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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
IL LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere istr. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “responsabilità professionale” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 785 dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Santoro in forza Parte_1 di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Tribuna, 200, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
avv. IL, difeso in proprio, unitamente agli avv.ti Jean Paul de RI CP_1
e Domenico Fasanella, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati in Foggia alla via Nicola Arpaia n. 37, Sc. B., presso il suo studio, nonché ai domicili digitali;
e Email_2 Email_3
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APPELLATO
N O N C H E'
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita Controparte_2
e difesa dall'avv. Giovanni Gentile, giusta generale in atti, ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale;
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APPELLATA
1 All'udienza del 2 maggio 2025 il Consigliere Istruttore, fatte precisare le conclusioni e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia l'avv. IL De RI, al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della relativa responsabilità professionale ex artt. 1218 e 1176, co. 2, c.c., nell'esecuzione dell'attività difensiva svolta, dal momento che quest'ultimo, officiato della difesa del ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d'Appello (per l'impugnazione della sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la , emessa il 16 CP_3 febbraio 2006, ovvero 29 anni dopo l'introduzione del giudizio), avesse comunicato al proprio assistito il deposito della sentenza d'appello del 5 giugno 2009, soltanto il 2 dicembre 2010, ben oltre il termine semestrale decadenziale per la proposizione del ricorso ai sensi della legge n. 89/2001, facoltà, peraltro ricompresa nell'originario mandato difensivo.
Assumeva, dunque, l'attore, che il difensore avv. , omettendo di introdurre CP_1 il giudizio in questione ovvero di informare tempestivamente il proprio assistito dell'esito dell'appello, gli aveva impedito di ottenere l'indennizzo per la non ragionevole durata del giudizio amministrativo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, che sarebbe ammontato ad €. 23.258,00 (tenuto conto di un indennizzo di €. 750,00 per ciascun anno ulteriore rispetto alla ragionevole durata), danno che chiedeva porsi a carico del resistente avvocato, stante la riconducibilità del danno alla responsabilità professionale dello stesso;
il tutto oltre spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, l'avv. contestava gli avversi assunti, chiedendo CP_1 il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale per il saldo del compenso dovuto per la difesa nel giudizio amministrativo, quantificato in €. 5.430,39; inoltre, chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni
, per essere manlevato da quanto fosse condannato a pagare in Controparte_2 favore del ricorrente.
Nel costituirsi in giudizio, la terza chiamata eccepiva la Controparte_2 prescrizione del credito nei suoi confronti e l'inoperatività della polizza e contestava la responsabilità dell'assicurato, chiedendo il rigetto della domanda nei confronti dello stesso.
Mutato il rito, la causa, istruita a mezzo documenti, veniva decisa con la sentenza n. 1356/2023 del 16 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Foggia rigettava la domanda principale ed accoglieva la domanda riconvenzionale, nei limiti della somma di €. 3.505,00 oltre accessori di legge, ponendo a carico dell'attore le spese di giudizio in favore dell'avvocato convenuto e della terza chiamata Controparte_2
, liquidate – per ciascuno di essi – in €. 3.809,00, oltre accessori di legge.
[...]
In particolare, il primo giudice, superata una preliminare eccezione di incompetenza per territorio, ed assorbita ogni valutazione sulla “effettiva violazione 2 da parte del dell'obbligo […] di informare quest'ultimo […] della definizione CP_1 del procedimento d'appello entro termine di sei mesi dal deposito della sentenza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto)”, aveva giudicato, in ogni caso, insussistente il nesso di causalità tra il dedotto comportamento omissivo del professionista ed il danno patito dal cliente, in quanto aveva ritenuto – in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che richiede l'accertamento delle probabilità di successo dell'azione giudiziaria non intrapresa o non proseguita – che, nel caso di specie, l'attore non avesse fornito la prova che “se il avesse comunicato CP_1 per tempo al l'esito del giudizio contabile di secondo grado ed il cliente avesse Pt_1 proposto il ricorso ai sensi della legge Pinto, la Corte d'Appello competente avrebbe accolto la domanda indennitaria”.
Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto che l'attore non avesse dimostrato
“l'assenza di condotte dilatorie od abusive del danneggiato ai sensi della legge Pinto” che rappresentano un presupposto di accoglimento dell'istanza di indennizzo del pregiudizio da irragionevole durata del processo e, dunque, un elemento costitutivo del diritto risarcitorio del . Pt_1
Il rigetto della domanda principale, aveva, quindi, reso ultroneo l'esame della domanda di garanzia nei confronti di , mentre, quanto alla domanda CP_2 riconvenzionale, il Tribunale ha ritenuto che il mandato professionale non fosse stato contestato ed ampiamente documentato e gli importi richiesti, congrui e corrispondenti alle tariffe di cui al D.M. 127/2004 applicabile alla fattispecie, dai quali era possibile e necessario sottrarre esclusivamente la somma di €. 1.000,00 versata in acconto e riconosciuta dal . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, il , chiedendo, per i motivi di seguito indicati Pt_1 ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“accertare e dichiarare la responsabilità professionale e l'inadempimento contrattuale del Professionista Convenuto Avv. per i motivi spiegati in CP_1 narrativa e, per l'effetto, Voglia condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore del Dott. ammontante a complessivi €23.258,00, oltre al danno Parte_1 non patrimoniale e a quello per perdita di chance equitativamente determinati e ritenuti di giustizia, interessi legali e rivalutazione monetaria;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni, le istanze e la domanda riconvenzionale sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Foggia per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nel costituirsi in appello, l'avv. , ha chiesto rigettarsi l'appello e confermarsi CP_1 la sentenza di primo grado, reiterando, laddove occorresse le richieste istruttorie formulate in primo grado e non accolte dal primo giudice;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituita, altresì, la , la quale ha chiesto, in via principale, Controparte_2 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in subordine, l'accertamento della prescrizione del diritto di credito dell'avv. , in ulteriore CP_1
3 subordine l'inoperatività della polizza e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento dell'indennizzo entro il massimale di garanzia.
All'udienza del 2 maggio 2025, in assenza di approfondimenti istruttori, la causa, fissata dinanzi al Consigliere Istruttore nominato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la Parte_1 sentenza di primo grado, nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della responsabilità professionale del convenuto, in ragione degli addebiti mossigli con l'atto di citazione.
