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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 152 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pasca Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
appellante
e
( CF. rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fersini , CP_1 CodiceFiscale_2 giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
appellata
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 127 ter cpc nei termini assegnati in sostituzione dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024.
**********
MOTIVAZIONE
1.Con sentenza n. 72/2023 in data 12.1.2023, notificata il 16.1.2023, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere, previa Parte_1 CP_1 ricostruzione dell'intera massa ereditaria, la condanna di alla restituzione, in suo favore, CP_1 delle somme prelevate dalla convenuta - dal 2007 e fino al decesso - dal conto corrente intestato al de cuius per un importo di € 89.000,00. Persona_1
1.1.Con atto di citazione notificato il 20.1.2021 , dichiarandosi unico erede di don Parte_1 Per_1
, deceduto in data 12.08.2011, conveniva in giudizio , lamentando che la convenuta
[...] CP_1 aveva sottratto dal conto corrente intestato al de cuius ingenti somme (€ 89.000,00), anche dopo la morte del . Esponeva, invero, l'attore che il de cuius aveva eseguito donazioni di somme di denaro in favore Pt_1 della convenuta, di non lieve entità, prive della necessaria forma pubblica e ne chiedeva la declaratoria di nullità per difetto di forma, con ricostituzione dell'asse ereditario e condanna della controparte alla corresponsione di quanto sottratto dopo la morte del de cuius.
, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore, evidenziando CP_1 che don aveva apparentemente redatto due testamenti, di cui uno accertato essere falso Persona_1 nella CTU redatta a seguito di ricorso per ATP. La convenuta ha precisato che il testamento con cui l'attore veniva dichiarato erede universale era stato dichiarato falso, con sentenza non ancora passata in giudicato. Nel merito, la ha evidenziato che comunque il de cuius in vita poteva disporre liberamente Pt_1 dei propri beni e ha chiesto dunque il rigetto dell'avversa domanda.
1.2. Il Tribunale, esclusa la formazione del giudicato sulla falsità del testamento, con cui l'attore era stato dichiarato erede universale dello zio, perché il giudizio si era estinto ex art. 393 cpc, riteneva tuttavia che l'attore non avesse fornito la prova della sua qualità di erede, non avendo neanche prodotto il testamento con il quale era stato dichiarato erede, mentre la convenuta aveva invece prodotto il verbale di pubblicazione dell'8.09.2011, con cui il notaio aveva pubblicato due testamenti apparentemente a firma di , se pure di contenuto opposto: nel primo – in data 23.7.2008 - veniva dichiarato erede Persona_1 universale , il secondo – in data 18.6.2007 - conteneva disposizioni specifiche per ciascun Parte_1 bene, con assegnazione del conto corrente a e di una quota di terreno all'attore. Veniva poi CP_1 prodotta la consulenza tecnica d'ufficio, redatta in sede di ATP e mai contestata nel suo contenuto da parte attrice, attestante la falsità del testamento che l'attore poneva a base della propria domanda.
2 La domanda, in ogni caso, secondo il tribunale, rimaneva sfornita di prova anche nel merito, sicché la domanda era disattesa anche per tale motivo.
->>>
2. Con atto notificato il 15.2.2023 propone appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1 deducendone la erroneità per i seguenti motivi :
a) Erronea applicazione delle norme di legge;
erronea interpretazione e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sua legittimazione in forza del testamento e ritenuto anche la domanda sfornita di prova sulla legittimazione attiva di , affermando che l'attore/appellante non aveva Parte_1 provato di essere erede del de cuius, e tanto nonostante la dichiarazione confessoria di parte convenuta che individuava, in forza di una dichiarazione testamentaria, il quale Parte_1 erede universale e che comunque la domanda fosse priva di prova per ciò che atteneva al merito della controversia, nonostante vi fosse documentazione (non contestata) probante l'avvenuta effettuazione di prelievi e mezzo bancomat, in data 12.08;13.08; due prelievi il 15.08 presso la filiale di Castrignano del Capo della , quando il de cuius era già deceduto Controparte_2 da giorni ( 12.8.2011).
b) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge di cui agli artt. 100 e 221 c.p.c., oltre che agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c.: il deducente censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non provata in capo all'attore la qualità di erede universale del Per de cuius , affidandosi a semplici deduzioni, non supportate da idoneo Persona_1 percorso logico-giuridico, oltre che da norme di legge, in violazione degli artt. 100 e 221 c.p.c, perchè la estinzione del giudizio di querela caduca la sentenza che aveva accertato la falsità del testamento, rendendo impossibile ogni sia reviviscenza;
c) Violazione di legge di cui all'art. 2697 c.c., all'art. 115 oltre che per vizio di ultra petizione, nullità per motivazione insufficiente e/o contraddittoria - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..: l'appellante lamenta una ultrapetizione effettuata dal Giudice di prime cure che, nonostante la dichiarazione confessoria di parte convenuta, ritiene l'attore non legittimato, poiché non erede, sulla scorta di considerazioni sfornite di supporto logico-giuridico adeguato, oltre che in assenza di prova dei fatti impeditivi dedotti dalla convenuta.
d) Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112, 115 e 116, c.p.c.; vizio di motivazione: il Tribunale ha erroneamente ritenuto di procedere alla valutazione nel merito della controversia, nonostante avesse adottato una pronuncia ostativa all'esame della domanda per difetto di una condizione dell'azione: il difetto di legittimazione attiva avrebbe dovuto
3 determinare - ove il percorso logico-giuridico fosse andato esente da censure, al contrario di quanto avvenuto nella fattispecie - l'arresto di ogni ulteriore attività processuale e, di conseguenza, di ogni ulteriore statuizione. Ad ogni buon conto, l'appellante assume di aver allegato ampia produzione documentale, mai smentita e/o contestata da controparte, con cui avrebbe dimostrato come la convenuta aveva prelevato ingenti somme dal conto corrente acceso presso filiale di Ruffano;
la modalità e l'importo dei prelievi e i tempi della Controparte_2 effettuazione dei medesimi (sempre con frequenza ravvicinata), il luogo di effettuazione dei medesimi (Casarano, luogo di residenza e domicilio della convenuta), sono elementi sintomatici della effettuata attività di sottrazione, oltre all' emissione di assegni di importo di Euro 15.000,00
e di Euro 5.000,00 tratti dalla e intestati a sé medesima, oltre che i prelievi effettuati CP_1 dopo la morte del de cuius.
e) Nullità per violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 50 bis, 50 quater e
161 c.p.c., oltre che dei principi di cui all'art. 34 c.p.c.: il deducente assume che il giudizio di accertamento sulla falsità di un testamento (quale quello compiuto, surrettiziamente dal tribunale nel valutare non idoneo il testamento alla qualità di erede del SO AE perché falso ) non può essere compiuto al di fuori delle modalità stabilite dalla legge ex art. 50 bis c.p.c., dal Giudice collegiale, munito di competenza funzionale ed inderogabile, oltre che con la partecipazione necessaria di tutti gli eredi e del Pubblico Ministero, pena la nullità della sentenza, prevista dalla legge (artt. 50 bis, 50 quater e 161 c.p.c.). Né ciò può sussumersi quale accertamento incidentale, poiché ove così fosse, lo stesso avrebbe dovuto rispettare le precipue disposizioni di cui all'art. 34 c.p.c., evidentemente eluse nella fattispecie.
f) Abnormità ed ingiustificabilità della condanna alle spese.
2.1. Si è costituita in giudizio , evidenziando l'infondatezza del gravame e concludendo per CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 10.7.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni precisate dalle parti con le note di trattazione scritta, alla udienza del 15 ottobre 2024 la causa, previa la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusive e repliche, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
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3. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
3.1. Giova premettere che il testamento olografo che nominava erede universale è stato Parte_1 già accertato come non autografo a seguito del procedimento di istruzione preventiva, iscritto al n.
95/2012 R.G. e definito in un giudizio per querela di falso, giusta sentenza del Tribunale di Lecce n.
1197/2016 dell'08.03.2016. Detta sentenza aveva accertato la nullità del testamento olografo del
4 23.7.2008, ed era stata impugnata innanzi alla Corte di appello, che però aveva definito il giudizio con sentenza in rito, per l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto. La Corte di
Cassazione, successivamente, aveva però annullato con rinvio la predetta sentenza;
tuttavia, nessuna delle parti aveva mai provveduto alla riassunzione della causa. Tanto, determinando l'estinzione, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., dell'intero processo, ha effettivamente comportato la caducazione di tutte le sentenze emesse ivi inclusa la sentenza n. 1197/2016 di declaratoria della falsità del testamento olografo redatto dal de cuius; il è pertanto da considerarsi erede universale del de cuius ed in tale veste Parte_1 sarebbe legittimato ad agire, al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia atto di donazione in favore della convenuta, nonché la condanna della stessa alla restituzione delle somme riscosse dal c/c del rev. . Persona_1
Tale vicenda è riferita in sentenza in maniera corretta, ancorché il tribunale abbia ritenuto comunque non Per integrata, nonostante ciò, la prova in capo all'attore della sua qualità di erede universale del de cuius
, accogliendo la eccezione di difetto di legittimazione attiva di . Persona_1 Parte_1
Tale passaggio motivazionale è censurato in questa sede sotto molteplici profili, come dedotti nei singoli motivi di appello. Rileva tuttavia il Collegio, proprio con riferimento alle censure che attendono alla decisione sulla legittimazione, che – come riferito dalla parte appellata in sede di comparse conclusionali- con sentenza n. 2844/2024, emessa – nelle more di questo giudizio – in data 12.9.2024, il Tribunale di
Lecce ha definito un altro giudizio di querela di falso riguardante sempre il testamento olografo del
23.7.2008, proposto con citazione del 18.10.2022 da dichiarando la falsità della impugnata CP_1
Pe
“dichiarazione testamentaria” del 23.7.2008 a firma del . , con cui è Persona_1 Parte_1 stato istituito erede universale.
