea C/3, in cui si trovava la proprietà dell'attore, posto che il prospetto posteriore dell'edificio era una parete finestrata, per cui il avrebbe dovuto Pt_2 realizzare l'edificio a una distanza minima di mt. 5,00 dal muro di contenimento, il che non era avvenuto.
Ora, deve premettersi che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale in materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive (tra le tante Cass. Civ., Sez. II, 4.2.2021, n. 2640; Cass.
Civ., Sez. II, 26.7.2013, m.18119).
L'art. 10 del D.L. n. 76/20, convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020 n.120, ha inciso profondamente sulla struttura del D.P.R. del 6.6.2001 n. 380, attraverso una serie di interventi, aventi come finalità l'esigenza di “semplificare e accelerare le procedure edilizie, di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo”.
In particolare, in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è proprio la rivisitazione del concetto di “ristrutturazione edilizia” (art. 3, comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di
“manutenzione straordinaria” (art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001).
Ai sensi dell'art. 3, lettera d), costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
Inoltre, al solo fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, sono ammessi incrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.
pagina 5 di 9 Con le modifiche apportate dall'art. 3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario mutino la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
In tali casi, l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente.
Ne è seguita la modifica dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del Testo Unico dell'Edilizia che, nel nuovo testo, così recita: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per
l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
La norma ha cioè introdotto il principio secondo cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste e che anche eventuali “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito.
Così ricostruito il quadro normativo in relazione allo ius superveniens, nel caso di specie, va detto che la normativa sopravvenuta non incide sulla fattispecie in esame, posto che il fabbricato ricostruito è diverso dal preesistente manufatto e l'intervento non rientra nel regime derogatorio previsto dall'art. 3, lettera d), ovvero per promuovere un intervento di “rigenerazione urbana”.
Si tratta, invero, di costruzione realizzata dal privato in violazione dell'art. 9 del
D.M.1944/68, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, che hanno reso l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.
pagina 6 di 9 L'opera ha aumentato il volume e modificato la sagoma dell'edificio demolito, senza – come evidenziato dall'attore - rispettare le distanze preesistenti, e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l'intervento originario (Cassazione civile sez. II, 24/06/2022, n.20428; Cass. Civ., Sez. II,
14.4.2022, n. 12196).
Inoltre, l'intervento costruttivo è avvenuto in assenza di alcun intervento di pianificazione urbanistica, che legittimasse l'aumento di volumetria.
Ne deriva che, dovendo - in ogni caso di demolizione con ricostruzione - e quindi anche in presenza di aumento di volumetria nei casi consentiti dall'art. 3, lett. d) del TUE - la costruzione rispettare le distanze preesistenti, nel caso di specie, tale rispetto non è stato assicurato da parte appellante, avendo il CTU riscontrato la violazione delle distanze tra gli edifici e la violazione delle distanze rispetto alla linea di confine (muro di contenimento, che costituisce muro di confine).
Ed invero, l'art. 2, comma 1-ter, ha rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, ma solo per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, nella specie non sussistente.
In conclusione, il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo, parte appellante ha dedotto che, ove registrato un esubero, la demolizione avrebbe dovuto essere disposta solo per la parte eccedente il perimetro del fabbricato preesistente, senza alcun dovere di rispettare le distanze prescritte per le nuove opere sull'intero.
Il motivo è manifestamente infondato, posto che il tribunale non ha affatto ordinato la demolizione, ma si è limitato a recepire le indicazioni del CTU limitatamente alle opere da eseguirsi per regolarizzare l'immobile sotto il profilo della violazione delle distanze, che sono state indicate dal CTU anche con riferimento alla quantificazione dei costi (cfr.
CTU pagg. 21 – 25).
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'errata pretesa di ripristino delle distanze dal muro di contenimento del declivio naturale, sottoponendo a critica il capo della sentenza
2.3.1. del tribunale di Foggia.
