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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni - Presidente dott.ssa Giovanna Ferrero - Consigliere dott.ssa Silvia Brat - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 3187/2024 r.g., promossa in grado d'appello
da
(P.IVA: ), con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Fantoli n. 16/15, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dagli Avv.ti Alberto Salvadè, Giovanni Piazza ed Elena Borsani, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano, Via Porlezza n. 12; appellante contro
pagina 1 di 15 (C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Verdi Ontani n. 611, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Patrizia Comite, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Mercalli n. 14; appellata
Avente a oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, riformare integralmente - o in subordine parzialmente - la sentenza del
Tribunale di Milano n. 8397/2024 resa nella causa R.G. 25392/2020, pubblicata in data
27 settembre 2024, notificata in data 17 ottobre 2024 e conseguentemente:
a) in via principale, per le ragioni meglio dedotte in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando integralmente ogni pretesa risarcitoria svolta dalla
Sig.ra nei confronti di in quanto infondata in fatto e in CP_1 Parte_1
diritto e, per l'effetto, condannando la stessa alla restituzione degli importi nel frattempo corrispostile da in esecuzione della sentenza appellata;
Parte_1
b) in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU in particolare accertando la correttezza dell'operato dei sanitari di nell'esecuzione delle Parte_1
prestazioni a cui è stata sottoposta la Sig.ra presso l' CP_1 [...]
(MI) avendo particolare cura di determinare (i) se Controparte_2
l'esame elettrofisiologico del pavimento pelvico costituisce esame clinico necessario secondo le Linee Guida di comportamento clinico generalmente riconosciute dalla letteratura scientifica e dalla prassi medica in casi analoghi a quello oggetto del presente procedimento (ii) se la lesione dei nervi pudendi costituisca una possibile conseguenza dell'intervento chirurgico denominato S.T.A.R.R.; (iii) se la lesione dei nervi pudendi debba essere indicata nel c.d. consenso informato fra le possibili complicanze conseguenti all'intervento chirurgico denominato S.T.A.R.R; (iv) nella pagina 2 di 15 denegata ipotesi venga accertata una qualche responsabilità a carico dei sanitari che hanno eseguito le prestazioni contestate ex adverso, determinare anche il grado della stessa responsabilità e dell'eventuale colpa imputabile ai singoli medici coinvolti benché non citati nel presente giudizio e se tale condotta abbia determinato un danno e in quale misura;
c) in ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
-dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale (doc. 1) dell'appellante in quanto tardiva e per insussistenza dei motivi che ne giustificano la produzione in appello;
-rigettare tutte le censure contenute nell'impugnativa in esame, a mente di quanto disposto dagli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c. per tutti i dettagliati motivi esposti nella comparsa di costituzione e per tutti gli altri che l'Ecc.ma Corte adita ravviserà, e per
l'effetto dichiarare inammissibile l'atto di appello già all'udienza fissata ex art. 350
c.p.c. con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali.
In via principale e nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto da con tutte le domande Parte_1
ed istanze da questa proposte, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 8397/2024, emessa e pubblicata in data 27 settembre 2024 dal Giudice Dott.
Nicola Di Plotti del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso forfettario e accessori di legge. pagina 3 di 15 In via istruttoria, si richiamano espressamente in questa sede tutte le istanze e richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado - e da aversi qui per integralmente ritrascritte - di cui si insiste per l'accoglimento nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ravvisare la necessità di disporre la rinnovazione di uno o più mezzi di prova o l'assunzione della stessa, con riserva di capitolare nuove prove, indicare testi, produrre documenti e in generale, con ogni riserva istruttoria.
Rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU per tutti motivi esposti in comparsa di costituzione”.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio CP_1 Parte_1
per vederla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali dalla stessa patiti a seguito dell'intervento di STARR1 a cui si sottoponeva in data 25 gennaio 2010 presso l'ospedale di Parte_1 CP_2
[...]
A fondamento delle proprie domande, l'attrice sosteneva che l'errata esecuzione dell'intervento aveva causato la lesione di due nervi pudendi, che nel decorso preoperatorio non venivano prescritti gli opportuni esami e che non era stato adeguatamente raccolto il consenso informato.
2. Si costituiva in giudizio contestando l'esito degli accertamenti Parte_1
peritali disposti in sede di ATP e chiedendo, oltre al rigetto di tutte le domande formulate, di disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. 1 L'intervento S.T.A.R.R. è una tecnica mininvasiva che prevede la resezione del prolasso rettale attraverso il canale anale per mezzo del PPH, uno strumento chirurgico che permette di evitare di effettuare tagli chirurgici. Si tratta, quindi, di un tipo di chirurgia che non lascia cicatrici cutanee. pagina 4 di 15 3.
Ritenuto che
la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, il Tribunale disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
4. L'elaborato peritale, che precedeva il giudizio, veniva successivamente integrato con chiarimenti. Dal complesso dell'istruttoria svoltasi in primo grado emergeva quanto segue:
- il 25 gennaio 2010 , affetta da “prolasso del retto con defecazione CP_1
ostruita” veniva ricoverata presso la struttura di Parte_1 Controparte_2
nella stessa data veniva sottoposta all'intervento di resezione del retto per via trans anale (STARR);
- l'intervento veniva preceduto dall'analisi di alcuni esami svolti mesi prima dalla paziente: cistografia, colpografia, defecografia, manometria eseguiti il 28 maggio
2009 ed una ecografia transanale eseguita il 16 giugno 2009;
- l'anamnesi preoperatoria riportava, inoltre, l'esecuzione di precedenti interventi chirurgici sulla pelvi (isterectomia) e di parto per via naturale, ernie discali e frattura di bacino con diastasi sinfisi pubica;
- gli esami successivi, a partire dal 2014, attestavano incontinenza fecale e urinaria con grave lesione dei nervi pudendi;
- i consulenti evidenziavano che la fase del management diagnostico e preoperatorio all'intervento non veniva condotta con la dovuta completezza e accuratezza per i motivi che seguono: gli esami sopra indicati risalivano a 7-8 mesi prima dell'intervento, risultando datati e insufficienti;
non veniva quindi compiuto uno studio completo e specifico delle condizioni della paziente, anche tenendo conto dei pregressi interventi e del trauma sulla pelvi;
- veniva inoltre omesso un fondamentale esame, cioè l'elettrofisiologico del pavimento pelvico: tale esame sarebbe stato importante per documentare la causa pagina 5 di 15 dell'incontinenza riferita dalla paziente e la condizione dei nervi pudendi prima dell'intervento chirurgico;
- a fronte di tale omissione, i dati a disposizione hanno consentito comunque di rilevare che a seguito dell'intervento eseguito comparivano una serie di disturbi clinici che evidenziavano la sofferenza dei suddetti nervi;
- i CTP di evidenziavano che gli esami eseguiti erano quelli Parte_1
previsti dalle linee guida e che non c'era alcuna previsione che qualificasse come obbligatorio l'esame elettrofisiologico;
- a seguito di tali osservazioni i CTU sottolineavano che il piano operatorio non risultava adeguatamente ponderato, tenuto conto della specifica e globale realtà clinica della paziente: era necessario, secondo i periti, non basarsi unicamente sulle linee guida, quanto piuttosto tener conto dei molteplici fattori di rischio preesistenti all'intervento e del fatto che la paziente aveva segnalato la presenza di una incontinenza parziale già al momento del ricovero;
- in sede di chiarimenti i consulenti hanno discusso in merito alla preesistenza o meno della lesione dei nervi pudendi ed è stato rilevato che l'omessa esecuzione dell'esame elettrofisiologico non ha consentito di qualificare la lesione come preesistente;
si è tuttavia considerato che l'intervento di STARR, tenuto conto delle circostanze del caso, rappresentava con criterio del più probabile che non, antecedente idoneo al determinismo/aggravio della lesione al nervo, sussistendo correlazione temporale, topografica ed idoneità in relazione all'intervento del 25 gennaio 2010. L'alterazione veniva quindi qualificata di origine iatrogena colposamente prodotta dai sanitari in sede di STARR. L'incontinenza fecale, invece, veniva indicata come lesione preesistente, così come riportato nella cartella clinica e ribadito in sede di chiarimenti;
- sul piano controfattuale veniva evidenziato che sarebbe stato opportuno un approccio conservativo riabilitativo sul pavimento pelvico e che, solo a seguito pagina 6 di 15 dell'eventuale fallimento di tale trattamento, si sarebbero dovuti rappresentare alla paziente i rischi e i vantaggi connessi alla procedura di STARR.
5. Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Spirati i suddetti termini, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8397/2024, così decideva:
“1) Condanna al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 172.947,75, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 25.1.2010 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 194,80, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente procedimento e di quello per ATP N. 33775/19 R.G., liquidate in € 1.072,00 per spese, € 17.930,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
dell'importo di € 2.330,00 per gli esborsi relativi alle prestazioni professionali del
Dott. Per_1
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Il primo giudice motivava la propria decisione rilevando quanto segue.
In merito all'an, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha rilevato sussistente, secondo il criterio del più probabile che non, la responsabilità per malpractice della in relazione ai danni subiti dall'attrice a Parte_1
seguito della sottoposizione della stessa all'intervento chirurgico di STARR. pagina 7 di 15 Secondo quanto evidenziato dal giudicante, dall'elaborato peritale – integrato con i chiarimenti forniti nel corso del giudizio – risultavano dimostrati sia i profili di colpa inerenti agli insufficienti controlli preoperatori, sia il nesso causale tra gli stessi ed il successivo evento lesivo, qualificando il danno come un aggravamento di origine iatrogena della preesistente menomazione (cioè, il prolasso del retto con iniziale defecazione ostruita).
Relativamente al quantum debeatur, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 2024, veniva quantificato il danno biologico permanente in termini differenziali e l'inabilità temporanea indicata nella misura determinata dai consulenti.
Veniva invece rigettata la domanda relativa alla personalizzazione del danno, non ritenendo il Tribunale sussistenti i presupposti che ne giustificassero il riconoscimento.
Quanto alle domande formulate dall'attrice in merito al danno patrimoniale, veniva riconosciuta la congruità delle spese mediche sostenute, non risultando invece alcun riscontro in ordine alla quantificazione delle spese mediche future.
Nessuna somma veniva riconosciuta a titolo di danno da lucro cessante relativo alla dedotta perdita della capacità lavorativa, non risultando elementi che potessero porre in relazione la risoluzione del rapporto di lavoro con il danno subito e neanche alterazioni tali da determinare conseguenze sulla capacità lavorativa specifica.
In merito alla dedotta lesione del diritto ad una completa informazione da parte dell'attrice, il Tribunale evidenziava che, fermo restando i limiti entro i quali i CTU hanno assunto l'incompletezza delle informazioni fornite, la difesa di CP_1
non ha evidenziato nel corso del giudizio quali scelte alternative avrebbe compiuto nel caso in cui fosse stata correttamente informata.
6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma e lamentando in particolare: pagina 8 di 15 I) Le erronee censure rivolte all'operato dei sanitari di Parte_1
II) L'erronea determinazione del quantum debeatur.
7. Con deposito del proprio atto difensivo si costituiva in giudizio , CP_1
rilevando preliminarmente l'inammissibilità del parere pro veritate depositato dall'appellante per la prima volta in questo grado di giudizio e contestando nel merito i motivi d'appello, chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
8. Alla prima udienza dell'11 marzo 2025, le parti facevano presente che non vi erano margini per una soluzione conciliativa della vertenza;
la difesa di parte appellante insisteva per la rinnovazione della CTU. Il Consigliere istruttore, ritenuto di riservare al collegio anche la decisione in ordine ai mezzi istruttori, rinviava la causa ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 3 giugno 2025 per la rimessione in decisione, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 3 giugno 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Motivi della decisione
9. In via preliminare la Corte, quanto alla produzione da parte dell'appellante del parere pro veritate reso dalla consulente medico-legale dott.ssa – finalizzato Per_2
ad evidenziare le lacune della CTU e a sottolineare il corretto adempimento della prestazione resa dalla – osserva che “la consulenza di parte costituisce Parte_1
una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello” (v. Cass.
n. 13902/2013; Cass. n.20347/2017). pagina 9 di 15 Va pertanto disattesa la rilevata inammissibilità del documento dedotta dalla parte appellata. Il suddetto parere medico è, per quanto anzidetto, ammissibile, ma risulta privo di pregio nel suo contenuto per quanto si dirà in seguito rispetto alla vicenda oggetto di causa.
10. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della in relazione Parte_1
ai danni subiti da causati dagli insufficienti controlli che avevano CP_1
preceduto l'intervento di S.T.A.R.R. e dal conseguente aggravamento delle condizioni dei nervi pudendi che ne è susseguito.
11. Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità di sulla base delle Parte_1
risultanze della CTU medico-legale. La predetta consulenza, secondo è Parte_1
gravemente illogica e non sostenuta da dati di letteratura scientifica, ribadendo che sarebbe stato necessario in primo grado disporne la rinnovazione.
In ordine al primo motivo, riguardante la mancata rinnovazione della CTU – domandata in primo grado e non disposta dal giudice – rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Di conseguenza, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione. pagina 10 di 15 Peraltro, “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 22799/2017).
Ebbene, in questa sede si ribadisce che, con argomentazioni condivisibili, sorrette da dati scientifici obiettivi, pertinenti e verificabili, i consulenti tecnici in primo grado hanno correttamente evidenziato la riconducibilità dei danni patiti da CP_1
all'operato di In particolare, secondo i CTU, la malpractice Parte_1
medica si è sostanziata, nel caso di specie, nella non corretta gestione della fase preoperatoria, evidenziando così elementi di negligenza nella scelta della tecnica chirurgica da attuare nei confronti dell'appellata . CP_1
Gli elementi su cui si fonda tale condivisibile assunto sono i seguenti:
− gli esami preoperatori analizzati per valutare le condizioni della paziente erano datati, risalendo a 7-8 mesi prima dell'intervento e, perciò, inadeguati al caso di specie;
− veniva omesso l'esame elettrofisiologico del pavimento pelvico, fondamentale – secondo quanto evidenziato dai consulenti – per valutare le condizioni del nervo pudendo prima dell'intervento e, conseguentemente, se l'incontinenza era dovuta alla presenza del prolasso o ad una preesistente lesione del suddetto nervo. Questo esame – come precisato nell'integrazione di chiarimenti alla consulenza – sarebbe stato altresì determinante per indirizzare la paziente verso opzioni terapeutiche alternative rispetto all'intervento chirurgico;
− nella scelta chirurgica veniva infine omesso di considerare i precedenti interventi effettuati da e indicati nella cartella clinica. CP_1
Hanno infatti correttamente rappresentato i consulenti che la fase del management diagnostico e preparatorio all'intervento non era stata condotta con completezza e pagina 11 di 15 adeguatezza, non avendo i sanitari considerato le condizioni complessive dell'appellata (comprensive, quindi, degli interventi effettuati, degli esami preoperatori necessari, della sintomatologia presentata), attenendosi, invece, alle sole linee guida previste in caso di sintomatologia da prolasso rettale. Al contrario, il medico ha il dovere di discostarsi dalle linee guida se la condizione del caso concreto e la buona prassi medica lo richiedono. Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, le linee guida non esimono in ogni caso da responsabilità, trattandosi di regole cautelari valide solo se adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente (cfr. Cass. civ. n.
34516/2023). Infatti, in caso di corretta diagnosi preoperatoria – si ribadisce – si sarebbe potuto concretamente valutare un piano di guarigione differente da quello poi attuato. La responsabilità dei sanitari, quindi, riguarda le omesse procedure diagnostiche che hanno preceduto l'intervento, cioè le omissioni di specifici accertamenti che avrebbero potuto segnalare peggioramenti o far desistere o posporre l'operazione, tanto da determinare il collegamento, in termini di probabilità logica, tra l'evento di danno e la condotta dei sanitari. Giova infatti ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventuale carenza nella indagine anamnestica preoperatoria sul paziente ricade sempre sul medico o sulla struttura (cfr. Cass. n.
20904/2013; Cass. n. 26426/2020).
I consulenti concludevano evidenziando che solo l'esame elettrofisiologico del pavimento pelvico avrebbe potuto rilevare con assoluta certezza se la lesione del nervo pudendo fosse preesistente o fosse stata determinata dall'intervento di
STARR.
Tuttavia, considerati i profili di colpa emersi nella fase preoperatoria, considerata la correlazione temporale e topografica in relazione all'intervento chirurgico e la carenza probatoria da parte della struttura sanitaria in merito all'esatto adempimento della prestazione, questa Corte, aderendo alle considerazioni elaborate dal primo pagina 12 di 15 giudice e alla puntuale relazione tecnica depositata, ritiene sussistente la responsabilità di per il danno iatrogeno occorso a in Parte_1 CP_1
conseguenza all'intervento di STARR.
12. Con il secondo motivo d'appello, contesta la determinazione Parte_1
dell'importo riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno, rilevando CP_1
che, anche in questo caso, il Tribunale ha accolto acriticamente le valutazioni dei
CTU.
Il presente motivo di gravame è inammissibile.
La riforma apportata all'art. 342 c.p.c. con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l.
43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima. Vanno, inoltre indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione.
Orbene, con il presente motivo di gravame, la difesa di parte appellante non ha indicato, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal Tribunale, pertinenti ragioni di dissenso senza però argomentare nulla in merito. La si è limita a ribadire che il Parte_1
primo giudice ha accolto acriticamente le valutazioni dei CTU, senza però motivare e sviluppare il motivo di gravame secondo i canoni minimi richiesti dall'art. 342
c.p.c..
pagina 13 di 15 La Corte osserva pertanto che, pur non essendo rilevante la trascrizione della parte impugnata della sentenza, la difesa dell'appellante non ha fornito una benché minima spiegazione delle ragioni per le quali le sue contestazioni avrebbero dovuto essere accolte, determinando l'inevitabile dichiarazione di inammissibilità del presente motivo.
13. L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento delle istanze istruttorie insistite dall'appellante, non essendo né rilevanti né utili ai fini della decisione, atteso che nulla più di quanto già esaminato proverebbero circa il fatto contestato.
14. Sulla base delle sopraesposte motivazioni, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della decisione di primo grado.
15. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante soccombente deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (€ 192.144,55) e dell'attività effettivamente svolta (applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase istruttoria assente in appello).
16. Infine, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III,
14 marzo 2014 n. 5955);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel nella causa n.
3187/24 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza n. 8397/2024, resa dal Tribunale di Milano;
pagina 14 di 15 II. condanna a rimborsare, in favore di , le spese Parte_1 CP_1
processuali del grado, che liquida in euro 9.991,00 – rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Dott. Carlo Maddaloni
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carlo Maddaloni - Presidente dott.ssa Giovanna Ferrero - Consigliere dott.ssa Silvia Brat - Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a ruolo n. 3187/2024 r.g., promossa in grado d'appello
da
(P.IVA: ), con sede legale in Milano, Via Parte_1 P.IVA_1
Fantoli n. 16/15, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura, dagli Avv.ti Alberto Salvadè, Giovanni Piazza ed Elena Borsani, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Milano, Via Porlezza n. 12; appellante contro
pagina 1 di 15 (C.F.: ), residente in [...] C.F._1
Verdi Ontani n. 611, rappresentata e difesa, giusta procura, dall'Avv. Patrizia Comite, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Milano, Via Mercalli n. 14; appellata
Avente a oggetto: responsabilità professionale
Conclusioni per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, riformare integralmente - o in subordine parzialmente - la sentenza del
Tribunale di Milano n. 8397/2024 resa nella causa R.G. 25392/2020, pubblicata in data
27 settembre 2024, notificata in data 17 ottobre 2024 e conseguentemente:
a) in via principale, per le ragioni meglio dedotte in narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata, rigettando integralmente ogni pretesa risarcitoria svolta dalla
Sig.ra nei confronti di in quanto infondata in fatto e in CP_1 Parte_1
diritto e, per l'effetto, condannando la stessa alla restituzione degli importi nel frattempo corrispostile da in esecuzione della sentenza appellata;
Parte_1
b) in via istruttoria, disporre la rinnovazione della CTU in particolare accertando la correttezza dell'operato dei sanitari di nell'esecuzione delle Parte_1
prestazioni a cui è stata sottoposta la Sig.ra presso l' CP_1 [...]
(MI) avendo particolare cura di determinare (i) se Controparte_2
l'esame elettrofisiologico del pavimento pelvico costituisce esame clinico necessario secondo le Linee Guida di comportamento clinico generalmente riconosciute dalla letteratura scientifica e dalla prassi medica in casi analoghi a quello oggetto del presente procedimento (ii) se la lesione dei nervi pudendi costituisca una possibile conseguenza dell'intervento chirurgico denominato S.T.A.R.R.; (iii) se la lesione dei nervi pudendi debba essere indicata nel c.d. consenso informato fra le possibili complicanze conseguenti all'intervento chirurgico denominato S.T.A.R.R; (iv) nella pagina 2 di 15 denegata ipotesi venga accertata una qualche responsabilità a carico dei sanitari che hanno eseguito le prestazioni contestate ex adverso, determinare anche il grado della stessa responsabilità e dell'eventuale colpa imputabile ai singoli medici coinvolti benché non citati nel presente giudizio e se tale condotta abbia determinato un danno e in quale misura;
c) in ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni per : CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previe le più opportune e necessarie declaratorie di rito e di merito, così giudicare:
In via preliminare e/o pregiudiziale:
-dichiarare l'inammissibilità della produzione documentale (doc. 1) dell'appellante in quanto tardiva e per insussistenza dei motivi che ne giustificano la produzione in appello;
-rigettare tutte le censure contenute nell'impugnativa in esame, a mente di quanto disposto dagli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c. per tutti i dettagliati motivi esposti nella comparsa di costituzione e per tutti gli altri che l'Ecc.ma Corte adita ravviserà, e per
l'effetto dichiarare inammissibile l'atto di appello già all'udienza fissata ex art. 350
c.p.c. con ogni conseguente statuizione anche in punto spese processuali.
In via principale e nel merito:
- rigettare integralmente l'appello proposto da con tutte le domande Parte_1
ed istanze da questa proposte, in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 8397/2024, emessa e pubblicata in data 27 settembre 2024 dal Giudice Dott.
Nicola Di Plotti del Tribunale di Milano.
Con vittoria di spese, compensi professionali del presente grado di giudizio, rimborso forfettario e accessori di legge. pagina 3 di 15 In via istruttoria, si richiamano espressamente in questa sede tutte le istanze e richieste istruttorie avanzate nel giudizio di primo grado - e da aversi qui per integralmente ritrascritte - di cui si insiste per l'accoglimento nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte dovesse ravvisare la necessità di disporre la rinnovazione di uno o più mezzi di prova o l'assunzione della stessa, con riserva di capitolare nuove prove, indicare testi, produrre documenti e in generale, con ogni riserva istruttoria.
Rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU per tutti motivi esposti in comparsa di costituzione”.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio CP_1 Parte_1
per vederla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...]
patrimoniali dalla stessa patiti a seguito dell'intervento di STARR1 a cui si sottoponeva in data 25 gennaio 2010 presso l'ospedale di Parte_1 CP_2
[...]
A fondamento delle proprie domande, l'attrice sosteneva che l'errata esecuzione dell'intervento aveva causato la lesione di due nervi pudendi, che nel decorso preoperatorio non venivano prescritti gli opportuni esami e che non era stato adeguatamente raccolto il consenso informato.
2. Si costituiva in giudizio contestando l'esito degli accertamenti Parte_1
peritali disposti in sede di ATP e chiedendo, oltre al rigetto di tutte le domande formulate, di disporsi la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. 1 L'intervento S.T.A.R.R. è una tecnica mininvasiva che prevede la resezione del prolasso rettale attraverso il canale anale per mezzo del PPH, uno strumento chirurgico che permette di evitare di effettuare tagli chirurgici. Si tratta, quindi, di un tipo di chirurgia che non lascia cicatrici cutanee. pagina 4 di 15 3.
Ritenuto che
la causa non rivestisse le caratteristiche idonee alla trattazione nelle forme del rito sommario, il Tribunale disponeva il mutamento del rito in ordinario di cognizione.
4. L'elaborato peritale, che precedeva il giudizio, veniva successivamente integrato con chiarimenti. Dal complesso dell'istruttoria svoltasi in primo grado emergeva quanto segue:
- il 25 gennaio 2010 , affetta da “prolasso del retto con defecazione CP_1
ostruita” veniva ricoverata presso la struttura di Parte_1 Controparte_2
nella stessa data veniva sottoposta all'intervento di resezione del retto per via trans anale (STARR);
- l'intervento veniva preceduto dall'analisi di alcuni esami svolti mesi prima dalla paziente: cistografia, colpografia, defecografia, manometria eseguiti il 28 maggio
2009 ed una ecografia transanale eseguita il 16 giugno 2009;
- l'anamnesi preoperatoria riportava, inoltre, l'esecuzione di precedenti interventi chirurgici sulla pelvi (isterectomia) e di parto per via naturale, ernie discali e frattura di bacino con diastasi sinfisi pubica;
- gli esami successivi, a partire dal 2014, attestavano incontinenza fecale e urinaria con grave lesione dei nervi pudendi;
- i consulenti evidenziavano che la fase del management diagnostico e preoperatorio all'intervento non veniva condotta con la dovuta completezza e accuratezza per i motivi che seguono: gli esami sopra indicati risalivano a 7-8 mesi prima dell'intervento, risultando datati e insufficienti;
non veniva quindi compiuto uno studio completo e specifico delle condizioni della paziente, anche tenendo conto dei pregressi interventi e del trauma sulla pelvi;
- veniva inoltre omesso un fondamentale esame, cioè l'elettrofisiologico del pavimento pelvico: tale esame sarebbe stato importante per documentare la causa pagina 5 di 15 dell'incontinenza riferita dalla paziente e la condizione dei nervi pudendi prima dell'intervento chirurgico;
- a fronte di tale omissione, i dati a disposizione hanno consentito comunque di rilevare che a seguito dell'intervento eseguito comparivano una serie di disturbi clinici che evidenziavano la sofferenza dei suddetti nervi;
- i CTP di evidenziavano che gli esami eseguiti erano quelli Parte_1
previsti dalle linee guida e che non c'era alcuna previsione che qualificasse come obbligatorio l'esame elettrofisiologico;
- a seguito di tali osservazioni i CTU sottolineavano che il piano operatorio non risultava adeguatamente ponderato, tenuto conto della specifica e globale realtà clinica della paziente: era necessario, secondo i periti, non basarsi unicamente sulle linee guida, quanto piuttosto tener conto dei molteplici fattori di rischio preesistenti all'intervento e del fatto che la paziente aveva segnalato la presenza di una incontinenza parziale già al momento del ricovero;
- in sede di chiarimenti i consulenti hanno discusso in merito alla preesistenza o meno della lesione dei nervi pudendi ed è stato rilevato che l'omessa esecuzione dell'esame elettrofisiologico non ha consentito di qualificare la lesione come preesistente;
si è tuttavia considerato che l'intervento di STARR, tenuto conto delle circostanze del caso, rappresentava con criterio del più probabile che non, antecedente idoneo al determinismo/aggravio della lesione al nervo, sussistendo correlazione temporale, topografica ed idoneità in relazione all'intervento del 25 gennaio 2010. L'alterazione veniva quindi qualificata di origine iatrogena colposamente prodotta dai sanitari in sede di STARR. L'incontinenza fecale, invece, veniva indicata come lesione preesistente, così come riportato nella cartella clinica e ribadito in sede di chiarimenti;
- sul piano controfattuale veniva evidenziato che sarebbe stato opportuno un approccio conservativo riabilitativo sul pavimento pelvico e che, solo a seguito pagina 6 di 15 dell'eventuale fallimento di tale trattamento, si sarebbero dovuti rappresentare alla paziente i rischi e i vantaggi connessi alla procedura di STARR.
5. Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Spirati i suddetti termini, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8397/2024, così decideva:
“1) Condanna al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 172.947,75, oltre agli interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dal 25.1.2010 alla data della sentenza e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
2) Condanna al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1 CP_1
risarcimento del danno non patrimoniale della somma di € 194,80, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
3) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente procedimento e di quello per ATP N. 33775/19 R.G., liquidate in € 1.072,00 per spese, € 17.930,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge;
dell'importo di € 2.330,00 per gli esborsi relativi alle prestazioni professionali del
Dott. Per_1
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Il primo giudice motivava la propria decisione rilevando quanto segue.
In merito all'an, aderendo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ha rilevato sussistente, secondo il criterio del più probabile che non, la responsabilità per malpractice della in relazione ai danni subiti dall'attrice a Parte_1
seguito della sottoposizione della stessa all'intervento chirurgico di STARR. pagina 7 di 15 Secondo quanto evidenziato dal giudicante, dall'elaborato peritale – integrato con i chiarimenti forniti nel corso del giudizio – risultavano dimostrati sia i profili di colpa inerenti agli insufficienti controlli preoperatori, sia il nesso causale tra gli stessi ed il successivo evento lesivo, qualificando il danno come un aggravamento di origine iatrogena della preesistente menomazione (cioè, il prolasso del retto con iniziale defecazione ostruita).
Relativamente al quantum debeatur, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano del 2024, veniva quantificato il danno biologico permanente in termini differenziali e l'inabilità temporanea indicata nella misura determinata dai consulenti.
Veniva invece rigettata la domanda relativa alla personalizzazione del danno, non ritenendo il Tribunale sussistenti i presupposti che ne giustificassero il riconoscimento.
Quanto alle domande formulate dall'attrice in merito al danno patrimoniale, veniva riconosciuta la congruità delle spese mediche sostenute, non risultando invece alcun riscontro in ordine alla quantificazione delle spese mediche future.
Nessuna somma veniva riconosciuta a titolo di danno da lucro cessante relativo alla dedotta perdita della capacità lavorativa, non risultando elementi che potessero porre in relazione la risoluzione del rapporto di lavoro con il danno subito e neanche alterazioni tali da determinare conseguenze sulla capacità lavorativa specifica.
In merito alla dedotta lesione del diritto ad una completa informazione da parte dell'attrice, il Tribunale evidenziava che, fermo restando i limiti entro i quali i CTU hanno assunto l'incompletezza delle informazioni fornite, la difesa di CP_1
non ha evidenziato nel corso del giudizio quali scelte alternative avrebbe compiuto nel caso in cui fosse stata correttamente informata.
6. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma e lamentando in particolare: pagina 8 di 15 I) Le erronee censure rivolte all'operato dei sanitari di Parte_1
II) L'erronea determinazione del quantum debeatur.
7. Con deposito del proprio atto difensivo si costituiva in giudizio , CP_1
rilevando preliminarmente l'inammissibilità del parere pro veritate depositato dall'appellante per la prima volta in questo grado di giudizio e contestando nel merito i motivi d'appello, chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
8. Alla prima udienza dell'11 marzo 2025, le parti facevano presente che non vi erano margini per una soluzione conciliativa della vertenza;
la difesa di parte appellante insisteva per la rinnovazione della CTU. Il Consigliere istruttore, ritenuto di riservare al collegio anche la decisione in ordine ai mezzi istruttori, rinviava la causa ai sensi degli artt. 127 ter e 352 c.p.c., all'udienza del 3 giugno 2025 per la rimessione in decisione, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 3 giugno 2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Motivi della decisione
9. In via preliminare la Corte, quanto alla produzione da parte dell'appellante del parere pro veritate reso dalla consulente medico-legale dott.ssa – finalizzato Per_2
ad evidenziare le lacune della CTU e a sottolineare il corretto adempimento della prestazione resa dalla – osserva che “la consulenza di parte costituisce Parte_1
una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello” (v. Cass.
n. 13902/2013; Cass. n.20347/2017). pagina 9 di 15 Va pertanto disattesa la rilevata inammissibilità del documento dedotta dalla parte appellata. Il suddetto parere medico è, per quanto anzidetto, ammissibile, ma risulta privo di pregio nel suo contenuto per quanto si dirà in seguito rispetto alla vicenda oggetto di causa.
10. In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della in relazione Parte_1
ai danni subiti da causati dagli insufficienti controlli che avevano CP_1
preceduto l'intervento di S.T.A.R.R. e dal conseguente aggravamento delle condizioni dei nervi pudendi che ne è susseguito.
11. Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità di sulla base delle Parte_1
risultanze della CTU medico-legale. La predetta consulenza, secondo è Parte_1
gravemente illogica e non sostenuta da dati di letteratura scientifica, ribadendo che sarebbe stato necessario in primo grado disporne la rinnovazione.
In ordine al primo motivo, riguardante la mancata rinnovazione della CTU – domandata in primo grado e non disposta dal giudice – rappresenta ormai un principio consolidato quello secondo cui, ove il giudice di merito riconosca convincenti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Di conseguenza, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione. pagina 10 di 15 Peraltro, “in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 22799/2017).
Ebbene, in questa sede si ribadisce che, con argomentazioni condivisibili, sorrette da dati scientifici obiettivi, pertinenti e verificabili, i consulenti tecnici in primo grado hanno correttamente evidenziato la riconducibilità dei danni patiti da CP_1
all'operato di In particolare, secondo i CTU, la malpractice Parte_1
medica si è sostanziata, nel caso di specie, nella non corretta gestione della fase preoperatoria, evidenziando così elementi di negligenza nella scelta della tecnica chirurgica da attuare nei confronti dell'appellata . CP_1
Gli elementi su cui si fonda tale condivisibile assunto sono i seguenti:
− gli esami preoperatori analizzati per valutare le condizioni della paziente erano datati, risalendo a 7-8 mesi prima dell'intervento e, perciò, inadeguati al caso di specie;
− veniva omesso l'esame elettrofisiologico del pavimento pelvico, fondamentale – secondo quanto evidenziato dai consulenti – per valutare le condizioni del nervo pudendo prima dell'intervento e, conseguentemente, se l'incontinenza era dovuta alla presenza del prolasso o ad una preesistente lesione del suddetto nervo. Questo esame – come precisato nell'integrazione di chiarimenti alla consulenza – sarebbe stato altresì determinante per indirizzare la paziente verso opzioni terapeutiche alternative rispetto all'intervento chirurgico;
− nella scelta chirurgica veniva infine omesso di considerare i precedenti interventi effettuati da e indicati nella cartella clinica. CP_1
Hanno infatti correttamente rappresentato i consulenti che la fase del management diagnostico e preparatorio all'intervento non era stata condotta con completezza e pagina 11 di 15 adeguatezza, non avendo i sanitari considerato le condizioni complessive dell'appellata (comprensive, quindi, degli interventi effettuati, degli esami preoperatori necessari, della sintomatologia presentata), attenendosi, invece, alle sole linee guida previste in caso di sintomatologia da prolasso rettale. Al contrario, il medico ha il dovere di discostarsi dalle linee guida se la condizione del caso concreto e la buona prassi medica lo richiedono. Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, le linee guida non esimono in ogni caso da responsabilità, trattandosi di regole cautelari valide solo se adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente (cfr. Cass. civ. n.
34516/2023). Infatti, in caso di corretta diagnosi preoperatoria – si ribadisce – si sarebbe potuto concretamente valutare un piano di guarigione differente da quello poi attuato. La responsabilità dei sanitari, quindi, riguarda le omesse procedure diagnostiche che hanno preceduto l'intervento, cioè le omissioni di specifici accertamenti che avrebbero potuto segnalare peggioramenti o far desistere o posporre l'operazione, tanto da determinare il collegamento, in termini di probabilità logica, tra l'evento di danno e la condotta dei sanitari. Giova infatti ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, l'eventuale carenza nella indagine anamnestica preoperatoria sul paziente ricade sempre sul medico o sulla struttura (cfr. Cass. n.
20904/2013; Cass. n. 26426/2020).
I consulenti concludevano evidenziando che solo l'esame elettrofisiologico del pavimento pelvico avrebbe potuto rilevare con assoluta certezza se la lesione del nervo pudendo fosse preesistente o fosse stata determinata dall'intervento di
STARR.
Tuttavia, considerati i profili di colpa emersi nella fase preoperatoria, considerata la correlazione temporale e topografica in relazione all'intervento chirurgico e la carenza probatoria da parte della struttura sanitaria in merito all'esatto adempimento della prestazione, questa Corte, aderendo alle considerazioni elaborate dal primo pagina 12 di 15 giudice e alla puntuale relazione tecnica depositata, ritiene sussistente la responsabilità di per il danno iatrogeno occorso a in Parte_1 CP_1
conseguenza all'intervento di STARR.
12. Con il secondo motivo d'appello, contesta la determinazione Parte_1
dell'importo riconosciuto a a titolo di risarcimento del danno, rilevando CP_1
che, anche in questo caso, il Tribunale ha accolto acriticamente le valutazioni dei
CTU.
Il presente motivo di gravame è inammissibile.
La riforma apportata all'art. 342 c.p.c. con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. in l.
43/2012) ha ridelineato l'atto di appello, sostituendo alla sommaria esposizione dei fatti l'esatta indicazione al giudice delle parti della sentenza e delle modifiche richieste alla medesima. Vanno, inoltre indicate le circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica ai fini della risoluzione della controversia. La novella, lungi dal trasformare l'appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi le relative doglianze siano chiaramente enucleati, ponendo in capo all'appellante uno sforzo di razionalizzazione delle ragioni dell'impugnazione.
Orbene, con il presente motivo di gravame, la difesa di parte appellante non ha indicato, in modo chiaro ed inequivoco, il "quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal Tribunale, pertinenti ragioni di dissenso senza però argomentare nulla in merito. La si è limita a ribadire che il Parte_1
primo giudice ha accolto acriticamente le valutazioni dei CTU, senza però motivare e sviluppare il motivo di gravame secondo i canoni minimi richiesti dall'art. 342
c.p.c..
pagina 13 di 15 La Corte osserva pertanto che, pur non essendo rilevante la trascrizione della parte impugnata della sentenza, la difesa dell'appellante non ha fornito una benché minima spiegazione delle ragioni per le quali le sue contestazioni avrebbero dovuto essere accolte, determinando l'inevitabile dichiarazione di inammissibilità del presente motivo.
13. L'esito decisorio raggiunto comporta l'assorbimento delle istanze istruttorie insistite dall'appellante, non essendo né rilevanti né utili ai fini della decisione, atteso che nulla più di quanto già esaminato proverebbero circa il fatto contestato.
14. Sulla base delle sopraesposte motivazioni, l'appello deve essere rigettato, con integrale conferma della decisione di primo grado.
15. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, l'appellante soccombente deve essere condannata a rimborsare alla parte vittoriosa le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, in base al D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa (€ 192.144,55) e dell'attività effettivamente svolta (applicati quindi i medi tabellari per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase istruttoria assente in appello).
16. Infine, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115, senza spazio per valutazioni discrezionali (Cass. civ., Sez. III,
14 marzo 2014 n. 5955);
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel nella causa n.
3187/24 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Parte_1
la sentenza n. 8397/2024, resa dal Tribunale di Milano;
pagina 14 di 15 II. condanna a rimborsare, in favore di , le spese Parte_1 CP_1
processuali del grado, che liquida in euro 9.991,00 – rimborso forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
III. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.M. n.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, il 10 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Brat Dott. Carlo Maddaloni
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