Tale pronuncia - che assume rilevanza dirimente nella definizione della legittimazione del Parte_1 anche in questa sede, non è ancora passata in giudicato, per la pendenza di gravame proposto a questa
Corte di Appello. La pendenza di tale accertamento, per la sua efficacia valenza pregiudiziale, preclude alla Corte la valutazione delle censure che si appuntano avverso l'accoglimento della eccezione del difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante.
3.2. Osserva tuttavia il Collegio che – come pure evidenziato dall'appellante - il tribunale non si sia limitato ad una pronuncia in rito, ed a valutare soltanto il difetto di legittimazione attiva, ma ha anche esaminato la domanda nel merito. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di legittimazione di per sé avrebbe dovuto determinare l'arresto di ogni ulteriore attività processuale e, di conseguenza, di ogni ulteriore statuizione;
al contrario il tribunale ha ritenuto opportuno entrare anche nel merito della pretesa, verificando come in ogni caso la domanda fosse anche del tutto sfornita di prova.
Tale modus operandi del primo giudice è censurato in appello, ma la doglianza non coglie nel segno.
Ed infatti, la sentenza che, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea,
5 non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere della parte di impugnarle entrambe ( da ultimo Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17182); tuttavia è sufficiente che una sola delle due ratioens decidendi della pronuncia sia fondata, per giustificare in sede di gravame la conferma della sentenza ed il rigetto dell'appello. In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione, per condurre al rigetto dell'intero gravame in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento, questo sarebbe comunque sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice. E difatti, “ Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.” Cassazione civile sez. III,
26/02/2024, n.5102)
3.3. In tale ottica, la Corte ritiene dirimente sia alla soluzione della lite, sia anche ai fini del rispetto dei canoni di ragionevole durata del processo, esaminare – in disparte ogni valutazione sulla falsità del testamento olografo che fonda la legittimazione dell'appellante – il passaggio motivazionale della sentenza che giustifica comunque il rigetto della domanda perché ravvisa un difetto di prova della pretesa nel merito.
L'appellante censura invero in gravame sub d) anche la motivazione in parte qua della sentenza di rigetto, assumendone l'erroneità per aver allegato invece ampia produzione documentale, per dimostrare che la convenuta avesse prelevato ingenti somme dal conto corrente del rev. , acceso presso Persona_1
, filiale di Ruffano, che il tribunale non aveva adeguatamente valutato per poi Controparte_2 contraddittoriamente ritenere non provata la domanda, pur non avendo neppure ammesso le prove orali richieste dal ( per interpello e per testi ) utili a suo dire per integrare ogni eventuale lacuna Parte_1 della suddetta documentazione, fornendo ogni necessario supporto ed evidenza probatoria sulla fondatezza della propria pretesa.
Tale assunto però non è né corretto né condivisibile, tale che resta non intaccato dall'appello il passaggio della motivazione con cui il tribunale esclude che la pretesa sia fondata nel merito.
Il tribunale ha invero molto attentamente ed approfonditamente esaminato la documentazione bancaria, con una motivazione dettagliata, non oggetto di alcuna, se non generica, censura, con cui ha riportato i singoli prelievi, per evidenziare come si sia trattato di un esborso di somme di importo modesto, diluito
6 in un lungo arco di tempo e pertanto non incompatibile con una destinazione alle esigenze quotidiane del , tale da escludere che si possa essere trattato di donazioni di denaro effettuate dal de Persona_1 cuius in favore della convenuta ovvero di una illegittima appropriazione di somme da parte di quest'ultima.
L'assunto posto a base della pretesa oggetto di domanda, secondo cui si sarebbe appropriata CP_1 di somme dal c/c del rev. , non è provato anche alla luce delle ragioni esposte in appello. Pt_1
Peraltro la documentazione in atti, ed in particolare l'estratto conto del c/c 031330600 intestato al defunto documenta, al di là di due prelievi di importo nettamente superiore ( da 5000 € e 15.000 Persona_1
€ ), soltanto singoli prelievi di somme, peraltro modeste ( circa 150 €/250 € a volta) effettuati mediante bancomat, collocati in un arco temporale piuttosto lungo ( dal 2007 al settembre 2011), che non appare in sé condotta sintomatica di una appropriazione anche perché il documento contabile certamente non attesta nulla né sulla identità del soggetto che ha effettuato il prelievo, né sulla causale di tale prelievo e/o sulla destinazione di dette somme a finalità estranee agli interessi ed ai bisogni del de cuius.