Ha sostenuto l'appellante che, essendo il dislivello di origine naturale, il manufatto in quesitone non merita di essere considerato come costruzione al fine della osservanza delle distanze legali, posto che, oltre alla funzione di delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio.
pagina 7 di 9 La parte di muro sovrastante il livello del suolo potrebbe essere considerato muro di cinta in quanto inferiore all'altezza di tre metri, ma anche in questo caso non vi è alcuna incidenza nel computo delle distanze legali.
Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, la natura del muro (di contenimento o di cinta) è irrilevante nel caso di specie, posto che il CTU ha evidenziato la violazione delle distanze rispetto al confine ex art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Monte Sant'Angelo, per cui è irrilevante la disquisizione relativa alla natura del muro, che insiste incontrovertibilmente sulla linea di confine, come evidenziato dal CTU.
Ne deriva che l'argomento secondo cui - nel caso di fondi a dislivello - adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali
(“per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata
o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico”, v. Cass.
14710/2019), non appare conferente al caso di specie, posto che il muro definito dal
CTU “di contenimento” tra le due proprietà, costituisce muro eretto sulla linea di confine, sicchè non è stata rispettata la distanza minima dal confine prevista dalle N.T.A. del
P.R.G. del Comune anzidetto.
Infatti, il manufatto in questione è idoneo a delimitare il fondo e, ugualmente, la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine, circostanza sulla quale l'appellante neanche ha dedotto elementi di giudizio di segno opposto.
E nel caso di specie, quindi, vi è in ogni caso violazione di distanze dal confine.
In definitiva, l'appello dev'essere rigettato, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, DM. 5572014 e succ. modific., fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisione, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di nel giudizio avente nr. Rg. 442/2024 così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 28 ottobre 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 442/2024 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lanzetta e Pasquale Parte_1
OB ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Manfredonia;
- appellante – nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Lombardi ed elettivamente Parte_2 domiciliati presso il suo studio in Manfredonia;
– appellato –
Oggetto: appello in materia di violazione delle distanze legali.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 28.10.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Foggia n. 676/2024, pubblicata in data 5.3.2024 e notificata in data
6.3.2024.
All'uopo, premetteva:
- che, unitamente al germano , aveva ricevuto in donazione una proprietà Pt_2 immobiliare indivisa ubicata in Macchia (fraz. Di Monte Sant'Angelo), sulla quale insistevano originariamente due fabbricati;
pagina 1 di 9 - che, al germano , era stato attribuito l'immobile “a monte” (in catasto fabbricati Pt_2 al fg. 62, p.lla 1404 e 1405, sub 2), mentre, ad esso appellante, quello “a valle” (in catasto al fg. 162, p.lla 1406, 1567);
- che il bene attribuitogli era stato oggetto di una recente ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, in virtù di permesso di costruire n. 37 del 2.5.2017 rilasciato dal Comune di Monte Sant'Angelo;
- che l'immobile ricostruito presentava alcune differenze rispetto a quello originario
(tetto piano in luogo di quello a falda;
redistribuzione dei volumi sulla parte anteriore);
- che il germano l'aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, Pt_2 lamentando che si trattasse di “nuova costruzione”, con la conseguenza che avrebbero dovuto osservarsi le norme previste per le distanze legali per le nuove costruzioni e non più per quelle preesistenti (N.T.A. del P.R.G. vigente con riferimento alla proprietà oggetto di causa ex art. 9, co. 1, n. 2), del D.M. n. 1444/1968, degli artt. 873 e 907
c.c.);
- che il giudice di prime cure aveva condiviso le valutazioni del CTU, imponendogli così una distanza di mt. 10,00 dal fabbricato del fratello e di mt. 5,00 dal muro di confine;
- che tale valutazione era errata, posto che, in tema di distanze tra gli edifici, la legge n.
120/2020 aveva rivisitato il concetto di ristrutturazione edilizia e rivisto il suo coordinamento con la definizione di manutenzione straordinaria, per cui, ai sensi dell'art. 3, lett. d), della predetta legge, gli interventi di ristrutturazione potevano anche consistere in demolizioni e ricostruzioni in cui - rispetto all'edificio originario – fossero mutate sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche dell'edificio ristrutturato;
- che la modifica dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del T.U. sull'edilizia aveva introdotto il principio secondo cui ogni intervento di demolizione-ricostruzione, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, poteva essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove posto a distanza da fabbricati e confini inferiore rispetto a quelle attualmente previste;
- che, pertanto, il fabbricato rientrava nel regime derogatorio di cui all'art. 3 bis della legge 120/2020, avendo il CTU rilevato che non vi era stato un incremento delle altezze nelle zone di confine tra le due proprietà, ma un incremento nella restante parte terminale della falda inclinata, senza che fosse stato oltrepassato il margine preesistente dal lato del confinante;
pagina 2 di 9 - che il Tribunale aveva altresì errato nel ritenere che il fabbricato ricostruito non era interamente sottoposto alla disciplina vigente al momento della sua edificazione, dovendo il manufatto considerarsi nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario, per cui la demolizione andava disposta per le sole parti eccedenti (di circa 45 cm.) e non per l'intero edificio, tale dovendo essere la porzione di fabbrica da arretrare;
- che, esistendo un dislivello naturale, il muro di contenimento non meritava di essere classificato come costruzione ex art. 873 c.c. ai fini delle distanze, adempiendo il muro anche ad una funzione di sostengo e contenimento del terrapieno o della scarpata;
- che, al limite, la parte di muro sovrastante il livello del suolo superiore poteva essere considerato muro di cinta, in quanto inferiore all'altezza di 3,00 mt., ma anche in questo caso non vi era alcuna incidenza nel computo delle distanze legali;
- che si richiedeva conseguentemente la rinnovazione della CTU;
tanto premesso, chiedeva che venissero respinte le domande di ovvero, Parte_2 in subordine, che venisse riformata la sentenza nella parte in cui aveva determinato il ripristino dello stato dei luoghi a distanza maggiore rispetto a quella originariamente occupata dal fabbricato demolito.
Si costituiva , che deduceva l'assoluta infondatezza dell'appello, Parte_2 evidenziando l'assoluta correttezza delle argomentazioni, in fatto e in diritto, di cui alla sentenza di primo grado.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
28.10.2025 per la discussione ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c.
Diritto.
A parere della Corte, l'appello è infondato.
Il primo motivo si è incentrato sulla mancata applicazione, da parte del Giudice di primo grado, dello ius superveniens, rappresentato dalla legge n. 120 del 2020, che ha riformato il T.U. dell'edilizia, introducendo il principio per cui, nell'ambito della ristrutturazione edilizia, sono ricompresi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche (art. 2 bis co. 1 TU come modificato dalla legge
120/2020), purchè nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.
Il fabbricato, per come ricostruito, rientrerebbe pienamente nel regime derogatorio previsto dall'art. 3, lett. d), del T.U. sull'edilizia, per cui l'errore compiuto dal CTU prima pagina 3 di 9 - e dal giudice poi - era consistito nel fatto che entrambi avevano dato risalto all'ampliamento della volumetria, laddove nessuna violazione rispetto alle distanze preesistenti si era realizzata.
Il motivo è infondato.
