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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott.ssa Ivana Francesca Mancuso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1444/2024 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliato a Mussomeli, in via E. Mattei n. 6, presso lo studio dell'Avv. Pietro Di Piazza
che lo rappresenta e difende Email_1 appellante contro
nata ad [...] il [...] (C.F. ) e CP_1 C.F._2 residente a [...], residente a [...], elettivamente domiciliata a Ribera, via Olivato n. 31, presso lo studio dell'Avv. Lucia Borsellino ( che la Email_2
rappresenta e difende appellata 1 con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE presso questa Corte di Appello
***
Conclusioni per l'appellante:
Alla Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché, espletati i provvedimenti di rito, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- in parziale riforma della sentenza n. 358/2024 del 3.07.2024 RG 940/2022 emessa dal Tribunale di Sciacca, previa sospensione dell'esecutività della sentenza n.
358/2024 prima dell'udienza di comparizione delle parti, voglia, la Corte, disporre, in via principale, l'annullamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice di primo grado, poiché nessuna somma, a titolo di mantenimento, dovrà essere corrisposta dall'odierno appellante in favore della moglie CP_1
in difetto dei presupposti di legge e per i motivi di cui in narrativa. In
[...]
subordine, liquidare un assegno di mantenimento non superiore a euro 100,00 e per un periodo predeterminato, con la precisazione che, ove la signora CP_1
abbia e/o raggiunga capacità reddituale, la stessa dovrà corrispondere, nella misura del 50%, le somme per i finanziamenti ancora da estinguere.
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- In via istruttoria, si chiede A) l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico interrogatorio formale della sig.ra CP_1
e dei mesi istruttori indicati in primo grado.
Si produce la seguente B) documentazione:
- Copia autentica sentenza n. 358/2024 del 3.07.2024 R.G. 940/2022 emessa dal
Tribunale di Sciacca e comunicata in data 4 luglio 2024;
- Copia del Fascicolo di parte del precedente grado di giudizio.
- Copia ultima busta paga dal quale si evince il reddito netto dell'odierno appellante con le relative trattenute da parte degli Istituti Finanziari.
2 - Si chiede interrogatorio formale della sig.ra sui capitolati di prova CP_1
indicati nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 oltre alle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate nel giudizio di primo grado.
- Si chiede inoltre l'allegazione del fascicolo di primo grado del Tribunale Civile di
Sciacca RG 940/2022 e della relativa sentenza che oggi si impugna n.358/2024 del
3 luglio 2024 le cui difese ivi espresse vengono reiterate anche in questa fase;
- In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni per l'appellata:
Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminarmente: rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
358/2024del 3.7.2024 emessa nel procedimento n. 940/2022 R.G. per le motivazioni esposte in narrativa.
Nel merito: rigettare l'atto di appello per cui si procede per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, e conseguentemente confermare la sentenza n. 358/2024 resa dal Tribunale di Sciacca in data 03.07.2024, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, e c.p.a.
Conclusioni per il PG:
Chiede il rigetto dell'appello.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 358/2024 dei giorni 2-3 luglio 2024, il Tribunale di Sciacca, su ricorso di ha, tra le altre disposizioni, posto a carico di CP_1 Parte_1
l'obbligo di corrispondere in favore della ricorrente la somma di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento della stessa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
2. Proposto appello dal con ricorso depositato il 27 agosto 2024, nel Pt_1 contraddittorio con la – costituita e resistente – e col P.G., la causa, rimessa CP_1
3 all'udienza del 24 gennaio 2025, che è stata trattata mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., è stata assunta in deliberazione giusta ordinanza dei giorni
31 gennaio – 7 marzo 2025, senza assegnazione di termini per note poiché non previsti dal rito.
***
3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
4. Occorre preliminarmente precisare, con riferimento alle istanze per mezzo delle quali il ha richiesto l'ammissione dei mezzi istruttori già indicati Pt_1 negli scritti difensivi del primo grado di giudizio, che le stesse non possono trovare accoglimento in ragione del fatto che risulta ormai costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui le istanze probatorie disattese dal giudice di primo grado devono intendersi abbandonate se non siano state reiterare in sede di precisazione delle conclusioni, pertanto, tali richieste non possono essere riproposte in appello, in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, concerne le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate (Cass. n. 19352/2017; Cass. n. 15028/2019).
