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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3268/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210019710873000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 14.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Siciliana –
Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, successivamente depositato presso questa
Corte il 13.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato firmato anche digitalmente, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2 , eleggeva domicilio, proponeva ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 29720210019710873000, notificata in data 15.04.2023, portante un carico di € 381,02, a titolo di tasse auto, anno 2016, comprensive dei relativi interessi, sanzioni, oneri di riscossione e spese di notifica, con riferimento agli autoveicoli targati Targa_1 e Targa_3.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione triennale degli importi iscritti a ruolo, nonché l'intervenuta decadenza.
Sosteneva la nullità della cartella impugnata per mancata notifica e/o allegazione dell'atto di accertamento richiamato.
Rilevava la nullità della cartella impugnata per mancata sottoscrizione e per mancata sottoscrizione del ruolo con indicazione del responsabile del procedimento.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità della cartella impugnata con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 26.6.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Indirizzo_3, rappresentata, ai sensi della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h), dall'Avv. Nominativo_2, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_3, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, sosteneva che la cartella impugnata era stata preceduta da due avvisi di accertamento entrambi regolarmente notificati a mezzo posta in data 24.10.2019: il primo, n° 651199882347, relativo al veicolo targato Targa_1; il secondo, n° 651002325578, relativo al veicolo targato Targa_3
Negava fosse maturata alcuna prescrizione in quanto le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) avevano determinato la proroga del termine per la notifica dell'atto impugnato, con conseguente tempestività della stessa cartella.
Precisava che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve necessariamente essere firmata digitalmente per la sua valida notifica via PEC e che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non ne comportava l'illegittimità.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso confermando la pretesa tributaria di cui alla cartella impugnata, anno 2016, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 9.9.2025 era presente, per il ricorrente, l'avv. Difensore_1, la quale insisteva nelle proprie difese. Nessuna delle altre parti compariva e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto la regolare notifica a mezzo pec in data 14.6.2023 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Sicilia ha dimostrato, allegando i relativi avvisi di ricevimento, di avere regolarmente notificato a mezzo posta in data 24.10.2019 gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella impugnata: il primo, n° 651199882347, relativo al veicolo targato Targa_1; il secondo, n° 651002325578, relativo al veicolo targato Targa_3 Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente gli accertamenti prodromici sono stati regolarmente notificati.
Per individuare il successivo termine utile per la notifica della cartella impugnata occorre computare un ulteriore triennio a partire dalla data in cui i suddetti accertamenti sono divenuti definitivi, ovvero a partire dai sessantesimo giorno successivo alle suddette date di notifica (in tal senso Corte di Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 18006 dell'1/07/2024). Ne consegue che la cartella impugnata si sarebbe dovuta notificare entro il 23.12.2022. Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68, comma 4 bis del
D.L. 17-3-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini delle attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, i ruoli sono stati consegnati all'Agente della riscossione il 10.5.2021 (ovvero nell'intervallo di tempo 8.3.2020 –
31.12.2021 previsto dalla norma citata), il termine ultimo per la notifica della cartella, a seguito dell'atto interruttivo rappresentato dagli accertamenti notificati, va, pertanto, individuato (con la proroga dei ventiquattro mesi) nel 23.12.2024. La cartella impugnata, notificata l'8.4.2023 risulta, quindi, ampiamente tempestiva.
Non sussiste, poi, il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione dell'avviso richiamato in quanto “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27-07-2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407-2015)” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 1912 del 18/1/2024).
Non coglie nel segno nemmeno l'ultimo motivo di ricorso incentrato sull'assenza di sottoscrizione della cartella impugnata.
“L'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento sono atti che non necessitano di alcuna sottoscrizione.
In effetti, secondo questa S.C.,
- "in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990" (Sez. 5, n. 19405 del 08/07/2021, Rv.
661660-01; Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03);
- "in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione" (così, ad es. "ex multis", Sez. 5, n. 21290 del 29/08/2018, Rv. 650058-01).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 34666 del 27/12/2024).
Nel caso in esame non vi sono dubbi sulla riferibilità dell'atto impugnato all'Autorità da cui promana tanto che correttamente il ricorrente ha notificato il gravame all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione
Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito.
In ordine, infine, all'indicazione dei responsabili dei procedimenti (iscrizione a ruolo e riscossione) viene espressamente indicato nella cartella che “ll responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_4” (pag. 5 e 6 della cartella impugnata) e che “Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Nominativo_5” (pag. 3 della cartella impugnata).
La cartella impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno disposte solo a favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs.
n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ragusa 9/9/2025
IL GIUDICE
IU AL
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 09/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ALICATA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3268/2023 depositato il 13/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720210019710873000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: / come infra specificate nello svolgimento del processo
Resistente/Appellato: / come infra specificate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo pec il 14.6.2023 all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione Siciliana –
Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, successivamente depositato presso questa
Corte il 13.11.2023, il sig. Ricorrente_1, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
, C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, giusta procura in foglio separato firmato anche digitalmente, dall'avv. Difensore_1, presso il cui studio in Vittoria, Indirizzo_2 , eleggeva domicilio, proponeva ricorso contenente istanza di reclamo ex art. 17 bis del D.Lgs. n° 546/1992, nei confronti dei suddetti enti, avverso la cartella di pagamento n. 29720210019710873000, notificata in data 15.04.2023, portante un carico di € 381,02, a titolo di tasse auto, anno 2016, comprensive dei relativi interessi, sanzioni, oneri di riscossione e spese di notifica, con riferimento agli autoveicoli targati Targa_1 e Targa_3.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione triennale degli importi iscritti a ruolo, nonché l'intervenuta decadenza.
