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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5213/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5213/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Angelo Bianco, elettivamente domiciliati in Terzigno (NA), via Giacomo Leopardi n.6, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: A.) CASA CONIUGALE A.1) La casa coniugale, detenuta in locazione, sita in Brugherio (MI) al Viale Lombardia n. 59, in locazione, resterà affidata alla sig.ra con tutti i mobili ed arredi ivi contenuti che restano Pt_2 definitivamente attribuiti alla stessa con pieno diritto di disporne liberamente ed autonomamente. A.2) Il sig. potrà comunque trasferire la propria attuale residenza ove riterrà più opportuno, Pt_1 dandone tempestivo avviso al coniuge separando, e potrà prelevare dalla casa familiare e portare con sè i soli beni e gli effetti personali;
B) CP_1
B.1) al fine di garantire al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre in Brugherio (MI) al Viale Lombardia n. 59; B.2) entrambi i coniugi conservano l'esercizio della potestà genitoriale, come accadeva in costanza di matrimonio;
B.3) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali l'educazione, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
B.4) il figlio potrà stare col padre e con la madre indifferentemente senza formalità di sorta;
B.5) avendo il figlio minore stabilito la residenza presso la madre, il padre lo potrà vedere con le seguenti modalità: NEL PERIODO SCOLASTICO, nel solo caso di cd. “settimana corta Lunedì-Venerdì”, per due pomeriggi alla settimana, ovvero martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00, previo preavviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole. Inoltre il padre potrà tenerlo con sé per due fine settimana alternati al mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel caso in cui il ragazzo invece frequentasse la scuola dal Lunedì al Sabato, il padre lo potrà tenere con sé , nei week end affidati, dall'orario di uscita scolastica e fino alla domenica alle 20.00. B.6) ciascun genitore provvederà al mantenimento di nei momenti in cui gli stessi si Persona_1 troveranno presso di lui;
B.7) il Sig. potrà tenere con sé il figlio per 14 giorni nei mesi estivi, per periodi da concordare Pt_1 con il coniuge separando entro il 30 maggio di ogni anno. Si precisa che il primo periodo di ferie sarà sempre e comunque scelto e deciso dalla Sig.ra Il bimbo invece trascorrerà con Pt_2 entrambi i genitori le festività, ovvero i giorni di Natale, di Capodanno, di Pasqua e di Lunedì in Albis, alternando tra di loro tali festività, in modo tale che nessuno dei genitori abbia a passare due festività consecutive con il bambino. Il figlio comunque trascorrerà sempre, con entrambi i genitori, il giorno del compleanno ed onomastico, nonché il giorno della festa del papà e della festa della mamma;
B.8) i coniugi esprimono inoltre il loro reciproco consenso a che l'Autorità Amministrativa rilasci il passaporto per l'espatrio all'estero per qualsiasi motivo e valuteranno di comune accordo la possibilità di portare con sé il figlio;
C) ACCORDI ECONOMICI C.1) Le parti concordano di fissare a titolo di mantenimento mensile del figlio minore la somma di €. 200,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ) che verrà versata dal sig.