In particolare, l'appellante deduce che, nonostante avesse formalmente proposto la domanda di accertamento della responsabilità, il Tribunale ha ritenuto superfluo l'accertamento in questione, in ragione del fatto che l'insussistenza della prova del danno riconducibile, in nesso di causa ad effetto, alla condotta asseritamente negligente, rendeva in ogni caso superflua la pronuncia sul punto.
In effetti, il primo giudice prima di passare alla verifica della prova del danno, afferma in modo sibillino e con lunga incidentale “In disparte, invero, ogni considerazione circa l'effettiva violazione da parte del dell'obbligo, sullo CP_1 stesso derivante dal contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il
, di informare quest'ultimo, all'esito del giudizio contabile di secondo grado – Pt_1 dal convenuto intrapreso, in nome e per conto dell'attore, dinanzi alla Corte dei Conti
- Sezione Giurisdizionale d'Appello, avverso la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia depositata il 16.02.2006 – della definizione del procedimento di d'appello entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), onde consentire all'attore medesimo di proporre tempestivo ricorso per il riconoscimento dell'equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata del processo..”; il che, effettivamente, non dà conto con esattezza se, nel ragionamento del Tribunale, la responsabilità del difensore deve ritenersi affermata oppure no.
Sotto tale punto di vista, il motivo di appello va accolto e la motivazione del primo giudice deve essere necessariamente integrata, in quanto l'affermazione di responsabilità è presupposto indefettibile per la valutazione degli ulteriori motivi di appello, per le ragioni che più oltre saranno palesi.
Orbene, è dato pacifico e documentato dallo scambio di missive tra le parti, che sin dal momento in cui il affidò all'avv. l'incarico di proporre appello Pt_1 CP_1 avverso il rigetto in primo grado - il che è avvenuto nei primi mesi dell'anno 2007 (tenuto conto che il ricorso in appello dinanzi alla Corte dei Conti di Roma fu depositato nel febbraio 2007) - era intenzione dello stesso proporre ricorso per ottenere l'indennizzo ex legge Pinto (essendo durato il primo grado ben 29 anni), tanto che nel mandato conferito all'avv. ai fini dell'appello era già conferita CP_1 la facoltà di proporre un ricorso in tal senso.
4 Ciò posto, a nulla rileva il fatto che, nel settembre del 2007, il difensore avesse riscontrato la richiesta del suo assistito invitandolo a sottoscrivere due nuovi mandati, riconsegnati firmati soltanto nel 2011, giacché l'avv. era già CP_1 munito del mandato necessario.
Inoltre, a nulla rileva il carteggio precedente la proposizione dell'appello, dal momento che era facoltà del richiedere l'indennizzo per la irragionevole Pt_1 durata del procedimento sino a sei mesi dopo la definitività del giudizio, il che è avvenuto soltanto con il deposito della sentenza di appello.
Segue che il ritardo – incontestato – con il quale il difensore aveva fatto conoscere al suo cliente l'esito del giudizio d'appello dinanzi alla Corte dei Conti di Roma appare colpevolmente negligente sotto un duplice profilo, in quanto il difensore avrebbe dovuto, in ogni caso, tutelare il proprio assistito comunicandogli tempestivamente l'esito del giudizio di appello, tanto più che era già a conoscenza di una volontà in tal senso sin dalla conclusione del primo grado, ed addirittura avrebbe potuto avviare il giudizio in autonomia, essendo munito del relativo mandato sin dal 2007.
Va, in conclusione, affermata la responsabilità dell'avv. per la condotta CP_1 negligente denunciata dal suo assistito.
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra la condotta negligente tenuta dal ed il danno rappresentato dal mancato CP_1 ottenimento dell'indennizzo ex legge Pinto, sull'erroneo presupposto che tale dimostrazione dovesse essere fornita dall'attore.
Punto di partenza del primo giudice è stato il consolidato e condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziari, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (Cass. Civ., sez. III, 6 settembre 2024, n. 24007; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2024, n. 2109).
L'errore del Tribunale – nella critica dell'appellante – consisterebbe nell'avere ritenuto non dimostrato il danno, giacché l'attore avrebbe dovuto provare che Pt_1
l'iniziativa giudiziaria (che è stata preclusa dalla tardiva comunicazione del difensore e consistente nel ricorso ex l. 89/2001) avrebbe avuto una significativa probabilità di successo, mentre, nel caso di specie, tale prova era mancata e sulla
5 base degli elementi a disposizione del Tribunale doveva escludersi che l'attore avrebbe potuto ottenere il chiesto indennizzo.
In particolare, il Tribunale ha preso le mosse da Cass. Civ. n. 16313/2015, secondo cui “una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89/2001, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”, per dedurne che il profilo dell'assenza di condotte dilatorie od abusive del danneggiato ai sensi della legge Pinto è un presupposto per l'accoglimento dell'istanza di indennizzo e, come tale, un elemento costitutivo del diritto risarcitorio del che incombeva all'attore allegare. Pt_1
Ebbene, condivide la Corte l'affermazione, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il danno, nella fattispecie in commento, non può ritenersi in re ipsa, imponendo al giudice di verificare la ricorrenza di circostanze particolari atte ad escluderlo, tuttavia, in nessuno degli arresti citati dal primo giudice si rinviene un onere di allegazione e di prova da parte del ricorrente circa l'assenza delle circostanze idonee ad escludere il danno1.
Al contrario, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. « legge ), il danno non patrimoniale è, anche alla stregua Per_1 della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca;
sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa — ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione —, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che l'altra parte non dimostri che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
In particolare, l'entità della posta in gioco nel processo ove si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole non è suscettibile di impedire il riconoscimento del 1 In particolare, nel primo caso all'attenzione della Suprema Corte, - Cass. Civ. n. 16313/2015 - Il Giudice di merito non aveva riconosciuto il diritto asserito dal ricorrente sulla base del fatto che quest'ultimo aveva avuto soddisfatta la pretesa attivata nel procedimento presupposto in corso di causa, precisamente dopo meno di un anno dal deposito del ricorso, tanto che il procedimento, conclusosi per cessazione della materia del contendere, proseguiva per il solo riconoscimento della distrazione delle spese in favore del difensore, e nel secondo – Cass. Civ. n. 16086/2009 – viene richiamata la Corte di Strasburgo, secondo cui “ferma la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale - salvo che non ricorrano circostanze che permettano di escluderlo -, qualora la parte non abbia allegato, comunque non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno (costituiti, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico- patrimoniale dell'istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, imponga una quantificazione che, nell'osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo” . 6 danno non patrimoniale, dato che l'ansia e il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente escludente lo stesso.