Giova altresì sottolineare che tale indirizzo interpretativo non contrasta con il quadro normativo interno e sovranazionale (segnatamente caratterizzato dagli artt. 24 e 111 Cost. e 47 e 52 Carta di Nizza e 2 e 6 Trattato di Lisbona) poiché non risulta in alcun modo compromesso il diritto fondamentale alla difesa, né tantomeno quello ad un giusto processo, atteso che non viene escluso o reso più gravoso l'esercizio del diritto di “difendersi provando”, ma, piuttosto, esso viene subordinato a una domanda della parte che, se rigettata dal giudice istruttore, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendo anche il diritto di difesa della controparte (Cass. n. 3229/2019).
Si rileva, a riguardo, che tale onere non è stato assolto al momento della precisazione delle conclusioni da parte del (vedi udienza del 14.2.2024), Pt_1 poiché lo stesso in tale sede si è limitato a chiedere che la causa venisse posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., non potendosi, così, ritenere soddisfatto l'onere di reiterazione delle istanze per come richiesto, atteso che, come affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la
4 precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo puntuale e specifico, coerentemente con la sua funzione di delineare il “thema” sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, pertanto, tali richieste, istruttorie debbono intendersi rinunciate e non possono essere reiterate in appello.
5. Con un unico motivo di gravame il ha criticato la sentenza impugnata Pt_1
nella parte in cui è stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere in favore della un assegno mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento della stessa in CP_1
violazione dei canoni dettati dall'art. 156 c.c. chiedendone, pertanto, la revoca ovvero, in subordine, la riduzione ad un importo “non superiore a € 100,00 per un periodo predeterminato, con la precisazione che, ove la signora abbia e/o raggiunga capacità CP_1 reddituale, la stessa dovrà corrispondere, nella misura del 50%, le somme per i finanziamenti ancora da estinguere”.
L'appellante ha, in particolare, evidenziato la circostanza secondo cui il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la documentazione dallo stesso prodotta, comprovante la rilevante esposizione debitoria dello stesso nei confronti di banche e istituti di finanziamento contratta nell'interesse della famiglia, nonché l'ulteriore voce di spesa costituita dal pagamento mensile di un canone di locazione.
Il Giudice di prime cure, secondo la prospettazione del , avrebbe errato Pt_1
nella determinazione del quantum del mantenimento spettante alla CP_1
allorquando avrebbe preso in considerazione, quale parametro di riferimento, il reddito lordo percepito dall'appellante (€ 34.000,00 annui), non decurtando poi dallo stesso né le rate mensili di pagamento dei finanziamenti contratti e ammontanti complessivamente a € 1.022,37, né il canone mensile di locazione (€ 280,00), oltre ad aver, altresì, computato, quale voce del patrimonio complessivo, anche l'indennità percepita dall'appellante a titolo di invalidità civile (€ 550,00 circa).
Il ha così evidenziato l'impossibilità di poter far fronte alle proprie Pt_1
esigenze di vita quotidiana per mezzo dell'esigua somma residua a sua disposizione, ammontante a circa € 600,00, importo dal quale, peraltro, dovrebbe ancora essere ulteriormente detratto l'assegno dovuto a titolo di mantenimento in favore dell'appellata (€ 350,00).
5.1 Ciò posto, è bene premettere che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, comporta la 5 permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196/2017).
Ancora, sulla base di quanto disposto dall'art. 156 comma 2 c.c., il giudice è chiamato a determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti, ma anche di altre circostanze non indicate specificamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. n. 605/2017).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, va ricordato che il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. n. 17136/2004).
