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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2840/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 6.11.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Erica Cicuttini, come da procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , ammessa al gratuito CP_1 C.F._2 patrocinio giusta allegata delibera del C.d.O. Avvocati di Udine, con l'avv. dom. Daniela Luisella Colusso, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di risposta;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra il SI. Pt_1
e la SI.ra ;
[...] CP_1
2) stabilire che il SI. versi a favore di € 250,00 al Pt_1 CP_1 mese, mediante bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dal mese successivo alla definizione dell'accordo, finché la SI.ra non reperirà un'occupazione lavorativa o comunque fino al CP_1 termine massimo di un anno dal presente accordo;
3) stabilire la cessazione dell'obbligo della corresponsione dell'importo di
€ 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente Persona_1
4) stabilire la cessazione dell'obbligo della corresponsione dell'importo di
€ 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne e dell'obbligo della corresponsione dell'importo di € 250,00 a Persona_2 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne in Persona_3 quanto ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di e Per_2 per tutto il tempo in cui li avrà con sé; Persona_3
5) porre a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per i figli disciplinate come da regolamento dell'Osservatorio per il diritto di Famiglia sez. Udine prot. n. 3477/15 del 28/08/2015;
6) l'assegno unico ed universale verrà percepito al 50% tra il SI. e Pt_1 la SI.ra ; CP_1
7) porre i figli fiscalmente a carico dei genitori al 50%;
8) disporsi che il SI. non sia più tenuto a corrispondere l'importo Pt_1 dell'assicurazione sulla casa di residenza della SI.ra ; CP_1
9) i coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di divorzio prestandovi fin d'ora acquiescenza;
10) le spese legali del presente giudizio saranno compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario a ON RI (VE) in data 5.6.1999 (Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune Parte II - serie A - nr. 11
pagina 2 di 6 dell'anno 1999). Da quell'unione sono nati i figli (1.10.1999), Per_1 Per_2
(6.10.2005) e (30.10.2009). Per_3
A mezzo del ricorso in epigrafe, dopo essersi separato giudizialmente dalla moglie giusta sentenza parziale n. 1065/2020 pronunciata dal Tribunale di UDINE il 7.12.2020 e pubblicata il 17.12.2020, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ON
RI (VE) in data 5.6.1999 con (trascritto nell'anno CP_1
1999, n. 11, parte 2, serie A degli atti di matrimonio del predetto Comune), di revocare l'obbligo di corresponsione di € 250,00 in favore di CP_1
e di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e di disporre il Per_1 mantenimento diretto da parte di ciascun genitore dei figli e , Per_2 Per_3 con riparto al 50% tra madre e padre delle spese straordinarie per i figli ed attribuzione dell'assegno unico universale alla sola controparte.
Costituitasi in giudizio, la resistente , oltre ad aver CP_1 aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha richiesto di confermare l'assegnazione a sé della casa familiare sita in
BASILIANO (UD) e l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_3 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita come meglio precisato nella comparsa di risposta, di porre a carico del SI.
l'obbligo di corresponsione di € 700,00 mensili per il mantenimento Pt_1 dei figli (€ 250,00 per , € 250,00 per ed € 200,00 per ), Per_3 Per_2 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 250,00 al mese a titolo di assegno divorzile, più integrale attribuzione a sé dell'assegno unico universale. La predetta resistente ha poi domandato di disporre che il premio di assicurazione annuale sulla casa coniugale assegnata a sé sia posto a carico esclusivo del SI. Pt_1
In data 12.3.2025, le parti, avendo raggiunto un globale accordo in ordine alle questioni controverse, depositavano conclusioni congiunte e, alla successiva udienza del 18.3.2025, il Giudice deSInato, preso atto della predetta intesa, tratteneva la causa in decisione.
Fermo questo, osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di pagina 3 di 6 divorzio al vaglio, che -ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015- la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” (con sottolineatura aggiunta
- N.d.R.). Nel caso in esame, risulta che la separazione giudiziale è intervenuta giusta sentenza parziale n. 1065/2020, pronunciata dal
Tribunale di UDINE il 7.12.2020 e pubblicata il 17.12.2020, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Da allora sono, quindi, abbondantemente decorsi ben oltre dodici mesi. È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alla quale nulla ha opposto il P.M.
Il divorzio sarà conseguentemente regolato dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi agli interessi del minore . Per_3
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, trovano integrale compensazione.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e nel Comune di ON RI Parte_1 CP_1
(VE) in data 5.6.1999, alle seguenti condizioni:
- il SI. versa a favore di € 250,00 al mese, Pt_1 CP_1 mediante bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dal mese successivo alla definizione dell'accordo, finché la SI.ra non reperirà un'occupazione lavorativa o comunque fino CP_1 al termine massimo di un anno dal presente accordo;
- cessazione dell'obbligo della corresponsione dell'importo di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente Persona_1
- cessazione dell'obbligo della corresponsione dell'importo di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
e dell'obbligo della corresponsione dell'importo di € 250,00 a titolo
[...] di contributo per il mantenimento del figlio minorenne in Persona_3 quanto ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di e Per_2 per tutto il tempo in cui li avrà con sé; Persona_3
- sono a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per i figli disciplinate come da regolamento dell'Osservatorio per il diritto di
Famiglia sez. Udine prot. n. 3477/15 del 28/08/2015;
- l'assegno unico ed universale verrà percepito al 50% tra il SI. e Pt_1 la SI.ra ; CP_1
- i figli sono fiscalmente a carico dei genitori al 50%;
- il SI. non è più tenuto a corrispondere l'importo Pt_1 dell'assicurazione sulla casa di residenza della SI.ra ; CP_1
- i coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di divorzio prestandovi fin d'ora acquiescenza;
pagina 5 di 6 ▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON
RI (VE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 11, parte 2, serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, anno 1999;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 29.5.2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO Giudice relatore;
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2840/2024 promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 6.11.2024
DA
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. dom. Erica Cicuttini, come da procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc. , ammessa al gratuito CP_1 C.F._2 patrocinio giusta allegata delibera del C.d.O. Avvocati di Udine, con l'avv. dom. Daniela Luisella Colusso, in forza di procura alle liti unita alla comparsa di risposta;
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UDINE;
-intervenuto-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI.
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra il SI. Pt_1
e la SI.ra ;
[...] CP_1
2) stabilire che il SI. versi a favore di € 250,00 al Pt_1 CP_1 mese, mediante bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dal mese successivo alla definizione dell'accordo, finché la SI.ra non reperirà un'occupazione lavorativa o comunque fino al CP_1 termine massimo di un anno dal presente accordo;
3) stabilire la cessazione dell'obbligo della corresponsione dell'importo di
€ 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente Persona_1
4) stabilire la cessazione dell'obbligo della corresponsione dell'importo di
€ 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne e dell'obbligo della corresponsione dell'importo di € 250,00 a Persona_2 titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne in Persona_3 quanto ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di e Per_2 per tutto il tempo in cui li avrà con sé; Persona_3
5) porre a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per i figli disciplinate come da regolamento dell'Osservatorio per il diritto di Famiglia sez. Udine prot. n. 3477/15 del 28/08/2015;
6) l'assegno unico ed universale verrà percepito al 50% tra il SI. e Pt_1 la SI.ra ; CP_1
7) porre i figli fiscalmente a carico dei genitori al 50%;
8) disporsi che il SI. non sia più tenuto a corrispondere l'importo Pt_1 dell'assicurazione sulla casa di residenza della SI.ra ; CP_1
9) i coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di divorzio prestandovi fin d'ora acquiescenza;
10) le spese legali del presente giudizio saranno compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 concordatario a ON RI (VE) in data 5.6.1999 (Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune Parte II - serie A - nr. 11
pagina 2 di 6 dell'anno 1999). Da quell'unione sono nati i figli (1.10.1999), Per_1 Per_2
(6.10.2005) e (30.10.2009). Per_3
A mezzo del ricorso in epigrafe, dopo essersi separato giudizialmente dalla moglie giusta sentenza parziale n. 1065/2020 pronunciata dal Tribunale di UDINE il 7.12.2020 e pubblicata il 17.12.2020, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a ON
RI (VE) in data 5.6.1999 con (trascritto nell'anno CP_1
1999, n. 11, parte 2, serie A degli atti di matrimonio del predetto Comune), di revocare l'obbligo di corresponsione di € 250,00 in favore di CP_1
e di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e di disporre il Per_1 mantenimento diretto da parte di ciascun genitore dei figli e , Per_2 Per_3 con riparto al 50% tra madre e padre delle spese straordinarie per i figli ed attribuzione dell'assegno unico universale alla sola controparte.
Costituitasi in giudizio, la resistente , oltre ad aver CP_1 aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha richiesto di confermare l'assegnazione a sé della casa familiare sita in
BASILIANO (UD) e l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i Per_3 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita come meglio precisato nella comparsa di risposta, di porre a carico del SI.
l'obbligo di corresponsione di € 700,00 mensili per il mantenimento Pt_1 dei figli (€ 250,00 per , € 250,00 per ed € 200,00 per ), Per_3 Per_2 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, e di € 250,00 al mese a titolo di assegno divorzile, più integrale attribuzione a sé dell'assegno unico universale. La predetta resistente ha poi domandato di disporre che il premio di assicurazione annuale sulla casa coniugale assegnata a sé sia posto a carico esclusivo del SI. Pt_1
In data 12.3.2025, le parti, avendo raggiunto un globale accordo in ordine alle questioni controverse, depositavano conclusioni congiunte e, alla successiva udienza del 18.3.2025, il Giudice deSInato, preso atto della predetta intesa, tratteneva la causa in decisione.
Fermo questo, osserva allora il Collegio, quanto alla domanda di pagina 3 di 6 divorzio al vaglio, che -ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015- la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto …”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” (con sottolineatura aggiunta
- N.d.R.). Nel caso in esame, risulta che la separazione giudiziale è intervenuta giusta sentenza parziale n. 1065/2020, pronunciata dal
Tribunale di UDINE il 7.12.2020 e pubblicata il 17.12.2020, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Da allora sono, quindi, abbondantemente decorsi ben oltre dodici mesi. È da escludere, inoltre, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita. Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alla quale nulla ha opposto il P.M.
Il divorzio sarà conseguentemente regolato dalle condizioni concordate dalle parti e riprodotte nel sottostante dispositivo, in quanto ritenute dal Collegio comunque conformi agli interessi del minore . Per_3
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, trovano integrale compensazione.
pagina 4 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo tra le parti, così provvede:
▪ DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e nel Comune di ON RI Parte_1 CP_1
(VE) in data 5.6.1999, alle seguenti condizioni:
- il SI. versa a favore di € 250,00 al mese, Pt_1 CP_1 mediante bonifico bancario, a titolo di assegno di mantenimento a decorrere dal mese successivo alla definizione dell'accordo, finché la SI.ra non reperirà un'occupazione lavorativa o comunque fino CP_1 al termine massimo di un anno dal presente accordo;
- cessazione dell'obbligo della corresponsione dell'importo di € 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente Persona_1
- cessazione dell'obbligo della corresponsione dell'importo di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
e dell'obbligo della corresponsione dell'importo di € 250,00 a titolo
[...] di contributo per il mantenimento del figlio minorenne in Persona_3 quanto ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di e Per_2 per tutto il tempo in cui li avrà con sé; Persona_3
- sono a carico di entrambe le parti al 50% le spese straordinarie per i figli disciplinate come da regolamento dell'Osservatorio per il diritto di
Famiglia sez. Udine prot. n. 3477/15 del 28/08/2015;
- l'assegno unico ed universale verrà percepito al 50% tra il SI. e Pt_1 la SI.ra ; CP_1
- i figli sono fiscalmente a carico dei genitori al 50%;
- il SI. non è più tenuto a corrispondere l'importo Pt_1 dell'assicurazione sulla casa di residenza della SI.ra ; CP_1
- i coniugi dichiarano di non voler impugnare l'emananda sentenza di divorzio prestandovi fin d'ora acquiescenza;
pagina 5 di 6 ▪ ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ON
RI (VE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n. 11, parte 2, serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, anno 1999;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConSIlio del 29.5.2025.
IL PRESIDENTE dott.ssa Annamaria ANTONINI
IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6