Tale era, significativamente, la giurisprudenza consolidata al momento in cui avrebbe potuto e dovuto essere introdotto il ricorso ex legge Pinto dal e dalla Pt_1 quale il giudice dell'indennizzo, ma anche quello della odierna domanda di responsabilità professionale, non poteva prescindere (Cass. 23 giugno 2011 n. 13731; Cass. 16 settembre 2009 n. 19979; Cass. 26 settembre 2008 n. 24269; Cass. 15 novembre 2007 n. 23632; Cass. 13 settembre 2006 n. 19666; Cass. 30 giugno 2006 n. 15064; Cass. 11 novembre 2005 n. 21857; Cass. 4 novembre 2005 n. 21391; Cass. 3 ottobre 2005 n. 19288; Cass. 29 settembre 2005 n. 19029; Cass. 22 settembre 2005 n. 18650.
Non è poi irrilevante ricordare che tutte le novità normative nazionali, finalizzate a porre limiti del tutto preclusivi o incidenti sulla quantificazione dell'indennizzo, sono state introdotte in epoca successiva a quella in cui avrebbe potuto e dovuto essere azionato il ricorso ex legge Pinto.
Infatti, l'originario impianto della legge Pinto, disegnato dalla giurisprudenza della CEDU è stato significativamente inciso dal legislatore nazionale, con l'intento di circoscriverne la portata indennitaria, ad iniziare dal co. 2 bis dell'art. 2 l. 89/01 (aggiunto dall'art. 55, co. .1, lett. a) n. 2 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 con mod. nella l. 7 agosto 2012, n. 134), che ha introdotto termini di durata ragionevole fissi e differenziati per tipologie di procedimenti, per proseguire con il comma 2 quinquies dell'art. 2 l. 89/01 (aggiunto dall'art. 55, co. .1, lett. a) n. 2 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 con mod. nella l. 7 agosto 2012, n. 134 e poi modificato dall'art. 1 co. 777, lett. d) della l. 28 dicembre 2015, n. 208) che ha introdotto tutta una serie di limitazioni al riconoscimento dell'indennizzo in presenza di condotte dilatorie o di mala fede del richiedente, o al comma 2 sexies dell'art. 2 l. 89/01 (aggiunto dall'art. 1 co. 777, lett. d) della l. 28 dicembre 2015, n. 208) che ha introdotto ipotesi di presunzione di insussistenza del pregiudizio, salva prova contraria, per giungere ai limiti quantitativi degli indennizzi di cui all'art. 2 bis l. 89/01, introdotti e successivamente modificati dalle citate norme degli anni 2012- 2015.
La Suprema Corte nell'arresto, pure citato dal primo giudice, Cass. Civ., sez. I, 8 luglio 2009, n.16086, ha perentoriamente affermato che “la giurisprudenza della Cedu consente che nella determinazione della ragionevole durata del processo e nella liquidazione dell'indennizzo per la sua durata irragionevole il giudice nazionale possa motivatamente discostarsi dai parametri da essa offerti, purché sia soddisfatta l'esigenza di assicurare alla parte un serio ristoro per il danno patito, tenuto conto della tradizione giuridica e del tenore di vita del suo paese;
il giudice italiano, pertanto, nell'applicazione dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, mentre può motivatamente adottare criteri di liquidazione diversi da quelli della Cedu, non può in nessun caso quantificare il danno non patrimoniale in misura minore di euro. 750,00 per ogni anno eccedente il termine ragionevole del processo”.
7 In conclusione, sulla base della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale della stessa esistente al momento in cui avrebbe potuto essere proposto ricorso ex l. Pinto, sarebbe stato sufficiente per il ricorrente dedurre la esorbitante durata del giudizio per ottenere, con tutta probabilità e salve eccezioni della parte contraria – con onere probatorio a carico della stessa e, peraltro, poco probabili trattandosi di giudizio contabile nel quale l'impulso della parte, in senso acceleratorio, è veramente marginale, se non inesistente - un indennizzo in misura non inferiore ad €. 750,00 per ogni anno ulteriore rispetto alla ragionevole durata, che può fissarsi in tre anni, trattandosi, come detto, di procedimento di natura sostanzialmente documentale.
Può, quindi, ritenersi che le probabilità di successo dell'iniziativa mancata, per il conseguimento dell'indennizzo nella misura di €. 19.500,00 (€. 750,00 x 26 – numero di anni di durata del giudizio di primo grado oltre quella ragionevole -), sono tali da considerare sussistente – entro gli stessi limiti - il danno derivante dalla negligenza del difensore.
Non ricorre alcun danno per la durata del giudizio di appello, contenuto nei due anni.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, rigettata la domanda principale e ritenuta, quindi, assorbita la pronuncia sulla domanda di manleva del convenuto nei confronti della
, aveva erroneamente posto le spese della compagnia di Controparte_4 assicurazioni a carico dell'attore.
Il motivo appare superato dall'accoglimento dell'appello principale, che impone la riforma della sentenza impugnata ed una nuova e diversa regolamentazione delle spese del doppio grado, in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale concernente il pagamento del compenso per la difesa in giudizio, senza pronunciarsi sulla eccezione di inadempimento che era stata sollevata dall'odierna appellante in primo grado, e concernente la responsabilità professionale che avrebbe condotto, se correttamente valutata, alla perdita del diritto al compenso.
In particolare, il deduce che la stessa dichiarazione di inammissibilità Pt_1 formulata dalla Corte dei Conti di Roma era riconducibile ad un errore di valutazione del professionista, il quale, nel parere preliminare, aveva reso assicurazioni al proprio assistito circa l'ammissibilità dell'azione dinanzi al giudice d'appello.
Inoltre, l'appellante si duole della circostanza che il primo giudice aveva affermato che il convenuto in via riconvenzionale non aveva dimostrato di avere adempiuto alla propria obbligazione – di pagamento del corrispettivo – senza però ammettere le prove orali che, pure, a tal fine erano state richieste dal e che venivano Pt_1 reiterate in sede di gravame.