Ha osservato il CTU, a proposito della violazione delle distanze tra i fabbricati, che:
- l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 prescrive, per i nuovi edifici, come nel caso che è causa, che non si trovano in zona A, “la distanza minima assoluta di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti” (comma 1 e 2);
- la misura della distanza si applica, in analogia con la distanza prescritta dall'art. 873
c.c., soltanto alle pareti che si fronteggiano e la misurazione deve essere effettuata in modo lineare e non radiale, come invece previsto in materia di vedute (art. 907 c.c.);
- la misurazione deve essere invero fatta in maniera lineare o a squadra e non radiale, come se le fronti antistanti avanzassero parallelamente a sè stesse verso il confine, per cui si considera il bordo del primo scalino, di accesso al primo piano dell'edificio dell'attore, e la retta della linea esterna del prospetto posteriore dell'edificio realizzato;
- che la distanza minima tra il bordo dei gradini di accesso al primo piano, perpendicolari alla struttura, e il nuovo edificio realizzato risultava pari a 8,00 mt.;
- che, se si considerava la distanza dalla rampa di accesso parallela al fabbricato, si rilevava una distanza pari a 9,33 mt., di cui 1,13 mt di lunghezza dei primi gradini e
8,20 mt di distanza dal nuovo edificio;
- che pertanto la distanza minima di 10,00 mt. non risultava verificata, potendo essere ammessa una distanza inferiore solo nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche;
- che, quanto alla distanza minima dal confine di proprietà, essa era di ml. 5,00;
l'edificio avrebbe potuto essere costruito in aderenza al muro di contenimento, se la parete posteriore non fosse stata finestrata;
- che, tuttavia, considerato che il prospetto posteriore era una parete finestrata, doveva essere realizzata ad una distanza minima di ml 5,00 dallo stesso;
- che la distanza a cui era stato realizzato il nuovo edificio era inferiore alla distanza minima prevista dalle vigenti norme per i fabbricati da realizzare in aderenza, per cui l'appellante era incorso nella violazione delle N.T.A. del P.R.G. vigente, che fissa in
10,00 mt. la distanza tra edifici e dell'art. 9, co. 1, del D.M. n. 1444/1968 nonchè dell'art. 873 c.c., per aver costruito a distanza inferiore ai 10 mt. stabiliti dalla normativa richiamata;
pagina 4 di 9 - che, inoltre, ricorreva la violazione delle N.T.A. del P.R.G. operanti nella zona omogenea C/3, in cui si trovava la proprietà dell'attore, posto che il prospetto posteriore dell'edificio era una parete finestrata, per cui il avrebbe dovuto Pt_2 realizzare l'edificio a una distanza minima di mt. 5,00 dal muro di contenimento, il che non era avvenuto.
Ora, deve premettersi che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale in materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive (tra le tante Cass. Civ., Sez. II, 4.2.2021, n. 2640; Cass.
Civ., Sez. II, 26.7.2013, m.18119).
L'art. 10 del D.L. n. 76/20, convertito con modificazioni dalla L. 11.9.2020 n.120, ha inciso profondamente sulla struttura del D.P.R. del 6.6.2001 n. 380, attraverso una serie di interventi, aventi come finalità l'esigenza di “semplificare e accelerare le procedure edilizie, di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo”.
In particolare, in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è proprio la rivisitazione del concetto di “ristrutturazione edilizia” (art. 3, comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di
“manutenzione straordinaria” (art. 3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001).
Ai sensi dell'art. 3, lettera d), costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
Inoltre, al solo fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, sono ammessi incrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.
pagina 5 di 9 Con le modifiche apportate dall'art. 3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario mutino la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
In tali casi, l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente.
Ne è seguita la modifica dell'art. 2 bis, comma 1 ter, del Testo Unico dell'Edilizia che, nel nuovo testo, così recita: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per
l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
La norma ha cioè introdotto il principio secondo cui ogni intervento di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione, può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste e che anche eventuali “incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito.
Così ricostruito il quadro normativo in relazione allo ius superveniens, nel caso di specie, va detto che la normativa sopravvenuta non incide sulla fattispecie in esame, posto che il fabbricato ricostruito è diverso dal preesistente manufatto e l'intervento non rientra nel regime derogatorio previsto dall'art. 3, lettera d), ovvero per promuovere un intervento di “rigenerazione urbana”.
Si tratta, invero, di costruzione realizzata dal privato in violazione dell'art. 9 del
D.M.1944/68, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, che hanno reso l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente.
pagina 6 di 9 L'opera ha aumentato il volume e modificato la sagoma dell'edificio demolito, senza – come evidenziato dall'attore - rispettare le distanze preesistenti, e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l'intervento originario (Cassazione civile sez. II, 24/06/2022, n.20428; Cass. Civ., Sez. II,
14.4.2022, n. 12196).
Inoltre, l'intervento costruttivo è avvenuto in assenza di alcun intervento di pianificazione urbanistica, che legittimasse l'aumento di volumetria.
Ne deriva che, dovendo - in ogni caso di demolizione con ricostruzione - e quindi anche in presenza di aumento di volumetria nei casi consentiti dall'art. 3, lett. d) del TUE - la costruzione rispettare le distanze preesistenti, nel caso di specie, tale rispetto non è stato assicurato da parte appellante, avendo il CTU riscontrato la violazione delle distanze tra gli edifici e la violazione delle distanze rispetto alla linea di confine (muro di contenimento, che costituisce muro di confine).
Ed invero, l'art. 2, comma 1-ter, ha rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, ma solo per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, nella specie non sussistente.
In conclusione, il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo, parte appellante ha dedotto che, ove registrato un esubero, la demolizione avrebbe dovuto essere disposta solo per la parte eccedente il perimetro del fabbricato preesistente, senza alcun dovere di rispettare le distanze prescritte per le nuove opere sull'intero.
Il motivo è manifestamente infondato, posto che il tribunale non ha affatto ordinato la demolizione, ma si è limitato a recepire le indicazioni del CTU limitatamente alle opere da eseguirsi per regolarizzare l'immobile sotto il profilo della violazione delle distanze, che sono state indicate dal CTU anche con riferimento alla quantificazione dei costi (cfr.
CTU pagg. 21 – 25).
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'errata pretesa di ripristino delle distanze dal muro di contenimento del declivio naturale, sottoponendo a critica il capo della sentenza
2.3.1. del tribunale di Foggia.
Ha sostenuto l'appellante che, essendo il dislivello di origine naturale, il manufatto in quesitone non merita di essere considerato come costruzione al fine della osservanza delle distanze legali, posto che, oltre alla funzione di delimitare il fondo, assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio.
pagina 7 di 9 La parte di muro sovrastante il livello del suolo potrebbe essere considerato muro di cinta in quanto inferiore all'altezza di tre metri, ma anche in questo caso non vi è alcuna incidenza nel computo delle distanze legali.
Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, la natura del muro (di contenimento o di cinta) è irrilevante nel caso di specie, posto che il CTU ha evidenziato la violazione delle distanze rispetto al confine ex art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Monte Sant'Angelo, per cui è irrilevante la disquisizione relativa alla natura del muro, che insiste incontrovertibilmente sulla linea di confine, come evidenziato dal CTU.
Ne deriva che l'argomento secondo cui - nel caso di fondi a dislivello - adempiendo il muro anche ad una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali
(“per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata
o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento, mentre la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico”, v. Cass.
14710/2019), non appare conferente al caso di specie, posto che il muro definito dal
CTU “di contenimento” tra le due proprietà, costituisce muro eretto sulla linea di confine, sicchè non è stata rispettata la distanza minima dal confine prevista dalle N.T.A. del
P.R.G. del Comune anzidetto.
Infatti, il manufatto in questione è idoneo a delimitare il fondo e, ugualmente, la funzione e l'utilità di demarcare la linea di confine, circostanza sulla quale l'appellante neanche ha dedotto elementi di giudizio di segno opposto.
E nel caso di specie, quindi, vi è in ogni caso violazione di distanze dal confine.
In definitiva, l'appello dev'essere rigettato, in quanto infondato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (valore indeterminabile, complessità bassa, DM. 5572014 e succ. modific., fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisione, parametri minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di nel giudizio avente nr. Rg. 442/2024 così provvede: Parte_2
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 4.996,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 28 ottobre 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 9 di 9