Alcun valido apporto probatorio poteva provenire neppure dalla prova orale richiesta ed articolata dal nelle memorie istruttorie, posto che dei quattro capitoli di prova orale ivi articolati, i CP_3 primi due sono inammissibili perchè attengono a circostanze già acquisite e/o documentate in atti ovvero non contestate, il quarto è ininfluente ( riguardato la consegna del certificato di morte alla filiale della Cont
ed il terzo - che riguarda più in particolare la disponibilità e l'utilizzo da parte della CP_1 del bancomat del c/c e di una delega ad operare sul conto - non è sufficientemente puntuale, né consente di accertare , al di là della generica disponibilità del conto – un utilizzo improprio dello stesso, nulla essendo indicato sulla diversa finalità e sulla indebita destinazione delle somme oggetto dei singoli prelievi.
La mancata ammissione delle prove orali da parte del tribunale appare dunque corretta perché dette prove sarebbero state ultronee e defatiganti.
Conseguentemente la richiamata documentazione bancaria non è idonea a sorreggere la tesi esposta in citazione e cioè che abbia sottratto dal conto corrente intestato al de cuius ingenti somme Persona_3 pari a complessivi € 89.000,00, perché detta somma, ove riferita agli anni dal 2007 al 2011 ne ridimensiona l'entità, con prelievi per circa € 22.000 all'anno, del tutto compatibili con un utilizzo diretto alle esigenze del de cuius. Anche la entità degli importi prelevati volta per volta non è incompatibile con un utilizzo del denaro per necessità e bisogni del rev. , perché la circostanza che lo stesso fosse (ma solo dal Pt_1
31.7.2008) ospitato pressa casa di riposo per il , pagando una retta mensile ( di 1000 € al mese) non Pt_2
è di per sé sufficiente ad escludere che avesse comunque anche la necessità di disporre di denaro contante, per suoi bisogni, anche solo voluttuari, al di là di quanto fornito dalla struttura.
Il fatto poi che siano stati effettuati alcuni prelievi di denaro anche dopo la morte di questi, occorsa il
12.8.2011, che non si possono giustificare con donazioni di somme di denaro effettuate dal de cuius in
7 favore della convenuta, perché tali atti di disposizione avrebbero richiesto la forma scritta, non giova sul piano probatorio a sorreggere la tesi attorea di una indebita appropriazione di somme da parte di CP_1
posto che detti prelievi – effettivamente effettuati il € 12.8 per 500, il 13.8. per € 500 ed il 15.8.
[...] per € 200 e per € 500 - se pure è certo che non siano stati materialmente effettuati dal , non si Pt_1 prestano ad una lettura univoca, nel senso indicato dall'appellante, perché attesi gli importi modesti in gioco, è possibile una lettura alternativa del dato, sicchè le somme in questione ben potrebbero essere state utilizzate come spese per il funerale e/o per tutti gli altri adempimenti post mortem connessi al decesso ovvero per sodisfare ultime volontà del defunto.
3.4. Nessun elemento di prova, dunque, è stato fornito per affermare anche solo a livello indiziario che si sia appropriata di dette somme in maniera indebita ed in violazione della delega e/o CP_1 dell'incarico ricevuto dall'avente causa titolare del conto.
Il motivo sub d) qui scrutinato va quindi disatteso.
5. Infondato è infine anche il motivo con cui si censura la entità delle spese di lite liquidata dal tribunale, perchè si assume essere eccessiva. Tale assunto oltre che generico è anche privo di pregio: il tribunale si
è invero attestato sul valore medio dei compensi, fissato nelle tabelle per lo scaglione di riferimento correttamente individuato, considerando il valore dichiarato della causa (89.000 €). Il giudice liquida le spese, con opportuna e discrezionale modulazione dei compensi, tra i minimi e massimi previsti, anche in considerazione, se ritenuto opportuno e unitamente agli altri criteri, del valore effettivo della controversia;
tale valutazione che non è censurabile, salvo ove la liquidazione si attesti al di sotto dei valori minimi. Peraltro chi impugna la sentenza di primo grado relativamente alla regolamentazione delle spese di giudizio ha in ogni caso l'onere di esplicitare le violazioni che il primo giudice avrebbe commesso sulle regole di giudizio dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione delle spese di lite dovute alla controparte, indicando, in maniera specifica, il valore della causa ritenuto corretto, lo scaglione tariffario di riferimento da considerare nella specie, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese eventualmente prodotta in primo grado dalla controparte, gli errori commessi dal giudice.
In difetto la censura, oltre che infondata, è anche generica e dev'essere disattesa.
6. Consegue – con assorbimento di ogni altra questione dedotta - il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto infine della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 15.2.2023 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce CP_1
n. 72/2023 in data 12.1.2023, notificata il 16.1.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1 grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00 oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 152 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
( C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pasca Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce
appellante
e
( CF. rappresentata e difesa dall'avv. Isabella Fersini , CP_1 CodiceFiscale_2 giusta mandato allegato all'atto di costituzione in primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
appellata
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ex art. 127 ter cpc nei termini assegnati in sostituzione dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024.