8 Orbene, quanto al primo aspetto va rilevato che, a fronte della domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. in primo grado, il , con le memorie CP_1 Pt_1 istruttorie ex art. 183 ult. co. c.p.c., si era molto dilungato sull'eccezione di incompetenza – superata dal Tribunale e non riproposta in appello – ed aveva precisato i termini della propria domanda di accertamento della responsabilità professionale e di risarcimento del danno, senza però farne oggetto di una eccezione di inadempimento da contrapporre alla domanda riconvenzionale, anche perché cronologicamente e logicamente la prestazione difensiva dell'avv. (di cui si CP_1 chiede il corrispettivo) è antecedente ed autonoma rispetto alla condotta negligente dalla quale sarebbe scaturito il danno (rappresentata dal ritardo con il quale l'esito del giudizio di appello è stato comunicato, che ha reso impossibile la richiesta di indennizzo ex legge Pinto).
Quanto al secondo profilo, strettamente connesso al precedente, la responsabilità professionale dell'avv. non è mai stata prospettata in primo grado come CP_1 derivante da una errata valutazione della impugnabilità della decisione della Corte dei Conti in prima istanza, né, tanto meno, è stata qualificata come eccezione di inadempimento e causa della perdita del diritto al compenso.
Quanto, infine, alla dimostrazione dell'adempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo, va detto che correttamente il Tribunale non aveva ammesso le prove orali richieste dall'attore, prove che, riproposte, in appello, appaiono del tutto inammissibili siccome del tutto generiche ed irrilevanti ai fini del decidere, non indicandosi nei capitoli de quibus neppure l'importo che sarebbe stato versato in contanti.
Del resto, la motivazione del primo giudice, sul punto, appare coerente, dal momento che è stato accertato il versamento di un acconto di €. 1.000,00 solo perché esso era stato riconosciuto dal creditore, ed in presenza di un riconoscimento non occorre alcuna prova documentale o orale - ma particolarmente stringente – per giungere all'accertamento giudiziale.
In conclusione, accolti il primo e secondo motivo di appello principale, la sentenza impugnata va riformata nel senso che la domanda attorea va accolta, per quanto di ragione, e, previo accertamento della responsabilità professionale dell'avv.
[...]
, questi va condannato al risarcimento del danno in favore del , nella CP_1 Pt_1 misura di €. 19.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate.
Quanto alla posizione dell'appellato avv. , questi, nel costituirsi ha CP_1 concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, improcedibilità o improponibilità dell'impugnativa proposta da e, comunque, rigettare l'appello in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
con la conferma integrale delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1356/2023 del 16 maggio 2023 pronunciata dal Tribunale di Foggia, oltre alla condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Segue che, né nelle conclusioni né nel corpo della comparsa di costituzione, l'avv.
non formula alcun appello incidentale – né esplicito e né implicito – e CP_1
9 neppure ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte o assorbite in primo grado.
Ciò vale soprattutto per la domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della . Controparte_2
Soltanto con la comparsa conclusionale, del tutto tardivamente, l'avv. CP_1 prende posizione sulle difese di (che aveva evidentemente chiesto il rigetto CP_2 dell'appello e la conferma del rigetto di qualsivoglia domanda nei suoi confronti), affermando che “quanto alle difese spiegate dalle in merito alla Controparte_2 domanda di manleva, si segnala che esse non paiono menomamente condivisibili. L'asserita prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa difetta di qualsivoglia fondamento. Il si è scrupolosamente attenuto alle disposizioni codicistiche di CP_1 cui all'art. 2952, co. 3°, cod. civ., che così testualmente recita: “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Trattasi in maniera evidente di termini alternativi. Orbene, nel caso di specie, il ha Pt_1 notificato all'odierno deducente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 19 aprile 2015, e questi ha prontamente denunciato il sinistro alla propria compagnia (del resto sono le stesse a dare atto che tale comunicazione è avvenuta in data Controparte_2
12 giugno 2015). Il termine biennale di cui al comma 1° dell'art. 2952 cod. civ. è stato pertanto pienamente rispettato dall'assicurato. Occorre perciò considerare pienamente operativa la polizza tra quest'ultimo e la compagnia medesima”, senza però mai – neppure tardivamente – riproporre la domanda di manleva come era suo onere ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Concludendo, quanto al rapporto tra e in assenza di una CP_1 CP_2 domanda di manleva, non riproposta in appello, neppure in via subordinata, non può essere esaminata la medesima domanda di garanzia proposta in primo grado.
Segue che, con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio, ed avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso, nel rapporto tra e vanno Pt_1 CP_1 compensate nella misura di 1/2, ponendosi la restante metà a carico dell'appellato
, in considerazione della reciproca soccombenza e della diversa portata CP_1 delle domande reciproche accolte (quella risarcitoria e quella di pagamento), mentre nel rapporto tra e vanno poste a carico del CP_1 Controparte_5 [...]
, essendo stata la domanda di manleva dichiarata inammissibile. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 14 giugno 2023, da
[...]
avverso la sentenza n. 1356/2023, del 16 maggio 2023, del Parte_1
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
Accoglie l'appello e, per l'effetto accolta la domanda attorea in primo grado per quanto di ragione, previo accertamento della responsabilità professionale dell'avv. , lo condanna al CP_1 risarcimento del danno in favore del , nella misura di €. 19.500,00, oltre Pt_1
10 rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
confermando l'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento proposta dall'avv.
[...]
. CP_1
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da avv. nei CP_1 confronti di . Controparte_2
Compensa nella misura di ½ le spese nel rapporto tra e avv. , Pt_1 CP_1 ponendo la restante metà a carico del , spese che si quantificano per CP_1
l'intero, quanto al primo grado, in complessivi €. 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge;
condanna l'appellato De RI IL alla rifusione delle spese sostenute da
, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 5.077,00 Controparte_2 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge;
Così decisa il 14 maggio 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti IL Labellarte
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
IL LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere istr. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “responsabilità professionale” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 785 dell'anno 2023
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Santoro in forza Parte_1 di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Tribuna, 200, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
avv. IL, difeso in proprio, unitamente agli avv.ti Jean Paul de RI CP_1
e Domenico Fasanella, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliati in Foggia alla via Nicola Arpaia n. 37, Sc. B., presso il suo studio, nonché ai domicili digitali;
e Email_2 Email_3
Email_4
APPELLATO
N O N C H E'
in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita Controparte_2
e difesa dall'avv. Giovanni Gentile, giusta generale in atti, ed elettivamente domiciliata al domicilio digitale;
Email_5
APPELLATA
1 All'udienza del 2 maggio 2025 il Consigliere Istruttore, fatte precisare le conclusioni e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, ha assegnato la causa a sentenza, riservandosi di riferire al Collegio, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il sig. conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Foggia l'avv. IL De RI, al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della relativa responsabilità professionale ex artt. 1218 e 1176, co. 2, c.c., nell'esecuzione dell'attività difensiva svolta, dal momento che quest'ultimo, officiato della difesa del ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale d'Appello (per l'impugnazione della sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la , emessa il 16 CP_3 febbraio 2006, ovvero 29 anni dopo l'introduzione del giudizio), avesse comunicato al proprio assistito il deposito della sentenza d'appello del 5 giugno 2009, soltanto il 2 dicembre 2010, ben oltre il termine semestrale decadenziale per la proposizione del ricorso ai sensi della legge n. 89/2001, facoltà, peraltro ricompresa nell'originario mandato difensivo.
Assumeva, dunque, l'attore, che il difensore avv. , omettendo di introdurre CP_1 il giudizio in questione ovvero di informare tempestivamente il proprio assistito dell'esito dell'appello, gli aveva impedito di ottenere l'indennizzo per la non ragionevole durata del giudizio amministrativo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, che sarebbe ammontato ad €. 23.258,00 (tenuto conto di un indennizzo di €. 750,00 per ciascun anno ulteriore rispetto alla ragionevole durata), danno che chiedeva porsi a carico del resistente avvocato, stante la riconducibilità del danno alla responsabilità professionale dello stesso;
il tutto oltre spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, l'avv. contestava gli avversi assunti, chiedendo CP_1 il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale per il saldo del compenso dovuto per la difesa nel giudizio amministrativo, quantificato in €. 5.430,39; inoltre, chiamava in causa la propria compagnia di assicurazioni
, per essere manlevato da quanto fosse condannato a pagare in Controparte_2 favore del ricorrente.
Nel costituirsi in giudizio, la terza chiamata eccepiva la Controparte_2 prescrizione del credito nei suoi confronti e l'inoperatività della polizza e contestava la responsabilità dell'assicurato, chiedendo il rigetto della domanda nei confronti dello stesso.
Mutato il rito, la causa, istruita a mezzo documenti, veniva decisa con la sentenza n. 1356/2023 del 16 maggio 2023, con la quale il Tribunale di Foggia rigettava la domanda principale ed accoglieva la domanda riconvenzionale, nei limiti della somma di €. 3.505,00 oltre accessori di legge, ponendo a carico dell'attore le spese di giudizio in favore dell'avvocato convenuto e della terza chiamata Controparte_2
, liquidate – per ciascuno di essi – in €. 3.809,00, oltre accessori di legge.
[...]
In particolare, il primo giudice, superata una preliminare eccezione di incompetenza per territorio, ed assorbita ogni valutazione sulla “effettiva violazione 2 da parte del dell'obbligo […] di informare quest'ultimo […] della definizione CP_1 del procedimento d'appello entro termine di sei mesi dal deposito della sentenza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto)”, aveva giudicato, in ogni caso, insussistente il nesso di causalità tra il dedotto comportamento omissivo del professionista ed il danno patito dal cliente, in quanto aveva ritenuto – in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte che richiede l'accertamento delle probabilità di successo dell'azione giudiziaria non intrapresa o non proseguita – che, nel caso di specie, l'attore non avesse fornito la prova che “se il avesse comunicato CP_1 per tempo al l'esito del giudizio contabile di secondo grado ed il cliente avesse Pt_1 proposto il ricorso ai sensi della legge Pinto, la Corte d'Appello competente avrebbe accolto la domanda indennitaria”.
Nello specifico, il primo giudice ha ritenuto che l'attore non avesse dimostrato
“l'assenza di condotte dilatorie od abusive del danneggiato ai sensi della legge Pinto” che rappresentano un presupposto di accoglimento dell'istanza di indennizzo del pregiudizio da irragionevole durata del processo e, dunque, un elemento costitutivo del diritto risarcitorio del . Pt_1
Il rigetto della domanda principale, aveva, quindi, reso ultroneo l'esame della domanda di garanzia nei confronti di , mentre, quanto alla domanda CP_2 riconvenzionale, il Tribunale ha ritenuto che il mandato professionale non fosse stato contestato ed ampiamente documentato e gli importi richiesti, congrui e corrispondenti alle tariffe di cui al D.M. 127/2004 applicabile alla fattispecie, dai quali era possibile e necessario sottrarre esclusivamente la somma di €. 1.000,00 versata in acconto e riconosciuta dal . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione ritualmente notificato, il , chiedendo, per i motivi di seguito indicati Pt_1 ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni :
“accertare e dichiarare la responsabilità professionale e l'inadempimento contrattuale del Professionista Convenuto Avv. per i motivi spiegati in CP_1 narrativa e, per l'effetto, Voglia condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore del Dott. ammontante a complessivi €23.258,00, oltre al danno Parte_1 non patrimoniale e a quello per perdita di chance equitativamente determinati e ritenuti di giustizia, interessi legali e rivalutazione monetaria;
e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni, le istanze e la domanda riconvenzionale sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Foggia per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Nel costituirsi in appello, l'avv. , ha chiesto rigettarsi l'appello e confermarsi CP_1 la sentenza di primo grado, reiterando, laddove occorresse le richieste istruttorie formulate in primo grado e non accolte dal primo giudice;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituita, altresì, la , la quale ha chiesto, in via principale, Controparte_2 il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, in subordine, l'accertamento della prescrizione del diritto di credito dell'avv. , in ulteriore CP_1
3 subordine l'inoperatività della polizza e, in via ulteriormente gradata, il riconoscimento dell'indennizzo entro il massimale di garanzia.
All'udienza del 2 maggio 2025, in assenza di approfondimenti istruttori, la causa, fissata dinanzi al Consigliere Istruttore nominato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e previo deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, è stata trattenuta in decisione.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la Parte_1 sentenza di primo grado, nella parte in cui il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della responsabilità professionale del convenuto, in ragione degli addebiti mossigli con l'atto di citazione.
In particolare, l'appellante deduce che, nonostante avesse formalmente proposto la domanda di accertamento della responsabilità, il Tribunale ha ritenuto superfluo l'accertamento in questione, in ragione del fatto che l'insussistenza della prova del danno riconducibile, in nesso di causa ad effetto, alla condotta asseritamente negligente, rendeva in ogni caso superflua la pronuncia sul punto.