Così delineato il perimetro normativo di riferimento, interpretato alla luce di consolidati indirizzi giurisprudenziali, va evidenziato che, nel caso in esame, sussiste un effettivo divario reddituale tra le parti, in senso favorevole al e sfavorevole Pt_1
alla , la quale, da quanto agli atti, non risulta aver mai lavorato, avendo da CP_1
sempre svolto l'attività di casalinga;
la stessa, pertanto, allo stato risulta priva di redditi, non potendo provvedere al proprio sostentamento né, tantomeno, aspirare al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. 6 Invero, analizzando la condizione economico-reddituale del , risultante Pt_1
dalla documentazione versata in atti, è possibile verificare che l'emolumento mensile netto percepito dallo stesso, quale Revisore Capo Forestale, ammonta a circa € 1.300,00, importo risultante dalle già operate trattenute a titolo di cessione del quinto dello stipendio, pari una a € 416,00 (UNICREDIT S.p.A.) e l'altra a € 431,00 (AVVERA S.pA.), con scadenza rispettivamente a marzo 2030 e luglio 2031 (cfr. buste-paga all.).
Tale importo deve essere poi ulteriormente decurtato per l'effetto di altre tre rate mensili dovute dal per il pagamento di ulteriori finanziamenti contratti nel Pt_1 tempo, le cui rate ammontano rispettivamente a:
- € 124,16 (BCC) con scadenza aprile 2025;
- € 168,93 (FIDITALIA) con scadenza aprile 2025;
- € 195,48 (COMPASS) con scadenza dicembre 2025 (cfr. doc. all.).
All'esito delle riduzioni operate, pertanto, il reddito mensile netto del Pt_1
ammonterebbe a circa € 850,00, importo dal quale dovrà essere espunta anche la rata mensile del canone di locazione (€ 280,00), residuando così un reddito veramente esiguo per far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiana e provvedere, altresì, al mantenimento della . CP_1
A quanto detto si aggiunga che l'importo percepito dal a titolo di Pt_1
invalidità civile (€ 550,00) non può essere, in ogni caso, computata quale componente del reddito utile alla ricostruzione del patrimonio dell'appellante poiché la stessa è destinata a far fronte unicamente alle essenziali esigenze di salute dell'appellante.
Ciò posto, alla luce degli elementi fin qui analizzati e della condizione economica della , dai cui estratti conto non risulta alcuna entrata, eccetto i versamenti in CP_1
suo favore dell'appellante (€ 100,00 mensili) e di un parente, le bassissime attestazioni
ISEE e considerata l'età matura che, inevitabilmente, rende più difficoltosa la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché dell'esaminata condizione economico-reddituale del
, risulta allora congruo ridurre l'assegno posto a suo carico, a titolo di Pt_1 mantenimento dell'appellata, all'importo di € 200,00 a far data dal deposito della presente sentenza e fino al mese di dicembre 2025, periodo nel quale il risulta Pt_1
ancora gravato dal pagamento dei finanziamenti extra busta-paga, l'ultimo dei quali scadrà proprio nell'ultimo mese dell'anno in corso. Per tali ragioni, a partire dal mese di gennaio 2026, allorquando, con l'estinzione dei tre citati finanziamenti, il Pt_1
7 rientrerà nella disponibilità di circa € 500,00 del proprio stipendio, il predetto assegno di mantenimento dovrà nuovamente essere corrisposto nella maggiore somma già prevista di € 350,00.
Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, la sentenza impugnata va riformata nel senso testé indicato.
6. Infine, tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'impugnazione, sussiste una situazione di reciproca soccombenza che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , con ricorso depositato il 27.8.2024, Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 358/2024 emessa dal Tribunale CP_1
di Sciacca nei giorni 2-3 luglio 2024:
- riduce ad € 200,00 l'importo mensile che il è tenuto a Pt_1
corrispondere alla a titolo di mantenimento della stessa, da CP_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza fino al mese di dicembre 2025;
- eleva, a far data dal 5 gennaio 2026, ad € 350,00 l'importo mensile che il
è tenuto a corrispondere alla a titolo di Pt_1 CP_1 mantenimento della stessa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di appello.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 marzo 2025
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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