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MOTIVAZIONE
1.Con sentenza n. 72/2023 in data 12.1.2023, notificata il 16.1.2023, il Tribunale di Lecce rigettava la domanda proposta da nei confronti di volta ad ottenere, previa Parte_1 CP_1 ricostruzione dell'intera massa ereditaria, la condanna di alla restituzione, in suo favore, CP_1 delle somme prelevate dalla convenuta - dal 2007 e fino al decesso - dal conto corrente intestato al de cuius per un importo di € 89.000,00. Persona_1
1.1.Con atto di citazione notificato il 20.1.2021 , dichiarandosi unico erede di don Parte_1 Per_1
, deceduto in data 12.08.2011, conveniva in giudizio , lamentando che la convenuta
[...] CP_1 aveva sottratto dal conto corrente intestato al de cuius ingenti somme (€ 89.000,00), anche dopo la morte del . Esponeva, invero, l'attore che il de cuius aveva eseguito donazioni di somme di denaro in favore Pt_1 della convenuta, di non lieve entità, prive della necessaria forma pubblica e ne chiedeva la declaratoria di nullità per difetto di forma, con ricostituzione dell'asse ereditario e condanna della controparte alla corresponsione di quanto sottratto dopo la morte del de cuius.
, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore, evidenziando CP_1 che don aveva apparentemente redatto due testamenti, di cui uno accertato essere falso Persona_1 nella CTU redatta a seguito di ricorso per ATP. La convenuta ha precisato che il testamento con cui l'attore veniva dichiarato erede universale era stato dichiarato falso, con sentenza non ancora passata in giudicato. Nel merito, la ha evidenziato che comunque il de cuius in vita poteva disporre liberamente Pt_1 dei propri beni e ha chiesto dunque il rigetto dell'avversa domanda.
1.2. Il Tribunale, esclusa la formazione del giudicato sulla falsità del testamento, con cui l'attore era stato dichiarato erede universale dello zio, perché il giudizio si era estinto ex art. 393 cpc, riteneva tuttavia che l'attore non avesse fornito la prova della sua qualità di erede, non avendo neanche prodotto il testamento con il quale era stato dichiarato erede, mentre la convenuta aveva invece prodotto il verbale di pubblicazione dell'8.09.2011, con cui il notaio aveva pubblicato due testamenti apparentemente a firma di , se pure di contenuto opposto: nel primo – in data 23.7.2008 - veniva dichiarato erede Persona_1 universale , il secondo – in data 18.6.2007 - conteneva disposizioni specifiche per ciascun Parte_1 bene, con assegnazione del conto corrente a e di una quota di terreno all'attore. Veniva poi CP_1 prodotta la consulenza tecnica d'ufficio, redatta in sede di ATP e mai contestata nel suo contenuto da parte attrice, attestante la falsità del testamento che l'attore poneva a base della propria domanda.
2 La domanda, in ogni caso, secondo il tribunale, rimaneva sfornita di prova anche nel merito, sicché la domanda era disattesa anche per tale motivo.
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2. Con atto notificato il 15.2.2023 propone appello avverso la sentenza di primo grado Parte_1 deducendone la erroneità per i seguenti motivi :
a) Erronea applicazione delle norme di legge;
erronea interpretazione e/o omessa valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti. Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione: l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sua legittimazione in forza del testamento e ritenuto anche la domanda sfornita di prova sulla legittimazione attiva di , affermando che l'attore/appellante non aveva Parte_1 provato di essere erede del de cuius, e tanto nonostante la dichiarazione confessoria di parte convenuta che individuava, in forza di una dichiarazione testamentaria, il quale Parte_1 erede universale e che comunque la domanda fosse priva di prova per ciò che atteneva al merito della controversia, nonostante vi fosse documentazione (non contestata) probante l'avvenuta effettuazione di prelievi e mezzo bancomat, in data 12.08;13.08; due prelievi il 15.08 presso la filiale di Castrignano del Capo della , quando il de cuius era già deceduto Controparte_2 da giorni ( 12.8.2011).
b) Violazione e/o falsa applicazione delle norme di legge di cui agli artt. 100 e 221 c.p.c., oltre che agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all'art. 2697 c.c.: il deducente censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto non provata in capo all'attore la qualità di erede universale del Per de cuius , affidandosi a semplici deduzioni, non supportate da idoneo Persona_1 percorso logico-giuridico, oltre che da norme di legge, in violazione degli artt. 100 e 221 c.p.c, perchè la estinzione del giudizio di querela caduca la sentenza che aveva accertato la falsità del testamento, rendendo impossibile ogni sia reviviscenza;
c) Violazione di legge di cui all'art. 2697 c.c., all'art. 115 oltre che per vizio di ultra petizione, nullità per motivazione insufficiente e/o contraddittoria - Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c..: l'appellante lamenta una ultrapetizione effettuata dal Giudice di prime cure che, nonostante la dichiarazione confessoria di parte convenuta, ritiene l'attore non legittimato, poiché non erede, sulla scorta di considerazioni sfornite di supporto logico-giuridico adeguato, oltre che in assenza di prova dei fatti impeditivi dedotti dalla convenuta.
d) Violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 112, 115 e 116, c.p.c.; vizio di motivazione: il Tribunale ha erroneamente ritenuto di procedere alla valutazione nel merito della controversia, nonostante avesse adottato una pronuncia ostativa all'esame della domanda per difetto di una condizione dell'azione: il difetto di legittimazione attiva avrebbe dovuto
3 determinare - ove il percorso logico-giuridico fosse andato esente da censure, al contrario di quanto avvenuto nella fattispecie - l'arresto di ogni ulteriore attività processuale e, di conseguenza, di ogni ulteriore statuizione. Ad ogni buon conto, l'appellante assume di aver allegato ampia produzione documentale, mai smentita e/o contestata da controparte, con cui avrebbe dimostrato come la convenuta aveva prelevato ingenti somme dal conto corrente acceso presso filiale di Ruffano;
la modalità e l'importo dei prelievi e i tempi della Controparte_2 effettuazione dei medesimi (sempre con frequenza ravvicinata), il luogo di effettuazione dei medesimi (Casarano, luogo di residenza e domicilio della convenuta), sono elementi sintomatici della effettuata attività di sottrazione, oltre all' emissione di assegni di importo di Euro 15.000,00
e di Euro 5.000,00 tratti dalla e intestati a sé medesima, oltre che i prelievi effettuati CP_1 dopo la morte del de cuius.
e) Nullità per violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 50 bis, 50 quater e
161 c.p.c., oltre che dei principi di cui all'art. 34 c.p.c.: il deducente assume che il giudizio di accertamento sulla falsità di un testamento (quale quello compiuto, surrettiziamente dal tribunale nel valutare non idoneo il testamento alla qualità di erede del SO AE perché falso ) non può essere compiuto al di fuori delle modalità stabilite dalla legge ex art. 50 bis c.p.c., dal Giudice collegiale, munito di competenza funzionale ed inderogabile, oltre che con la partecipazione necessaria di tutti gli eredi e del Pubblico Ministero, pena la nullità della sentenza, prevista dalla legge (artt. 50 bis, 50 quater e 161 c.p.c.). Né ciò può sussumersi quale accertamento incidentale, poiché ove così fosse, lo stesso avrebbe dovuto rispettare le precipue disposizioni di cui all'art. 34 c.p.c., evidentemente eluse nella fattispecie.
f) Abnormità ed ingiustificabilità della condanna alle spese.
2.1. Si è costituita in giudizio , evidenziando l'infondatezza del gravame e concludendo per CP_1 la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 10.7.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni precisate dalle parti con le note di trattazione scritta, alla udienza del 15 ottobre 2024 la causa, previa la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusive e repliche, è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
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3. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
3.1. Giova premettere che il testamento olografo che nominava erede universale è stato Parte_1 già accertato come non autografo a seguito del procedimento di istruzione preventiva, iscritto al n.
95/2012 R.G. e definito in un giudizio per querela di falso, giusta sentenza del Tribunale di Lecce n.
1197/2016 dell'08.03.2016. Detta sentenza aveva accertato la nullità del testamento olografo del
4 23.7.2008, ed era stata impugnata innanzi alla Corte di appello, che però aveva definito il giudizio con sentenza in rito, per l'inammissibilità del gravame in quanto tardivamente proposto. La Corte di
Cassazione, successivamente, aveva però annullato con rinvio la predetta sentenza;
tuttavia, nessuna delle parti aveva mai provveduto alla riassunzione della causa. Tanto, determinando l'estinzione, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., dell'intero processo, ha effettivamente comportato la caducazione di tutte le sentenze emesse ivi inclusa la sentenza n. 1197/2016 di declaratoria della falsità del testamento olografo redatto dal de cuius; il è pertanto da considerarsi erede universale del de cuius ed in tale veste Parte_1 sarebbe legittimato ad agire, al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia atto di donazione in favore della convenuta, nonché la condanna della stessa alla restituzione delle somme riscosse dal c/c del rev. . Persona_1
Tale vicenda è riferita in sentenza in maniera corretta, ancorché il tribunale abbia ritenuto comunque non Per integrata, nonostante ciò, la prova in capo all'attore della sua qualità di erede universale del de cuius
, accogliendo la eccezione di difetto di legittimazione attiva di . Persona_1 Parte_1
Tale passaggio motivazionale è censurato in questa sede sotto molteplici profili, come dedotti nei singoli motivi di appello. Rileva tuttavia il Collegio, proprio con riferimento alle censure che attendono alla decisione sulla legittimazione, che – come riferito dalla parte appellata in sede di comparse conclusionali- con sentenza n. 2844/2024, emessa – nelle more di questo giudizio – in data 12.9.2024, il Tribunale di
Lecce ha definito un altro giudizio di querela di falso riguardante sempre il testamento olografo del
23.7.2008, proposto con citazione del 18.10.2022 da dichiarando la falsità della impugnata CP_1
Pe
“dichiarazione testamentaria” del 23.7.2008 a firma del . , con cui è Persona_1 Parte_1 stato istituito erede universale.