In effetti, il primo giudice prima di passare alla verifica della prova del danno, afferma in modo sibillino e con lunga incidentale “In disparte, invero, ogni considerazione circa l'effettiva violazione da parte del dell'obbligo, sullo CP_1 stesso derivante dal contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con il
, di informare quest'ultimo, all'esito del giudizio contabile di secondo grado – Pt_1 dal convenuto intrapreso, in nome e per conto dell'attore, dinanzi alla Corte dei Conti
- Sezione Giurisdizionale d'Appello, avverso la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia depositata il 16.02.2006 – della definizione del procedimento di d'appello entro il termine di sei mesi dal deposito della sentenza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), onde consentire all'attore medesimo di proporre tempestivo ricorso per il riconoscimento dell'equa riparazione del danno subito a causa dell'irragionevole durata del processo..”; il che, effettivamente, non dà conto con esattezza se, nel ragionamento del Tribunale, la responsabilità del difensore deve ritenersi affermata oppure no.
Sotto tale punto di vista, il motivo di appello va accolto e la motivazione del primo giudice deve essere necessariamente integrata, in quanto l'affermazione di responsabilità è presupposto indefettibile per la valutazione degli ulteriori motivi di appello, per le ragioni che più oltre saranno palesi.
Orbene, è dato pacifico e documentato dallo scambio di missive tra le parti, che sin dal momento in cui il affidò all'avv. l'incarico di proporre appello Pt_1 CP_1 avverso il rigetto in primo grado - il che è avvenuto nei primi mesi dell'anno 2007 (tenuto conto che il ricorso in appello dinanzi alla Corte dei Conti di Roma fu depositato nel febbraio 2007) - era intenzione dello stesso proporre ricorso per ottenere l'indennizzo ex legge Pinto (essendo durato il primo grado ben 29 anni), tanto che nel mandato conferito all'avv. ai fini dell'appello era già conferita CP_1 la facoltà di proporre un ricorso in tal senso.
4 Ciò posto, a nulla rileva il fatto che, nel settembre del 2007, il difensore avesse riscontrato la richiesta del suo assistito invitandolo a sottoscrivere due nuovi mandati, riconsegnati firmati soltanto nel 2011, giacché l'avv. era già CP_1 munito del mandato necessario.
Inoltre, a nulla rileva il carteggio precedente la proposizione dell'appello, dal momento che era facoltà del richiedere l'indennizzo per la irragionevole Pt_1 durata del procedimento sino a sei mesi dopo la definitività del giudizio, il che è avvenuto soltanto con il deposito della sentenza di appello.
Segue che il ritardo – incontestato – con il quale il difensore aveva fatto conoscere al suo cliente l'esito del giudizio d'appello dinanzi alla Corte dei Conti di Roma appare colpevolmente negligente sotto un duplice profilo, in quanto il difensore avrebbe dovuto, in ogni caso, tutelare il proprio assistito comunicandogli tempestivamente l'esito del giudizio di appello, tanto più che era già a conoscenza di una volontà in tal senso sin dalla conclusione del primo grado, ed addirittura avrebbe potuto avviare il giudizio in autonomia, essendo munito del relativo mandato sin dal 2007.
Va, in conclusione, affermata la responsabilità dell'avv. per la condotta CP_1 negligente denunciata dal suo assistito.
Con il secondo motivo di appello, il ha censurato la sentenza di primo grado Pt_1 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra la condotta negligente tenuta dal ed il danno rappresentato dal mancato CP_1 ottenimento dell'indennizzo ex legge Pinto, sull'erroneo presupposto che tale dimostrazione dovesse essere fornita dall'attore.
Punto di partenza del primo giudice è stato il consolidato e condivisibile orientamento del giudice di legittimità secondo cui “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, come nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risarcimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziari, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento” (Cass. Civ., sez. III, 6 settembre 2024, n. 24007; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Civ., sez. III, 19 gennaio 2024, n. 2109).
L'errore del Tribunale – nella critica dell'appellante – consisterebbe nell'avere ritenuto non dimostrato il danno, giacché l'attore avrebbe dovuto provare che Pt_1
l'iniziativa giudiziaria (che è stata preclusa dalla tardiva comunicazione del difensore e consistente nel ricorso ex l. 89/2001) avrebbe avuto una significativa probabilità di successo, mentre, nel caso di specie, tale prova era mancata e sulla
5 base degli elementi a disposizione del Tribunale doveva escludersi che l'attore avrebbe potuto ottenere il chiesto indennizzo.
In particolare, il Tribunale ha preso le mosse da Cass. Civ. n. 16313/2015, secondo cui “una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89/2001, il giudice deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente”, per dedurne che il profilo dell'assenza di condotte dilatorie od abusive del danneggiato ai sensi della legge Pinto è un presupposto per l'accoglimento dell'istanza di indennizzo e, come tale, un elemento costitutivo del diritto risarcitorio del che incombeva all'attore allegare. Pt_1
Ebbene, condivide la Corte l'affermazione, consolidata in giurisprudenza, secondo cui il danno, nella fattispecie in commento, non può ritenersi in re ipsa, imponendo al giudice di verificare la ricorrenza di circostanze particolari atte ad escluderlo, tuttavia, in nessuno degli arresti citati dal primo giudice si rinviene un onere di allegazione e di prova da parte del ricorrente circa l'assenza delle circostanze idonee ad escludere il danno1.
Al contrario, costituisce ius receptum il principio secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. « legge ), il danno non patrimoniale è, anche alla stregua Per_1 della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca;
sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa — ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione —, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che l'altra parte non dimostri che sussistono, nel caso concreto, circostanze particolari, le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.
In particolare, l'entità della posta in gioco nel processo ove si è verificato il mancato rispetto del termine ragionevole non è suscettibile di impedire il riconoscimento del 1 In particolare, nel primo caso all'attenzione della Suprema Corte, - Cass. Civ. n. 16313/2015 - Il Giudice di merito non aveva riconosciuto il diritto asserito dal ricorrente sulla base del fatto che quest'ultimo aveva avuto soddisfatta la pretesa attivata nel procedimento presupposto in corso di causa, precisamente dopo meno di un anno dal deposito del ricorso, tanto che il procedimento, conclusosi per cessazione della materia del contendere, proseguiva per il solo riconoscimento della distrazione delle spese in favore del difensore, e nel secondo – Cass. Civ. n. 16086/2009 – viene richiamata la Corte di Strasburgo, secondo cui “ferma la presunzione di sussistenza del danno non patrimoniale - salvo che non ricorrano circostanze che permettano di escluderlo -, qualora la parte non abbia allegato, comunque non emergano, elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza di detto danno (costituiti, tra gli altri, dal valore della controversia, dalla natura della medesima, da apprezzare in riferimento alla situazione economico- patrimoniale dell'istante, dalla durata del ritardo, dalle aspettative desumibili anche dalla probabilità di accoglimento della domanda), l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce delle quantificazioni operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, imponga una quantificazione che, nell'osservanza della giurisprudenza della Corte EDU, deve essere, di regola, non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo” . 6 danno non patrimoniale, dato che l'ansia e il patema d'animo conseguenti alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente escludente lo stesso.