Sosteneva la nullità della cartella impugnata per mancata notifica e/o allegazione dell'atto di accertamento richiamato.
Rilevava la nullità della cartella impugnata per mancata sottoscrizione e per mancata sottoscrizione del ruolo con indicazione del responsabile del procedimento.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di dichiarare la nullità della cartella impugnata con vittoria di spese e compensi da distrarre a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e con trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Con controdeduzioni depositate il 26.6.2025 la Regione Sicilia, C.F.: P.IVA_1, Assessorato Economia della Regione Siciliana, Dipartimento Finanze e Credito, elettivamente domiciliata in Indirizzo_3, rappresentata, ai sensi della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000 art.7 c.1 lett. h), dall'Avv. Nominativo_2, nato il [...] a [...], nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Finanze e Credito, che delegava, giusta allegata nota n. 16485 del 21/06/2022, il dott. Nominativo_3, per la firma delle note di deposito delle correlate memorie e controdeduzioni, costituendosi in giudizio, sosteneva che la cartella impugnata era stata preceduta da due avvisi di accertamento entrambi regolarmente notificati a mezzo posta in data 24.10.2019: il primo, n° 651199882347, relativo al veicolo targato Targa_1; il secondo, n° 651002325578, relativo al veicolo targato Targa_3
Negava fosse maturata alcuna prescrizione in quanto le misure intervenute in campo fiscale connesse all'emergenza COVID 19 (art.68 del D.L. 17-3-2020, n. 18 e successive modifiche e integrazioni) avevano determinato la proroga del termine per la notifica dell'atto impugnato, con conseguente tempestività della stessa cartella.
Precisava che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, non deve necessariamente essere firmata digitalmente per la sua valida notifica via PEC e che la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento non ne comportava l'illegittimità.
Chiedeva, pertanto, alla Corte di rigettare il ricorso confermando la pretesa tributaria di cui alla cartella impugnata, anno 2016, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Nessuno si costituiva per l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'udienza del 9.9.2025 era presente, per il ricorrente, l'avv. Difensore_1, la quale insisteva nelle proprie difese. Nessuna delle altre parti compariva e la Corte, in composizione monocratica, poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva la contumacia dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, non costituitasi nonostante avesse ricevuto la regolare notifica a mezzo pec in data 14.6.2023 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
La Regione Sicilia ha dimostrato, allegando i relativi avvisi di ricevimento, di avere regolarmente notificato a mezzo posta in data 24.10.2019 gli avvisi di accertamento richiamati nella cartella impugnata: il primo, n° 651199882347, relativo al veicolo targato Targa_1; il secondo, n° 651002325578, relativo al veicolo targato Targa_3 Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente gli accertamenti prodromici sono stati regolarmente notificati.
Per individuare il successivo termine utile per la notifica della cartella impugnata occorre computare un ulteriore triennio a partire dalla data in cui i suddetti accertamenti sono divenuti definitivi, ovvero a partire dai sessantesimo giorno successivo alle suddette date di notifica (in tal senso Corte di Cassazione civile sez. trib., sentenza n° 18006 dell'1/07/2024). Ne consegue che la cartella impugnata si sarebbe dovuta notificare entro il 23.12.2022. Nella fattispecie in esame, però, trova applicazione l'art.68, comma 4 bis del
D.L. 17-3-2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) e s.m.i. che prevede la sospensione dei termini delle attività di riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 del D.Lgs. n° 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
In applicazione della normativa sopra riportata, verificato che, come emerge dalla cartella impugnata, i ruoli sono stati consegnati all'Agente della riscossione il 10.5.2021 (ovvero nell'intervallo di tempo 8.3.2020 –
31.12.2021 previsto dalla norma citata), il termine ultimo per la notifica della cartella, a seguito dell'atto interruttivo rappresentato dagli accertamenti notificati, va, pertanto, individuato (con la proroga dei ventiquattro mesi) nel 23.12.2024. La cartella impugnata, notificata l'8.4.2023 risulta, quindi, ampiamente tempestiva.
Non sussiste, poi, il lamentato difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione dell'avviso richiamato in quanto “In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della legge 27-07-2000, n. 212, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407-2015)” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 1912 del 18/1/2024).
Non coglie nel segno nemmeno l'ultimo motivo di ricorso incentrato sull'assenza di sottoscrizione della cartella impugnata.
“L'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella di pagamento sono atti che non necessitano di alcuna sottoscrizione.
In effetti, secondo questa S.C.,
- "in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990" (Sez. 5, n. 19405 del 08/07/2021, Rv.
661660-01; Sez. 5, n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066-03);
- "in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione" (così, ad es. "ex multis", Sez. 5, n. 21290 del 29/08/2018, Rv. 650058-01).” (Cassazione civile sez. trib., ordinanza n° 34666 del 27/12/2024).
Nel caso in esame non vi sono dubbi sulla riferibilità dell'atto impugnato all'Autorità da cui promana tanto che correttamente il ricorrente ha notificato il gravame all'Agenzia delle Entrate Riscossione e alla Regione
Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito.
In ordine, infine, all'indicazione dei responsabili dei procedimenti (iscrizione a ruolo e riscossione) viene espressamente indicato nella cartella che “ll responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_4” (pag. 5 e 6 della cartella impugnata) e che “Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Nominativo_5” (pag. 3 della cartella impugnata).
La cartella impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno disposte solo a favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso di cui in premessa e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Regione Siciliana – Assessorato dell'Economia – Dipartimento Finanze e Credito, delle spese processuali che, comprensive dell'aumento previsto dal comma 2-septies dell'art. 15 del D.Lgs.
n° 546/1992 (applicabile ratione temporis), liquida in € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ragusa 9/9/2025
IL GIUDICE
IU AL