Tale pronuncia - che assume rilevanza dirimente nella definizione della legittimazione del Parte_1 anche in questa sede, non è ancora passata in giudicato, per la pendenza di gravame proposto a questa
Corte di Appello. La pendenza di tale accertamento, per la sua efficacia valenza pregiudiziale, preclude alla Corte la valutazione delle censure che si appuntano avverso l'accoglimento della eccezione del difetto di legittimazione attiva dell'odierno appellante.
3.2. Osserva tuttavia il Collegio che – come pure evidenziato dall'appellante - il tribunale non si sia limitato ad una pronuncia in rito, ed a valutare soltanto il difetto di legittimazione attiva, ma ha anche esaminato la domanda nel merito. L'accoglimento dell'eccezione preliminare di legittimazione di per sé avrebbe dovuto determinare l'arresto di ogni ulteriore attività processuale e, di conseguenza, di ogni ulteriore statuizione;
al contrario il tribunale ha ritenuto opportuno entrare anche nel merito della pretesa, verificando come in ogni caso la domanda fosse anche del tutto sfornita di prova.
Tale modus operandi del primo giudice è censurato in appello, ma la doglianza non coglie nel segno.
Ed infatti, la sentenza che, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea,
5 non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", né contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere della parte di impugnarle entrambe ( da ultimo Cassazione civile sez. I, 14/08/2020, n.17182); tuttavia è sufficiente che una sola delle due ratioens decidendi della pronuncia sia fondata, per giustificare in sede di gravame la conferma della sentenza ed il rigetto dell'appello. In presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione, per condurre al rigetto dell'intero gravame in considerazione del fatto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza, riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento, questo sarebbe comunque sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice. E difatti, “ Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.” Cassazione civile sez. III,
26/02/2024, n.5102)
3.3. In tale ottica, la Corte ritiene dirimente sia alla soluzione della lite, sia anche ai fini del rispetto dei canoni di ragionevole durata del processo, esaminare – in disparte ogni valutazione sulla falsità del testamento olografo che fonda la legittimazione dell'appellante – il passaggio motivazionale della sentenza che giustifica comunque il rigetto della domanda perché ravvisa un difetto di prova della pretesa nel merito.
L'appellante censura invero in gravame sub d) anche la motivazione in parte qua della sentenza di rigetto, assumendone l'erroneità per aver allegato invece ampia produzione documentale, per dimostrare che la convenuta avesse prelevato ingenti somme dal conto corrente del rev. , acceso presso Persona_1
, filiale di Ruffano, che il tribunale non aveva adeguatamente valutato per poi Controparte_2 contraddittoriamente ritenere non provata la domanda, pur non avendo neppure ammesso le prove orali richieste dal ( per interpello e per testi ) utili a suo dire per integrare ogni eventuale lacuna Parte_1 della suddetta documentazione, fornendo ogni necessario supporto ed evidenza probatoria sulla fondatezza della propria pretesa.
Tale assunto però non è né corretto né condivisibile, tale che resta non intaccato dall'appello il passaggio della motivazione con cui il tribunale esclude che la pretesa sia fondata nel merito.
Il tribunale ha invero molto attentamente ed approfonditamente esaminato la documentazione bancaria, con una motivazione dettagliata, non oggetto di alcuna, se non generica, censura, con cui ha riportato i singoli prelievi, per evidenziare come si sia trattato di un esborso di somme di importo modesto, diluito
6 in un lungo arco di tempo e pertanto non incompatibile con una destinazione alle esigenze quotidiane del , tale da escludere che si possa essere trattato di donazioni di denaro effettuate dal de Persona_1 cuius in favore della convenuta ovvero di una illegittima appropriazione di somme da parte di quest'ultima.
L'assunto posto a base della pretesa oggetto di domanda, secondo cui si sarebbe appropriata CP_1 di somme dal c/c del rev. , non è provato anche alla luce delle ragioni esposte in appello. Pt_1
Peraltro la documentazione in atti, ed in particolare l'estratto conto del c/c 031330600 intestato al defunto documenta, al di là di due prelievi di importo nettamente superiore ( da 5000 € e 15.000 Persona_1
€ ), soltanto singoli prelievi di somme, peraltro modeste ( circa 150 €/250 € a volta) effettuati mediante bancomat, collocati in un arco temporale piuttosto lungo ( dal 2007 al settembre 2011), che non appare in sé condotta sintomatica di una appropriazione anche perché il documento contabile certamente non attesta nulla né sulla identità del soggetto che ha effettuato il prelievo, né sulla causale di tale prelievo e/o sulla destinazione di dette somme a finalità estranee agli interessi ed ai bisogni del de cuius.
