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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.762 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno
2024, promosso da:
, (C.F. ), nato a [...] il TE C.F._1
06/05/1968, elettivamente domiciliato in VIA AMSICORA, 31 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. SALARIS ROBERTO che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso congiunto e
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
19/05/1970, elettivamente domiciliata in VIA AMSICORA, 31 in ORISTANO, presso lo studio dell'Avv. SALARIS ROBERTO che la rappresenta e difende per procura speciale allegata in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Oristano il 10.09.1994 (reg. matrimonio Comune di Oristano n, 80 P. 2 S A 1994, alle seguenti condizioni:
Pagina 1 a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) l'abitazione coniugale rimarrà nella disponibilità del IG. ; TE
C) La IG.ra manterrà la sua residenza nella casa di abitazione intestata al figlio Parte_2
sita in Cabras Solanas Via Tevere n. 37 Per_1
D) Nessun assegno di divorzio è previsto tra i coniugi essendo entrambi autosufficienti, così come nessun assegno per il mantenimento dei figli maggiorenni e autosufficienti”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“esaminati gli atti del procedimento in oggetto, conclude chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con TE
, alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso Parte_2 congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2024, i ricorrenti e TE
hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della Parte_2
separazione personale e del divorzio alle condizioni in quella sede più compiutamente riportate e da intendersi ivi richiamate.
A fondamento di quanto domandato i coniugi hanno allegato di avere contratto matrimonio, adottando il regime della separazione dei beni, il 10/09/1994 in ORISTANO (atto n. 80, Parte 2, Serie A, Anno
1994), stabilendo il domicilio coniugale presso un'abitazione di proprietà del TE
, sita in Cabras, in Via Tevere 3.
[...]
Dalla predetta unione sono nati i figli il 01.03.1999 (CF. , e Per_1 C.F._3
, il 17.02.2005 (CF. , entrambi economicamente autosufficienti, in Per_2 C.F._4 servizio presso le forze dell'ordine.
Il Tribunale di Oristano riunito in Camera di Consiglio, con la sentenza n. 12/2024, emessa in data
07.05.2024, ha pronunciato la separazione tra i coniugi alle condizioni che ivi si riportano:
“a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) prende atto che l'abitazione coniugale rimarrà nella disponibilità del IG. ; c) prende atto che la TE
IG.ra si trasferisce nella casa di abitazione intestata al figlio sita in Parte_2 Per_1
Cabras Via Tevere n. 37; d) Nessun assegno di mantenimento è previsto tra i coniugi essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Il medesimo Tribunale (vista la sopracitata sentenza con la quale è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi, considerata la domanda cumulativa di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49
Pagina 2 cpc e la necessità di attenderne il passaggio in giudicato) ai fini della decisione in ordine al divorzio ha disposto, con separata ordinanza del 07.05.2024, il rinvio della causa all'udienza del 14.01.2025.
Ai sensi dell'art. 473bis.51 co. 2, c.p.c., le parti, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte per mezzo delle quali, confermando le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, entrambe hanno dato atto di non intendere riconciliarsi e di non avere ripreso la convivenza dopo la separazione.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
Dagli atti del processo, difatti, risultano regolarmente decorsi i termini di legge per poter procedere alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione della ininterrotta mancata ripresa della convivenza dalla separazione.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e TE Parte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi degli stessi coniugi.
Per quanto concerne i figli e deve essere rilevato che entrambi hanno raggiunto Per_1 Per_2
la maggiore età e sono economicamente indipendenti, secondo circostanza pacifica tra le parti: per tali la ragioni nulla può statuirsi in merito all'affidamento e alla collocazione dei medesimi né alcun provvedimento deve essere assunto quanto al mantenimento.
Nulla osta a prendere atto che l'ex casa familiare rimarrà nella disponibilità del tenuto CP_1
conto che non sussiste, in ragione dell'indipendenza dei figli, alcuna necessità di procedere ad una formale assegnazione: d'altro canto, le parti hanno dato atto del fatto che l'immobile è di sua proprietà
e che la si è trasferita presso altra abitazione. Pt_2
Sotto il profilo economico, non è stata formulata dalle parti alcuna richiesta di regolamentazione degli aspetti patrimoniali. Nello specifico, i coniugi nel ricorso hanno dichiarato di rinunciare all'assegno
Pagina 3 divorzile in quanto entrambi capaci di provvedere autonomamente alle proprie esigenze. Trattandosi di questioni di natura patrimoniale rimesse alla loro disponibilità, non sussistono motivi per non recepire integralmente quanto richiesto.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a ORISTANO il 10/09/1994 tra
, nato a [...] il [...] e TE Parte_2 nata a [...] il [...], mandando al competente Ufficio dello
[...]
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 80, Parte 2, Serie A, Anno 1994,
Comune di ORISTANO).
Sull'accordo tra le parti:
- prende atto che l'abitazione coniugale rimarrà nella disponibilità del IG. TE
[...]
- prende atto che la IG.ra manterrà la sua residenza nella casa di abitazione Parte_2 intestata al figlio sita in Cabras Solanas Via Tevere n. 37 Per_1
- nessun assegno divorzile sarà dovuto tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti, così come nessun assegno di mantenimento sarà dovuto per i figli, entrambi maggiorenni e autosufficienti.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 3/6/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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