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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 440/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RC IS, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3130/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007367883
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170001692272 BOLLO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170010692854 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170017735782 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180001782932 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180005331282 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190009548213 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200012619822 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1317/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti Resistente/Appellato: insistono nei propri atti scritti per la Corte è presente il funzionario Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, ES RK chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e delle sottese cartelle esattoriali, eccependo:
-L'omessa e/o illegittima notifica degli atti presupposti;
- Il difetto di motivazione;
-L'inesistenza della pretesa tributaria;
-L'intervenuta decadenza e prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Le parti depositavano memorie.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato.
Invero, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata anche con riferimento agli atti presupposti, deducendo che soltanto tramite tale intimazione di pagamento era venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento su cui si fonda la pretesa tributaria avanzata.
Ora, va rilevato che dalla produzione versata in atti da Riscossione Sicilia emerge che sono state regolarmente notificate al contribuente con lettere raccomandate tutte le cartelle indicate nel ricorso depositato (v. al riguardo produzione allegata alle controdeduzioni).
Quanto all'inesistenza della notifica, alcune delle quali avvenute a mezzo posta privata, va rilevato che, a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs. n.58/2011, è stata ampliata la platea degli operatori abilitati alle notifiche via Posta degli atti tributari ex L. 890/1982, di tal chè le notifiche possono essere validamente effettuate anche da soggetti privati (cfr. ordinanza Suprema Corte n.18541 dell'8/7/2024), purchè questi, come nella specie, abbiano preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Emerge espressamente, quanto alle cartelle notificate a mezzo deposito nella casa comunale, che al contribuente è stato dato avviso dell'avvenuto deposito e che la notifica dell'avviso si è perfezionata per la compiuta giacenza degli avvisi medesimi.
L'impugnazione, pertanto, andava proposta entro i termini di legge avverso tali atti, tramite i quali il ricorrente
è venuto a conoscenza delle pretese tributarie e non già successivamente, solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, come avvenuto nella specie.
Di conseguenza, le pretese tributarie avanzate sono divenute per quanto sopra detto definitive e risultano inammissibili i motivi di ricorso di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 (quanto all'inesistenza della pretesa tributaria, genericamente eccepita).
Infine, quanto alla prescrizione del credito erariale, asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle esattoriali, genericamente dedotta con il ricorso depositato, essa è decennale, ex art. 2946 c.c.
Il ricorso va dunque rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, che si liquidano nella somma di euro 280,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente, che si liquidano complessivamente in euro 280,00. Agrigento 20/10/2025 Il giudice
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RC IS, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3130/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239007367883
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170001692272 BOLLO 2012 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170010692854 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170017735782 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180001782932 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180005331282 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120190009548213 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200012619822 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1317/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti Resistente/Appellato: insistono nei propri atti scritti per la Corte è presente il funzionario Nominativo_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, ES RK chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e delle sottese cartelle esattoriali, eccependo:
-L'omessa e/o illegittima notifica degli atti presupposti;
- Il difetto di motivazione;
-L'inesistenza della pretesa tributaria;
-L'intervenuta decadenza e prescrizione.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l'infondatezza delle proposte eccezioni e chiedendo dunque il rigetto del ricorso avanzato.
Le parti depositavano memorie.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato.
Invero, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata anche con riferimento agli atti presupposti, deducendo che soltanto tramite tale intimazione di pagamento era venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento su cui si fonda la pretesa tributaria avanzata.
Ora, va rilevato che dalla produzione versata in atti da Riscossione Sicilia emerge che sono state regolarmente notificate al contribuente con lettere raccomandate tutte le cartelle indicate nel ricorso depositato (v. al riguardo produzione allegata alle controdeduzioni).
Quanto all'inesistenza della notifica, alcune delle quali avvenute a mezzo posta privata, va rilevato che, a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs. n.58/2011, è stata ampliata la platea degli operatori abilitati alle notifiche via Posta degli atti tributari ex L. 890/1982, di tal chè le notifiche possono essere validamente effettuate anche da soggetti privati (cfr. ordinanza Suprema Corte n.18541 dell'8/7/2024), purchè questi, come nella specie, abbiano preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Emerge espressamente, quanto alle cartelle notificate a mezzo deposito nella casa comunale, che al contribuente è stato dato avviso dell'avvenuto deposito e che la notifica dell'avviso si è perfezionata per la compiuta giacenza degli avvisi medesimi.
L'impugnazione, pertanto, andava proposta entro i termini di legge avverso tali atti, tramite i quali il ricorrente
è venuto a conoscenza delle pretese tributarie e non già successivamente, solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, come avvenuto nella specie.
Di conseguenza, le pretese tributarie avanzate sono divenute per quanto sopra detto definitive e risultano inammissibili i motivi di ricorso di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 (quanto all'inesistenza della pretesa tributaria, genericamente eccepita).
Infine, quanto alla prescrizione del credito erariale, asseritamente maturata dopo la notifica delle cartelle esattoriali, genericamente dedotta con il ricorso depositato, essa è decennale, ex art. 2946 c.c.
Il ricorso va dunque rigettato.
Segue la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte resistente, che si liquidano nella somma di euro 280,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del resistente, che si liquidano complessivamente in euro 280,00. Agrigento 20/10/2025 Il giudice