Tale era, significativamente, la giurisprudenza consolidata al momento in cui avrebbe potuto e dovuto essere introdotto il ricorso ex legge Pinto dal e dalla Pt_1 quale il giudice dell'indennizzo, ma anche quello della odierna domanda di responsabilità professionale, non poteva prescindere (Cass. 23 giugno 2011 n. 13731; Cass. 16 settembre 2009 n. 19979; Cass. 26 settembre 2008 n. 24269; Cass. 15 novembre 2007 n. 23632; Cass. 13 settembre 2006 n. 19666; Cass. 30 giugno 2006 n. 15064; Cass. 11 novembre 2005 n. 21857; Cass. 4 novembre 2005 n. 21391; Cass. 3 ottobre 2005 n. 19288; Cass. 29 settembre 2005 n. 19029; Cass. 22 settembre 2005 n. 18650.
Non è poi irrilevante ricordare che tutte le novità normative nazionali, finalizzate a porre limiti del tutto preclusivi o incidenti sulla quantificazione dell'indennizzo, sono state introdotte in epoca successiva a quella in cui avrebbe potuto e dovuto essere azionato il ricorso ex legge Pinto.
Infatti, l'originario impianto della legge Pinto, disegnato dalla giurisprudenza della CEDU è stato significativamente inciso dal legislatore nazionale, con l'intento di circoscriverne la portata indennitaria, ad iniziare dal co. 2 bis dell'art. 2 l. 89/01 (aggiunto dall'art. 55, co. .1, lett. a) n. 2 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 con mod. nella l. 7 agosto 2012, n. 134), che ha introdotto termini di durata ragionevole fissi e differenziati per tipologie di procedimenti, per proseguire con il comma 2 quinquies dell'art. 2 l. 89/01 (aggiunto dall'art. 55, co. .1, lett. a) n. 2 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 con mod. nella l. 7 agosto 2012, n. 134 e poi modificato dall'art. 1 co. 777, lett. d) della l. 28 dicembre 2015, n. 208) che ha introdotto tutta una serie di limitazioni al riconoscimento dell'indennizzo in presenza di condotte dilatorie o di mala fede del richiedente, o al comma 2 sexies dell'art. 2 l. 89/01 (aggiunto dall'art. 1 co. 777, lett. d) della l. 28 dicembre 2015, n. 208) che ha introdotto ipotesi di presunzione di insussistenza del pregiudizio, salva prova contraria, per giungere ai limiti quantitativi degli indennizzi di cui all'art. 2 bis l. 89/01, introdotti e successivamente modificati dalle citate norme degli anni 2012- 2015.
La Suprema Corte nell'arresto, pure citato dal primo giudice, Cass. Civ., sez. I, 8 luglio 2009, n.16086, ha perentoriamente affermato che “la giurisprudenza della Cedu consente che nella determinazione della ragionevole durata del processo e nella liquidazione dell'indennizzo per la sua durata irragionevole il giudice nazionale possa motivatamente discostarsi dai parametri da essa offerti, purché sia soddisfatta l'esigenza di assicurare alla parte un serio ristoro per il danno patito, tenuto conto della tradizione giuridica e del tenore di vita del suo paese;
il giudice italiano, pertanto, nell'applicazione dell'art. 2 l. 24 marzo 2001 n. 89, mentre può motivatamente adottare criteri di liquidazione diversi da quelli della Cedu, non può in nessun caso quantificare il danno non patrimoniale in misura minore di euro. 750,00 per ogni anno eccedente il termine ragionevole del processo”.
7 In conclusione, sulla base della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale della stessa esistente al momento in cui avrebbe potuto essere proposto ricorso ex l. Pinto, sarebbe stato sufficiente per il ricorrente dedurre la esorbitante durata del giudizio per ottenere, con tutta probabilità e salve eccezioni della parte contraria – con onere probatorio a carico della stessa e, peraltro, poco probabili trattandosi di giudizio contabile nel quale l'impulso della parte, in senso acceleratorio, è veramente marginale, se non inesistente - un indennizzo in misura non inferiore ad €. 750,00 per ogni anno ulteriore rispetto alla ragionevole durata, che può fissarsi in tre anni, trattandosi, come detto, di procedimento di natura sostanzialmente documentale.
Può, quindi, ritenersi che le probabilità di successo dell'iniziativa mancata, per il conseguimento dell'indennizzo nella misura di €. 19.500,00 (€. 750,00 x 26 – numero di anni di durata del giudizio di primo grado oltre quella ragionevole -), sono tali da considerare sussistente – entro gli stessi limiti - il danno derivante dalla negligenza del difensore.
Non ricorre alcun danno per la durata del giudizio di appello, contenuto nei due anni.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, rigettata la domanda principale e ritenuta, quindi, assorbita la pronuncia sulla domanda di manleva del convenuto nei confronti della
, aveva erroneamente posto le spese della compagnia di Controparte_4 assicurazioni a carico dell'attore.
Il motivo appare superato dall'accoglimento dell'appello principale, che impone la riforma della sentenza impugnata ed una nuova e diversa regolamentazione delle spese del doppio grado, in ragione dell'esito complessivo del giudizio.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda riconvenzionale concernente il pagamento del compenso per la difesa in giudizio, senza pronunciarsi sulla eccezione di inadempimento che era stata sollevata dall'odierna appellante in primo grado, e concernente la responsabilità professionale che avrebbe condotto, se correttamente valutata, alla perdita del diritto al compenso.
In particolare, il deduce che la stessa dichiarazione di inammissibilità Pt_1 formulata dalla Corte dei Conti di Roma era riconducibile ad un errore di valutazione del professionista, il quale, nel parere preliminare, aveva reso assicurazioni al proprio assistito circa l'ammissibilità dell'azione dinanzi al giudice d'appello.
Inoltre, l'appellante si duole della circostanza che il primo giudice aveva affermato che il convenuto in via riconvenzionale non aveva dimostrato di avere adempiuto alla propria obbligazione – di pagamento del corrispettivo – senza però ammettere le prove orali che, pure, a tal fine erano state richieste dal e che venivano Pt_1 reiterate in sede di gravame.
8 Orbene, quanto al primo aspetto va rilevato che, a fronte della domanda riconvenzionale spiegata dall'avv. in primo grado, il , con le memorie CP_1 Pt_1 istruttorie ex art. 183 ult. co. c.p.c., si era molto dilungato sull'eccezione di incompetenza – superata dal Tribunale e non riproposta in appello – ed aveva precisato i termini della propria domanda di accertamento della responsabilità professionale e di risarcimento del danno, senza però farne oggetto di una eccezione di inadempimento da contrapporre alla domanda riconvenzionale, anche perché cronologicamente e logicamente la prestazione difensiva dell'avv. (di cui si CP_1 chiede il corrispettivo) è antecedente ed autonoma rispetto alla condotta negligente dalla quale sarebbe scaturito il danno (rappresentata dal ritardo con il quale l'esito del giudizio di appello è stato comunicato, che ha reso impossibile la richiesta di indennizzo ex legge Pinto).
Quanto al secondo profilo, strettamente connesso al precedente, la responsabilità professionale dell'avv. non è mai stata prospettata in primo grado come CP_1 derivante da una errata valutazione della impugnabilità della decisione della Corte dei Conti in prima istanza, né, tanto meno, è stata qualificata come eccezione di inadempimento e causa della perdita del diritto al compenso.
Quanto, infine, alla dimostrazione dell'adempimento della obbligazione di pagamento del corrispettivo, va detto che correttamente il Tribunale non aveva ammesso le prove orali richieste dall'attore, prove che, riproposte, in appello, appaiono del tutto inammissibili siccome del tutto generiche ed irrilevanti ai fini del decidere, non indicandosi nei capitoli de quibus neppure l'importo che sarebbe stato versato in contanti.
Del resto, la motivazione del primo giudice, sul punto, appare coerente, dal momento che è stato accertato il versamento di un acconto di €. 1.000,00 solo perché esso era stato riconosciuto dal creditore, ed in presenza di un riconoscimento non occorre alcuna prova documentale o orale - ma particolarmente stringente – per giungere all'accertamento giudiziale.
In conclusione, accolti il primo e secondo motivo di appello principale, la sentenza impugnata va riformata nel senso che la domanda attorea va accolta, per quanto di ragione, e, previo accertamento della responsabilità professionale dell'avv.
[...]
, questi va condannato al risarcimento del danno in favore del , nella CP_1 Pt_1 misura di €. 19.500,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate.
Quanto alla posizione dell'appellato avv. , questi, nel costituirsi ha CP_1 concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, improcedibilità o improponibilità dell'impugnativa proposta da e, comunque, rigettare l'appello in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto;
con la conferma integrale delle statuizioni contenute nella sentenza n. 1356/2023 del 16 maggio 2023 pronunciata dal Tribunale di Foggia, oltre alla condanna di parte appellante ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
Segue che, né nelle conclusioni né nel corpo della comparsa di costituzione, l'avv.
non formula alcun appello incidentale – né esplicito e né implicito – e CP_1
9 neppure ripropone, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte o assorbite in primo grado.
Ciò vale soprattutto per la domanda di manleva formulata in primo grado nei confronti della . Controparte_2
Soltanto con la comparsa conclusionale, del tutto tardivamente, l'avv. CP_1 prende posizione sulle difese di (che aveva evidentemente chiesto il rigetto CP_2 dell'appello e la conferma del rigetto di qualsivoglia domanda nei suoi confronti), affermando che “quanto alle difese spiegate dalle in merito alla Controparte_2 domanda di manleva, si segnala che esse non paiono menomamente condivisibili. L'asserita prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa difetta di qualsivoglia fondamento. Il si è scrupolosamente attenuto alle disposizioni codicistiche di CP_1 cui all'art. 2952, co. 3°, cod. civ., che così testualmente recita: “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione”. Trattasi in maniera evidente di termini alternativi. Orbene, nel caso di specie, il ha Pt_1 notificato all'odierno deducente il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 19 aprile 2015, e questi ha prontamente denunciato il sinistro alla propria compagnia (del resto sono le stesse a dare atto che tale comunicazione è avvenuta in data Controparte_2
12 giugno 2015). Il termine biennale di cui al comma 1° dell'art. 2952 cod. civ. è stato pertanto pienamente rispettato dall'assicurato. Occorre perciò considerare pienamente operativa la polizza tra quest'ultimo e la compagnia medesima”, senza però mai – neppure tardivamente – riproporre la domanda di manleva come era suo onere ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
Concludendo, quanto al rapporto tra e in assenza di una CP_1 CP_2 domanda di manleva, non riproposta in appello, neppure in via subordinata, non può essere esaminata la medesima domanda di garanzia proposta in primo grado.
Segue che, con riferimento alla regolamentazione delle spese del giudizio, ed avuto riguardo all'esito complessivo dello stesso, nel rapporto tra e vanno Pt_1 CP_1 compensate nella misura di 1/2, ponendosi la restante metà a carico dell'appellato
, in considerazione della reciproca soccombenza e della diversa portata CP_1 delle domande reciproche accolte (quella risarcitoria e quella di pagamento), mentre nel rapporto tra e vanno poste a carico del CP_1 Controparte_5 [...]
, essendo stata la domanda di manleva dichiarata inammissibile. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 14 giugno 2023, da
[...]
avverso la sentenza n. 1356/2023, del 16 maggio 2023, del Parte_1
Tribunale di Foggia, in composizione monocratica,
Accoglie l'appello e, per l'effetto accolta la domanda attorea in primo grado per quanto di ragione, previo accertamento della responsabilità professionale dell'avv. , lo condanna al CP_1 risarcimento del danno in favore del , nella misura di €. 19.500,00, oltre Pt_1
10 rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate;
confermando l'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento proposta dall'avv.
[...]
. CP_1
dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta da avv. nei CP_1 confronti di . Controparte_2
Compensa nella misura di ½ le spese nel rapporto tra e avv. , Pt_1 CP_1 ponendo la restante metà a carico del , spese che si quantificano per CP_1
l'intero, quanto al primo grado, in complessivi €. 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge;
condanna l'appellato De RI IL alla rifusione delle spese sostenute da
, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi €. 5.077,00 Controparte_2 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge, e, quanto al secondo grado, in complessivi €. 5.809,00 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge;
Così decisa il 14 maggio 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti IL Labellarte
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