Alcun valido apporto probatorio poteva provenire neppure dalla prova orale richiesta ed articolata dal nelle memorie istruttorie, posto che dei quattro capitoli di prova orale ivi articolati, i CP_3 primi due sono inammissibili perchè attengono a circostanze già acquisite e/o documentate in atti ovvero non contestate, il quarto è ininfluente ( riguardato la consegna del certificato di morte alla filiale della Cont
ed il terzo - che riguarda più in particolare la disponibilità e l'utilizzo da parte della CP_1 del bancomat del c/c e di una delega ad operare sul conto - non è sufficientemente puntuale, né consente di accertare , al di là della generica disponibilità del conto – un utilizzo improprio dello stesso, nulla essendo indicato sulla diversa finalità e sulla indebita destinazione delle somme oggetto dei singoli prelievi.
La mancata ammissione delle prove orali da parte del tribunale appare dunque corretta perché dette prove sarebbero state ultronee e defatiganti.
Conseguentemente la richiamata documentazione bancaria non è idonea a sorreggere la tesi esposta in citazione e cioè che abbia sottratto dal conto corrente intestato al de cuius ingenti somme Persona_3 pari a complessivi € 89.000,00, perché detta somma, ove riferita agli anni dal 2007 al 2011 ne ridimensiona l'entità, con prelievi per circa € 22.000 all'anno, del tutto compatibili con un utilizzo diretto alle esigenze del de cuius. Anche la entità degli importi prelevati volta per volta non è incompatibile con un utilizzo del denaro per necessità e bisogni del rev. , perché la circostanza che lo stesso fosse (ma solo dal Pt_1
31.7.2008) ospitato pressa casa di riposo per il , pagando una retta mensile ( di 1000 € al mese) non Pt_2
è di per sé sufficiente ad escludere che avesse comunque anche la necessità di disporre di denaro contante, per suoi bisogni, anche solo voluttuari, al di là di quanto fornito dalla struttura.
Il fatto poi che siano stati effettuati alcuni prelievi di denaro anche dopo la morte di questi, occorsa il
12.8.2011, che non si possono giustificare con donazioni di somme di denaro effettuate dal de cuius in
7 favore della convenuta, perché tali atti di disposizione avrebbero richiesto la forma scritta, non giova sul piano probatorio a sorreggere la tesi attorea di una indebita appropriazione di somme da parte di CP_1
posto che detti prelievi – effettivamente effettuati il € 12.8 per 500, il 13.8. per € 500 ed il 15.8.
[...] per € 200 e per € 500 - se pure è certo che non siano stati materialmente effettuati dal , non si Pt_1 prestano ad una lettura univoca, nel senso indicato dall'appellante, perché attesi gli importi modesti in gioco, è possibile una lettura alternativa del dato, sicchè le somme in questione ben potrebbero essere state utilizzate come spese per il funerale e/o per tutti gli altri adempimenti post mortem connessi al decesso ovvero per sodisfare ultime volontà del defunto.
3.4. Nessun elemento di prova, dunque, è stato fornito per affermare anche solo a livello indiziario che si sia appropriata di dette somme in maniera indebita ed in violazione della delega e/o CP_1 dell'incarico ricevuto dall'avente causa titolare del conto.
Il motivo sub d) qui scrutinato va quindi disatteso.
5. Infondato è infine anche il motivo con cui si censura la entità delle spese di lite liquidata dal tribunale, perchè si assume essere eccessiva. Tale assunto oltre che generico è anche privo di pregio: il tribunale si
è invero attestato sul valore medio dei compensi, fissato nelle tabelle per lo scaglione di riferimento correttamente individuato, considerando il valore dichiarato della causa (89.000 €). Il giudice liquida le spese, con opportuna e discrezionale modulazione dei compensi, tra i minimi e massimi previsti, anche in considerazione, se ritenuto opportuno e unitamente agli altri criteri, del valore effettivo della controversia;
tale valutazione che non è censurabile, salvo ove la liquidazione si attesti al di sotto dei valori minimi. Peraltro chi impugna la sentenza di primo grado relativamente alla regolamentazione delle spese di giudizio ha in ogni caso l'onere di esplicitare le violazioni che il primo giudice avrebbe commesso sulle regole di giudizio dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione delle spese di lite dovute alla controparte, indicando, in maniera specifica, il valore della causa ritenuto corretto, lo scaglione tariffario di riferimento da considerare nella specie, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese eventualmente prodotta in primo grado dalla controparte, gli errori commessi dal giudice.
In difetto la censura, oltre che infondata, è anche generica e dev'essere disattesa.
6. Consegue – con assorbimento di ogni altra questione dedotta - il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto infine della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
8 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione notificato il 15.2.2023 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Lecce CP_1
n. 72/2023 in data 12.1.2023, notificata il 16.1.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di delle spese del presente CP_1 grado del giudizio, che liquida in € 10.000,00 oltre esborsi ed accessori di legge e di tariffa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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