in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1 Pt_2
Inoltre, i sig. , autorizza la consorte, nel momento in cui si trasferirà in altra abitazione, a Pt_1 trattenere per sé la somma di €. 2.400,00 dallo stesso versata a titolo di caparra al momento della sottoscrizione del contratto dio locazione, nonché si obbliga, in tale occasione, a versare la somma una tantum di €. 2.100,00 al fine di concorrere alle spese di trasloco. C.2) il signor autorizza la consorte a percepire, in via esclusiva, gli importi dell'assegno Pt_1
UNICO; C.3) il signor , inoltre, corrisponderà al 50% le spese straordinarie ovvero i tickets sanitari, Pt_1 le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate) nonché quelle scolastiche, sportive, cerimoniali e ricreative;
C.4) I coniugi si danno inoltre atto di non avere beni immobili in comunione da dividere. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Brugherio, il giorno 8.9.2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Brugherio, anno 2021, n. 25, Parte I). Dalla loro unione è nato il figlio (5.11.2022). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5213/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito civile in Brugherio, il giorno 8.9.2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Brugherio, anno 2021, n. 25, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di _, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5213/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Angelo Bianco, elettivamente domiciliati in Terzigno (NA), via Giacomo Leopardi n.6, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni: A.) CASA CONIUGALE A.1) La casa coniugale, detenuta in locazione, sita in Brugherio (MI) al Viale Lombardia n. 59, in locazione, resterà affidata alla sig.ra con tutti i mobili ed arredi ivi contenuti che restano Pt_2 definitivamente attribuiti alla stessa con pieno diritto di disporne liberamente ed autonomamente. A.2) Il sig. potrà comunque trasferire la propria attuale residenza ove riterrà più opportuno, Pt_1 dandone tempestivo avviso al coniuge separando, e potrà prelevare dalla casa familiare e portare con sè i soli beni e gli effetti personali;
B) CP_1
B.1) al fine di garantire al figlio minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso l'abitazione della madre in Brugherio (MI) al Viale Lombardia n. 59; B.2) entrambi i coniugi conservano l'esercizio della potestà genitoriale, come accadeva in costanza di matrimonio;
B.3) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali l'educazione, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
B.4) il figlio potrà stare col padre e con la madre indifferentemente senza formalità di sorta;
B.5) avendo il figlio minore stabilito la residenza presso la madre, il padre lo potrà vedere con le seguenti modalità: NEL PERIODO SCOLASTICO, nel solo caso di cd. “settimana corta Lunedì-Venerdì”, per due pomeriggi alla settimana, ovvero martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 20.00, previo preavviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole. Inoltre il padre potrà tenerlo con sé per due fine settimana alternati al mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica. Nel caso in cui il ragazzo invece frequentasse la scuola dal Lunedì al Sabato, il padre lo potrà tenere con sé , nei week end affidati, dall'orario di uscita scolastica e fino alla domenica alle 20.00. B.6) ciascun genitore provvederà al mantenimento di nei momenti in cui gli stessi si Persona_1 troveranno presso di lui;
B.7) il Sig. potrà tenere con sé il figlio per 14 giorni nei mesi estivi, per periodi da concordare Pt_1 con il coniuge separando entro il 30 maggio di ogni anno. Si precisa che il primo periodo di ferie sarà sempre e comunque scelto e deciso dalla Sig.ra Il bimbo invece trascorrerà con Pt_2 entrambi i genitori le festività, ovvero i giorni di Natale, di Capodanno, di Pasqua e di Lunedì in Albis, alternando tra di loro tali festività, in modo tale che nessuno dei genitori abbia a passare due festività consecutive con il bambino. Il figlio comunque trascorrerà sempre, con entrambi i genitori, il giorno del compleanno ed onomastico, nonché il giorno della festa del papà e della festa della mamma;
B.8) i coniugi esprimono inoltre il loro reciproco consenso a che l'Autorità Amministrativa rilasci il passaporto per l'espatrio all'estero per qualsiasi motivo e valuteranno di comune accordo la possibilità di portare con sé il figlio;
C) ACCORDI ECONOMICI C.1) Le parti concordano di fissare a titolo di mantenimento mensile del figlio minore la somma di €. 200,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ) che verrà versata dal sig.
in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_1 Pt_2
Inoltre, i sig. , autorizza la consorte, nel momento in cui si trasferirà in altra abitazione, a Pt_1 trattenere per sé la somma di €. 2.400,00 dallo stesso versata a titolo di caparra al momento della sottoscrizione del contratto dio locazione, nonché si obbliga, in tale occasione, a versare la somma una tantum di €. 2.100,00 al fine di concorrere alle spese di trasloco. C.2) il signor autorizza la consorte a percepire, in via esclusiva, gli importi dell'assegno Pt_1
UNICO; C.3) il signor , inoltre, corrisponderà al 50% le spese straordinarie ovvero i tickets sanitari, Pt_1 le spese mediche non coperte dal S.S.N. in quanto necessitate (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate) nonché quelle scolastiche, sportive, cerimoniali e ricreative;
C.4) I coniugi si danno inoltre atto di non avere beni immobili in comunione da dividere. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 10.12.2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Brugherio, il giorno 8.9.2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Brugherio, anno 2021, n. 25, Parte I). Dalla loro unione è nato il figlio (5.11.2022). Per_1
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c. 1 e 127 ter c.p.c. (10.12.2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 5213/2025, così statuisce: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio con rito civile in Brugherio, il giorno 8.9.2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Brugherio, anno 2021, n. 25, Parte I) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di _, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 11 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi